Sentenza n. 187/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 903/1965
- art. 2legge 238/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo
comma, lett. h, e 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903,
sulla riforma della previdenza sociale, nonché dell'art. 2 della legge
18 marzo 1968, n. 238, contenente norme di proroga e di integrazione
della precedente, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal
giudice del lavoro del tribunale di Padova nel procedimento civile
vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Cassa
di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della Cassa di Previdenza e dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Mario Contaldi e Mario Nigro, per la Cassa di
previdenza, gli avvocati Antonio Giorgi, Sergio Traverso e Gianni
Romoli, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale
della previdenza sociale e la Cassa di previdenza per il personale
della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, il tribunale di Padova,
con ordinanza emessa il 30 maggio 1974, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 38, 2, 3 e 53
della Costituzione, degli artt. 3, primo comma, lett. h, e 5, secondo e
terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonché dell'art. 2
della legge 18 marzo 1968, n. 238, i quali pongono a carico di enti
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, una contribuzione a favore del Fondo
sociale gestito dall'INPS, pari al 2% delle retribuzioni concesse al
personale assicurato presso gli stessi enti.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 38 della
Costituzione, il tribunale, dopo aver rilevato che l'INPS e la Cassa di
previdenza perseguono, ciascuna per i propri iscritti, la medesima
finalità previdenziale, afferma che le norme impugnate, imponendo a un
istituto (la Cassa), un onere di natura assistenziale diretto a
favorire l'erogazione di prestazioni assicurative agli iscritti di
altri istituti (l'INPS), si porrebbe in contrasto con l'art. 38, quarto
comma, della Costituzione, secondo cui gli enti che perseguono
istituzionalmente finalità previdenziali a favore dei propri iscritti
sono tutelati e, se del caso, aiutati dallo Stato.
D'altra parte, le norme impugnate, disponendo l'erogazione di un
contributo a carico dei dipendenti della Cassa di risparmio, non per
fini previdenziali a favore degli stessi dipendenti, ma per fini
previdenziali a favore di altri soggetti e cioè a titolo di
solidarietà sociale, contrasterebbero con gli artt. 2 e 3 della
Costituzione, in quanto il sacrificio economico per solidarietà
sociale dovrebbe gravare equamente su tutta la collettività e non solo
su alcune categorie di cittadini, nei confronti dei quali mancherebbe
del tutto ogni collegamento razionale basato su una comunanza di
interessi tra l'INPS e la predetta Cassa di previdenza.
Ma anche sotto altro profilo, le norme impugnate violerebbero, ad
avviso del giudice a quo, il principio di eguaglianza, in quanto esse
determinerebbero, senza alcuna giustificazione logica, una disparità
di trattamento fra i dipendenti delle varie casse di previdenza
sostitutive dell'INPS, perché esonerano da ogni contribuzione, tra gli
altri, la gestione delle pensioni dei dipendenti delle Amministrazioni
dello Stato, le casse di previdenza amministrate dalla Direzione
generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, gli
Istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni,
Province, Regioni, ecc.
Infine, il sistema delineato dalle norme impugnate sarebbe in
contrasto con l'art. 53 della Costituzione, in quanto gli enti
assoggettati al contributo sarebbero tenuti ad una prestazione imposta
a prescindere dalla loro capacità contributiva e anche quando, come
nella specie, la loro gestione si trovi in una cronica condizione di
disavanzo. Né, d'altra parte, questa situazione sarebbe diversa nel
caso in cui venisse disposto, come prevede l'art. 5 della legge n. 903
del 1965, l'aumento della misura dei contributi a carico degli
iscritti, perché tale aumento prescinde da ogni considerazione della
capacità contributiva dei singoli obbligati e non ha alcun rapporto
con l'entità dei contributi già versati.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Cassa di
previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
che, aderendo alle censure prospettate nella ordinanza di rinvio,
chiede che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale delle
norme impugnate.
Si è altresì costituito l'Istituto nazionale della previdenza
sociale che, con ampie deduzioni, chiede che la Corte dichiari
infondate le questioni proposte dal tribunale di Padova.
È inoltre intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri rapresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
che, con deduzioni del 15 ottobre 1974 contesta la fondatezza delle
argomentazioni sviluppate nella ordinanza di remissione, chiedendo che
esse vengano disattese dalla Corte.
Nell'udienza di discussione le parti hanno illustrato ulteriormente
le proprie deduzioni. Considerato in diritto :
1. - La legge 21 luglio 1965, n. 903, istituiva presso l'INPS il
così detto "fondo sociale", a carico del quale poneva l'onere del
pagamento della somma mensile di L. 12.000 a tutti i titolari di
pensioni delle assicurazioni obbligatorie, con funzione di integrazione
per coloro che non raggiungessero quel minimo. Con successiva legge 30
aprile 1969, n. 153, a carico dello stesso fondo sociale veniva posto
l'ulteriore onere del pagamento di una pensione, di pari importo, a
favore degli ultra sessantacinquenni bisognosi e non aventi titolo ad
alcuna altra rendita o prestazione economica previdenziale.
Per fornire al detto fondo sociale i necessari ed imponenti mezzi
finanziari, prima che vi potesse provvedere da solo lo Stato (come
avverrà, a partire dal 1 gennaio 1976, in base alla citata legge n.
153 del 1969), l'art. 3 della legge istitutiva del "fondo" (n. 903 del
1965) disponeva in favore di esso tutta una serie di contributi per gli
anni dal 1965 al 1969, prorogati poi al 1970 (1. 18 marzo 1968, n. 238)
da versarsi, oltre che dallo Stato, da fondi di gestioni speciali
dell'INPS e, tra gli altri, da "Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme
obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o che ne comportino
comunque l'esonero". I suddetti enti, fondi, ecc. sono organismi
economici previdenziali particolari, costituiti da aziende (specie,
banche e istituti assicurativi) o da enti pubblici, al fine di gestire
la previdenza dei propri dipendenti e che, per gli artt. 28 e 32 del
r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito con la legge 6 luglio 1939,
n. 1272, potevano, con autorizzazione ministeriale, sostituire nella
sua funzione istituzionale l'INPS nei confronti dei loro dipendenti, i
quali venivano così esonerati dall'obbligo di assicurarsi presso il
detto Istituto di previdenza.
Con la citata legge n. 903 del 1965, art. 3, comma primo, lettera
h, i menzionati enti previdenziali con funzione sostitutiva venivano
onerati a favore del "fondo sociale" di una contribuzione pari al 2%
delle retribuzioni in base alle quali erano calcolati i contributi loro
dovuti dai propri iscritti; contribuzione alla quale essi dovevano far
fronte (art. 5, secondo e terzo comma) o con eventuali avanzi di
gestione o con l'aumento dei contributi, salvo esonero da concedersi,
per condizioni deficitarie di bilancio, con decreto del ministro del
lavoro.
In un giudizio promosso dall'INPS contro uno di tali enti, resosi
inadempiente all'obbligo del relativo versamento, il tribunale di
Padova ha sollevato questione di costituzionalità dei citati articoli
della legge 903, nonché dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 238,
che ha prorogato l'onere del contributo per un altro anno, e cioè fino
al 31 dicembre 1970.
Nell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo ha ritenuto che le
dette norme contrastino con quelle degli artt. 38,2,3 e 53 Cost., per
le ragioni che vengono qui di seguito prese in esame.
2. - Secondo l'ordinanza di rimessione, se, ai sensi dell'art. 38
Cost., all'assistenza e alla previdenza devono provvedere gli organi e
gli istituti predisposti o integrati dallo Stato, non è concepibile
che gli enti previdenziali, per così dire, aziendali, che dovrebbero
rientrare nella categoria di quelli integrati, possano essere
trasformati, sia pure con provvedimento legislativo, in enti
integratori dell'INPS o di sue interne ripartizioni.
L'argomento ha valore prevalentemente nominalistico perché né il
concetto di integrazione è puramente economico, né l'indicazione
degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato
costituisce una dicotomia che classifichi quegli enti in due categorie
distinte e quasi contrapposte, le quali esauriscano tutto il sistema
organizzatorio della funzione previdenziale.
È ovvio che gli enti, siano essi assistenziali o previdenziali,
possono anche non essere integrati, finanziariamente, dallo Stato,
qualora non ne abbiano bisogno, senza che con ciò venga alterata la
loro natura. Del resto questo è proprio il caso della Cassa di
previdenza de qua, la quale nessuna integrazione riceveva dall'INPS o
da organi statali, o comunque pubblici.
Né di alcun peso sono le ragioni, attinenti alla circostanza di
puro fatto e relative alla situazione patrimoniale, che si assume
deficitaria, di quella Cassa, chiamata a far fronte alla contribuzione
al fondo sociale, perché la legge prevedeva l'apprestamento dei mezzi
occorrenti, mediante l'aumento dei contributi degli iscritti, sia pure
a seguito di una autorizzazione ministeriale.
Ciò posto, va rilevato che il problema di costituzionalità si
puntualizza sulla possibilità di fornire una giustificazione razionale
alla contribuzione che la Cassa, al pari degli altri organismi
similari, era chiamata ad apportare al bilancio dell'INPS per
incrementare il "fondo sociale". Ma la risposta è già nell'ordinanza,
dove si afferma che "l'INPS e la Cassa di previdenza perseguono,
ciascuno per i propri iscritti, la medesima finalità previdenziale".
Ed è infatti, proprio in questa identità di fini che va ricercata la
ragione che legittima l'onere imposto, in un sistema che, distaccandosi
da una concezione puramente contributiva della previdenza, si manifesta
sempre più sensibile a motivi di solidarietà sociale.
3. - Ma l'ordinanza, collegandosi proprio a questi motivi, che qui
si indicano come validi per giustificare l'imposizione sostiene che il
sacrificio economico per solidarietà sociale dovrebbe gravare
equamente su tutta la collettività e non solo su quelle categorie di
cittadini iscritti a fondi sostitutivi della previdenza sociale, e
conclude che la legge, così disponendo, violerebbe gli artt. 2 e 3
della Costituzione.
Tali argomentazioni sono prive di ogni consistenza.
Innanzi tutto va osservato che il fondo sociale è stato posto
dalla legge istitutiva a carico della collettività, e cioè dello
Stato, - cui è stato accollato l'intero onere a far tempo dal 1
gennaio 1976 - e che, solo per un periodo di tempo limitato, dal 1965
al 1970, è stato richiesto il temporaneo ausilio degli enti
previdenziali in genere, INPS compreso, mediante l'imposizione di un
contributo che, oltre ad essere temporaneo, non sembra fosse
insopportabile per il suo ammontare.
Inoltre, non è necessario che a siffatte necessità della
collettività nazionale si provveda sempre ed esclusivamente con i
mezzi della finanza pubblica, dovendosi ritenere che possano anche
chiedersi prestazioni speciali ad organismi particolari o a particolari
categorie di cittadini, oggettivamente individuate per le loro
caratteristiche di appartenenza a gruppi che, sulla base di una congrua
valutazione, risultino prossimi per composizione e per interessi a
quelli di coloro cui si rivolge, in un determinato momento,
l'attenzione e la cura del legislatore.
4. - L'ordinanza denunzia altresì la violazione del principio di
eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione,
assumendo che, se gli enti previdenziali dovevano essere chiamati a
concorrere alla costituzione del fondo sociale, nessuno di essi doveva
esserne escluso: invece, nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 903,
sono esonerati dal contributo, i regimi di pensione dei dipendenti
delle Amministrazioni dello Stato, delle Casse di previdenza
amministrate dal Ministero del tesoro, e i fondi speciali amministrati
da enti pubblici territoriali e da istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza.
Ma la scelta degli onerati, come quella degli enti esclusi dalla
contribuzione, operata dal legislatore nella sua discrezionalità, non
appare ingiustificata sul piano razionale, tanto da consentire alla
Corte di scendere ad un esame di merito.
La circostanza che tale scelta è limitata agli Enti, Casse e
Gestioni esercenti forme obbligatorie di previdenza, secondo si è già
detto innanzi, trova la sua ragion d'essere proprio nel fatto che la
loro azione è sostitutiva di quella specifica dell'INPS nel campo
della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti. In questa prospettiva unitaria, si spiega
perché, nei confronti di alcune categorie di lavoratori, tutte
rientranti nel campo di azione assegnato al massimo Istituto
previdenziale, e distinto solo per aspetti di autonomia organizzativa,
la legge abbia creduto di accomunare quegli organismi sostitutivi
nell'opera e nello sforzo che l'INPS era in modo preminente chiamato a
compiere per la costituzione del fondo sociale, in attuazione dell'art.
38, primo comma, della Costituzione.
5. - Da ultimo, l'ordinanza denunzia le norme impugnate anche con
riferimento all'art. 53 della Costituzione, in quanto esse avrebbero
colpito enti e fondi previdenziali aziendali anche deficitari, e,
quindi, indipendentemente da ogni valutazione della loro capacità
contributiva.
Ma nemmeno questa censura ha fondamento: innanzi tutto, perché non
mancava nella legge un meccanismo di adeguamento dell'onere
contributivo alla situazione patrimoniale di tali organismi, costituito
dalla richiesta di esonero, da proporsi al Ministero del lavoro, la cui
decisione non era certo sottratta ai comuni controlli, anche
giurisdizionali; inoltre perché, in definitiva, colpiti dalla
contribuzione al fondo, erano gli iscritti a quegli enti previdenziali,
nei cui confronti veniva dalla legge autorizzato, con garanzie di
speciale procedura, un aumento dei contributi.
Né potrebbe sostenersi che la censura sarebbe fondata, quanto al
trasferimento dell'onere agli iscritti, a causa della mancanza di ogni
valutazione di una loro capacità contributiva, in quanto deve
presumersi che essa sia stata operata dalla legge e con risultato
affermativo, trattandosi di appartenenti ad aziende o istituti che
assicurano ai propri dipendenti un trattamento pensionistico
ordinariamente superiore a quello dei dipendenti pubblici e a cui un
onere di percentuale modesta (2 %) e di durata limitata nel tempo
poteva perciò essere imposto.
Concludendo, tutte le questioni di costituzionalità proposte con
l'ordinanza di rinvio non sono fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 3, comma primo, lettera h, e 5, comma secondo, della legge
21 luglio 1965, n. 903, sulla riforma della previdenza sociale, nonché
dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 238, contenente norme di
proroga e di integrazione della precedente; questioni proposte con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 38, 2, 3 e 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1975:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte