Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1996

dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Andrea

Grado, iscritta al n. 956 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1996 nel corso di un

procedimento penale promosso per il reato di guida in stato di

ebbrezza (art. 186, comma 2, cod. strada) nel quale l'imputato aveva

chiesto al giudice, con il consenso del pubblico ministero,

l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod.

proc. pen.), il pretore di Livorno ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che, in caso di accoglimento della domanda di

"patteggiamento", sia preclusa l'applicazione della misura afflittiva

della sospensione della patente di guida, qualificata espressamente

dal nuovo codice della strada (art. 129 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.

285) come sanzione amministrativa accessoria, in quanto tale

sottratta alla disciplina delle sanzioni penali accessorie, che non

sono irrogate in caso di applicazione della pena su richiesta delle

parti;

che il giudice rimettente ritiene che la sospensione della

patente di guida abbia la natura afflittiva propria delle pene

accessorie, sicché la norma che prevede l'irrogazione di tale

sanzione anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle

parti violerebbe l'art. 3 della Costituzione, determinando una

disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle pene

accessorie di analoga capacità afflittiva;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata, giacché la sospensione della patente di guida ha natura di

sanzione amministrativa accessoria che, secondo la giurisprudenza

della Corte di cassazione, è da irrogare anche in caso di

patteggiamento; si tratterebbe, difatti, di una sanzione rivolta a

garantire la sicurezza della circolazione stradale, che priva

temporaneamente della possibilità di guidare autoveicoli chi si è

reso responsabile di condotte lesive di quell'interesse;

Considerato che il nuovo codice della strada ha espressamente

qualificato la sospensione della patente di guida come sanzione

amministrativa accessoria, prevedendo che sia disposta dal giudice in

caso di accertamento di taluni reati, tra i quali la guida in stato

di ebbrezza;

che la caratterizzazione legislativa della sospensione della

patente di guida come sanzione amministrativa non è arbitraria o

manifestamente irrazionale, trattandosi di misura afflittiva che

incide su di un atto amministrativo di abilitazione a seguito della

violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della

circolazione stradale e che può essere disposta anche dall'autorità

amministrativa in presenza di un illecito amministrativo (art. 218

cod. strada), o in via provvisoria (art. 223 cod. strada) quando la

irrogazione della sanzione sia rimessa al giudice penale competente

ad accertare la commissione di un reato da cui dipenda, appunto, la

sanzione amministrativa;

che questa configurazione della sospensione della patente di

guida vale a giustificare la diversità di disciplina dettata dalla

norma denunciata che, per quanto attiene agli effetti

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude

l'irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni

amministrative accessorie;

che, d'altra parte, la regola dell'art. 445 cod. proc. pen. non

è così assoluta da non consentire in casi particolari,

specificamente previsti dal legislatore, l'irrogazione di sanzioni

penali accessorie anche quando sia applicata la pena su richiesta

delle parti (ad esempio: art. 6, comma 7, della legge 13 dicembre

1989, n. 401, sostituito dal d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717; art. 8

del d.-l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella

legge 24 ottobre 1996, n. 556);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte