Sentenza n. 184/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 29/1979
- art. 2legge 29/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiungimento dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) promosso con
ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal pretore di Agrigento nel
procedimento civile vertente tra Termini Girolamo e fondo pensioni
del personale della cassa centrale di risparmio "Vittorio Emanuele"
per le provincie siciliane, iscritta al n. 837 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149
dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Termini Girolamo e della Cassa
Centrale di Risparmio V.E. per le provincie siciliane nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice Relatore
Virgilio Andrioli;
Uditi gli avvocati dello Stato Giuseppe Stipo e Luigi Siconolfi
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Girolamo Termini, avvalendosi della facoltà prevista
dall'art. 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), richiese al Fondo
Pensioni del Personale della Cassa
Centrale di Risparmio "Vittorio Emanuele" per le provincie siciliane
la ricongiunzione, "ai fini del diritto e della misura
di una unica pensione" presso il Fondo, dei contributi versati alla
assicurazione generale obbligatoria per la invalidità,
vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS, in dipendenza
dell'attività lavorativa espletata dal Termini anteriormente alla
sua assunzione in servizio presso la Cassa Centrale. Il Fondo
Pensioni del Personale - in applicazione del comma 3
("La gestione assicurativa presso la quale si effettua la
ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del
richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla
differenza tra la riserva matematica determinata in base ai criteri e
alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo
utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni
assicurative a norma del comma precedente") dell'art. 2 - pose a
carico del Termini la differenza determinata in lire 44.158.787.
A seguito di che, il Termini propose ricorso al pretore di
Agrigento in funzione di giudice del lavoro contro il Fondo pensioni,
deducendo in via preliminare l'incostituzionalità, per contrasto con
l'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29.
1.2. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 (comunicata l'8
giugno e notificata il 16 settembre successivi; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del primo giugno 1983 e iscritta al n. 837
R.O. 1982), l'adìto pretore ha dichiarato non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 7 febbraio 1979,
n. 29 sul riflesso che dall'obbligo di effettuare il versamento
suppletivo del 50% della riserva matematica di cui all'art. 13 legge
12 agosto 1962 n.1338, al quale sono tenuti i lavoratori che
richiedono la ricongiunzione presso una gestione speciale diversa
dall'INPS, deriva una diversità di trattamento in contrasto con
l'art. 3 Cost.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Termini,
giusta procura speciale 3 novembre 1982 per notar Scaglia, l'avv.
Mattia Persiani, che, con deduzioni depositate il 15 novembre 1982,
ha argomentato a sostegno della conclusione di accoglimento della
proposta questione che la disparità di trattamento tra le due
categorie di lavoratori implica violazione dei principi emanati
nell'art. 38 Cost., che ascrive a compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del
Paese, II) per la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie
Siciliane, giusta procura speciale 27 febbraio 1982 per notar
Coffari, (l'avv. Ferdinando Di Stefano) e l'avv. Silvio De Fina, il
quale, con deduzioni depositate il 18 gennaio 1983, ha, a sostegno
della conclusione di manifesta infondatezza della proposta questione,
posto in rilievo che la diversità di situazioni, dichiarate e
disciplinate negli artt. 1 e 2, non consente di assumere a parametro
l'art. 3 Cost.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo,
nell'atto depositato il 30 novembre 1982, per la infondatezza della
proposta questione.
2.2. - Nella pubblica udienza del 6 maggio 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, le difese delle parti
costituite non si sono presentate e l'avv. Stato Siconolfi si è
rimesso allo scritto. Considerato in diritto
3. - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2, l. 7 febbraio 1979, n. 9, sollevata dal pretore di
Agrigento, perché le due disposizioni descrivono e disciplinano due
diverse situazioni e, pertanto, non somministrano materie di
scrutinio alla stregua dell'art. 3 Cost.: nella vicenda che ha
fornito esca al giudizio di merito, veniva in considerazione l'art. 2
e, di conseguenza, non poteva l'assicurato lamentare che non gli si
applicasse l'art. 1 per inferirne la violazione dell'art. 3 Cost.
Invero l'art. 1 concerne esclusivamente i lavoratori iscritti a
forme assicurative sostitutive dell'assicurazione I.N.P.S. e consente
la ricongiunzione presso l'I.N.P.S. di assicurazioni né in tutto né
in parte gestite dall'Istituto, laddove l'art. 2 ha per destinatari i
lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti, che è gestita dall'I.N.P.S.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 l. 7 febbraio 1979 n. 29 (Ricongiungimento dei
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Agrigento
con ordinanza 28 aprile 1982 (n. 837/1982).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte