Sentenza n. 186/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge reg.
Sicilia 23 marzo 1971, n. 7 ("Ordinamento degli uffici e del personale
dell'Amministrazione regionale") quanto alla nota c) della tabella N ad
essa allegata; artt. 1 e 4 legge reg. Sicilia 26 ottobre 1972, n. 53
("Interpretazione autentica della norma contenuta nella nota c) alla
tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, concernente
l'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione
regionale"); nota e) alla tabella di cui all'art. 8 della legge reg.
Sicilia 1 agosto 1974, n. 30 ("Nuove norme sull'ordinamento degli
uffici e del personale dell'Amministrazione regionale") promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 luglio 1978 dalla Corte dei Conti - Sez.
giurisdizionale per la Regione Sicilia - nei giudizi riuniti promossi
dal P. G. avverso i decreti di pensione concessa a Crisafulli Concetta
ed altri, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1979 dalla Corte dei Conti - Sez.
giurisdizionale per la Regione Sicilia - nei giudizi riuniti promossi
dal P. G. avverso provvedimenti di attribuzione o di riliquidazione di
pensioni relativi a Di Gangi Spadafora Giovanna ed altri, iscritta al
n. 630 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 310 dell'anno 1979.
Visto l'atto di costituzione di Paternò Gaetano ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
uditi l'avv. Gaetano Lepore per Paternò Gaetano ed altri e l'avv.
Silvio De Fina per la Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La nota c) alla tabella N allegata alla legge reg. siciliana
23 marzo 1971, n. 7 - secondo l'interpretazione autentica dettata dagli
artt. 1 e 4 della legge reg. siciliana 26 ottobre 1972, n. 53 -
consente l'adeguamento annuale delle retribuzioni dei dipendenti
regionali al costo della vita, applicando all'ammontare netto iniziale
di ciascuna classe di stipendio, fino al limite di lire 100.000
mensili, le variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie degli impiegati e operai. Detto limite iniziale
di lire 100.000 fu elevato a lire 115.000 a decorrere dal 1 gennaio
1975, e a lire 130.000 a decorrere dal 1 gennaio 1976, a norma della
nota e) alla tabella contenuta nell'art. 8 della legge reg. siciliana 1
agosto 1974, n. 30.
Nel corso di un giudizio d'impugnazione di decreti presidenziali
attributivi (o di riliquidazione) della pensione a taluni dipendenti
della regione siciliana o a loro aventi causa promosso dal Procuratore
generale della Corte dei conti nell'interesse dell'erario, sorse
contestazione sulla legittimità costituzionale degli automatismi
suddetti che - attraverso la determinazione della misura dello
stipendio - influiscono sulla misura delle pensioni. La Corte dei conti
(sezione giurisdizionale per la regione siciliana), con ordinanza 14
luglio 1978 (n. 657 r.o. 1978), sollevò allora, ritenendola influente
e non manifestamente infondata, questione di legittimità
costituzionale della suddetta normativa, in riferimento agli artt. 3, 5
e 36 Cost., 1 e 14 dello Statuto speciale siciliano.
In tema di rilevanza, nell'ordinanza si osserva che essa deriva dal
fatto che, ove le norme impugnate fossero dichiarate illegittime, i
decreti di liquidazione delle pensioni dovrebbero essere a loro volta
dichiarati illegittimi, nella parte relativa alla determinazione
dell'importo di ciascuna pensione, previa disapplicazione - ai sensi
dell'art. 5 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - quale atto presupposto,
del decreto dell'Assessore alla Presidenza della Regione in data 29
dicembre 1977, n. 581, con il quale fu disposto l'adeguamento delle
retribuzioni del personale al costo della vita con decorrenza 1 gennaio
1978 e fu determinato l'importo degli stipendi, di cui i dipendenti
erano provvisti alla data di cessazione del servizio.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva
che il menzionato meccanismo di adeguamento delle retribuzioni al costo
della vita tiene luogo, per il personale regionale, della indennità
integrativa speciale istituita per il personale statale con legge 27
maggio 1959, n. 324. Da questa, peraltro, essa differisce non solo per
la diversità dei criteri di calcolo, ma anche per quanto riguarda la
natura e gli effetti dell'attribuzione patrimoniale nel contesto del
trattamento economico di attività e di quiescenza. Mentre, infatti,
l'indennità integrativa speciale viene corrisposta come emolumento a
sé stante, distinto e separato dallo stipendio, l'importo
dell'adeguamento al costo della vita del trattamento economico del
personale regionale in Sicilia viene conglobato annualmente nella
retribuzione, traducendosi, a tutti gli effetti, in aumento
dell'ammontare netto di ciascuna classe di stipendio, con la
conseguenza di determinare il proporzionale incremento di tutte le
componenti del trattamento economico di attività (ricalcolo dei
normali aumenti periodici, rivalutazione del compenso per lavoro
straordinario ecc.), nonché l'incremento del trattamento di pensione
di ciascun dipendente (elevazione della base pensionabile) e della
indennità di buonuscita.
Secondo il giudice a quo, tale sistema di adeguamento
contrasterebbe con i sopra indicati parametri costituzionali dal
momento dell'entrata in vigore del D.L. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme
per l'applicazione dell'indennità di contingenza"), conv. nella legge
31 marzo 1977, n. 91, il cui art. 2 statuisce che i miglioramenti
retributivi per effetto delle indicizzazioni previste in relazione
all'aumento del costo della vita "non possono essere conglobati nella
retribuzione, né dare luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti".
A sostegno di tale tesi si rammenta la sentenza 20 aprile 1978, n.
45 con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della legge provinciale di Bolzano, concernente
modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale.
Il giudice a quo rileva che la normativa impugnata si pone in
contrasto "con il principio perequativo desumibile dal combinato
disposto degli artt. 3 e 36 Cost., così come esorbita dai limiti posti
alla legislazione esclusiva della Regione dall'art. 14 dello Statuto in
relazione all'art. 1 dello stesso testo ed all'.art. 5 Cost.".
Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente della Regione
siciliana affermando che l'ordinanza di rimessione postula, a carico
della potestà legislativa siciliana in materia, limiti che non
esistono. Ha chiesto, quindi, che la questione sollevata sia dichiarata
non fondata.
2. - Questione identica è stata sollevata - nel corso di un
analogo giudizio - anche con altra ordinanza (n. 630 r.o. 1979), emessa
il 26 aprile 1979, dalla Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per
la Regione siciliana).
Nel giudizio così instaurato si sono costituite le parti private,
le quali hanno chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile
per difetto di rilevanza o, comunque, infondata nel merito.
Quanto alla eccepita inammissibilità, nelle note depositate si
osserva che dinanzi al giudice a quo sono stati impugnati soltanto i
provvedimenti di liquidazione delle pensioni e non anche quelli con i
quali i dipendenti regionali avevano - sulla base delle norme della cui
costituzionalità è questione - conseguito il nuovo stipendio. Con la
conseguenza che l'eventuale annullamento da parte della Corte di quelle
norme non potrebbe influenzare la soluzione del giudizio principale, in
quanto, non essendo stati impugnati (neanche come atti presupposti) i
provvedimenti con i quali ai dipendenti regionali era stato attribuito
il nuovo stipendio, essi, essendo ormai inoppugnabili, debbono comunque
costituire la base del calcolo della pensione, tenuto conto che il
giudice amministrativo (nella specie la Corte dei conti) non può
disapplicare provvedimenti amministrativi non impugnati.
Circa il merito, si osserva che la regione ha legiferato, in forza
dell'art. 14 lett. q) del suo statuto, in materia di competenza
esclusiva, nella quale la Regione non incontra altro limite che quello
dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Non può porsi,
quindi, un problema di violazione degli artt. 3 e 36 Cost. per la
diversità di disciplina dettata rispetto a quella statale, essendo
tale diversità giustificata proprio dall'attribuzione alla Regione di
una competenza esclusiva. Riguardo, poi, all'assunto che la disciplina
dell'indennità di contingenza, introdotta dal D.L. n. 12/1977
convertito nella legge n. 91/77, costituirebbe un principio generale
dell'ordinamento o una legge di grande riforma economico - sociale,
tale da imporsi alla legislazione regionale esclusiva, le parti private
osservano che tale assunto non è esatto, tenuto conto che, in base
all'ultimo comma dell'art. 2, detta disciplina non si applica né allo
Stato né agli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975. Considerato in diritto :
3. - I giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente per
l'identità del loro oggetto.
4. - L'autorità giurisdizionale rimettente ha collegato la
rilevanza degli incidenti con la legittimazione che ad essa deriverebbe
dalla dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate. In tal
caso, infatti, le sarebbe consentito l'esercizio del potere di
dichiarare illegittimi i decreti di liquidazione degli stipendi
maggiorati (in base alle norme regionali sospettate) "nella parte
relativa alla determinazione dell'importo di ciascuna pensione,
previamente disapplicando, ai sensi dell'art. 5 1.20 marzo 1865, n.
2248, all. E, quale atto presupposto, il decreto dell'Assessore alla
Presidenza della Regione del 29 dicembre 1977, n. 581, con il quale è
stato disposto l'adeguamento delle retribuzioni del personale al costo
della vita con decorrenza dal 1 gennaio 1978 e per effetto del quale è
stato determinato l'importo dello stipendio di cui i convenuti erano
provvisti all'atto della cessazione del servizio".
Si pone come preliminare, quindi, la questione se spetti alla Corte
dei conti il "potere di disapplicazione" dell'atto amministrativo
contra jus, ai fini dell'esercizio delle sue attribuzioni
giurisdizionali in materia di pensioni.
Osserva la Corte che la disapplicazione dell'atto amministrativo è
il risultato dell'esercizio di una potestà devoluta all'autorità
giudiziaria ordinaria, in base all'art. 5 della ricordata legge n. 2248
all. E, del 1865, sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Tale
potestà è strettamente legata (anche se con ambito diversificato)
alla normativa dell'art. 4 della stessa legge, nella parte in cui fa
divieto al giudice ordinario di revocare o di modificare l'atto
amministrativo. La limitazione dei poteri di questo giudice alla sola
cognizione degli effetti dell'atto costituisce l'anello di
completamento e di chiusura del sistema disegnato dalla legge del 1865,
che pone come condizione dell'applicazione dell'atto amministrativo la
sua conformità alle leggi.
Il giudice ordinario, nel momento in cui viene investito della
tutela delle posizioni di diritto soggettivo nei confronti della P. A.,
è obbligato a questa valutazione preliminare, che è di carattere
incidentale e, quando riscontri che la conformità dell'atto alla legge
non sussiste, lo disapplica. Questa operazione non si riflette sulla
esistenza formale dell'atto, ma ne impedisce la operatività nel caso
concreto.
5. - Non è questa la sede per precisare il complesso dei problemi
che la disapplicazione propone e le recenti rivalutazioni di essi. Si
deve muovere, però, da qualche considerazione conclusiva, pertinente
alla fattispecie, affermando che l'accertamento incidentale rimesso al
giudice ordinario, che è alla base della disapplicazione, deve
fondarsi su una illegittimità, che si ripercuote su una posizione di
diritto soggettivo. La tutela giurisdizionale di tale posizione - in
ossequio all'esigenza di una sempre più efficace tutela nei confronti
della P. A. - è volta a neutralizzare l'attitudine lesiva dell'atto;
in tal senso il sindacato del giudice ordinario, nel caso che si
risolva nell'accertamento della non conformità dell'atto
amministrativo all'ordinamento, si riflette "sugli effetti dell'atto in
relazione all'oggetto dedotto in giudizio".
Questa breve premessa circa l'origine, l'autorità giudiziaria
titolare del potere e gli effetti della "disapplicazione", spiana la
via per risolvere la questione della riferibilità della relativa
disciplina alla Corte dei conti nei giudizi in materia di pensioni.
L'indirizzo consolidato della Corte di cassazione, giudice della
giurisdizione, è nel senso che non spetta alla Corte dei conti, in
tali giudizi, il potere di conoscere in via incidentale (per escluderne
in concreto l'operatività) degli atti amministrativi, diventati
inoppugnabili, rilevanti nel pregresso rapporto di impiego attivo.
Gli anzidetti atti, in quanto attributivi di posizioni giuridiche
del pubblico dipendente, tutte afferenti al suo status, sono operanti
nell'ambito e al di fuori del rapporto d'impiego. Di qui la
impossibilità che tali atti possano essere considerati legittimi
rispetto a tale rapporto e illegittimi in altri rapporti, come quello
di pensione, che presuppongono il rapporto di pubblico impiego e sono
ad esso legati dall'identità del soggetto titolare. Ne deriva che le
controversie circa la legittimità dell'atto amministrativo regolatore
di quelle posizioni assumono carattere pregiudiziale e debbono essere
necessariamente decise con efficacia di giudicato dal giudice
amministrativo competente. La conseguente preclusione del potere di
disapplicazione in via incidentale da parte di altro giudice si fonda
anche sul rispetto del principio di certezza, che impedisce, nel
giudizio in materia di pensione, l'esercizio della potestas judicandi
circa provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento
economico del pubblico dipendente, che sono diventati inoppugnabili
nell'ambito dell'ordinamento ad essi proprio.
Non è precluso invece alla Corte dei conti di statuire sui
riflessi di tali atti sull'an e sul quantum della pensione, secondo la
normativa applicabile in concreto.
6. - In base alle considerazioni esposte appare chiaro che la
pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme sospettate dal
giudice rimettente non potrebbe attribuirgli il potere di
disapplicazione, che in materia non gli spetta.
Dal che deriva altresì l'irrilevanza (e la conseguente
inammissibilità) delle dedotte questioni di legittimità
costituzionale, in quanto la definizione di esse non potrebbe in alcun
modo influire, nemmeno di riflesso, sull'esito del giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale:
1) della legge della Regione siciliana 23 marzo 1971, n. 7
("Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione
regionale") quanto alla nota c) della tabella N, ad essa allegata;
2) degli artt. 1 e 4 della legge della stessa Regione 26 ottobre
1972, n. 53 ("Interpretazione autentica della norma contenuta nella
nota c) alla tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n.
7, concernente l'ordinamento degli uffici e del personale
dell'Amministrazione regionale");
3) della legge regionale siciliana 1 agosto 1974, n. 30 ("Nuove
norme sull'ordinamento degli uffici e del personale
dell'amministrazione regionale"), quanto alla nota e) alla tabella
contenuta nell'art. 8, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 5 e 36 della Costituzione e 1 e 14 dello
Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte