Sentenza n. 186/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di
procedura penale in relazione agli artt. 135 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale) e 444 del codice di
procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse da diverse
autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 699, 700 e 714 del registro
ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica
nn. 47 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di F. F. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Uditi l'avvocato Michele Silverj per F. F. e l'Avvocato
dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nell'udienza dibattimentale del 14 ottobre 1991 concernente
un procedimento a carico di F. F. e C. B.,
quest'ultimo chiedeva l'applicazione della pena ex art. 444 cod.
proc. pen., ottenendo il consenso del pubblico ministero. Il
Tribunale di Macerata, presa visione, ai sensi dell'art. 135 disp.
att. cod. proc. pen., degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, rigettava la richiesta. Quindi, su eccezione della difesa
del coimputato F., sollevava, con ordinanza emessa nella medesima
udienza (r.o. n. 699/91), una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen.,
assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. "nella parte in
cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilità del giudice anche
quella in cui il giudice del dibattimento abbia avuto conoscenza
degli atti contenuti nel fascicolo del PM ai sensi del citato art.
135 D.lg.vo 271/89".
Il Tribunale sostiene che, quando la richiesta di applicazione di
pena sia stata rigettata o accolta per uno solo dei coimputati, il
diritto di difesa di entrambi sarebbe compromesso o menomato dalla
previa conoscenza dei suddetti atti da parte del collegio: ciò
perché è principio informatore del nuovo sistema processuale che il
giudice non li debba conoscere, dato che la prova deve formarsi
esclusivamente in dibattimento, e perché tale principio è indice di
un'accentuazione nel sistema del rilievo assegnato alla terzietà del
giudice (cfr. sentenza n. 496 del 1990).
Tale anticipata cognizione, inoltre, darebbe luogo a disparità di
trattamento rispetto agli imputati nei cui confronti essa non si sia
verificata, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.
1.1. - La parte privata F. F., rappresentata e difesa
dall'avv. M. Gentiloni Silverj, aderisce alle argomentazioni del
giudice a quo, sottolineando che nel procedimento di applicazione di
pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice valuta gli atti
delle indagini preliminari e motiva il provvedimento conclusivo non
solo sotto il profilo della legittimità, ma anche sotto quello del
merito (sentenza n. 313 del 1990), e quindi compie quella
"valutazione non formale, ma di contenuto dei risultati delle
indagini preliminari" che secondo la sentenza n. 496 del 1990 radica
l'incompatibilità.
1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata, richiamando le conclusioni
rassegnate nei giudizi instaurati con le ordinanze nn. 184 e 664 del
1991, già riassunte nelle sentenze nn. 401 del 1991 e 124 del 1992.
2. - Anche il Tribunale di Bari, con ordinanza del 10 ottobre 1991
(r.o. n. 700/91), ha sollevato - in riferimento, però, agli artt.
76, 77 e 25 Cost. - una questione di legittimità costituzionale del
citato art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui
non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice
che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di
coimputato, nello stesso processo, di concorso negli stessi reati".
Il Tribunale premette che, nel procedimento a carico di L.
V. e M. S. - ai quali erano addebitati sia il
concorso negli stessi reati sia reati diversi per ciascuno - aveva,
previa separazione dei giudizi, applicato la pena richiesta dal
M. col consenso del pubblico ministero, emettendo la sentenza
prevista dall'art. 444 cod. proc. pen.. Così facendo, ha preso piena
conoscenza degli atti dell'indagine preliminare ed ha espresso il
proprio convincimento in ordine alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica dei fatti, anche in relazione alle
aggravanti contestate, escludendo altresì la ricorrenza dei
presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Da ciò
deriva - secondo il Tribunale - un inevitabile condizionamento del
giudice rispetto al successivo giudizio sugli stessi fatti cui è
chiamato nei confronti del coimputato, dato che ha già compiuto una
valutazione sul merito dei fatti medesimi e sulla fondatezza delle
relative imputazioni. Onde ricorrerebbe, a suo avviso, quella
situazione, non di mera conoscenza degli atti delle indagini
preliminari, ma di valutazione di contenuto dei loro risultati, che
alla stregua della sentenza di questa Corte n. 496 del 1990 vale a
radicare l'incompatibilità.
2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata, richiamando le conclusioni
rassegnate nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 287 del 1991,
già riassunte nella sentenza n. 401 del 1991.
3. - Rilevando di aver già conosciuto del procedimento penale a
carico di M. N., B. A. e F. A. in quanto
aveva, quale giudice per le indagini preliminari, respinto - per la
ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti - la
richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal B., il Pretore di
Urbino ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa nell'udienza
dibattimentale del 3 ottobre 1991 (r.o. n. 714/91), una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale "nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del
giudice che abbia partecipato come giudice per le indagini
preliminari al giudizio abbreviato".
Ad avviso del giudice rimettente, sarebbero violati gli artt. 76 e
77 Cost. - in relazione ai principi di cui all'art. 2 della legge
delega 16 febbraio 1987, n. 81 - nonché l'art. 25 Cost., in quanto
tale omessa previsione sarebbe in contrasto col principio di
"terzietà" del giudice del dibattimento, cui la legge delega si è
ispirata ed a tutela del quale è stato introdotto il regime c.d. del
"doppio fascicolo" (artt. 431 e 433 cod. proc. pen.), onde sottrarre
alla conoscenza di detto giudice gli atti inclusi nel fascicolo del
pubblico ministero; mentre questi - essendo il giudizio abbreviato
condotto su tale fascicolo - sono in detta sede conosciuti, anche per
la parte che non può confluire nel fascicolo del dibattimento.
3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata. A suo avviso, infatti, la legge
delega (direttiva n. 67) ed il principio di imparzialità del giudice
(art. 25 Cost.) possono ritenersi violati solo quando lo stesso
giudice è chiamato a pronunciarsi due volte sul medesimo oggetto
partendo da atti già da lui conosciuti in sede di pregresse
decisioni. Nel caso in esame il giudice si limita ad una cognizione
sommaria ai soli fini di valutare l'ammissibilità del giudizio
abbreviato, basandosi per di più su un materiale probatorio non
coincidente con quello di cui dispone il giudice del dibattimento e
ravvisandone perciò l'insufficienza ai fini della decisione di
merito: onde non può dirsi che tale valutazione costituisca
anticipazione del giudizio definitivo.
Non vi è stata costituzione di parti private. Considerato in diritto
1. - I tre giudizi investono, pur se sotto diversi profili, la
medesima disposizione di legge. È perciò opportuno che siano
riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - Il Tribunale di Macerata (r.o. n. 699/91), dovendo celebrare
il dibattimento nei confronti di due coimputati dello stesso reato ed
avendo in precedenza respinto - previo esame degli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero ai sensi dell'art. 135 disp. att.
cod. proc. pen. - la richiesta di applicazione di pena concordata ai
sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. avanzata col consenso del
pubblico ministero da uno di essi, dubita che l'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, in quanto non prevede in tal
caso l'incompatibilità a partecipare al giudizio, contrasti con gli
artt. 3 e 24 Cost., perché tale previa valutazione comporterebbe un
deteriore trattamento per gli imputati nei cui confronti si sia
verificata e ne menomerebbe il diritto di difesa.
2.1. - La questione è fondata.
Questa Corte ha già chiarito, nella sentenza n. 124 del 1992, che
non la mera conoscenza degli atti, ma una valutazione di merito circa
l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un
giudizio di responsabilità dell'imputato, vale a radicare
l'incompatibilità; e che questa deve riconoscersi sussistente nelle
ipotesi (non di inammissibilità, ma) di rigetto della richiesta di
applicazione di pena concordata, dato che essa comporta, quanto meno,
una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni
legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e circa
la congruenza alle suddette risultanze della qualificazione giuridica
del fatto e/o delle circostanze ritenute nella richiesta: ciò che
risulta dagli atti essersi verificato nel caso di specie, in cui il
rigetto concerneva appunto la suddetta qualificazione giuridica.
L'impugnato art. 34, secondo comma, va perciò dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia
rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444
cod. proc. pen..
3. - A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine alla
questione sollevata dal Tribunale di Bari (r.o. n. 700/91) che,
avendo, previa separazione dei giudizi, emesso una sentenza di
applicazione di pena concordata nei confronti di un coimputato di
concorso negli stessi reati, dubita che il citato art. 34, secondo
comma, confligga con gli artt. 76, 77 e 25 Cost. in quanto non
prevede, in tal caso, l'incompatibilità a celebrare il giudizio nei
confronti dell'altro imputato: e ciò perché in tal modo sarebbe
stata già compiuta una valutazione del merito dei fatti e della
fondatezza delle relative imputazioni.
3.1. - Nella già citata sentenza n. 124 del 1992, questa Corte ha
precisato che l'imparzialità è "connotato intrinseco dell'attività
del giudice" e che perciò l'incompatibilità, nella disciplina qui
in esame, "è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità del
giudizio di merito sullo stesso oggetto", dato che per attuare "la
garanzia costituzionale del giusto processo" ciò che va evitato è
"il rischio che la valutazione conclusiva di responsabilità sia, o
possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a
confermare una propria precedente decisione".
A tal fine è, però, necessario che la regiudicanda sia identica,
dato che solo in tal caso può riconoscersi un condizionamento
suscettibile di minare l'imparzialità. Un'identità dell'oggetto del
giudizio non è invece ravvisabile nell'ipotesi di concorso di
persone nel medesimo reato, perché alla comunanza dell'imputazione
fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente
ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del
giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome
valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben
possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e
negativo per l'altro.
La questione, di conseguenza, deve essere dichiarata infondata.
4. - Della legittimità del medesimo art. 34, secondo comma,
dubita anche il Pretore di Urbino (r.o. n. 714/91) per la mancata
previsione dell'incompatibilità a celebrare il giudizio
dibattimentale di chi, quale giudice per le indagini preliminari,
abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato - avanzata, nella
specie, da uno dei tre imputati - per la ritenuta impossibilità di
decidere allo stato degli atti.
Ad avviso del rimettente sarebbe violato, in tal caso, in ragione
della previa conoscenza - preclusa al giudice dibattimentale - degli
atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il principio di
"terzietà" di detto giudice desumibile dalle direttive di cui
all'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 e, quindi, gli artt. 76
e 77, nonché l'art. 25 della Costituzione.
4.1. - La questione non è fondata.
Anche rispetto ad essa deve ribadirsi, innanzitutto, che la mera
conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero
non è, di per sé stessa, ragione sufficiente a radicare
l'incompatibilità al giudizio.
Si è anche chiarito, d'altra parte, che a tal fine è necessario
che si sia in presenza di una duplice valutazione di merito. Nel caso
in esame, invece, la valutazione circa la decidibilità allo stato
degli atti, da effettuarsi ai fini dell'introduzione del giudizio
abbreviato, concerne solo la sufficienza di essi ai fini della
formulazione di un giudizio definitivo di responsabilità e comporta,
quindi, una decisione di natura meramente processuale, per ciò
stesso inidonea a dar luogo ad un "pre-giudizio" rispetto alla
decisione di merito (cfr., da ultimo, la già citata sentenza n. 124
del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari
che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata
di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, sollevata, in
riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione dal Tribunale
di Bari con ordinanza del 10 ottobre 1991;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, sollevata, in
riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, dal Pretore di
Urbino con ordinanza del 3 ottobre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte