Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1751,

primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 ottobre 1969 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Benedetto Alessandro e la s.p.a.

Unione editoriale per la diffusione del libro, iscritta al n. 64 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;

2) ordinanza emessa l'11 marzo 1970 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Signorelli Domenico, erede di

Parracino Carmela, e la Compagnia Singer per macchine da cucire s.p.a.,

iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che le due ordinanze indicate in epigrafe sollevano, la

prima in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e la seconda

in riferimento al solo art. 36, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile,

limitatamente alla parte in cui di spone che l'indennità per lo

scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato è dovuta

solo se il contratto si sciolga per fatto non imputabile all'agente;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che nel primo giudizio si è costituito Alessandro Benedetto,

rappresentato e difeso degli avvocati Luciano Lucci Chiarissi e

Gabriele Moricca, che, con deduzioni depositate il 20 aprile 1970, ha

chiesto che la norma venisse dichiarata illegittima;

che nel secondo giudizio nessuna delle parti si è costituita;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non ha spiegato

intervento.

Considerato che con sentenza n. 75 del 20 maggio 1970 questa Corte

ha dichiarato infondata la questione in riferimento agli artt. 3, 4 e

36 della Costituzione;

che non è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a

modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1751, comma primo, del codice civile,

sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte