Art. 143
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
Spiegazione
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3 versioni dal 1959
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ARTT. 140, 141 E 143 - MANCATA CONTESTAZIONE DEL FATTO E MANCATA NOTIFICA NEL TERMINE DEL VERBALE - IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE - GIUSTIFICAZIONE - SITUAZIONE DEL CONTRAVVENTORE AL CODICE STRADALE - NON E' OMOGENEA RISPETTO A QUELLA DEI CONTRAVVENTORI AL CODICE PENALE O A LEGGI PENALI SPECIALI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'improcedibilita' dell'azione penale prevista dall'art. 143 T.U. 15 giugno 1959, n. 393, nel caso di mancata contestazione del fatto e di mancata notifica nei termini del verbale al contravventore alle disposizioni del codice stradale, e' informata all'esigenza di apprestare a favore del contravventore stesso speciali garanzie al fine di consentirgli la possibilita' di fissare tempestivamente gli elementi di difesa, normalmente labili in quanto collegati ad eventi che si iscrivono nella dinamica variabile e fluida dell'utenza stradale, e che gli siano, quindi, forniti, entro un ragionevole lasso di tempo, i dati fondamentali necessari all'identificazione dell'infrazione. La situazione del contravventore al codice stradale e di tutti gli altri contravventori al codice penale o alle leggi penali speciali non e' pertanto omogenea, ed e' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 143 T.U. n. 393 del 1959 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione per la pretesa discriminazione a favore dei contravventori al codice stradale che sarebbe posta in essere con la norma impugnata.
CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ARTT. 140, 141 E 143 - ESTENSIONE ALLA CONTRAVVENZIONE EX ART. 132 (GUIDA IN STATO DI EBBREZZA) DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' IVI PREVISTA - SOSTANZIALE DIFFERENZA DALLA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 688 DEL CODICE PENALE - RAZIONALITA' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli elementi che concorrono a configurare le contravvenzioni di cui agli artt. 132 T.U. n. 393 del 1959 (guida in stato di ebbrezza) e 688 C.P. (ubriachezza manifesta) differiscono sostanzialmente, in quanto la violazione dell'art. 132 codice stradale e' prevista a tutela del bene giuridico della sicurezza della circolazione e sussiste appena si verifichi uno stato di ebbrezza, anche non alcoolica, che sia comunque tale da incidere sulla prontezza dei riflessi indispensabili alla guida, mentre la contravvenzione di cui all'art. 688 C.P., pur essendo della stessa indole, e' peraltro intesa a tutelare il diverso bene della sicurezza sociale contro la piaga dell'alcolismo e si concreta in un diverso stato del soggetto, che deve essere necessariamente colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ebrieta', cioe' di anormalita' psichica percepibile da chiunque e rilevabile "ictu oculi". Queste differenze sostanziali danno sufficiente ragione della differenziazione di disciplina adottata dal legislatore il quale, estendendo alla contravvenzione di cui all'art. 132 codice stradale la condizione di procedibilita' prevista dall'art. 143 dello stesso codice e consistente nella tempestiva modifica del verbale al contravventore qualora non si sia potuto far luogo alla immediata contestazione, ha posto in essere una disciplina diversa rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 688 C.P. seguendo un razionale criterio di politica legislativa penale rientrante, come tale, nella sfera della sua discrezionalita'. Pertanto deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 143 codice stradale sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della presunta disparita' di trattamento fra contravventori agli artt. 132 codice stradale e 688 C.P. in funzione del sistema preclusivo dell'azione penale previsto dalla norma impugnata.
Riguarda ancheart. 140 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 688 Codice penaleart. 141 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, 141 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…
ECLI:IT:COST:1975:186 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art143 · fonte su Normattiva