Sentenza n. 186/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1981 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 85 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 marzo 1975 dal tribunale di Pistoia nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Michelozzi Enzo,
quale tutore dei minori Giovannelli Piero Roberto e Paola, iscritta al
n. 540 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1976;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1979 dal pretore di Trento nel
procedimento civile vertente tra Zulberti Giuseppe e l'Istituto
nazionale contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 728 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 353 del 1979.
Visti gli atti di costituzione di Michelozzi Enzo e dell'INAIL e
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
uditi l'avv. Antonino Catania - delegato dall'avv. Carlo Graziani -
per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con le ordinanze n. 540 del 1975 e n. 728 del 1979, il
tribunale di Pistoia ed il pretore di Trento sollevano questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui detta norma prevederebbe la
corresponsione a ciascuno dei figli superstiti del lavoratore deceduto
per infortunio sul lavoro (o per malattia professionale) di una rendita
pari al 20% del salario, anche nel caso di successiva morte del
genitore vivente all'epoca della costituzione della rendita stessa; e
ciò perché si ravvisa ingiustificata disparità di trattamento (e
quindi violazione dell'art. 3 Cost.) rispetto al caso in cui alla morte
del lavoratore assicurato, i figli superstiti siano già orfani
dell'altro genitore, poiché in questa ipotesi lo stesso art. 85
prevede che la rendita da corrispondersi a ciascuno dei figli debba
essere pari al 40% del salario.
2. - Le premesse processuali dei due giudizi a quibus sono tuttavia
diverse. Il tribunale di Pistoia infatti (reg. ord. n. 540 del 1975)
era stato adito quale giudice di appello, dopo che il pretore della
stessa città aveva accolto la domanda che Michelozzi Enzo, quale
tutore dei minori Giovannelli Piero Roberto e Paola, aveva proposto
onde ottenere che agli stessi minori l'INAIL corrispondesse la rendita
pari al 40% del salario a far tempo dalla morte della loro madre,
avvenuta dopo il decesso per infortunio sul lavoro del loro padre.
Per giungere a tale conclusione, il pretore aveva interpretato
l'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nel senso che la maggior misura
della rendita debba essere sempre concessa qualora i figli minori
vengano a trovarsi privi di entrambi i genitori, a prescindere dal
momento in cui tale situazione si verifichi rispetto all'evento
assicurato.
Tanto il tribunale di Pistoia in grado di appello della citata
sentenza del pretore, quanto il pretore di Trento (il quale doveva
giudicare in primo grado sulla domanda dei minori Marco e Remo Zulberti
che, avendo ottenuto dall'INAIL alla morte per infortunio del padre
Renzo Zulberti la costituzione di una rendita pari, per ciascuno, al
20% della retribuzione del defunto, ed avendo perduto successivamente
la madre, chiedevano che tale rendita fosse portata al 40%) non
aderiscono a tale interpretazione e leggono l'art. 85 del d.P.R. n.
1124 del 1965 in senso restrittivo: solo nel caso in cui entrambi i
genitori siano venuti a mancare al momento della morte dell'assicurato
la rendita spettante a ciascuno dei figli minori superstiti dovrà
essere pari al 40% del salario; in ogni altro caso, al 20%. Ma questa
situazione normativa appare in contrasto, ad avviso dei predetti
giudici, con l'art. 3 della Costituzione, attesa la disparità di
trattamento tra due situazioni identiche in fatto; donde la
irragionevolezza della diversa regolamentazione normativa.
3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato e si è costituito
l'INAIL; si è altresì costituita la parte Michelozzi nel giudizio
promosso dal tribunale di Pistoia. In tutti gli atti di costituzione o
di intervento, è in primo luogo sottolineato che il profilo di
incostituzionalità dedotto attiene ad una interpretazione della norma
denunziata, che non è però la sola possibile; e che, anzi, è
principio generalmente accolto quello secondo cui ove una legge sia
suscettiva di due interpretazioni diverse, l'una costituzionalmente
corretta e l'altra no, è alla prima che occorre rifarsi. Nella specie,
sia l'INAIL che il Michelozzi che il Presidente del Consiglio sono
concordi nel ritenere che la lettera della legge non precluda una
interpretazione diversa da quella del tribunale di Pistoia e del
pretore di Trento e più conforme a Costituzione
Ma, ove a ciò la Corte non potesse pervenire, tanto l'Avvocatura
dello Stato quanto la difesa dell'INAIL chiedono una declaratoria di
infondatezza della questione. Si assume infatti che le situazioni di
fatto diversamente disciplinate (secondo l'interpretazione accolta dai
giudici a quibus) sarebbero oggettivamente diverse perché riferentisi
a momenti temporalmente distinti; e che la rilevanza di eventi
successivi al tempo in cui si è maturato il diritto alla rendita deve
ritenersi esclusa, atteso che l'evento lavorativo è l'unica fonte
dell'indennizzo; né potrebbe sostenersi che la morte dell'altro
genitore possa assurgere al carattere di evento in alcun modo protetto.
In altre parole, la situazione si dovrebbe ritenere cristallizzata al
momento della morte del genitore assicurato; ogni evento successivo non
potrebbe esplicare efficacia nel rapporto tra l'Istituto assicuratore
ed i superstiti, già definitosi al verificarsi dell'evento protetto,
donde l'obiettiva diversità delle situazioni regolate in modo
differenziato dall'art. 85 più volte citato.
Diversa è la posizione della parte privata Michelozzi; la difesa
di questi, nell'atto di costituzione, sostiene che, interpretata la
norma come ha fatto il tribunale di Pistoia, sarebbe palese la
disparità di trattamento tra gli orfani di entrambi i genitori
all'atto del decesso del lavoratore assicurato e quelli che tali siano
divenuti successivamente a tale evento. Afferma inoltre che la norma
colliderebbe anche con l'art. 38 Cost., sempre se interpretata nel
senso restrittivo proposto dal giudice a quo: operazione che, peraltro,
essa ritiene arbitraria, richiamando la decisione di primo grado del
pretore di Pistoia che aveva accolto la domanda dei minori. Si conclude
pertanto chiedendo che la proposta questione di incostituzionalità sia
dichiarata fondata. Considerato in diritto :
1. - Le questioni come in narrativa sollevate dal tribunale di
Pistoia e dal pretore di Trento sono identiche. I relativi giudizi
vanno quindi riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - I due giudici a quibus erano chiamati a decidere se ai figli
minorenni di un lavoratore morto per infortunio, e successivamente
divenuti orfani anche della madre, spettasse la rendita del 20% o
quella del 40%, che l'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 attribuisce ai
minori orfani di entrambi i genitori. L'INAIL sosteneva, infatti, che
la condizione di orfani di entrambi i genitori, richiesta dalla norma
per la rendita del 40%, doveva essersi verificata al momento della
morte del lavoratore per infortunio e non successivamente, come era
accaduto nei casi dedotti in giudizio.
Come si è ricordato in narrativa, il pretore di Pistoia aveva in
primo grado respinto la tesi dell'INAIL, e quindi accolto la domanda
dei minori Giovannelli Invece tanto il tribunale di Pistoia, in grado
di appello, quanto il pretore di Trento (che giudicava in primo grado
sulla domanda dei minori Zulberti) hanno condiviso la interpretazione
restrittiva del citato art. 85 sostenuta dall'INAIL. E partendo da
questa interpretazione restrittiva, hanno sollevato la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965
con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il detto art. 85
regolerebbe in modo diverso, e senza giustificazione, due situazioni di
fatto identiche: quella dei minori divenuti orfani di entrambi i
genitori al momento dell'infortunio, e cioè con la morte del
lavoratore assicurato, e quella dei minori divenuti orfani di entrambi
i genitori successivamente all'infortunio, con la sopravvenuta morte
dell'altro genitore.
3. - La questione non è fondata perché essa ha per presupposto
una errata interpretazione della norma.
La detta interpretazione dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 -
secondo la quale l'attribuzione della rendita del 40% sarebbe prevista,
"se si tratti di orfani di entrambi i genitori", quando detta
condizione si realizzi con la morte del genitore lavoratore assicurato,
e non quando essa si realizzi successivamente per la sopravvenuta morte
dell'altro genitore - è stata respinta dalla Corte di cassazione
dapprima implicitamente con varie pronunce relative a materia analoga
regolata dall'art. 77 del d.P.R. n. 1124 (quota integrativa dovuta al
figlio dell'infortunato anche per sua inabilità sopravvenuta); poi in
modo esplicito e puntuale riferito proprio alla situazione che forma
oggetto della pronuncia dei due giudici a quibus.
La Cassazione ha stabilito che il più volte citato art. 85 si
limita a richiedere la sussistenza della condizione di orfano di
entrambi i genitori, senza fare riferimento al momento in cui tale
condizione si è verificata; osservando fra l'altro che la contraria
soluzione comporterebbe una disparità di trattamento fra orfani di
entrambi i genitori, tali divenuti nel momento della morte del
lavoratore assicurato o successivamente, disparità del tutto
ingiustificata tenendo conto dell'identico maggior bisogno che in
entrambi i casi consegue al verificarsi della detta situazione, tenuta
presente dal legislatore nell'accordare a detti orfani di entrambi i
genitori la rendita del 40% anziché quella del 20% accordata agli
orfani di un solo genitore.
È significativo che l'Avvocatura dello Stato (la quale, tuttavia,
in linea subordinata o alternativa esclude l'incostituzionalità della
norma) affermi in entrambi i giudizi che "non sussistendo, secondo la
retta interpretazione della norma dell'art. 85, cpv. 2 del tu. n. 1124
del 1965, la denunziata disparità di trattamento dei figli minori
dell'assicurato orfani di entrambi i genitori, la prospettata questione
di costituzionalità è da ritenersi infondata"; rilevando poi nella
discussione all'udienza che ormai vale la interpretazione, nel senso
detto, della Cassazione. Mentre poi lo stesso INAIL (che pure conclude
per la irrilevanza o infondatezza della questione) sostiene che ci si
trova di fronte ad una questione unicamente interpretativa che ha già
avuto soluzione da parte della Corte di cassazione.
Poiché la corretta interpretazione della norma, affermata dalla
Corte regolatrice, esclude la denunciata irragionevole disparità di
trattamento tra situazioni di fatto (di bisogno) omogenee, cade il
presupposto della questione di legittimità costituzionale che,
pertanto, è infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 30
giugno 1965 sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione dal
tribunale di Pistoia e dal pretore di Trento con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte