Sentenza n. 185/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1187/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge
19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e 4, ultimo comma, lett. b),
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei
suoli), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1992 dalla corte
d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bianca
Salani Mungai ed il comune di Viareggio, iscritta al n. 564 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Bianca Salani Mungai e del
comune di Viareggio nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Carla Guidi e Giuseppe Morbidelli per Bianca
Salani Mungai, Renzo Vecoli per il comune di Viareggio e l'Avvocato
dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La corte d'appello di Firenze, con ordinanza 28 febbraio
1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e
dell'art. 4, ultimo comma, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n.
10. La prima di tali norme stabilisce che le indicazioni del piano
regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati
ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati
all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità,
perdono ogni efficacia qualora, entro cinque anni dalla data di
approvazione del piano regolatore generale, non siano stati approvati
i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di
lottizzazione convenzionati e l'efficacia dei vincoli predetti non
può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani
particolareggiati e di lottizzazione.
L'art. 4, ultimo comma, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n.
10, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1979 (salva
l'applicazione dell'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291), nei
comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e, in mancanza
di norme generali e fino all'entrata in vigore di queste, nell'ambito
dei centri abitati sono consentite soltanto opere di restauro e di
risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria,
di consolidamento statico e di risanamento igienico.
Nell'ordinanza di rimessione la corte d'appello di Firenze ha
esposto che il giudizio a quo aveva per oggetto un'azione di
risarcimento danni promossa dalla proprietaria di un'area sita in
Viareggio, vincolata dal piano regolatore ad attrezzature comunali,
che il comune, dopo la decadenza del vincolo, aveva omesso di
espropriare o di destinare ad un nuovo uso urbanistico mediante
apposita variante.
Il tribunale, adito quale giudice di primo grado, aveva rigettato
la domanda, affermando che l'inerzia del comune non può costituire
il fondamento di pretese risarcitorie, "potendo il privato reagire,
unicamente promuovendo gli interventi sostitutivi della regione
oppure agendo in via giurisdizionale seguendo il procedimento del
silenzio rifiuto".
L'attrice aveva proposto appello, insistendo nella domanda e
sostenendo che, trascorso il termine previsto dalla legge in
relazione all'imposizione del vincolo d'inedificabilità, in mancanza
dell'espropriazione del bene aveva diritto al risarcimento del danno,
senza dovere prima ricorrere all'impugnazione del silenzio rifiuto ed
alla declaratoria, da parte del giudice amministrativo,
dell'illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione.
Il comune di Viareggio, costituitosi, aveva dedotto che il
terreno, dopo la decadenza del vincolo, era edificabile nei limiti
previsti dall'art. 4 della legge n. 10 del 1977 e che l'approvazione
di nuovi strumenti urbanistici non costituisce atto dovuto, ma
esercizio di un potere discrezionale, rispetto al quale sussistono
solo interessi legittimi.
Il giudice a quo osserva nell'ordinanza di rimessione che, mentre
l'efficacia dei vincoli e degli strumenti urbanistici è stabilita
per legge, nessuna norma prevede termini perentori al protrarsi
dell'inerzia del comune nel sostituire con nuovi strumenti
urbanistici quelli decaduti. Ne deriverebbe che l'art. 4 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, non fissando alcun termine perentorio - dopo
la scadenza del vincolo di inedificabilità - per l'adozione della
necessaria variante, consente all'ente locale di mantenere, a tempo
indeterminato, situazioni di inedificabilità assoluta, con
conseguenze patrimoniali pregiudizievoli per il proprietario a causa
del protrarsi indeterminato dell'inerzia senza che sia previsto alcun
indennizzo.
Secondo il giudice a quo, la tutela del proprietario attraverso la
formazione del silenzio rifiuto, l'impugnazione dinanzi al giudice
amministrativo e l'eventuale giudizio di ottemperanza, non sarebbe
idonea a soddisfare il suo interesse, risolvendosi in una astratta
affermazione dell'obbligo del comune di provvedere alla disciplina
urbanistica della zona. Conseguentemente, il combinato disposto degli
artt. 2 della legge n. 1187 del 1968 e 4 della legge n. 10 del 1977 -
nella parte in cui non prevedono che il protrarsi dell'inerzia della
p.a. dopo la scadenza del vincolo ed oltre un certo lasso di tempo
sia di per sé sufficiente a determinare il diritto del proprietario
all'indennizzo - contrasterebbe: a) con gli artt. 3 e 42 della
Costituzione, consentendo il permanere di situazioni
d'inedificabilità assoluta a tempo indeterminato, con disparità di
trattamento tra situazioni di proprietà sostanzialmente identiche;
b) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non consentono una
tutela efficace del diritto di proprietà.
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la dedotta violazione dell'art.
24 della Costituzione non sussiste, poiché l'attività
amministrativa di sostituzione della prescrizione vincolistica
decaduta, con altra prescrizione urbanistica regolatrice della
destinazione dell'area, si presenta con i caratteri della
obbligatorietà, essendo l'ente comunque tenuto a provvedere (salva,
ovviamente, la discrezionalità sul quomodo) nel termine che può
essere stabilito dal giudice mediante il procedimento del silenzio
rifiuto: ciò per effetto dell'obbligo legale del comune di dotarsi
dello strumento urbanistico generale e dell'obbligo di pianificare,
con detto strumento, tutto il territorio comunale (art. 7, primo
comma, della legge urbanistica).
Tale forma di tutela sarebbe adeguata "alla condizione giuridica
sostanziale che, nella situazione considerata, il proprietario
dell'area può vantare secondo un dettato normativo non confliggente
con gli artt. 42 e 3 della Costituzione".
Nell'atto d'intervento si osserva in proposito che l'art. 4,
ultimo comma, della legge n. 10 del 1977 non prevede una "misura di
salvaguardia", ma attiene allo statuto legale della proprietà
immobiliare, disponendo che, oltre i limiti fissati dallo stesso art.
4 o dalle leggi regionali cui è fatto rinvio, non esiste una
garanzia incondizionata dello ius aedificandi, "in quanto ogni
diversa o maggiore utilizzazione delle aree resta affidata
all'effetto conformativo della proprietà da parte della
pianificazione urbanistica, dove si realizza la subordinazione
dell'interesse proprietario ad un regolato uso del territorio
conforme all'interesse generale della collettività".
In questo contesto, la condizione giuridica in cui viene a
trovarsi il proprietario di un'area liberata da un vincolo venuto a
scadenza, determina una situazione generale che caratterizza la
proprietà immobiliare in carenza di pianificazione urbanistica, con
la conseguente mancanza di ogni contrasto tra la normativa impugnata
e gli artt. 3 e 42 della Costituzione.
3. - Dinanzi a questa Corte si è costituita anche la proprietaria
dell'area, chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate
costituzionalmente illegittime, ovvero che la questione sollevata sia
dichiarata infondata previa affermazione che "in base al diritto
positivo la fattispecie è già coperta dalla garanzia
dell'indennizzo".
Nell'atto di costituzione, a sostegno delle proprie conclusioni,
ha dedotto quanto segue.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 1968, ebbe a
ritenere incostituzionali gli artt. 7, nn. 2, 3, 4 e 40 della legge
urbanistica, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per
l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo
indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni
stesse determinino l'assoluta inedificabilità, e abbiano perciò
natura espropriativa. Per porre un rimedio alle conseguenze della
dichiarazione di incostituzionalità, la legge 19 novembre 1968, n.
1187 introdusse un limite di durata dei vincoli di non
edificabilità, i quali perdono efficacia qualora entro 5 anni dalla
data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati
approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani
di lottizzazione convenzionati. Tale limite di efficacia è tuttora
vigente (sentenze n. 5 del 1980 e n. 92 del 1982).
Secondo il Consiglio di Stato, per effetto della decadenza dei
vincoli le aree interessate vengono assoggettate ai limiti di
edificabilità generali posti per le aree sprovviste di strumenti
urbanistici dall'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, con la conseguenza che nell'ambito dei centri abitati definiti
ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le aree sono
inedificabili, essendo consentite soltanto opere di restauro e di
risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di consolidamento statico e di risanamento igienico.
In relazione a tale situazione lo stesso Consiglio di Stato
riconosce ai proprietari delle aree un interesse legittimo a che il
comune adotti una nuova disciplina urbanistica dell'area in oggetto,
tutelabile attraverso il meccanismo della messa in mora per la
formazione del silenzio rifiuto.
Tale rimedio, peraltro, è di dubbia efficacia, e comunque si
prolunga nel tempo, sì da superare ogni ragionevole tollerabilità,
tanto più che la giurisprudenza, tenendo conto delle obiettive
difficoltà materiali delle amministrazioni di dare destinazione
edificabile ad aree già destinate a servizi pubblici, in un sistema
organico di scelte pianificatorie, tende a ritenere che l'obbligo de
quo viene ottemperato già con la delibera d'incarico ai tecnici di
redigere il nuovo strumento urbanistico e quindi a partire dall' an
della nuova pianificazione.
Rimedio idoneo sarebbe, viceversa, l'esperimento di un'azione di
risarcimento dei danni dinanzi al giudice ordinario, a tutela del
diritto di proprietà leso dalla pubblica amministrazione con la
sostanziale imposizione di un vincolo a tempo indeterminato senza
indennizzo.
In favore di tale indennizzabilità, nell'atto di costituzione si
cita la giurisprudenza della Corte di cassazione fondata sui principi
affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 6 del 1966 e
n. 55 del 1968, con le quali è stata ritenuta legittima, in via
alternativa, o la temporaneità o la indennizzabilità dei vincoli
d'inedificabilità assoluta su beni individuati.
Da qui la richiesta della deducente, o di affermare
l'esperibilità, ex artt. 42 della Costituzione e 2043 cod. civ., di
un'azione di risarcimento dei danni conseguente all'imposizione, in
mancanza di strumenti urbanistici, di un vincolo sulle aree esistenti
nei centri abitati, di assoluta inedificabilità a tempo
indeterminato; oppure di dichiarare l'illegittimità costituzionale
delle norme impugnate, in quanto consentono l'imposizione nei centri
abitati di vincoli d'inedificazione a tempo indeterminato.
4. - Dinanzi a questa Corte si è costituito anche il comune di
Viareggio, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e
illustrando tale richiesta con una successiva memoria, nella quale ha
sostenuto che, nel caso di specie, non si verte in una situazione di
assoluta inedificabilità dell'area, che darebbe luogo ad una
espropriazione "sostanziale" senza indennizzo. Tratterebbesi, invece,
di una situazione temporanea di parziale edificabilità (nei limiti,
cioè, indicati dall'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del
1977), la quale va rimossa dall'Amministrazione comunale - che può
essere a ciò sollecitata anche dal privato (impugnando il silenzio-rifiuto del comune in relazione ad apposita diffida) - attraverso la
adozione di una disciplina urbanistica di variante. L'esistenza per
il proprietario del suddetto rimedio, escluderebbe la violazione
dell'art. 24 della Costituzione, mentre la violazione dell'art. 42
della Costituzione sarebbe a sua volta esclusa, mancando uno
svuotamento definitivo del diritto di proprietà.
5. - La proprietaria dell'area ha depositato memoria, insistendo
diffusamente nelle proprie richieste ed argomentazioni.
In particolare, si è soffermata sulla giurisprudenza
costituzionale in tema di espropriazione non traslativa, sostenendo
che, in base ad essa, le imposizioni di inedificabilità poste
attraverso gli strumenti urbanistici non attengono al regime di
appartenenza o ai modi di godimento dei beni, in quanto le scelte
urbanistiche dipendono da valutazioni discrezionali, le quali non
incidono in modo omogeneo su un'intera categoria di beni.
Nella memoria si sottolinea che, in base alla giurisprudenza della
Corte di cassazione e della Corte costituzionale, la natura
edificatoria di un suolo, come qualità rilevante ai fini della
determinazione della misura dell'indennizzo, non deriva dalle
previsioni dei piani urbanistici, ma inerisce in modo obbiettivo alla
situazione di fatto del bene (ubicazione, sviluppo edilizio della
zona, esistenza d'impianti e servizi pubblici, prossimità con le vie
di comunicazione). Si sottolinea ancora che la sentenza n. 5 del 1980
della Corte costituzionale ha ribadito la inerenza della ius
aedificandi al diritto di proprietà dei suoli.
In relazione a tali affermazioni, si ritorna diffusamente sulla
tesi (già sviluppata nell'atto di costituzione) della inidoneità
della procedura dell'impugnazione del silenzio-rifiuto
dell'amministrazione a provvedere in ordine alla programmazione
urbanistica, quale rimedio per il privato di fronte al vincolo
d'inedificabilità conseguente - in mancanza degli strumenti
urbanistici - al disposto dell'art. 4, lett. b) della legge n. 10 del
1977. Si sostiene, al riguardo, che la tutela manca di ogni
"effettività" ed è solo apparente, risolvendosi in un'inconcludente
esperimento di un rimedio defatigante e privo di risultati pratici.
In proposito si deducono, fra l'altro: a) la lunghezza del ricorso al
tribunale amministrativo regionale; b) quella del processo di
appello; c) la necessità di un'azione per l'esecuzione del
giudicato; e) la intrinseca difficoltà in cui si troverà il
commissario ad acta, eventualmente nominato, nel surrogarsi al
consiglio comunale nella operazione di ponderazione degli interessi
di carattere politico, sociale ed economico, sottesa alla formazione
di un atto di pianificazione urbanistica; f) la possibilità che non
intervenga l'approvazione regionale del piano, con la necessità di
ricorrere nuovamente alla impugnazione del silenzio-rifiuto,
relativamente alla mancata approvazione regionale.
La difesa della parte privata sottolinea al riguardo di avere,
comunque, iniziato la procedura dell'impugnazione del silenzio-rifiuto, senza alcun risultato. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se il disposto degli
artt. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e 4, ultimo comma,
lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - i quali,
rispettivamente, fissano: a) la durata massima dei vincoli connessi
al piano regolatore preordinati all'espropriazione o che comportino
l'inedificabilità dei suoli: b) l'inedificabilità dei suoli nei
centri abitati, in mancanza di strumenti urbanistici - contrasti con
gli artt. 3 e 42 della Costituzione. Si determinerebbe, infatti, il
permanere di situazioni d'inedificabilità assoluta a tempo
indeterminato, con disparità di trattamento tra posizioni identiche.
Si violerebbe inoltre l'art. 24 della Costituzione, in quanto
l'anzidetta normativa non consentirebbe una tutela efficace del
diritto di proprietà.
Il giudice a quo osserva in proposito che l'art. 2 della legge 19
novembre 1968, n. 1187 dispone che le indicazioni del piano
regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati
assoggettandoli a vincoli preordinati all'espropriazione, o che
comportino l'inedificabilità, perdono efficacia qualora, entro
cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale,
non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od
autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati e, comunque, con
la scadenza del termine di attuazione dei piani particolareggiati e
di lottizzazione.
La tutela, così apprestata al diritto di proprietà, sarebbe resa
vana per i suoli situati nei centri abitati: l'art. 4, ultimo comma,
lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 prescrive, infatti, che,
in mancanza degli strumenti urbanistici generali "nell'ambito dei
centri abitati definiti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di
risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria,
di consolidamento statico e di risanamento igienico". I suoli
compresi nei predetti centri abitati sarebbero, quindi, assoggettati
ad un vincolo d'inedificabilità a tempo indeterminato, non essendo
stabiliti termini perentori in relazione al protrarsi dell'inerzia
del comune nel sostituire con nuovi strumenti urbanistici quelli
decaduti.
A tale indeterminatezza dei vincoli non corrisponderebbe, poi, la
previsione di un indennizzo, alla stregua della giurisprudenza
costituzionale (cfr. sent. n. 55 del 1968).
Secondo il giudice a quo, il diritto di proprietà non sarebbe
adeguatamente garantito e tutelato attraverso il rimedio della
diffida al comune a provvedere alla programmazione urbanistica:
l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'eventuale
silenzio-rifiuto e del successivo giudizio di ottemperanza,
concretano rimedi defaticanti e di scarsa efficacia, idonei solo a
provocare un'astratta affermazione dell'obbligo del comune a
provvedere alla strutturazione urbanistica della zona. Ne deriverebbe
l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 della legge n. 1187 del
1968 e 4 della legge n. 10 del 1977, nella parte in cui non prevedono
"che il protrarsi dell'inerzia della p.a. dopo la scadenza del
vincolo, ed oltre un certo lasso di tempo, sia di per sé sufficiente
a determinare il diritto del proprietario all'indennizzo" ed "una
tutela tempestiva ed efficace, dinanzi all'autorità giudiziaria
ordinaria, del diritto sacrificato".
2. - La questione è inammissibile, essendo irrilevante in
relazione all'oggetto del giudizio a quo e risolvendosi nella
richiesta di una sentenza additiva, implicante scelte discrezionali
che non spettano a questa Corte.
Il giudizio a quo ha per oggetto il riconoscimento all'appellante
della pretesa di ottenere dal comune il risarcimento dei danni per il
protrarsi dell'inedificabilità di un'area, sita nel centro urbano,
in conseguenza della mancata adozione dello strumento urbanistico
dopo la decadenza di quello già in vigore. Pertanto, una pronuncia
che, come richiede il giudice remittente, dichiari costituzionalmente
illegittime le norme impugnate, in quanto non prevedono "un
indennizzo" - in relazione al carattere sostanzialmente espropriativo
del protrarsi dei vincoli d'inedificabilità, per i suoli situati nei
centri abitati - non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo,
dato che esso verte sulla risarcibilità conseguente all'apposizione
di limiti a carattere espropriativo, che, com'è noto, non sono
riconducibili, nella loro configurazione tipica, ad attività
illecita della p.a. Sì che il rimedio risarcitorio domandato non
concorda né col titolo né con l'oggetto della pretesa, così come
fatta valere.
Una pronuncia d'illegittimità costituzionale, nei termini in cui
la richiede il giudice remittente, non potrebbe, quindi, spiegare
alcuna influenza sul giudizio a quo, cosicché la questione è priva
del carattere di pregiudizialità richiesto dall'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
3. - Il giudice remittente, inoltre, chiede come risultato del
giudizio di questa Corte una previsione normativa diretta a stabilire
che, ove l'inedificabilità dei suoli nei centri abitati si protragga
- per la decadenza degli strumenti urbanistici vigenti e la mancata
adozione dei nuovi - "oltre un certo lasso di tempo", il proprietario
abbia diritto ad un indennizzo. Siffatto giudizio e il suo risultato
implicano, innanzitutto, scelte discrezionali in ordine alla
determinazione del termine, decorso il quale si dovrebbe riconoscere
titolo all'indennizzo; inoltre lo scrutinio dei diversi rimedi
possibili, con riguardo al protrarsi e alle modalità
dell'inadempimento amministrativo, richiede valutazioni di esclusiva
competenza del legislatore.
Della discrezionalità di esse appare ben consapevole l'ordinanza
che con riferimento al quantum dell'indennizzo, richiama il criterio
del mancato godimento del bene, "non vertendosi in ipotesi ablativa".
Anche questo (od altro eventuale modo di determinazione) appartiene
alle scelte del legislatore, il quale, di fronte alla gravità di una
situazione come quella che ha dato luogo all'attuale vicenda, è
tenuto ad intervenire in modo tempestivo ed adeguato, per superare
l'ingiustizia del regime dei terreni situati nei centri abitati
sprovvisti di strumenti urbanistici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e 4,
ultimo comma, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3,
24 e 42 della Costituzione dalla corte d'appello di Firenze con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte