Sentenza n. 187/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, 3 e 4 legge Reg. Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per
l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le
prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti dell'Amministrazione
regionale) e art. 3 legge Reg. Sicilia 13 dicembre 1983, n. 115 (Norme
per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione
regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo
relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del
personale dell'amministrazione regionale per il periodo 1982 - 84),
promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3 ottobre 1984 dalla Corte dei
Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - sui ricorsi
proposti dal Procuratore Generale relativi a Paparcura Giovanni, Nobile
Vito, Nelli Romana e Pagano Sofia, iscritte ai nn. 156 a 159 del
registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.
Visti l'atto di costituzione di Paparcura Giovanni, nonché l'atto
di intervento del Presidente della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
uditi l'avv. Pietro Virga per Paparcura Giovanni e l'avv. Silvio
De Fina per la Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17 disponeva
(art. 1) che, a decorrere dall'1 febbraio 1978, gli adeguamenti
retributivi derivanti da variazioni del costo della vita per i
dipendenti dell'Amministrazione regionale - da corrispondere a titolo
d'indennità di contingenza - fossero determinati secondo le
disposizioni e i princìpi richiamati per il settore dell'industria nel
primo comma dell'art. 2 del D. I,. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito
nella legge 31 marzo 1977, n. 91 e successive modificazioni. Tale
sistema perequativo (art. 3) fu esteso ai pensionati. In seguito, con
legge reg. siciliana 13 dicembre 1983, n. 115 fu disposto che, a
decorrere dal trimestre 1 novembre 1982 - 31 gennaio 1983, le
variazioni dell'indennità di contingenza di cui agli artt. 1 e 3 della
legge regionale 24 luglio 1978, n. 17 fossero determinate nella misura
e con le modalità previste dall'art. 3 del D. L. 29 gennaio 1983, n.
17, conv. nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive modificazioni.
2. - Nel corso di un giudizio promosso dal Procuratore generale,
per impugnare un provvedimento (del 2 aprile 1983) di liquidazione del
trattamento di quiescenza di un dipendente regionale - dimessosi dal
servizio prima di raggiungere l'anzianità massima - nel quale era
disposto che il trattamento di pensione (decorrente dal 24 marzo 1983)
fosse integrato con l'indennità di contingenza (di cui non veniva
precisato l'importo) "secondo le vigenti norme", con ordinanza 3
ottobre 1984 (n. 156, r.o. 1985) la Corte dei conti (Sezione
giurisdizionale per la regione siciliana) ha sollevato, con riferimento
agli artt. 3,36 e 117 Cost., 14, lett. q) dello Statuto siciliano,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,3 e 4 della
suddetta legge reg. 24 luglio 1978, n. 17, deducendo anche
l'illegittimità conseguenziale del citato art. 3 della legge reg. 13
dicembre 1983, n. 115.
Il Procuratore generale della Corte dei Conti, nel giudizio a quo,
lamentava che, col rinvio "alle norme vigenti" la pensione fosse stata
liquidata con attribuzione dell'intera indennità di contingenza, in
contrasto col disposto dell'art. 10 del D. L. 29 gennaio 1983, n. 17
come modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79.
Secondo questa norma - per il personale avente diritto all'indennità
integrativa speciale che cessa dal servizio - dalla data della sua
entrata in vigore (29 gennaio 1983) l'indennità medesima, da
corrispondere in aggiunta al trattamento di quiescenza, è determinata
in proporzione agli anni utili a pensione rapportata alla anzianità
massima di servizio. Il Procuratore generale sosteneva che, in via
interpretativa, potesse giungersi a ritenere applicabile tale normativa
anche al personale della Regione siciliana e che, in caso contrario,
dovessero ritenersi costituzionalmente illegittime le disposizioni
della 1. reg. siciliana n. 17 del 1978, nella parte in cui non
prevedeva espressamente che anche le modificazioni successivamente
intervenute nella legislazione statale sull'indennità integrativa
speciale, fossero immediatamente operanti per la Regione siciliana. La
Corte dei Conti ha ritenuto inapplicabile la normativa statale suddetta
al personale della Regione siciliana, nonché improponibile la
questione di legittimità costituzionale prospettata, in quanto
implicante un intervento d'innovazione normativa riservato al
legislatore. Viceversa, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dei primi quattro articoli della legge reg. siciliana
n. 17 del 1978, in quanto disponevano l'attribuzione, ai dipendenti
regionali in servizio e a riposo, dell'indennità di contingenza
anziché dell'indennità integrativa speciale.
Secondo l'ordinanza di rimessione, la l. reg. n. 17 del 1978
contrasterebbe innanzitutto col principio - da classificarsi quale
principio fondamentale di riforma economico - sociale - secondo il
quale per tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli delle Regioni a
Statuto speciale, gli adeguamenti retributivi connessi alle variazioni
del costo della vita vanno corrisposti nella forma dell'indennità
integrativa speciale. Ciò si evincerebbe da un insieme di norme
statali - quali l'art. 67 della l. n. 62 del 1953, l'art. 16 della l.
n. 324 del 1959, l'art. 26 della l. n. 70 del 1975 e soprattutto,
l'art. 1 della l. n. 93 del 1983 - e sarebbe stato riconosciuto dalla
Corte costituzionale nella sentenza 20 aprile 1978, n. 45.
Ne deriverebbe l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 - 4
della l. reg. n. 17 del 1978 per contrasto con l'art. 14 lett. q) dello
Statuto siciliano, che implicitamente deve ritenersi preveda quale
limite per la legislazione regionale, i princìpi fondamentali delle
riforme economico - sociali dello Stato.
Le norme impugnate, inoltre, contrasterebbero anche con l'art. 3
Cost., violando il principio di uguaglianza sotto il profilo della
ingiustificata differenza di trattamento tra dipendenti della Regione
siciliana e dipendenti dello Stato e delle altre regioni, per i quali
detto adeguamento avviene col diverso meccanismo della indennità
integrativa speciale e relativa differenziata disciplina.
Infine, le norme impugnate violerebbero anche l'art. 36 Cost.,
giacché l'indennità di contingenza, nel calcolo da effettuarsi
secondo il loro disposto, comporta, o può comportare, differenze
quantitative rispetto all'indennità integrativa speciale, ponendosi
così in essere una alterazione, effettiva o virtuale, della
proporzione retributiva.
Quanto alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115,
nell'ordinanza di rimessione si osserva che essa - statuendo all'art. 3
che a decorrere dal trimestre 1 novembre 1982 - 31 gennaio 1983 le
variazioni dell'indennità di contingenza, di cui alla legge regionale
n. 17 del 1978, sono determinate nella misura e con le modalità
previste dall'art. 3 del D. L. 29 gennaio 1983, n.17 convertito nella
legge 25 marzo 1983, n. 79 - ha eliminato ogni sostanziale
differenziazione quantitativa tra le due indennità, ma ne ha lasciato
inalterata, insieme alle norme, la differenziazione giuridica. Infatti,
non ha recepito a sua volta, attuando con ciò una situazione di
contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, anche la norma
dell'art. 10 di detto D. L. n. 17 del 1983 come risultante dalla legge
di conversione, circa la riduzione dell'indennità integrativa speciale
al personale collocato anticipatamente a riposo ad una frazione
commisurata agli anni di servizio utili e rapportata all'anzianità
massima di servizio. Ne deriverebbe, pertanto, l'illegittimità
conseguenziale anche dell'art. 3 della 1. reg. n. 115 del 1983.
Tutto ciò, si afferma nell'ordinanza di rimessione, "a prescindere
dall'esame della classificabilità della disposizione dell'art. 10 del
suddetto D. L. n. 17 del 1983 quale norma fondamentale delle riforme
economico - sociali della Repubblica, che pure va riconosciuta per la
sua applicabilità alla generalità dei dipendenti pubblici in quanto
aventi diritto all'indennità integrativa speciale e che da sola
varrebbe a motivare autonomamente, in termini analoghi a quelli sopra
precisati, la questione di legittimità costituzionale".
3. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione
siciliana, il quale ha dedotto che il sistema, su cui si fondava la
l.r.s. 24 luglio 1978, n. 17, era caratterizzato dal trattamento
unitario riferito sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati,
attraverso l'attribuzione dell'indennità di contingenza.
Lo Stato con il d.l. 29 maggio 1983, n. 17 ha mutato il proprio
sistema rapportando le variazioni della misura dell'indennità
integrativa speciale ad un indice, assimilato a quello relativo
all'indennità di contingenza del settore dell'industria (art. 3, primo
comma).
La regione siciliana, a sua volta, con l. 13 dicembre 1983, n. 115
ha ricondotto la misura e le modalità di calcolo delle variazioni del
costo della vita a quello prescelto dallo Stato (art. 3): le differenze
tra il sistema statale e quello regionale sono diventate soltanto
nominali.
L'adeguamento sostanziale alla normativa statale priverebbe,
dunque, di fondamento le censure di costituzionalità mosse alla Corte
dei Conti siciliana.
Né rileverebbe l'addotta mancata ricezione dell'art. 10 del d.l.
n. 17 del 1983 (come risultante dalla legge di conversione), circa la
riduzione dell'indennità integrativa speciale al personale collocato
anticipatamente a riposo ad una frazione commisurata agli anni di
servizio utile e rapportata all'anzianità massima di servizio.
Si tratterebbe, infatti, di un dettaglio che non può qualificarsi
principio attinente a riforma economico - sociale.
La questione, pertanto, sarebbe inammissibile o, comunque,
infondata.
4. - Si è costituita pure la parte privata, deducendo
preliminarmente - in particolare - l'irrilevanza della questione
sollevata, in quanto il decreto di determinazione del trattamento di
quiescenza impugnato nel giudizio a quo' mentre stabilisce il quantum
della pensione, riconosce in via astratta il diritto all'indennità di
contingenza "secondo le norme vigenti", senza determinarne l'ammontare
in attesa che sia precisato in apposito decreto presidenziale. La Corte
dei Conti avrebbe sollevato, quindi, le questioni di legittimità
costituzionale, in ordine a norme non applicate ed avrebbe riferito,
inoltre, l'incidente anche all'art. 3 l.r. 13 dicembre 1983, n. 115,
che all'epoca in cui il provvedimento di liquidazione della pensione fu
adottato, non era stato ancora emanato.
Nel merito, la parte privata ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata.
5. - Questioni identiche alla precedente sono state sollevate, in
analoghi giudizi, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Sicilia, con altre tre ordinanze in data 3 ottobre 1984 (nn. 157, 158,
159 r.o. 1985).
In tali giudizi davanti a questa Corte non vi sono state
costituzioni di parte. Considerato in diritto :
6. - Può disporsi la riunione dei giudizi, attesa la identità del
loro oggetto, per una congiunta decisione.
7. - Le ordinanze di rimessione della Corte dei Conti (Sezione
giurisdizionale della Regione siciliana), nel sollevare questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg.
24 luglio 1978, n. 17 e 3 della legge reg. 13 dicembre 1983, n. 115
(riguardanti l'attribuzione dell'"indennità di contingenza" ai
dipendenti regionali), premettono che nei provvedimenti relativi al
trattamento di pensione - della cui legittimità è chiamata a
giudicare - l'indennità di contingenza viene attribuita "ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge", senza che ne sia "precisato
l'importo".
In effetti i decreti di liquidazione delle pensioni impugnati
attribuivano "l'indennità di contingenza secondo le vigenti norme" e
facevano "riserva di rideterminazione" della misura delle pensioni
"dopo l'emissione della sentenza relativa al giudizio di
costituzionalità sulla normativa regionale concernente l'adeguamento
delle retribuzioni liquidate successivamente all'entrata in vigore
della legge statale 31 marzo 1977, n. 91", di cui questa Corte era
stata già investita con le ordinanze nn. 657/78 e 630/79 e sul quale
ha provveduto con sentenza n. 186 del 1986.
Trattavasi, pertanto, di atti dal contenuto ancora indeterminato e
del tutto generico, privi dell'indicazione della normativa da applicare
e destinati ad operare in concreto solo a seguito dell'emanazione di
successivi provvedimenti che determinassero l'indennità in questione e
la normativa della quale, nel determinarla, si faceva applicazione.
Le ordinanze di rimessione si riferiscono pertanto ad un oggetto
non definito nello stesso giudizio a quo, di guisa che la mancanza di
specificazione nei provvedimenti impugnati della normativa applicabile
e la loro completa genericità rende inutile il giudizio di questa
Corte, tenuto conto che qualunque sia il suo esito, questo non potrebbe
incidere su essi.
Ne deriva l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle
questioni proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della
legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per
l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le
prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti dell'amministrazione
regionale) e dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115
(Norme per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione
regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo
relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del
personale dell'Amministrazione regionale per il periodo 1982 - 84),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e
all'art. 14 lett. q) dello Statuto della Regione siciliana, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte