Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 31 ottobre 1985 dal tribunale militare di Bari nel

procedimento penale a carico di Liaci Giorgio ed altri, iscritta al

n. 98 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22 1ª serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il tribunale militare di Bari, nel procedimento

contro Liaci Giorgio ed altri, ha sollevato, su istanza di parte, con

ordinanza emessa il 31 ottobre 1985 (R.O. n. 98/1986), questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21 e 52

Cost., dell'art. 180, secondo comma, c.p.m.p., che punisce, con la

reclusione militare da sei mesi a tre anni, la presentazione di

domande, esposti o reclami da parte di quattro o più militari

mediante pubblica manifestazione;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione non appare

manifestamente infondata, alla stregua delle argomentazioni svolte

dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 126/1985 (con la quale

è stato dichiarato incostituzionale l'art. 180, primo comma,

c.p.m.p.), in quanto riferibili anche alla diversa fattispecie

criminosa prevista dal secondo comma dell'art. 180 c.p.m.p., non

presa in esame dalla suddetta sentenza poiché non oggetto di

censura;

che la questione è ritenuta rilevante, "non potendo essere

definito il giudizio pendente";

che non vi è stata costituzione di parti, né è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione in

punto di rilevanza, in quanto si limita ad una apodittica

affermazione in proposito, senza fornire alcuna notizia circa il

fatto addebitato agli imputati;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione

va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice penale

militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3. 21 e 52

Cost., dal tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte