Sentenza n. 184/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 9/1963
- art. 23legge 153/1969
- art. 2legge 1338/1962
- art. 6legge 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 19legge 613/1966
- art. 1legge 1339/1962
- art. 9legge 1338/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), 2 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), 1 della legge 12 agosto
1962, n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e
loro familiari"), 19, secondo comma, della legge 12 luglio 1966, n.
613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed
ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi"), 23 della legge 30 aprile
1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale") e 6, terzo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, promossi con ordinanze emesse il 10 maggio 1983 dal
Pretore di Palermo, il 7 ottobre 1983 dal Pretore di Udine, il 9
maggio 1984 dal Pretore di Palermo, il 23 marzo 1984 dal Pretore di
Ancona, il 22 marzo 1984 dal Pretore di Firenze, il 14 settembre 1984
dal Pretore di Udine, il 17 ottobre 1984 dal Pretore di Messina (n. 2
ordinanze), il 17 ottobre 1984 dal Pretore di Aosta, il 3 dicembre
1984 dal Pretore di Alessandria, il 28 marzo 1985 dal Tribunale di
Messina, il 7 novembre 1985 dal Pretore di Mantova, il 2 aprile 1985
dal Pretore di Trani, l'11 luglio 1985 dalla Corte di cassazione, il
17 maggio 1984 dal Pretore di Brescia e il 27 gennaio 1987 dal
Pretore di Larino, iscritte rispettivamente ai nn. 640 e 1095 del
registro ordinanze 1983, nn. 876, 952, 1280, 1287, 1380 e 1381 del
registro ordinanze 1984, nn. 29, 131 e 396 del registro ordinanze
1985, nn. 11, 144, 425 e 785 del registro ordinanze 1986 e n. 202 del
registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 18 e 109 dell'anno 1984, nn. 7- bis, 13-bis, 80-bis,
74-bis,- 65-bis, 125-bis, 143-bis, 267- bis dell'anno 1985, nn. 21,
30 e 43, prima Serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 3 e 23, prima
Serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Bongioni Valentino e
dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avvocato Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S.;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - La Corte di cassazione, adita dall'I.N.P.S. per
l'annullamento di una decisione del Tribunale di Messina che,
confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l'Istituto
ad integrare al minimo la pensione di vecchiaia erogata a carico
della Gestione speciale commercianti in favore di un soggetto,
titolare di altra pensione quale ex dipendente delle Ferrovie dello
Stato, ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 luglio 1985 (pervenuta
alla Corte il 23 maggio 1986), questione di legittimità
costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613
("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai
loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella parte in cui non
consente la detta integrazione per la citata pensione di vecchiaia
nei confronti di chi sia titolare di pensione diretta dello Stato,
ovvero delle Ferrovie dello Stato, qualora, per effetto del cumulo
delle pensioni, sia superato il minimo garantito dalla legge. Osserva
il giudice a quo come dalla giurisprudenza costituzionale sul punto
possa mutuarsi l'indicazione di un generalizzato diritto
all'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. o
dalle Gestioni speciali del medesimo Istituto, in particolare
riconosciuto nell'ipotesi di pensioni di invalidità a carico della
Gestione speciale per i commercianti. Ne conseguirebbe un'irrazionale
disparità di trattamento rispetto ai pensionati per vecchiaia della
medesima Gestione che siano contestualmente titolari di altra
pensione a carico dello Stato o delle Ferrovie dello Stato (come nel
giudizio a quo) riguardo al diritto all'integrazione al minimo della
pensione stessa.
Anche l'art. 38 della Costituzione risulterebbe vulnerato per il
possibile venir meno di adeguati mezzi di sussistenza ai lavoratori
anziani.
1.2. - Identica questione, in relazione al solo art. 3 della
Costituzione, è stata sollevata dal Pretore di Udine con due
ordinanze rispettivamente emesse il 7 ottobre 1983 e il 14 settembre
1984 e dal Pretore di Ancona con ordinanza emessa il 23 marzo 1984,
entrambe concernenti l'ipotesi di mancata integrazione al minimo
della pensione di vecchiaia, erogata dalla Gestione speciale per i
commercianti, percepita dai titolari di pensioni dirette a carico
dello Stato.
1.3. - Il Pretore di Messina, inoltre, con due ordinanze emesse
entrambe il 17 ottobre 1984, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della
medesima norma nella parte in cui essa pone, in generale, il citato
divieto di cumulo.
1.4. - Nei giudizi sub 1.2 e 1.3 si è costituito l'I.N.P.S.,
dichiarando di confidare in una decisione conforme a giustizia.
1.5. - La stessa questione, ma con riferimento al titolare di
pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti degli
enti locali, è stata sollevata - in relazione all'art. 3 della
Costituzione - dal Pretore di Aosta con ordinanza emessa il 17
ottobre 1984.
2.1. - Il Pretore di Mantova, con ordinanza emessa il 7 novembre
1985, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi
di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui
detta norma non consente l'integrazione al minimo della pensione di
vecchiaia erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, nei confronti dei percettori di assegno vitalizio
diretto a carico dell'I.N.A.D.E.L., qualora, per effetto del cumulo,
sia superato il trattamento minimo garantito.
La prospettata illegittimità conseguirebbe dalla sentenza n. 102
del 1982 concernente la pensione d'invalidità.
2.2. - Identica questione, con riguardo all'ipotesi di titolare di
pensione diretta dello Stato è stata sollevata con ordinanza emessa
il 3 dicembre 1984 dal Pretore di Alessandria il quale, come il
precedente giudice a quo, ha richiamato le numerose pronunzie sul
punto della Corte costituzionale.
Si è costituito l'I.N.P.S. sottolineando di essere tenuto alla
puntuale applicazione del dato normativo.
2.3. - Il Pretore di Larino, con ordinanza emessa il 27 gennaio
1987 ha sollevato la stessa questione con riguardo a fattispecie
identica a quella esaminata dal Pretore di Alessandria.
2.4. - La medesima norma è altresì censurata dal Pretore di
Palermo, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con due
ordinanze emesse il 10 maggio 1983 e il 9 maggio 1984, con riguardo
alle ipotesi in cui non risulta consentita l'integrazione al minimo
della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. per i titolari di
pensione a carico dello Stato ovvero della Regione siciliana (sempre
nel caso di superamento del minimo garantito): fattispecie queste non
espressamente contemplate dalla sentenza n. 263 del 1976.
3. - Il Tribunale di Messina, con ordinanza emessa il 28 marzo
1985, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per
il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla
Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità,
vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), nella
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità a carico della Gestione speciale artigiani per i
titolari di pensione diretta dello Stato (in caso di superamento, per
effetto del cumulo, del minimo garantito).
Secondo il giudice a quo non sarebbe giustificata la disparità di
trattamento tra i soggetti di cui sopra ed i titolari di pensione di
riversibilità a carico dell'I.N.P.S. per i quali è invece
consentita la detta integrazione al minimo.
Si è costituito l'I.N.P.S. richiamando le iniziative adottate in
sede amministrativa, ma rilevando anche come le gestioni
pensionistiche dei lavoratori autonomi siano "articolazioni del
regime assicurativo dei lavoratori dipendenti, gestito anche
dall'I.N.P.S." il quale dovrebbe procedere "alla duplice integrazione
al trattamento minimo, il cui onere farebbe carico alla stessa
gestione di previdenza obbligatoria".
4.1. - Il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 17 maggio
1984 (pervenuta alla Corte il 24 novembre 1986), ha sollevato, in
relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti"), nella parte in cui esclude l'integrazione
al minimo della pensione diretta di vecchiaia a carico dell'I.N.P.S.
per chi sia già titolare di pensione diretta di anzianità a carico
del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto.
L'I.N.P.S., costituitosi, ha esplicitamente concordato circa la
non manifesta infondatezza della proposta questione.
4.2. - Il Pretore di Trani, con ordinanza emessa il 2 aprile 1985
(pervenuta alla Corte il 27 febbraio 1986), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del citato art. 2, secondo comma, lett.
a), nonché dell'art. 9 della medesima legge nella parte in cui dette
disposizioni non prevedono l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità a carico dell'I.N.P.S. per i percettori di assegno di
riversibilità a carico dell'E.N.P.A.S.
Osserva il Pretore che il richiamato art. 9 consente
l'integrazione della pensione di riversibilità allorché uno dei
contitolari divenga beneficiario di pensione di invalidità o
vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria ovvero l'integrazione di
quest'ultimo trattamento quando il pensionato divenga contitolare di
pensione di riversibilità integrata al minimo.
La censurata disposizione "del tutto incongruamente" non
introdurrebbe alcuna deroga al generale divieto d'integrazione al
minimo (di cui al citato art. 2) in caso di contitolarità di due
trattamenti di riversibilità che vengono perciò colpiti da detto
divieto sino al 1° ottobre 1983 (da tale data trova infatti
applicazione l'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638).
5. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 il Pretore di Firenze
ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo
comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 23 della legge
30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale"), 6, terzo comma, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in
cui dette norme: a) escludono l'integrazione al minimo della pensione
di riversibilità erogata dall'I.N.P.S. in caso di cumulo con altra
pensione diretta erogata dall'I.N.P.S. ovvero dalla C.P.D.E.L.; b)
impediscono l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità, in caso di contitolarità di pensioni dirette e
superstiti a carico della stessa gestione, limitando l'integrazione
alla sola pensione diretta e così non assicurando adeguati livelli
di sussistenza al superstite.
Dinanzi al giudice a quo alcuni titolari di pensione diretta a
carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia
superstiti nonché della C.P.D.E.L. nonché di pensioni di
riversibilità erogate dall'I.N.P.S., avevano convenuto in giudizio
l'Istituto chiedendo accertarsi il loro diritto a percepire la
pensione indiretta mediante calcolo della relativa percentuale sulla
pensione che sarebbe spettata al titolare defunto, integrata al
minimo. L'I.N.P.S. aveva infatti corrisposto la percentuale di legge
solo su quanto sarebbe spettato al defunto in base alla sua posizione
contributiva.
A parere del Pretore rimettente la sentenza n. 34 del 1981
consente di ritenere illegittima la mancata integrazione al minimo
della pensione di riversibilità soltanto in caso in cui una delle
due pensioni faccia carico all'I.N.P.S. mentre l'altra è erogata da
altro ente o gestione. Invece, nella specie, otto ricorrenti cumulano
una pensione diretta ed una indiretta entrambe dell'I.N.P.S., mentre
una posizione processuale concerne il cumulo di una diretta
C.P.D.E.L. con una indiretta I.N.P.S. In tale ultimo caso osta
all'integrazione il disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge
n. 1338 del 1962, per siffatta fattispecie, secondo il Pretore,
ancora vigente, mentre nelle altre ipotesi l'integrazione è preclusa
dall'art. 23 della legge n. 153 del 1969.
Inoltre, il giudice a quo dubita della legittimità dell'art. 6,
terzo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito con
modificazioni nella legge n. 638 del 1983, poiché tale norma, con lo
stabilire che la detta integrazione spetta, in caso di cumulo di
pensioni, una sola volta ed in particolare con il prevedere che
soltanto la diretta sia integrata al minimo quando concorre con altra
indiretta entrambe a carico della stessa gestione, non assicura al
titolare superstite sufficienti mezzi di sussistenza, in contrasto
con l'art. 38 della Costituzione.
Si osserva in ordinanza di rimessione che la ratio della pensione
di riversibilità è pur sempre quella di garantire una quota della
pensione che sarebbe spettata al defunto, sia pur decurtata della
quota presumibilmente da questi consumata. Di fatto in conseguenza
della norma denunziata, il superstite percepisce "una cifra risibile,
sempre più assottigliata per effetto dell'inflazione".
La questione - che concerne il periodo successivo al settembre
1983 - viene posta anche con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, essendo ravvisabile, secondo il giudice a quo,
disparità di trattamento con i titolari di pensione diretta I.N.P.S.
(integrata al minimo per effetto della sentenza n. 230 del 1974) che
siano anche percettori di qualsiasi altra pensione di riversibilità.
Si è costituito l'I.N.P.S. il quale, ad eccezione della posizione
di cumulo tra pensione diretta C.P.D.E.L. ed indiretta I.N.P.S., ha
concluso nel senso dell'infondatezza delle prospettate questioni
affermando che sia l'art. 23 della legge n. 153 del 1969 che l'art. 6
della legge n. 638 dell'11 novembre 1983 rappresentano altrettante
manifestazioni della discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto
1. - Poiché le questioni prospettate sono identiche o
sostanzialmente analoghe, i relativi giudizi possono essere riuniti e
definiti con unica sentenza.
2. - Questa Corte ha già avuto occasione di richiamare la genesi
e l'evoluzione dell'istituto della prestazione pensionistica minima
dei lavoratori, allo scopo di inquadrarne la natura nell'ambito
dell'art. 38 della Costituzione (sent. 23 gennaio 1986, n. 31). Tale
opera non è stata resa certamente più agevole dal progressivo
variare dei presupposti ai quali la legge ha via via condizionato
l'erogazione del trattamento: da una logica "subordinata al
verificarsi di particolari condizioni soggettivo-negative" - ha
rilevato la Corte nella citata pronuncia - il trattamento "è stato
riguardato sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioè, a che
la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello
minimo".
Con il progressivo venir meno dei diversi requisiti soggettivi che
non consentivano la percezione dell'integrazione al minimo, l'ipotesi
residuale di esclusione di tale diritto finì per essere quella del
cumulo di pensioni: in questo caso l'integrazione de qua era ammessa
soltanto allorché l'importo delle pensioni cumulate fosse inferiore
al minimo garantito. Ma tale regola, dettata dall'art. 2, lett. a),
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, subì una prima deroga
attraverso l'art. 23, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n.
153, norma che consentì di integrare in ogni caso al minimo la
pensione diretta a favore del titolare di pensione di riversibilità,
allorché i due trattamenti fossero entrambi erogati dall'I.N.P.S.
Prese di qui l'avvio una serie di decisioni di questa Corte intese a
razionalizzare in senso espansivo il diritto all'integrazione al
minimo in alcune tra le molteplici ipotesi possibili di
contitolarità di più trattamenti.
Tale indirizzo giurisprudenziale ha inizio con la sentenza 9
luglio 1974, n. 230, che ha dichiarato illegittimo il già citato
art. 2 nella parte in cui escludeva che fosse dovuto il trattamento
minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria
I.N.P.S. ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri
fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico delle
amministrazioni dello Stato. Una ulteriore declaratoria
d'illegittimità colpì la norma sopra ricordata nella parte in cui
precludeva il trattamento minimo della pensione diretta per
l'invalidità a carico dell'I.N.P.S. ai titolari di pensione diretta
a carico di amministrazioni dello Stato (sent. 21 dicembre 1976, n.
263).
Con la sentenza 12 febbraio 1981, n. 34, la Corte, sulla premessa
dell'identità del rapporto che tutti gli aspiranti all'integrazione
al minimo hanno con l'I.N.P.S., ritenne ingiustificata "la
discriminazione del diritto all'integrazione sulla base di differenze
relative alla seconda pensione cumulabile, di cui gli aspiranti sono
titolari, quando tali differenze non comportino una diversità
sostanziale di condizioni economiche e sociali". Pertanto venne reso
inapplicabile l'art. 2 nella parte in cui non consentiva
l'integrazione della pensione diretta I.N.P.S. - sia d'invalidità
che di vecchiaia - per chi fosse già titolare di pensione diretta
dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici e della Cassa di
previdenza dipendenti enti locali, precludendo altresì che la
pensione di riversibilità I.N.P.S. fosse calcolata in proporzione
alla pensione diretta I.N.P.S., integrata al minimo, che il titolare
defunto avrebbe avuto diritto di percepire.
La medesima pronuncia sancì l'illegittimità dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (concernente il diritto
d'integrazione in caso di cumulo tra pensione d'invalidità e
vecchiaia erogata dalla Gestione speciale lavoratori autonomi e
pensione a carico dello Stato), mentre la successiva sentenza 20
maggio 1982, n. 102, pervenne alle medesime conclusioni caducando
l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9
(concernente il cumulo tra pensione diretta dello Stato e pensione
d'invalidità erogata dal Fondo speciale per coltivatori diretti,
mezzadri e coloni), nonché l'art. 19, secondo comma, della legge 22
luglio 1966, n. 613 (che riguarda la contemporanea titolarità di
pensione diretta statale e di pensione d'invalidità erogata dalla
Gestione speciale commercianti).
Ultima in ordine di tempo, la sentenza 3 dicembre 1985, n. 314
dichiarò l'illegittimità costituzionale sotto tutti i profili
residuali dei più volte citati artt. 2 della legge n. 1338 del 1962
e 23 della legge n. 153 del 1969.
3. - Le questioni sollevate dai Pretori di Brescia, Firenze e
Trani hanno ad oggetto gli artt. 2, secondo comma, lett. a), della
legge 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969. L'ultimo dei
giudici citati denunzia invero anche l'art. 9 della richiamata legge
n. 1338 del 1962: tale norma è peraltro censurata sotto il profilo
della mancata previsione di una deroga al generale divieto
d'integrazione posto dall'art. 2 per l'ipotesi di cumulo di due
pensioni di riversibilità. Il dubbio di costituzionalità è perciò
logicamente conseguente alla denunzia della preclusione contenuta nel
più volte citato art. 2. Quest'ultima norma, unitamente all'art. 23
della legge n. 153 del 1969, è stata però oggetto dell'annullamento
sancito con riguardo ad ogni possibile profilo dalla sentenza n. 314
del 1985.
Le questioni in argomento concernono quindi disposizioni già
dichiarate costituzionalmente illegittime ed il relativo giudizio
costituzionale non può essere ammesso.
4. - Le altre ordinanze a quibus denunciano altre norme non fatte
espressamente oggetto delle precedenti declaratorie, che continuavano
a precludere l'integrazione al minimo in determinate ipotesi:
precisamente (e con specifico riferimento alle ordinanze di rinvio),
esse sono: a) l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966,
n. 613, nella parte in cui non consente la predetta integrazione per
la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione commercianti
dell'I.N.P.S. - allorché sia superato il minimo garantito - in caso
di cumulo con una pensione diretta a carico: 1) dello Stato (R.O. nn.
1095/1983 e 1287/1984 del Pretore di Udine e 952/1984 del Pretore di
Ancona); 2) delle Ferrovie dello Stato (R.O. n. 425/1986 della Corte
di cassazione); 3) della Cassa di previdenza degli enti locali -
C.P.D.E.L. - (R.O. n. 29/1985 del Pretore di Aosta); 4) in generale
di qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria (R.O. nn. 1380 e 1381/1984 del Pretore di Messina); b)
l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 nella parte
in cui, sempre allorché venga superato il minimo garantito, pone il
divieto d'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia a carico
del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in
caso di cumulo: 1) con pensione diretta dello Stato (R.O. nn.
131/1985 del Pretore di Alessandria e 202/1987 del Pretore di
Larino); 2) con assegno vitalizio diretto I.N.A.D.E.L. (R.O. n.
11/1986 del Pretore di Mantova); 3) con pensione a carico della
Regione siciliana (R.O. nn. 640/1983 e 876/1984 del Pretore di
Palermo); c) l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n.
1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
pensione di riversibilità erogata dalla Gestione artigiani
dell'I.N.P.S. nei confronti dei titolari di pensione diretta dello
Stato (R.O. n. 396/1985 del Tribunale di Messina).
Le questioni sono fondate: le norme citate hanno infatti
un'identica portata rispetto a quelle a suo tempo dichiarate
illegittime. Le molteplici decisioni della Corte hanno perseguito
l'intento di far venir meno sino al 1° ottobre 1983 ogni ostacolo
all'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra
pensione, così rendendo possibile la titolarità di più
integrazioni al minimo sino alla data d'entrata in vigore dell'art. 6
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, di cui si dirà
in seguito.
La persistente vigenza delle norme impugnate ostacola tale
operazione di omogeneizzazione poiché esse prevedono alcune residue
ipotesi di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di
razionale giustificazione. In particolare, le preclusioni derivanti
dall'art. 19 sopra citato sub a) per la pensione di vecchiaia erogata
dalla gestione commercianti, danno luogo ad un'illegittima disparità
di trattamento, se confrontate con la normativa della pensione
d'invalidità a carico del medesimo Fondo, la cui integrazione è
consentita per effetto della richiamata sentenza n. 102 del 1982
(cfr. lett. b), del dispositivo). Ha affermato a riguardo la Corte
l'identità di natura e funzione dei due trattamenti d'invalidità e
vecchiaia, i quali discendono entrambi dallo stesso presupposto: "la
diminuita capacità di guadagno per infermità o per età, che rende
il soggetto meritevole di uguale protezione" (sent. n. 34 del 1981).
Considerazioni identiche devono svolgersi a proposito dell'art. 1
della legge n. 9 del 1963, sopra citato sub b): in tale questione
viene in evidenza il medesimo rapporto invalidità-vecchiaia cui s'è
fatto cenno.
Quanto invece al problema prospettato, in riferimento all'art. 1
della legge n. 1339 del 1962, dal Tribunale di Messina (cfr. supra,
sub c), deve essere ribadito il costante orientamento di questa
Corte, che esclude una differenza di tutela fra titolari di pensioni
dirette e percettori di trattamenti di riversibilità, la quale non
troverebbe "rispondenza in sostanziali differenze di condizioni
economiche e sociali tra le due categorie di titolari, caratterizzate
entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è comunque
corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione
lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro" (sent. n. 34
del 1981). In particolare la Corte ha già riconosciuto, con la
sentenza da ultimo citata, l'illegittimità della norma de qua in
riferimento all'esclusione dell'integrazione della pensione diretta
(cfr. punto 2 di quel dispositivo). Può perciò qui riproporsi il
medesimo ordine argomentativo già adottato nella sentenza n. 102 del
1982 con riguardo al caso di cumulo tra pensione diretta statale e di
riversibilità I.N.P.S.: "non si ravvisa, infatti, alcuna razionale
giustificazione economica o sociale, che valga a spiegare la
disparità lamentata, in quanto una volta riconosciuto al titolare di
pensione diretta dello Stato il diritto ad integrare al minimo la
pensione diretta I.N.P.S., non si vede come si possa negare al
titolare della medesima pensione statale il diritto ad integrare al
minimo la pensione di riversibilità I.N.P.S., che è strutturalmente
di importo inferiore alla pensione diretta".
5. - Come ricordato nella sentenza n. 314 del 1985, già nella
motivazione dell.a sentenza n. 102 del 1982, questa Corte aveva
"espressamente denunciato gli squilibri determinatisi nella normativa
previdenziale 'a seguito delle deroghe al principio originario...
introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali decisioni' della
Corte stessa, estensive di tali deroghe a situazioni analoghe, a
tutela del principio costituzionale d'eguaglianza', sollecitando
inoltre "un intervento legislativo che ridisciplinasse 'sul piano
generale, ispirandosi ai principi contenuti negli artt. 3 e 38 Cost.,
la materia relativa al diritto alla integrazione al minimo delle
pensioni I.N.P.S.'. Con questo fondamento è sopravvenuto, da ultimo,
l'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come convertito
nella legge 11 novembre 1983, n. 638".
Secondo il terzo comma di tale norma (che riconosce l'integrazione
soltanto entro determinati limiti di reddito), "... nel caso di
concorso di due o più pensioni l'integrazione... spetta una sola
volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che
eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di
importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente
decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette
ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al
trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita
sulla sola pensione diretta...". Spetta infine l'integrazione su
quella delle due pensioni eventualmente costituita per effetto di un
numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781.
Ad avviso del Pretore di Firenze tali previsioni, oltre a
discriminare irrazionalmente tra diverse categorie di pensionati,
vulnererebbero l'art. 38 della Costituzione, non assicurando ai
superstiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita poiché
l'erogazione della pensione di riversibilità sulla base di quanto al
de cuius sarebbe spettato in ragione dell'effettiva contribuzione,
anziché l'integrazione al minimo di detto trattamento, condurrebbe
in alcuni casi alla corresponsione di importi talmente esigui da non
garantire, seppure sommati ad altra pensione in godimento, neppure il
minimo vitale.
La questione è infondata.
Attraverso il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito
nella legge 11 novembre 1983, n. 638) venne avviata un'azione di
contenimento del deficit pubblico "finalizzata a restringere gli
spazi dell'evasione contributiva e degli assistenzialismi
ingiustificati come necessaria premessa ad una generale riforma di
tutto il sistema della sicurezza sociale" (secondo quanto dichiarato
in sede di discussione della legge di conversione: cfr. Atti
parlamentari, Senato della Repubblica, 4 novembre 1983). Nella
medesima circostanza venne altresì chiarito come sugli artt. 6 e 8
vi fosse la piena e sostanziale adesione delle forze sociali, delle
associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali
(derivando le norme dall'accordo del 22 gennaio: cfr. Atti
parlamentari, Camera dei deputati, 18 ottobre 1983).
In particolare, come sopra ricordato, la Corte ha già affermato
la rispondenza tra le indicazioni a suo tempo date al legislatore con
le più volte citate sentenze e l'intento di razionalizzazione del
regime dell'integrazione che è alla base dell'art. 6. La norma è
perciò espressione di quella valutazione del rapporto tra esigenze
di vita e predisposizione di mezzi idonei che questa Corte ha
ritenuto riservata alla discrezionalità legislativa, pur avvertendo,
peraltro, che tali mezzi non sono soltanto "quelli che soddisfano i
bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a
realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo
stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale
raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto
dell'attività lavorativa svolta" (sent. n. 173 del 1986).
La norma denunciata sancisce una generale regola in ordine alla
scelta della pensione da integrare al minimo, consentendo però la
perequazione automatica del trattamento non integrato: essa va
ritenuta non illegittima in quanto si colloca nel divenire di un
processo che, a partire dal 1° ottobre 1983, tende a rendere uniforme
l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più
pensioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma,
della legge 22 luglio 1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo
della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale
commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello
Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli
enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, venga
superato il minimo garantito dalla legge;
2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi
di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non
consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata
dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i
titolari di pensione diretta a carico: dello Stato,
dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorché, per effetto
del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;
3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti degli artigiani e loro familiari"), nella parte in cui non
consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità
erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di
pensione diretta a carico dello Stato allorché, per l'effetto del
cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;
4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e
dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n.
1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti") - norme già dichiarate illegittime - nonché dell'art.
9 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevate, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, dai Pretori di Brescia, Trani e
Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe;
5) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte