Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 448 e 538 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27

aprile 1993 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico

di Buratti Pierino, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Macerata ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, degli artt. 448 e 538 del codice di procedura penale,

in quanto precludono la pronuncia sul capo civile nel caso di

sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del

dibattimento di primo grado;

che il giudice a quo - premesso che all'esito del dibattimento

deve ritenersi ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e

congrua la pena richiesta dall'imputato, e che il difensore della

parte civile ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento del

danno - osserva da un lato che, ai sensi dell'art. 538, il giudice

decide sull'azione civile solo in caso di sentenza di condanna, e

quindi tale decisione è preclusa nella fattispecie, non costituendo

la emananda sentenza una sentenza di condanna; dall'altro, che

secondo l'art. 448, terzo comma, la decisione sulla azione civile è

consentita solo in sede di impugnazione;

che la censurata preclusione determina, ad avviso del

remittente, la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto

le prove raccolte in dibattimento consentono la pronuncia sul capo

civile, ancorché generica ai sensi dell'art. 539 del codice di

procedura penale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'inammissibilità della questione quanto

all'art. 538 (che sarebbe inconferente, stante il disposto del

secondo comma, ultimo periodo, dell'art. 444) e per l'infondatezza

della medesima relativamente all'art. 448 del codice di procedura

penale.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione relativa

all'art. 538 del codice di procedura penale deve essere accolta,

poiché la lamentata preclusione, nella fattispecie, della decisione

sull'azione civile evidentemente non deriva dalla citata

disposizione, bensì dalle specifiche norme che, nell'ambito della

disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta,

dettano la censurata regula iuris (artt. 444, secondo comma, e 448,

terzo comma, del codice di procedura penale);

che, pertanto, la questione relativa all'art. 538 del codice di

procedura penale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, passando alla questione concernente l'art. 448, terzo

comma, del codice di procedura penale, questa Corte, con sentenza n.

443 del 1990, ha affermato - in ordine alla preclusione per il

giudice penale di statuire sulla domanda della parte civile in caso

di sentenza di "patteggiamento" - che ciò condurrebbe a ravvisare la

violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione "soltanto se

l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento

del danno nel processo penale si profilasse come l'unico strumento di

tutela giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha

recato danno, nel senso di non consentirgli l'utilizzazione di

alcun'altra forma di tutela giudiziaria, una volta prescelta la via

del processo penale"; ed ha aggiunto (a parte il rilievo che "a

quanti si ritengono danneggiati da un reato è data, prima ancora

della possibilità di esercitare la relativa azione civile in sede

penale, la possibilità di proporla davanti al giudice civile senza

preclusioni di sorta") che, poiché in caso di sentenza di

"patteggiamento" non opera la sospensione del processo civile

instaurato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale

(cfr. artt. 444, secondo comma, ultima parte), "la possibilità di

agire in giudizio per la tutela del diritto alle restituzioni ed al

risarcimento del danno, proprio perché suscettibile di estrinsecarsi

per un'altra via subito percorribile liberamente, non può dirsi

pregiudicata in modo irrimediabile";

che le anzidette considerazioni, pur se riferite, nella citata

pronuncia, all'ipotesi di sentenza di applicazione della pena

consensualmente indicata dalle parti, valgono ad escludere la

violazione dell'art. 24 della Costituzione anche per il caso - qui in

esame - di sentenza emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la

chiusura del dibattimento di primo grado;

che, invero, tale sentenza, anche se "dibattimentale", conserva

comunque, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (e lo

stesso giudice a quo), la natura di sentenza di "applicazione della

pena" richiesta dall'imputato, e non si sottrae, pertanto, al regime

comune di tutte le sentenze di "patteggiamento": ciò, del resto,

appare confermato sia dall'art. 448, primo comma, del codice di

procedura penale - che non introduce riserve al riguardo -, sia

dall'art. 445, primo comma, del codice medesimo, il quale, nel

disciplinare gli "effetti dell'applicazione della pena su richiesta",

considera in modo unitario la sentenza di applicazione di pena, a

prescindere dallo stadio processuale in cui venga pronunciata;

che ne deriva, da un lato, che anche nella fattispecie in esame

deve ritenersi inoperante la sospensione del processo civile ai sensi

dell'art. 444, secondo comma, ultima parte, del codice di procedura

penale, e, d'altra parte, che la norma impugnata risulta coerente ai

principi generali della materia, secondo cui la decisione sull'azione

civile non segue se non ad un pieno accertamento della

responsabilità penale;

che, in definitiva, anche nella fattispecie in esame si verifica

una non irrazionale limitazione (e non già vanificazione) della

tutela giudiziaria del danneggiato dal reato, il quale, del resto,

nello scegliere di esercitare l'azione civile nel processo penale, ne

accetta il carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione

penale e subisce quindi le conseguenze che sull'esito dell'azione

civile derivano dalla funzione e dalla struttura del processo penale,

e quindi anche dai suoi vari possibili epiloghi (cfr. cit. sent. n.

443 del 1990 e precedenti ivi richiamati);

che il fatto, infine, che la pronuncia sull'azione civile è

invece prevista quando la sentenza di applicazione della pena è

emessa in sede di impugnazione non vale a modificare le conclusioni

raggiunte, in quanto in tal caso - come afferma anche la Relazione al

progetto preliminare - "ci si trova in presenza di un accertamento

già compiuto e di una decisione sull'azione civile" (cfr. art. 578

c.p.p.), e si versa quindi in situazione del tutto differente, di

fronte alla quale il legislatore ha ritenuto di non aggravare

eccessivamente la posizione della parte civile;

che, in conclusione, la questione relativa all'art. 448 del

codice di procedura penale deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore

di Macerata con l'ordinanza medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte