Sentenza n. 188/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 729/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, ultimo
comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni
stradali ed autostradali), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio
1969 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra
Bombara Margherita ed il Consorzio per l'autostrada Messina-Catania,
iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.
Visti gli atti di costituzione del Consorzio per l'autostrada
Messina-Catania e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Enzo Silvestri, per il Consorzio, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con citazione notificata il 22 gennaio 1969, Bombara
Margherita conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Messina il
Consorzio per l'autostrada Messina-Catania. Deduceva l'attrice che
sulla base del decreto del Prefetto di Messina in data 21 novembre 1966
il predetto Consorzio aveva occupato in via di urgenza un terreno di
proprietà della istante, ma aveva poi lasciato trascorrere il biennio
dall'occupazione, di cui all'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n.
2359, senza richiedere l'espropriazione definitiva di detto terreno.
Ciò premesso l'attrice chiedeva all'autorità adita che il convenuto
fosse condannato al pagamento di una somma corrispondente al valore
venale del terreno.
Si costituiva in giudizio il Consorzio facendo presente che la
detenzione del terreno in questione doveva ritenersi legittima giacché
l'originaria temporanea ed urgente occupazione del medesimo era stata
tempestivamente prorogata per un altro biennio con successivo decreto
dello stesso prefetto in data 1 ottobre 1968 emesso ai sensi dell'art.
11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, relativa al piano di nuove
costruzioni stradali ed autostradali, il quale appunto dispone che il
termine biennale preveduto per l'occupazione d'urgenza dall'art. 73
della legge n. 2359 del 1865 può essere prorogato, con decreto del
prefetto, prima della scadenza, ove per esigenze sopravvenute siano
modificati i progetti approvati.
Il tribunale di Messina, aderendo all'eccezione sollevata dalla
difesa dell'attrice, ha ritenuto che questa disposizione sia viziata di
incostituzionalità per contrasto con l'art. 42, secondo comma, della
Costituzione e con ordinanza in data 14 luglio 1969 ha rimesso gli atti
del giudizio a questa Corte.
Assume il tribunale che il legislatore del 1865, col richiamato
art. 73 della legge organica sulle espropriazioni, ha dettato il
principio del divieto di proroga dell'occupazione provvisoria a tutela
della proprietà, e la validità di tale principio risulterebbe
confermata dall'art. 42 Cost. il quale proclama che "la proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge". Il principio in
questione sarebbe stato violato dall'ultimo capoverso dell'art. 11
della legge n. 729 del 1961 che ammette invece la possibilità della
proroga oltre il biennio. Lo scopo della proroga è quello di esonerare
per un altro biennio l'ente espropriante dal pagare il prezzo delle
aree occupate, il che, ad avviso del tribunale, è chiaramente in
contrasto con quella esigenza di contemperamento fra l'interesse
pubblico e quello privato cui sono certamente improntate le norme della
legge generale sulle espropriazioni del 1865.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 6 agosto
1970, l'Avvocatura rileva anzitutto che il diritto di proprietà va
soggetto a limiti che possono essere fissati dalla legge allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e che tale diritto può essere
addirittura espropriato, salvo indennizzo, per il soddisfacimento di
interessi generali.
La circostanza che il capoverso dell'art. 11 della legge n. 729 del
1961 abbia apportato una deroga al divieto di proroga dell'occupazione
provvisoria di cui all'art. 73 della legge n. 2359 del 1865 non ha
alcuna rilevanza dal momento che entrambi i testi citati sono leggi
ordinarie ed è del tutto ammissibile che una legge successiva nel
tempo - e per giunta una legge speciale quale è quella relativa al
piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali - deroghi a
precedenti disposizioni. La nuova norma non è affatto in contrasto con
l'articolo 42, secondo comma, della Costituzione poiché il limite al
diritto di proprietà che essa introduce è pur sempre un limite
dettato dal legislatore ordinario allo scopo di assicurare la funzione
di utilità sociale della proprietà. La ratio che ha indotto il
legislatore ad accordare una ulteriore proroga è rappresentata dalle
esigenze improvvise che impongono una modifica dei progetti di
costruzione dell'opera pubblica. Né va dimenticato che per
l'occupazione di urgenza, e quindi anche per l'occupazione che viene
prorogata, spetta al proprietario un indennizzo.
Conclude pertanto l'Avvocatura per l'infondatezza della sollevata
questione di legittimità costituzionale.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il
Consorzio per l'autostrada Messina-Catania, rappresentato e difeso
dall'avv. Enzo Silvestri.
Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 26 ottobre
1970, la difesa del Consorzio rileva che la norma contenuta nell'art.
73 della legge n. 2359 del 1865, che fissa in via generale la durata
dell'occupazione, non ha assunto, con l'entrata in vigore della
Costituzione, la dignità di principio di rango costituzionale. L'art.
42 Cost., infatti, non pone particolari limiti temporali per i
procedimenti di occupazione temporanea e di urgenza che debbono,
pertanto, ritenersi condizionati solamente ai motivi di interesse
generale. Il legislatore ordinario è quindi libero di fissare la
durata della occupazione entro limiti maggiori o minori di quello
imposto dal ripetuto art. 73.
Priva di rilievo è la doglianza del tribunale secondo la quale il
legislatore avrebbe previsto la proroga non per soddisfare esigenze
tecniche di carattere costruttivo, ma per evitare all'espropriante il
pagamento dell'area. Se tale doglianza fosse stata rivolta al decreto
prefettizio di proroga la difesa del Consiglio si farebbe carico di
provarne l'infondatezza dimostrando che la proroga è stata disposta
per reali esigenze tecniche; ma poiché la censura si rivolge al merito
della legge impugnata - la quale si assume essere viziata perché
diretta a realizzare fini diversi da quelli dichiarati ed in contrasto
con quelli previsti dalla legge generale sull'espropriazione - è
sufficiente rilevarne la manifesta inammissibilità. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Messina ha sollevato, in riferimento all'art.
42, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961,
n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, il
quale stabilisce che il termine di durata biennale, previsto dall'art.
73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le occupazioni temporanee,
"può essere prorogato con decreto del prefetto, prima della sua
scadenza, ove per esigenze sopravvenute siano modificati i progetti
approvati".
Ritiene il giudice a quo che il principio del divieto della proroga
dell'occupazione che il citato art. 73 della legge sulla espropriazione
per causa di pubblica utilità ha posto a tutela del diritto di
proprietà è vulnerato dalla disposizione denunciata che ammette,
invece, la possibilità di proroga oltre il biennio.
2. - La questione non è fondata.
La Corte ritiene che la disposizione contenuta nell'art. 11,
ultimo comma, della legge n. 729 del 1961 debba essere interpretata nel
senso che una sola proroga, di durata non superiore a due anni, può
essere disposta, con nuovo decreto prefettizio, nel caso in cui
sopravvenute esigenze impongano la modifica dei progetti
originariamente approvati. Dal testo della norma è dato quindi
desumere le condizioni che rendono legittimo l'esercizio del potere di
proroga. I criteri della durata dell'ulteriore occupazione e del fine
per il quale essa può essere accordata sono posti a garanzia del
diritto di proprietà in quanto non consentono al beneficiario della
proroga di continuare indefinitamente nell'occupazione né di
richiederla per motivi diversi da quelli espressamente indicati.
3. - Nessun rilievo ha l'argomento che la norma in esame deroghi
alla regola generale dell'art. 73 della legge n. 2359 del 1865 secondo
la quale l'occupazione temporanea non può durare più di due anni.
Questa disposizione, invero, non ha la forza di principio
inderogabile essendo contenuta in una norma di legge ordinaria; ben
poteva, pertanto, il legislatore dettare una disposizione diversa per
la disciplina di un caso particolare quale quello in esame delle
occupazioni di terreni per nuove costruzioni stradali e autostradali.
È peraltro da disattendere l'affermazione del tribunale secondo la
quale scopo della norma sarebbe quello di esonerare per un altro
biennio il soggetto espropriante dal pagamento del prezzo delle aree
occupate. La finalità della norma, come sopra precisato, va ricercata
unicamente nella esigenza sopravvenuta di apportare modifiche ai
progetti di costruzione dell'opera pubblica prima approvati.
L'ulteriore limite al diritto di proprietà ch'essa importa non è
del resto privo di conseguenze economiche per l'occupante essendo egli
obbligato a corrispondere un indennizzo anche per la durata della
proroga.
Le considerazioni svolte valgono ad escludere l'asserito contrasto
col principio enunciato dall'art. 42, comma secondo, della
Costituzione. Il riconoscimento e la garanzia del diritto di proprietà
non escludono che il legislatore possa imporre, come nella specie, una
ragionevole e temporanea limitazione alle facoltà di godere e di
disporre del proprietario quando ciò sia richiesto da finalità di
interesse pubblico.
Nello stesso precetto costituzionale invocato è sancito il
principio della funzione sociale della proprietà nel quale trova
appunto fondamento il potere predetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, sul
"piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali", sollevata dal
tribunale di Messina, con l'ordinanza del 14 luglio 1969, in
riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte