Sentenza n. 186/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989 avente per oggetto:
"Elevazione del limite di età per collocamento a riposo", promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
7 novembre 1989, depositato in cancelleria il 15 successivo ed
iscritto al n. 97 del registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente, e
l'avv. Enzo Silvestri per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 7 novembre 1989, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha chiesto che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117
Cost., della legge della Regione Calabria, riapprovata, a seguito di
rinvio, il 18 ottobre 1989, avente ad oggetto: "Elevazione del limite
di età per collocamento a riposo".
L'articolo unico di tale legge integra il primo comma dell'art. 61
della legge regionale n. 9 del 1975, disponendo che "il dipendente
inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data
anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il 65° anno di età
senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, può essere trattenuto, a
domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e
comunque non oltre il 70° anno di età".
Ad avviso del ricorrente, con tale disposizione viene travisato il
principio fondamentale della legislazione statale in detta materia
enucleato da questa Corte nella sentenza n. 238 del 1988. Secondo
tale decisione, infatti, la regola vincolante per il legislatore
regionale "è quella del divieto di adottare una disciplina generale
che preveda per il personale della regione (o per alcune categorie di
esso) un'età massima per il collocamento a riposo superiore a quella
fissata dalle leggi statali per le corrispondenti categorie di
dipendenti"; e l'"eccezionale deroga" a tale principio è
esplicitamente circoscritta all'art. 38, secondo comma, Cost., nel
senso che la permanenza in servizio può essere consentita solo "a
fini assicurativi e previdenziali" per il "periodo strettamente
necessario" a conseguire il diritto a pensione (e comunque non oltre
il settantesimo anno di età). Con la legge impugnata, viceversa, si
attribuisce alla sentenza una portata non più circoscritta al
predetto parametro costituzionale e si perviene perciò ad una
sostanziale negazione del principio suenunciato.
La medesima legge inoltre, risolvendosi in un privilegio
ingiustificato per i dirigenti della Regione Calabria, viola pure
l'art. 3 Cost.
2. - La Regione Calabria ha chiesto il rigetto dell'impugnativa.
È irrilevante, a suo avviso, che la legge in esame risponda ad
un'esigenza "non identica" a quella cui era preordinata la norma
regionale oggetto della citata sentenza n. 238 del 1988. Ciò che
conta è invece che in questa decisione si sia ritenuto che il
principio fondamentale può consistere in "un complesso articolato di
criteri direttivi" comprendente, oltre al divieto, anche la
possibilità di deroghe per certe ragioni giustificative: quali
sarebbero, a suo avviso, quelle esistenti nella legislazione statale
per magistrati, professori universitari ordinari ed "altre categorie
di dipendenti". Tali deroghe dovrebbero considerarsi, secondo la
resistente, come integranti il principio direttivo, e perciò
legittimerebbero le Regioni ad introdurne di analoghe per talune
categorie di propri dipendenti, qualora sussistano "esigenze simili a
quelle sottese dalle corrispondenti deroghe del legislatore statale".
Rispetto a queste ultime vi sarebbe identità di ratio, essendo la
norma impugnata preordinata all'ulteriore utilizzazione dello
speciale patrimonio di preparazione e professionalità acquisito dai
vertici dell'apparato regionale.
Essa, d'altra parte, avrebbe anche finalità previdenziali ed
assicurative in quanto mirerebbe a far conseguire a costoro il
massimo del trattamento pensionistico col raggiungimento di
quarant'anni di servizio.
Ed il fatto che nella citata sentenza n. 238 siano state
considerate le sole deroghe miranti ad assicurare ai dipendenti il
conseguimento del diritto a pensione non significa - ad avviso della
resistente - che tale situazione non valga per esigenze bensì
diverse, ma pur sempre identificabili con le medesime finalità
previdenziali ed assicurative: finalità il cui apprezzamento - ai
fini della conformità della deroga all'art. 117 Cost. - sarebbe
peraltro riservato alla Regione.
Ma anche a ritenere che con detta sentenza siano state escluse
deroghe diverse da quelle preordinate al conseguimento del diritto a
pensione, il principio in essa affermato legittima - secondo la
Regione - quelle finalizzate all'utilizzazione di "professionalità
non facilmente maturabili", in quanto analoghe alle deroghe esistenti
per talune categorie di personale statale (magistrati, ecc.).
Nelle stesse argomentazioni la Regione ha insistito in una memoria
illustrativa presentata in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato
l'articolo unico della legge della Regione Calabria riapprovata il 18
ottobre 1989 (Elevazione del limite di età per collocamento a
riposo), nella parte in cui prevede che "il dipendente inquadrato
nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6
aprile 1975, che abbia compiuto il 65° anno di età senza aver
raggiunto i 40 anni di servizio, può essere trattenuto, a domanda,
sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non
oltre il 70° anno di età". Ad avviso del ricorrente tale
disposizione è costituzionalmente illegittima in riferimento agli
artt. 3 e 117 Cost., in quanto contrasta col principio fondamentale
della legislazione statale del collocamento a riposo al compimento
del 65° anno di età, senza tuttavia rispondere a quelle finalità
che alla stregua della sentenza n. 238 del 1988 di questa Corte
possono eccezionalmente legittimare una deroga.
2. - La censura non è fondata, perché presuppone un quadro
normativo di riferimento non più attuale.
Occorre innanzi tutto premettere che la sentenza di questa Corte
n. 238 del 1988, cui si richiamano entrambe le parti di questo
giudizio, ha chiarito che i principi fondamentali della legislazione
statale vincolanti il legislatore regionale possono consistere in un
complesso articolato di criteri direttivi risultanti dalla regola
generale vigente nel settore integrata dalle possibili deroghe
stabilite dalla medesima legislazione. Pertanto lo stesso legislatore
dovrà attenersi alla regola generale e potrà distaccarsene soltanto
con la previsione di discipline derogatorie identiche a quelle
dettate dalle leggi dello Stato, ovvero riconducibili alla medesima
ratio.
Ora non è dubbio che anche nel caso di specie, come in quello
risolto dalla sentenza menzionata, nella materia oggetto della legge
impugnata la regola consiste nel divieto per il legislatore regionale
di stabilire in via generale una disciplina che preveda per il
personale della Regione un'età massima per il collocamento a riposo
superiore a quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente
categoria di dipendenti.
Per quanto invece concerne le ipotesi di deroga a detto divieto
bisogna considerare che la situazione legislativa non è più quella
tenuta presente dalla ripetuta decisione n. 238 del 1988, sulla quale
le parti fondano le loro opposte argomentazioni. Infatti un nuovo
caso di eccezionale superamento del generale limite di età per il
collocamento a riposo è stato di recente introdotto dalla legge
statale 28 febbraio 1990, n. 37 che, nel convertire in legge il
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, ha disposto (art. 1, comma
quarto - quinquies), che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del detto decreto, siano estese ai dirigenti civili dello Stato le
disposizioni prima vigenti, in via transitoria, per il personale
ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato (artt. 15, secondo e
terzo comma, legge n. 477 del 1973 e 10, sesto comma, decreto-legge
n. 357 del 1989, convertito in legge n. 417 del 1989). Tali
disposizioni consentono al menzionato personale, in servizio al 1°
ottobre 1974, di essere trattenuto in servizio, su richiesta, oltre
il sessantacinquesimo anno di età, per il tempo necessario al
raggiungimento anche del limite massimo della pensione, e comunque
non oltre il settantesimo anno di età.
Poiché la legge della Regione Calabria qui impugnata non
stabilisce - nonostante il suo titolo possa far pensare il contrario
- in via generale un limite di età per il collocamento a riposo dei
propri dirigenti (inquadrati nella massima qualifica e in servizio da
data anteriore al 6 aprile 1975) diverso da quello fissato per i
corrispondenti dipendenti dello Stato, ma dispone soltanto, in via
transitoria, una deroga a tale limite sostanzialmente identica a
quella prevista a favore di questi ultimi, non può dirsi che la
stessa legge contrasti con i "principi fondamentali" attualmente
vigenti in materia né di conseguenza, che preveda, in violazione
dell'art. 3 Cost., una disciplina ingiustificatamente differenziata
rispetto a quella vigente in altre Regioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Calabria, riapprovata il 18 ottobre 1989
(Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), in
riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, sollevata con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte