Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 d.l.C.p.S. 4

aprile 1947 n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale

civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato);

85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello

Stato); 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico

del personale delle unità sanitarie locali); 1 legge 13 maggio 1975

n. 157 (Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili

dello Stato di cui al d.P.R.10 gennaio 1957 n. 3 agli operai dello

Stato), promossi rispettivamente con ordinanze emesse il 10 gennaio

1985 dal t.a.r. per la Sicilia, il 18 giugno 1985 dal t.a.r. per la

Campania, il 2 maggio 1986 dal Consiglio di Stato, il 6 novembre 1985

dal t.a.r. per la Puglia (n. 2 ordd.), il 14 maggio 1986 dal t.a.r.

per la Sicilia e il 23 dicembre 1985 dal t.a.r. per il Lazio,

iscritte ai nn. 308, 553, 792, 845 e 846 del registro ordinanze 1986,

e nn. 1 e 11 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 50 della prima serie speciale

dell'anno 1986 e nn. 3 e 8 della prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 e pervenuta

il 16 aprile 1986 (n. 308) dal tribunale amministrativo regionale per

la Sicilia, Sez. di Catania, sul ricorso proposto da Pacino Antonio

Salvatore contro il Ministero delle finanze è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l.C.p.S. 4

aprile 1947 n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale

civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) in

riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.;

che con ordinanza emessa il 18 giugno 1985 (n. 553) dal

tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso

proposto da Frezza Vincenzo contro l'Università degli studi di

Napoli è stato parimenti impugnato

l'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 10 (recte n. 3: statuto degli

impiegati civili dello Stato) in riferimento agli artt. 3, 24 e 97

Cost.;

che l'art. 85, lett. a), d.P.R. n. 3 del 1957 ha formato oggetto

di impugnativa, in riferimento all'art. 3 Cost., anche da parte del

Consiglio di Stato, Sez.VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dal

Ministero delle poste e telecomunicazioni contro Ambrosio Francesco

(ord.n. 792/1986);

che con due ordinanze emesse il 6 novembre 1985 e pervenute il

30 dicembre 1986 (nn. 845 e 846) dal Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia, Sez. di Lecce, sul ricorso proposto da

Morciano Donato contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni e

da Russo Roberto contro il Ministero delle finanze è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale ancora dell'art. 85 d.P.R.

10 gennaio 1957 n. 3 in riferimento agli artt. 4, 35 e 97, nonché

rispettivamente 3, 4, 35 e 97 Cost.;

che con ordinanza emessa il 14 maggio 1986 e pervenuta il 2

gennaio 1987 (n. 1) dal tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, Sez. di Catania, sul ricorso proposto da Passanisi Giuseppe

contro la u.s.l. n. 27 di Augusta è stato impugnato, oltre al

ripetuto 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, anche l'art. 57, lett. a),

d.P.R.20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle

unità sanitarie locali) in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97

Cost.;

che infine, sempre l'art. 85, lett. a), d.P.R. n. 3 del 1957,

insieme con l'art. 1 l.13 maggio 1975 n. 157 (estensione delle norme

dello statuto degli impiegati civili agli operai dello Stato), è

stato oggetto di impugnativa, in riferimento all'art. 3 Cost., da

parte del t.a.r. Lazio sul ricorso proposto da Fortuna Enrico contro

il Ministero della difesa (ordinanza n. 11 emessa il 23 dicembre 1985

e pervenuta il 13 gennaio 1987);

che i giudizi nel corso dei quali le riferite ordinanze sono

state emesse vertono sui provvedimenti di destituzione di diritto di

pubblici dipendenti, adottati, in forza delle norme impugnate, dalle

Amministrazioni di appartenenza a seguito di condanna penale (passata

in giudicato), riportata dai dipendenti medesimi per i reati

rispettivamente di corruzione, furto di assegno bancario, tentata

truffa aggravata, falsità in atti, peculato e tentato furto;

che le denunciate norme violerebbero i precetti costituzionali

riportati, in quanto la destituzione di diritto, in tali disposizioni

prevista senza alcun procedimento disciplinare atto a valutare in

concreto le caratteristiche del commesso reato, la personalità del

delinquente, il danno per il prestigio dell'Amministrazione,

creerebbe una irragionevole ingiustificata "omogeneità

sanzionatoria" ed irrazionale equiparazione relativamente a

comportamenti diversificati; nonché tra diverse ipotesi di reato,

anche più gravi, previste da norme in base alle quali è però

necessario un previo procedimento disciplinare; ovvero tra il delitto

tentato e il delitto consumato, ovvero ancora tra il delitto commesso

da un operaio rispetto a quello commesso da un impiegato;

che le suddette norme, per la mancanza del procedimento

disciplinare, sarebbero in contrasto, altresì, con il diritto alla

difesa, il principio di imparzialità e buon andamento

dell'Amministrazione, a danno, comunque, della tutela del lavoro;

che nei presenti giudizi non si sono costituite le parti né è

intervenuta l'Avvocatura dello Stato;

Considerato che gli odierni incidenti concernono questioni

identiche o comunque connesse, talché appare opportuna la relativa

riunione;

che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha dichiarato

inammissibili, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost.,

le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10

gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato); 41

legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato);

8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (sanzioni

disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica

sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo

unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con legge 27

giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979

n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),

aventi tutte per oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di

diritto del dipendente pubblico condannato, per determinati reati,

con sentenza passata in giudicato;

che le odierne ordinanze di rimessione ripropongono, per

argomenti, profili e parametri, questioni assolutamente identiche a

quelle già prese in esame con la citata sentenza n. 270,

coinvolgendo questa volta, oltre agli artt. 85 d.P.R. n. 3 del 1957,

57 d.P.R. n. 761 del 1979, anche gli artt. 1 l. 13 maggio 1975 n. 157

(che ha sostituito la normativa di cui alla citata legge 5 marzo 1961

n. 90 sullo stato giuridico degli operai dello Stato) e 7 d.l. C.p.s.

4 aprile 1947 n. 207 (trattamento giuridico ed economico del

personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello

Stato), disposizioni queste riproducenti anch'esse, ovvero

richiamanti, quelle sulla destituzione di diritto;

che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni

nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio

orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle

sollevate questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 7 d.l. C.p.S. 4 aprile 1947

n. 207 (Tratt. giur. ed econ. del person. civile non di ruolo in

servizio nelle Amm.ni dello Stato), 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

(statuto degli impiegati civili dello Stato), 57, lett. a), d.P.R. 20

dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), 1 l.13 maggio 1975 n. 157 (Estensione delle norme

dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli

operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad

ordinamento autonomo), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

Il Presidente: FERRARI

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte