Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1997 dal pretore

di Lecce, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 25 luglio

1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 160 del codice penale, nella parte in cui prevede -

secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di

cassazione - che il corso della prescrizione del reato è interrotto

dalla emissione del decreto di citazione a giudizio, senza che a tal

fine rilevi la data della relativa notificazione.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla

identica questione sollevata dal medesimo giudice con precedente

ordinanza, ha avuto modo di precisare che l'art. 555, comma 1, lett.

h), cod. proc. pen., espressamente prevede, fra i requisiti del

decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore,

la data e la sottoscrizione, non soltanto del pubblico ministero, ma

anche dell'ausiliario che lo assiste, sicché, essendo la

sottoscrizione dell'ausiliario volta a certificare l'autenticità

dell'atto "anche riguardo alla data", è soltanto con quest'ultima

sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi perfezionato nei suoi

requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che

ad esso l'ordinamento riconnette (v. ordinanza n. 155 del 1997);

che nella specie, pur essendo l'ordinanza di rimessione

successiva alla richiamata pronuncia di questa Corte, il giudice a

quo ha omesso di precisare se la sottoscrizione dell'ausiliario sia

intervenuta prima o dopo lo spirare del termine di prescrizione, in

tal modo rendendo l'atto introduttivo del giudizio di

costituzionalità privo di motivazione in ordine all'indispensabile

requisito della rilevanza;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte