Sentenza n. 186/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 140,
141 e 143 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal pretore di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Chiaravalle Alberto, iscritta al n. 325
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;
2) ordinanze emesse il 15 ottobre e il 16 aprile 1973 dal pretore
di Donnaz nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Perronet
Corinno Mario e di Simplicio Giovanna, iscritte ai nn. 20 e 21 del
registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 nel
procedimento penale a carico di Chiaravalle Alberto, imputato della
contravvenzione di cui all'art. 80 del testo unico 15 giugno 1959, n.
393, per guida di autoveicolo senza patente, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 140 del predetto testo unico,
nella parte in cui, in asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,
non prevede che il soggetto cui è stata contestata una contravvenzione
del codice della strada (non depenalizzata a norma della legge 3 maggio
1967, n. 317) sia assistito, nelle dichiarazioni che ha facoltà di
inserire nel relativo processo verbale, dalle garanzie difensive
riconosciute invece ad ogni imputato ai sensi degli artt. 390: 304 bis,
ter e quater, e 78, terzo comma, del codice di procedura penale.
Il giudice a quo, a sostegno della censura, osserva che le
dichiarazioni del contravventore possono assumere un rilievo
sostanziale nel successivo processo penale e, anche se effettuate
spontaneamente, andrebbero equiparate a quelle rese dall'imputato
avanti all'autorità inquirente. La lamentata totale inosservanza delle
garanzie difensive previste dai citati articoli del codice di procedura
penale si porrebbe, quindi, in contrasto, oltre che con la garanzia del
diritto di difesa sancita dall'art. 24 Cost., anche con il principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto si verrebbe a
realizzare una ingiustificata discriminazione tra i soggetti imputati
di contravvenzione al codice della strada ed i soggetti imputati di
contravvenzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, i
quali usufruiscono delle dette garanzie difensive sin dal momento in
cui sono indiziati di reità.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 settembre 1973.
Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è ritualmente
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che la facoltà di chiedere la verbalizzazione
delle proprie dichiarazioni, spettante al presunto contravventore,
parallelamente alla facoltà di rendere proprie dichiarazioni al
magistrato inquirente, prevista dall'art. 250 c.p.p. in favore di chi
abbia comunque notizia che è iniziato o sta per iniziarsi a suo carico
un procedimento penale, si porrebbe come una disposizione a tutela
dell'imputato, in quanto amplierebbe il contenuto del citato art. 250
c.p.p., tenuto anche conto che il verbalizzante dovrà limitarsi ad
inserire tutte e soltanto le dichiarazioni stesse, non prevedendo la
legge alcun potere di sua iniziativa al riguardo. Comunque, il problema
dell'applicabilità delle invocate garanzie difensive alle
dichiarazioni stesse costituirebbe, se mai, problema di interpretazione
della legge e non di legittimità costituzionale. Invero, secondo
l'Avvocatura, o si ritiene che l'esercizio della facoltà in esame
costituisce rinuncia implicita al diritto di non rispondere, sancito
dall'art. 78 c.p.p., nonché all'assistenza del difensore (per cui
verrebbe meno il denunziato vizio della norma che la facoltà prevede)
oppure si esclude che tale rinunzia implicita sia ipotizzabile, ed
allora si dovrebbero senz'altro ritenere applicabili le disposizioni
generali vigenti in materia di interrogatorio.
Con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 nel procedimento penale a
carico di Simplicio Giovanna, imputata della contravvenzione di cui
all'art. 83, quinto comma, del t.u. 15 giugno 1959, n. 393, per avere
condotto un autoveicolo munita di foglio rosa, ma senza avere a fianco
l'istruttore, il pretore di Donnaz ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 143 del t.u. predetto nella
parte in cui dispone l'improcedibilità dell'azione penale per mancata
contestazione del fatto e mancata notifica del verbale di
contravvenzione nel termine prestabilito.
Nell'ordinanza il giudice a quo osserva che la improcedibilità
sancita dalla norma impugnata per i soli reati previsti dal codice
stradale, porrebbe una discriminazione a danno di chi commette un
qualsiasi altro reato previsto dal codice penale o da altre leggi
speciali, senza che di tale discriminazione si possa trovare una
ragionevole giustificazione nella natura dei reati contemplata nel
codice stradale, in relazione ai quali potrebbe concepirsi la
necessità della notifica solo ai limitati fini di permettere la
conciliazione in via amministrativa delle violazioni non depenalizzate
a norma della legge 3 maggio 1967, n. 517.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 13 marzo 1974.
L'Avvocatura, costituita anche in questa causa in rappresentanza e
difesa del Presidente del Consiglio, osserva, circa la sanzione di
improcedibilità in esame, che la notifica del verbale avrebbe lo scopo
sia di consentire l'oblazione, sia, ed essenzialmente, di consentire la
tempestiva difesa del contravventore mediante la sollecita
comunicazione degli estremi di fatto e di diritto della accertata
violazione, onde metterlo in grado di acquisire tutti i possibili mezzi
di prova a sua discolpa. Il che sarebbe reso difficile da un eccessivo
distanziarsi nel tempo, data la particolare natura dei reati, che
vengono spesso rilevati quando il veicolo è in movimento, a volte in
luoghi fuori della residenza del contravventore ed in relazione anche a
regolamenti locali aventi spesso carattere temporaneo e destinati ad
eventuali successive modifiche.
Il codice della strada, quindi, prevederebbe situazioni del tutto
diverse da quelle previste dalle altre leggi penali, e ciò
escluderebbe la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Con ordinanza 15 ottobre 1973 emessa nel procedimento penale a
carico di Perronet Corinno Mario, imputato della contravvenzione di cui
all'art. 132 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, per guida di
autoveicolo in stato di ebbrezza, lo stesso pretore di Donnaz ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 140, 141
e 143 del citato t.u., nelle parti in cui, sistematicamente
considerati, pervengono a comminare l'improcedibilità dell'azione
penale per la mancata notifica del verbale di contravvenzione nei
termini prestabiliti, svolgendo motivi sostanzialmente analoghi a
quelli esposti nella precedente ordinanza.
In particolare, il giudice a quo esclude che a giustificare la
censurata sanzione di improcedibilità possano valere quei momenti di
opportunità o convenienza inerenti alla particolare natura dei reati
che hanno suggerito la previsione delle altre condizioni di
procedibilità poste dall'ordinamento, cioè la querela, l'istanza, la
richiesta e l'autorizzazione a procedere.
Non potrebbe valere al riguardo la ratio che comunemente si
attribuisce alla norma in esame, cioè permettere l'immediato contatto
con l'imputato in modo da consentirgli di preparare le proprie difese e
di valutare l'opportunità dell'oblazione. La prima esigenza, invero,
sarebbe valida anche per le altre forme comuni di reato, per cui non
sarebbe giustificabile lo speciale trattamento adottato per quelli in
materia di circolazione stradale, mentre l'opportunità di consentire
l'oblazione potrebbe valere nei confronti dei reati per cui questa è
ammessa, ma non avrebbe rilievo nei numerosi altri casi.
Secondo l'ordinanza, inoltre, la denunziata disparità di
trattamento apparirebbe ancora più evidente nel caso specifico in
esame avanti al giudice penale perché l'ipotesi di guida in stato di
ebbrezza (art. 132 citato d.P.R. n. 393 del 1959) avrebbe un
trattamento più favorevole di quello previsto per l'analoga, ma meno
grave, contravvenzione prevista dall'art. 688 c.p. (ubriachezza).
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 13 marzo 1974.
Anche in questa causa si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
L'Avvocatura, negli scritti difensivi, svolge argomenti analoghi a
quelli già esposti nella precedente causa per contestare la fondatezza
della questione e, in particolare, nega che possa ravvisarsi una
violazione dell'art. 3 Cost. nella differente disciplina processuale
prevista per la contravvenzione per guida in stato di ebbrezza e per
quella prevista dall'art. 688 c.p., non potendosi istituire un rigido
parallelismo fra le due fattispecie, e fermo restando comunque che
rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire diverse
condizioni per la procedibilità dell'azione penale, col solo limite
della razionalità dei relativi criteri, il che sarebbe senz'altro
avvenuto nella specie. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze di cui in narrativa concernono questioni
connesse, circa le disposizioni di legge che regolano la contestazione
delle contravvenzioni in tema di circolazione stradale e la notifica
dei relativi processi verbali. Pertanto, si rende opportuna la riunione
delle ordinanze, in modo da pervenire ad unico giudizio.
2. - Con le ordinanze sopra menzionate, sono stati sottoposti alla
Corte due ordini di questioni. Il primo investe il regime delle
garanzie difensive inerenti alle dichiarazioni che il presunto
contravventore alle disposizioni del codice stradale può far inserire
nel verbale redatto in sua presenza a norma dell'art. 140; il secondo,
la improcedibilità dell'azione penale in materia di contravvenzioni
stradali, prevista dall'art. 143 dello stesso codice, per il caso di
intempestività della notifica del verbale, da effettuare a norma dello
stesso art. 143, qualora non si sia potuto far luogo alla immediata
contestazione.
3. - La prima questione si basa sulla dedotta equiparazione delle
dichiarazioni (che il presunto contravventore è autorizzato a far
inserire nel verbale da redigersi dai funzionari, ufficiali ed agenti,
espressamente autorizzati all'accertamento) all'interrogatorio che
l'imputato rende davanti alla autorità inquirente, e sulla conseguente
violazione degli articoli 3 e 24 Cost. per l'omessa osservanza delle
garanzie difensive che competono all'imputato a norma degli artt. 390,
340 bis, ter, quater e 78, terzo comma, c.p.p., e che invece non
sarebbero estese al caso di specie, in quanto non previste né
richiamate dalla norma impugnata, che si limita a consentire la
verbalizzazione delle dichiarazioni suddette.
Ma detta equiparazione non sussiste, dappoiché, come questa Corte
ha ritenuto con sentenza n. 149 del 1967, la contestazione della
contravvenzione in esame e la compilazione del relativo processo
verbale, con l'inserzione delle eventuali dichiarazioni del
contravventore, appartengono ad una fase antecedente l'inizio e
l'istruttoria del procedimento penale e l'assunzione, nel procedimento
stesso, della qualità d'imputato, secondo l'art. 78 del codice di
procedura penale. Come prescritto nel citato art. 140, il processo
verbale deve essere redatto in forma "sommaria" e le dichiarazioni del
presunto contravventore vi sono inserite soltanto a richiesta
dell'interessato stesso, in difetto di qualsiasi potere di iniziativa
del verbalizzante.
È da ritenere che questo sistema differisca, sia sotto l'aspetto
processuale che sotto l'aspetto sostanziale, dall'interrogatorio
dell'imputato che, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 190
del 1970), costituisce, invece, mezzo di prova e di difesa, che viene
posto in essere in attuazione degli artt. 367, secondo comma, e 368
c.p.p., secondo cui il giudice vi procede ex officio invitando
l'imputato a discolparsi, ed è tenuto ad investigare su tutti i fatti
e su tutte le circostanze che l'imputato stesso ha esposto.
Le dichiarazioni in esame, pertanto, non rivestono quella tipicità
di atto istruttorio, sia pure sommario, che è stato posto dalla
giurisprudenza di questa Corte come criterio di identificazione degli
atti, cui devono estendersi le garanzie difensive, in omaggio all'art.
24 Cost. (sentenza n. 86 del 1968), e la lamentata lacuna della norma
impugnata non contrasta quindi con gli invocati precetti
costituzionali. Del pari, la peculiarità del sistema, cui sono
informate le disposizioni in esame, rende non adeguato al caso il
richiamo, contenuto nell'ordinanza 19 giugno 1973, ai criteri,
delineati da questa Corte con sentenza n. 149 del 1969, circa la linea
di demarcazione tra indagini generiche ed atti istruttori.
4. - Per quanto riguarda il secondo punto in questione, è da
rilevare che la censura si fonda su una presunta omogeneità della
situazione giuridica dei contravventori al codice stradale e di tutti
gli altri contravventori, al codice penale od alle leggi penali
speciali, e sulla conseguente, ingiustificabile discriminazione che
sarebbe posta in essere dalla norma impugnata con la previsione, solo a
favore dei contravventori al codice stradale, della predetta condizione
di procedibilità. Va, tuttavia, considerato che la condizione in esame
è informata alla esigenza, pacificamente riconosciuta dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, di apprestare a favore dei contravventori al
codice stradale speciali garanzie, in vista della contestata
trasgressione, la quale contestazione richiede che sia consentita al
presunto contravventore la possibilità di fissare tempestivamente gli
elementi della difesa, normalmente labili, in quanto collegati ad
eventi che si iscrivono nella dinamica variabile e fluida della utenza
stradale e che gli siano, quindi, forniti, entro un ragionevole lasso
di tempo, i dati fondamentali necessari alla identificazione della
infrazione addebitatagli, dati che, appunto, il verbale notificato deve
contenere.
Ed è altresì da ricordare che il termine di notificazione
originariamente previsto dalla norma impugnata in trenta giorni
dall'accertamento dell'infrazione, è stato attualmente portato a
novanta giorni, per effetto dell'art. 12 della legge 14 febbraio 1974,
n. 62. Ciò rende ancor meno valide le argomentazioni addotte
nell'ordinanza a sostegno della censura, essendo ovvio che la proroga
del termine attenua, sia pure indirettamente, la portata della
differenziazione di disciplina assunta dal giudice a quo a base della
censura.
L'ordinanza del pretore di Donnaz del 15 ottobre 1973 prospetta un
ulteriore aspetto di illegittimità dell'art. 143 del codice stradale,
per quanto riguarda la presunta disparità di trattamento che sarebbe
ivi da ravvisare, in funzione del sistema preclusivo dell'azione penale
come sopra indicato, con particolare riferimento alla differenza di
disciplina che verrebbe ad istituirsi fra ipotesi di reato, quali
sarebbero la contravvenzione punita dall'art. 132 del codice stradale
per chi guida in stato di ebbrezza (che ricade sotto la sanzione di
improcedibilità prevista dalla norma impugnata) a differenza della
contravvenzione per ubriachezza manifesta, prevista dall'art. 688 del
codice penale.
Ma, anche a questo riguardo, è da osservare che non sussiste la
pretesa identità delle situazioni giuridiche diversamente regolate dal
legislatore.
È, invero, pacifico in dottrina e in giurisprudenza che gli
elementi che concorrono a configurare le contravvenzioni predette,
differiscono sostanzialmente, in quanto la violazione dell'art. 132 del
codice stradale è prevista a tutela del bene giuridico della sicurezza
della circolazione e sussiste appena si verifichi uno stato di
ebbrezza, anche non alcolica, che sia comunque tale da incidere sulla
prontezza dei riflessi indispensabile per la guida, mentre la
contravvenzione di cui all'art. 688 c.p. pur essendo della stessa
indole, è peraltro intesa a tutelare il diverso bene della sicurezza
sociale contro la piaga dell'alcolismo, e si concreta in un diverso
stato del soggetto, che deve essere necessariamente colto in luogo
pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ebrietà, cioè di
anormalità psichica percepibile da chiunque e rilevabile ictu oculi.
Queste differenze sostanziali, che hanno fra l'altro condotto la
giurisprudenza ordinaria ad ammettere il concorso formale dei due reati
in esame, danno sufficiente ragione della differenziazione della
disciplina adottata dal legislatore, il quale, ritenendo di estendere
alla contravvenzione dell'art. 132 del codice stradale la efficacia
della condizione di procedibilità prevista dall'art. 143 dello stesso
codice, ha posto in essere una disciplina differenziata rispetto alla
diversa contravvenzione di cui all'art. 688 c.p. seguendo un razionale
criterio di politica legislativa penale, che rientra come tale nella
sfera della sua discrezionalità e va pertanto esente da censura in
relazione all'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 140, 141 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione
stradale), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte