Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 68,

primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e

secondo comma, 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), promossi con due ordinanze

emesse il 28 novembre 1978 dal Magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale di Pescara sulle istanze di remissione del debito proposte da

La Manna Giovanni e da Celini Domenico, iscritte ai nn. 23 e 96 del

registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 80 e 95 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Pescara, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 28 novembre

1978 sulle istanze di remissione del debito proposte da La Manna

Giovanni e da Celini Domenico, ha denunciato l'illegittimità

costituzionale:

a) dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, in

relazione alla tabella A allegata alla legge stessa, comprendendo una

pluralità di tribunali nella giurisdizione di quasi tutti gli uffici

di sorveglianza, ed in particolare di quello istituito presso il

Tribunale di Pescara, di fatto non mette in grado il magistrato addetto

a tale ufficio di assicurare la sua presenza con eguale continuità nei

diversi istituti penitenziari, con conseguente disparità di

trattamento fra i ristretti nei vari istituti, in violazione dell'art.

3 Cost.;

b) dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, per i

motivi sopra indicati, non mettendo il magistrato di sorveglianza, in

particolare quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare affatto,

e comunque con la continuità necessaria, la sua presenza negli

istituti penitenziari distanti dalla sede dell'ufficio e quindi di

raccogliere le istanze e i reclami in forma orale dei detenuti ivi

ristretti, rende possibile la limitazione del diritto alla difesa di

costoro, in violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.;

c) dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, non

ponendo, per gli stessi motivi, il magistrato di sorveglianza, in

particolare quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare in ogni

caso, e comunque con la necessaria continuità, la sua presenza negli

istituti più distanti dalla sede del suo ufficio e di garantire anche

ai soggetti ivi ristretti l'esercizio dei diritti riconosciuti ai

detenuti, lo configura come un magistrato precostituito dalla legge in

maniera del tutto innaturale ed illogica, in violazione dell'art. 25,

primo comma, Cost.;

d) degli artt. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, 74,

primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge

12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate

singolarmente e nel loro combinato disposto, imponendo al magistrato di

sorveglianza, in particolare a quello addetto all'ufficio di

sorveglianza di Pescara, un'attività itinerante esasperata di là da

ogni limite di accettabilità e ragionevolezza, precludono e comunque

menomano fortemente l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionale e

giudiziaria di tale magistrato, in violazione dell'art. 102, primo

comma, Cost., ed al contempo confermano e aggravano le condizioni da

cui derivano le situazioni di illegittimità costituzionale prima

indicate;

e) dell'art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, della legge

26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1,

nella parte in cui, assegnando al magistrato di sorveglianza funzioni

meramente ispettive e amministrative con potestà decisionale (ordine

di servizio) limitata e affidata nell'esito alla disponibilità

dell'amministrazione penitenziaria ad ottemperare, riduce il magistrato

di sorveglianza ad organo extra ordinem spoglio di giurisdizione, non

(più) soggetto soltanto alla legge, non (più) autonomo ed

indipendente da ogni altro potere, in violazione degli artt. 101,

secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;

f) dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui,

prevedendo la procedura de plamo attraverso ordini di servizio, senza

possibilità di difesa tecnica e di gravame per il reclamante e i

controinteressati, anche in materia di lavoro e, quindi, di diritti

soggettivi, pone in tale materia una disparità di trattamento fra i

cittadini detenuti e non detenuti e lede il diritto alla difesa del

reclamante e dei contro interessati, in violazione, rispettivamente,

degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.;

ritenuto che i giudizi, concernendo questioni identiche, devono

essere riuniti;

considerato che le questioni riguardanti l'art. 69, primo, secondo,

quarto e quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (lettere e ed

f), sono già state esaminate dalla Corte, che, con sentenza n. 103 del

6 aprile 1984, le ha dichiarate inammissibili perché del tutto

estranee alla remissione del debito e, quindi, palesemente prive di

incidenza ai fini del decidere;

e che le altre questioni, aventi ad oggetto norme attinenti

all'organizzazione giudiziaria, sono state, sia pure per una diversa

ragione, anch'esse dichiarate inammissibili con la stessa sentenza n.

103 del 6 aprile 1984, dato che la Corte non può operare scelte

nell'ambito di complessi normativi, la cui estesa articolazione è di

per sé dimostrativa della necessità di una serie di previsioni, anche

di natura organizzativa, che soltanto il legislatore, nella

discrezionalità che gli è propria, può effettuare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 68, primo comma, 69, primo,

secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, e

104, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza

presso il Tribunale di Pescara con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte