Sentenza n. 188/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 125
e 128 codice procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1978 dal pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Lintrami Analdo ed altri, iscritta al
n. 251 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 154 del 6 giugno 1979;
2) ordinanza emessa il 14 marzo 1979 dal Giudice Istruttore del
Tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Melotti Lucio ed
altri, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979;
3) ordinanza emessa il 10 aprile 1979 dalla Corte di Assise di
Cuneo nel procedimento penale a carico di Bartoli Francesco ed altri,
iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1979;
4) ordinanza emessa il 5 aprile 1979 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Panizzari Giorgio ed altro, iscritta al
n. 454 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento penale davanti al pretore di Torino, alla
udienza dibattimentale del 30 novembre 1978 l'imputato Lintrami Analdo
ha dichiarato: "Non intendo difendermi in quanto non ho nulla da cui
difendermi e perché non riconosco la giustizia italiana e il
magistrato quale persona che possa accusarmi e processarmi. Revoco
qualsiasi nomina di fiducia abbia potuto fare in precedenza - e invito
l'avvocato che mi verrà designato d'ufficio a non difendermi, in
quanto non intendo essere difeso".
Il pretore, richiamando una precedente ordinanza pronunciata il 23
novembre in altro procedimento penale, ha nuovamente sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., in quanto impongono
il difensore tecnico anche all'imputato che ne rifiuti l'assistenza. Ha
osservato che la prospettata questione parrebbe "importare un contrasto
con il concetto tradizionale di contraddittorio", ma ciò "sarebbe più
apparente che reale, in quanto anche la rinuncia alla difesa tecnica,
effettuata a seguito della rituale contestazione dell'accusa, appare
una modalità di esercizio del diritto di difesa, la qualcosa integra
pienamente il contraddittorio".
2. - Nel procedimento avanti la Corte costituzionale è intervenuta
in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la
questione così sollevata sia dichiarata infondata.
Il problema dell'autodifesa esclusiva dell'imputato, oggetto di
ampi dibattiti in dottrina, è stato discusso anche in sede di
attuazione della legge delega per il nuovo codice di procedura penale.
In mancanza di indicazioni del legislatore delegante per eventuali
modifiche della disciplina attuale, la soluzione è stata demandata
agli organi politicamente responsabili. Il che avrebbe valore
sistematico, in quanto presuppone la ritenuta non incostituzionalità
della disciplina vigente.
Per l'Avvocatura dello Stato, il Costituente, nel garantire
l'inviolabilità del diritto di difesa si è dato carico della esigenza
di assicurare a tutti il diritto di difendersi nei modi ritenuti più
validi: è perciò che ha fatto ricorso alla difesa tecnica.
Non ha inteso, invece, darsi carico della non difesa come forma di
una valida difesa. Se anche si ritenga che si possa porre in essere una
propria difesa contestando il sistema attraverso la non difesa, nulla
vieta che tanto sia chiaramente conclamato, ma non impedendo, peraltro,
che altre esigenze della collettività, così come è giuridicamente
organizzata, siano, attraverso la difesa tecnica attiva, parimenti
soddisfatte.
3. - In un procedimento penale pendente davanti al Giudice
istruttore presso il Tribunale di Monza, l'imputato Melotti Umberto, in
sede di interrogatorio in data 14 marzo 1979, assente il difensore di
fiducia, ha dichiarato: "Revoco il difensore di fiducia già da me
nominato. Rifiuto il difensore d'ufficio che la S.V. vuole nominare.
Voglio autodifendermi".
A seguito di tale dichiarazione, il giudice istruttore ha sospeso
l'interrogatorio e il procedimento, sollevando questione di
legittimità costituzionale dell'art. 128 cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 21, 24 Cost.
Il giudice a quo prende le mosse dalla Convenzione Europea dei
diritti dell'uomo, approvata e resa esecutiva in Italia con legge 4
agosto 1955, n. 848. L'art. 6 n. 3 lettera c) della Convenzione in
esame detta in modo testuale che l'imputato ha diritto "A se defendre
lui- meme ou avoir l'assistance d'un defenseur de son choix". Ad avviso
del giudice a quo si tratta "di previsione alternativa e disgiuntiva
della difesa personale e della difesa tecnica: l'imputato ha il
diritto di scegliere tra la piena autodifesa e la nomina di un
difensore.
Trattasi indubbiamente di norma programmatica, ma non nel senso che
si garantirebbe una "regola minima" per un giusto processo, con
conseguente legittimità di sistemi garantistici come quello italiano
che prevede congiuntamente la difesa personale e la difesa tecnica.
La possibilità di scelta tra autodifesa e difesa tecnica è la
"meta finale" cui tutti gli ordinamenti che hanno recepito la
Convenzione devono tendere. Il "programma normativo internazionale",
così disposto, pertanto, attende l'adeguamento degli ordinamenti
giuridici propulsori.
Non si può ritenere in definitiva che si tratti di "regola
minima", ma piuttosto di "regola massima" cui tendere nel pieno
rispetto di una visione libertaria ed egualitaria dell'uomo che è
reputato "pienamente capace di difendersi da solo".
Ad un esame di diritto comparato, il diritto di autodifendersi,
risulta ampiamente diffuso negli ordinamenti giuridici penali dei paesi
dell'Europa occidentale, firmatari della convenzione, sia pure con
margini più o meno ampi. (v. sistema inglese-tedesco-francese-svizzero).
Assolutamente insussistente risulta in Italia, ove si escludano
ipotesi marginali praticamente nulle (v. art. 125 c.p.p., che prevede
il caso di contravvenzioni punibili con ammenda di L.3.000 e con
arresto non superiore ad un mese, anche se comminati congiuntamente).
Si nota, al contrario del principio espresso nella Convenzione, una
tendenza del nostro legislatore ad accrescere i casi di nomina
obbligatoria del difensore.
Nella nostra prospettiva, riteniamo che il programma normativo
internazionale espresso dalla Convenzione debba necessariamente
influire sull'interpretazione delle norme della Costituzione, ai sensi
degli artt. 10 e 11 della stessa, con conseguente affermazione del
diritto di autodifesa nel nostro ordinamento giuridico.
L'art. 24 della Costituzione secondo comma nella sua formulazione
"neutra" si presta ad una interpretazione nel senso su indicato. In
verità, in detto articolo, si consacra "diritto inviolabile" il
diritto alla difesa ma non certo un diritto ad un difensore, né
potrebbe essere diversamente ove si interreli tale articolo con
quell'"art. 3" della Costituzione che predica l'uguaglianza di tutti i
cittadini innanzi alla legge senza distinzione alcuna relativamente
alla cultura dei singoli.
L'interpretazione dell'art. 24 della Costituzione da noi data,
trova conforto anche ad una accurata lettura dei lavori preparatori,
dove l'attenzione risulta piuttosto rivolta all'affermazione del
principio di "difesa in sé" che non alla risoluzione dello specifico
problema dell'"indisponibilità" della difesa tecnica. La presunzione
"iuris et de iure" d'incapacità processuale alla difesa dell'imputato,
operata dal legislatore ordinario, è peraltro in netto contrasto con
l'art. 2 della Costituzione, cui, nel riconoscimento dei diritti
inviolabili dell'uomo "viene attribuita la funzione di tutela di tutti
quei valori di libertà che vanno emergendo al livello della
costituzione materiale" (Barbera), tra cui è da ricomprendere il
diritto di autodifendersi come espressione del diritto di libertà".
Ulteriore supporto alla tesi dell'incostituzionalità dell'obbligo
di difesa tecnica, è ravvisato nell'art. 3 Cost. che garantirebbe "la
piena, egualitaria e libertaria capacità culturale di ciascuno
all'autodifesa innanzi ai magistrati". Il diritto di autodifesa,
infine, sarebbe espresso dall'art. 21 Cost., includendosi nella
generale libertà di manifestazione del pensiero quella "di esprimere
le idee necessarie a respingere in maniera personale l'attacco portato
alla propria libertà".
Nel campo della prassi giudiziaria, osserva il giudice a quo, "la
autodifesa già esiste, anche se mascherata. Nella ipotesi di nomina
del difensore d'ufficio, in molti casi assistiamo ad una "farsa
processuale": l'imputato rimane materialmente senza difensore. Nella
fase istruttoria che qui particolarmente interessa, il difensore
d'ufficio, in molti casi si disinteressa del processo; nella fase
dibattimentale, non conoscendo gli atti, e, quel che è peggio, non
avendo avuto contatti "vivi" con l'imputato, è in grado solo di
formulare generiche e timide richieste o rimettersi più semplicemente
e coerentemente, alla giustizia.
È lasciato allora alla sensibilità del giudice garantire
l'imputato e aiutarlo dal punto di vista formale".
Dai modi d'esercizio, spesso stereotipati, della difesa tecnica,
con i loro effetti "desensibilizzanti", finirebbe per essere appiattito
il "rapporto umano" fra magistrato e imputato. Da ciò "la necessità
di scoprire forme processuali che ridiano vitalità al processo.
Affermare l'autodifesa significa concedere la possibilità ad un libero
cittadino di scegliere il tipo di rapporto col giudice, che preferisce:
formale (con difensore) o sostanziale (personale).
Il problema della "menomazione" dell'imputato che si autodifende
pertanto non sussiste. Compito del giudice, infatti, in questo come in
altri casi, sarà quello di costituzionalizzare le norme attraverso un
impegno esistenziale e quotidiano, volto ad assicurare che i cittadini
siano nel "concreto" liberi ed uguali davanti alla legge. Né questo
impegno costituzionalizzante può essere normativizzato, essendo
rimesso, quindi, alla coscienza più intima del giudice il compito di
riempire "i vuoti costituzionali" che si verificano nel caso concreto.
Il giudice si impone così come "mediatore esistenziale" tra la
costituzione, la legge ordinaria e il caso specifico al suo esame" "In
tale quadro l'autodifesa si pone come ritorno a forme processuali
"fluide", sempre che lo voglia l'imputato, con l'instaurazione di una
reciproca "fides", l'autodifesa è fiducia nell'uomo e nel giudice con
superamento della visione agonistica del processo"......."Il recupero
di concetto di persona, in tal modo impostato, risulta particolarmente
importante in una società, che prevedendo concretamente le
possibilità di reinserimento sociale dei condannati e dovendo pur
sempre fare i conti con esigenze di carattere pubblico, richiede un
continuo, vigile contatto tra il magistrato ed il condannato allo scopo
di verificarne tutti gli elementi della personalità con particolare
riferimento a spiragli effettivi per la possibile rieducazione".
4. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo nel giudizio
davanti alla Corte costituzionale, ha ripetuto le già esposte
considerazioni a sostegno dell'infondatezza della questione. Sulle
questioni sollevate dal Giudice istruttore di Monza per la prima volta
ha osservato:
a) non vi è contrasto con l'art. 3, posto che dall'obbligo di
difesa tecnica "non risulta in alcun modo un diverso trattamento dei
cittadini avanti alla legge".
b) non vi è contrasto con gli artt. 10 e 11, perché, "mentre
l'art. 11 non sembra in alcun modo interessato, non risulta,
relativamente all'art. 10, la sussistenza di una norma di diritto
internazionale comunemente riconosciuta nei sensi della affermazione
del diritto dell'uomo all'autodifesa";
c) non vi è contrasto con l'art. 21, posto che il sistema
processuale vigente "non vieta in alcun modo di manifestare, comunque,
liberamente il proprio pensiero".
5. - In un procedimento davanti alla Corte di assise di Cuneo, in
cui alcuni imputati, con comunicato scritto, hanno ricusato i difensori
di fiducia e diffidato i difensori d'ufficio, affermando di non volersi
difendere, la Corte d'assise, con ordinanza in data 10 aprile 1979, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e
128 c.p.p., per ritenuto contrasto con gli artt. 2 e 24, secondo comma,
Cost.
Argomenta il giudice a quo che l'inviolabilità del diritto di
difesa, statuita dall'art. 24 Cost., costituisce "un diritto
inviolabile di libertà di scelta" fra le possibili modalità di
esercizio, "tra le quali può comprendersi sia l'autodifesa, che il non
esercizio della difesa".
Da ciò il dubbio che la presenza e l'intervento del difensore,
imposti a pena di nullità, comprimano tale diritto di scelta: ed
invero "in discussione non è già il problema se il difensore tecnico
accresca o limiti le possibilità di difesa dell'imputato, bensi quello
se l'attività dello stesso interferisca nell'esercizio del diritto
dell'imputato così come sopra concepito, interferenza che non appare
contestabile".
D'altra parte, prosegue l'ordinanza, "la Convenzione Europea dei
diritti dell'uomo, prima, ed il Patto Internazionale sui diritti civili
e politici dell'uomo, approvato dalla Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato dalla Repubblica Italiana con
legge 25 ottobre 1977, n. 881, espressamente prevedono uno spazio per
l'autodifesa esclusiva".
6. - Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale,
l'Avvocatura generale dello Stato contesta che l'autodifesa
dell'imputato sia da contrapporre, quasi fosse sempre un'alternativa,
alla difesa dell'avvocato. Autodifesa e difesa tecnica, come insegnano
gli studiosi del processo penale, "si integrano a vicenda, e mai
l'esistenza della seconda è stata di ostacolo alla prima. La difesa
materiale (autodifesa) conserva anzi, quanto meno "de iure", assoluta
preminenza rispetto a quella formale, essendo riconosciuta all'imputato
ogni facoltà di nomina e di revoca del difensore (facoltà che
naturalmente garantisce all'imputato anche il potere di prescrivere al
difensore la linea di difesa che egli abbia prescelto e preferito) ed
essendo l'imputato ad avere per ultimo in ogni caso la parola (art.
468, penultimo comma, c.p.p.), del quale diritto egli può giovarsi
anche per smentire o contraddire il proprio difensore.
Non si tratta quindi di far affermare un diritto all'autodifesa
(che c'è già), quanto di risolvere il problema se, in base alla
costituzione, debba essere sempre consentito all'imputato fare del
tutto a meno del difensore (diversamente da quanto invece prescrive
l'art. 125, primo comma, c.p.p.)".
Un tale diritto all'"esclusione del difensore", secondo
l'Avvocatura non è certamente ricavabile dall'art. 24 Cost. "Il vero
è che la Costituzione vuole che l'esplicazione della difesa sia
garantita nel modo più ampio; ma le forme, i modi, i soggetti
abilitati sono materia di competenza del legislatore ordinario. In
particolare sarà la legge ordinaria a determinare, a seconda dei
tempi, dell'importanza dei processi e delle loro conseguenze, nonché
di altri elementi politicamente apprezzabili, quale sia la misura in
cui la difesa materiale può sostituire quella formale o viceversa.
Essenziale è che vi sia sempre sufficiente spazio per l'una o per
l'altra forma di difesa, in modo che quel diritto inviolabile non sia
mai sacrificato. Ma di un diritto all'esclusione della difesa formale
(che poi sarebbe in paradossale contrasto proprio con la proclamazione
della inviolabilità del diritto alla difesa) nell'art. 24, nonostante
ogni sforzo, non si riesce a trovare la benché minima
traccia"........"La Corte di Cuneo richiama anche l'art. 2 Cost. Ma tra
i diritti inviolabili ivi elencati figura proprio il diritto di difesa
giudiziaria specificamente indicato nell'art. 24, per modo che il
problema finisce per confluire nell'alveo di tale articolo, del quale
si è già detto.
E quanto alla dignità sociale del cittadino, non si vede come
questa possa essere offesa da un sistema che lascia all'imputato ogni
facoltà di estrinsecazione delle proprie vedute sul processo e sugli
argomenti difensivi, togliendogli soltanto la libertà di rifiutare che
anche un difensore, occorrendo di ufficio, abbia potere di intervento e
di parola.
Si tenga presente che l'istituto della difesa rispecchia anche una
pubblica necessità, vale a dire una di quelle esigenze d'ordine e di
socialità, cui anche i menzionati articoli della Costituzione fanno
esplicito o implicito riferimento.
D'altra parte l'assenza di contrasto tra le norme denunciate e
l'art. 2 Cost. è evidenziata dal rilievo che, quanto meno dal
difensore di fiducia - che egli può sempre scegliersi, occorrendo col
gratuito patrocinio - l'imputato può sempre ottenere l'allineamento
sulla propria posizione, anche se del tutto negativa, e chiedergli di
rinunciare ad ogni intervento e alla parola. Quel diritto quindi a
scegliere di non difendersi, che sembra tanto preoccupare la Corte di
Cuneo, in realtà è perfettamente consentito dal nostro ordinamento
processuale penale".
Quanto al preteso contrasto con il Patto Internazionale sui diritti
civili e politici, l'Avvocatura argomenta che tale questione "non
sembra avere rilevanza costituzionale". In ogni caso, "i lavori
preparatori della Convenzione dimostrano che la previsione alternativa,
tra autodifesa e assistenza di un difensore (cioè tra difesa materiale
e formale), è stata confermata (essendo stata introdotta con la
convenzione del 1950) proprio per garantire legittimità e
sopravvivenza a quelle disposizioni che in vari codici di procedura
penale stabiliscono si possa fare a meno in certi casi dell'assistenza
formale: vuoi perché la difesa tecnica non è addirittura ammessa,
vuoi perché, non essendo ritenuta necessaria, non si fa luogo a nomina
di difensori d'ufficio"......"Illimitata estensione del diritto di
autodifesa ed allargamento dei presupposti della difesa di ufficio sono
espressioni della medesima "filosofia", mirante ad una estensione della
garanzia della difesa in ogni suo aspetto. Ma la prospettiva è sempre
quella di un'autodifesa ravvisata come doverosa alternativa della
difesa tecnica, senza altre implicazioni, in particolare senza quella
di un'esclusività della difesa materiale rispetto alla difesa
tecnico-formale".
Concludendo e riassumendo, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che
l'autodifesa nel processo penale "non può non fare i conti con
interessi istituzionalizzati e soprattutto con l'esigenza pubblica di
un corretto funzionamento dell'attività giurisdizionale. Interessa
cioè alla collettività il rispetto della libertà del singolo, ma
interessa non meno il rispetto delle regole che quelle libertà
tutelano. In tal modo si collettivizza l'interesse del singolo al
rispetto della propria libertà, interesse che quindi non costituisce
un polo meramente individuale della vicenda processuale penale.
Attraverso il rispetto della libertà del singolo lo Stato dimostra di
essere capace di tutelare la libertà di tutti, e comunque di
assicurare il controllo tecnico degli strumenti atti a comprimerla.
Nasce così l'interesse pubblico al corretto uso dello strumento
processuale e quindi la necessità di garantire, anche al di là della
volontà dell'imputato, il rispetto delle regole del processo.
Inviolabilità del diritto di difesa e irrinunciabilità della difesa
formale si fondono nel convergente interesse alla tutela della libertà
dell'individuo e del rispetto della regolarità del processo; pur nella
loro differenziazione effettuale, sono concettualmente riconducibili
alla medesima matrice.
In definitiva gli artt. 2 e 24 Cost. non consentono di riferire
l'esercizio del diritto di difesa solo all'imputato ma impongono di
ravvisarlo come elemento coessenziale della giurisdizione, come tale di
interesse pubblico, con la conseguenza che l'individuo non può
ostacolarlo, ferma peraltro l'esigenza che la legge non abbia mai a
prevaricare sulla libertà del singolo. E le norme (a torto) denunciate
sono conformi a tali principi costituzionali perché, da un lato,
assicurano in ogni caso (salve le ipotesi dei processi "bagatellari",
v. art. 125, primo comma secondo inciso) la difesa tecnica, dall'altro
garantiscono in ogni caso la difesa diretta (materiale), tra le cui
facoltà è compresa quella di scegliere un difensore di fiducia,
imponendogli qualsiasi linea difensiva, compresa quella del più
assoluto silenzio".
7. - In un procedimento penale davanti al Tribunale di Torino,
all'udienza dibattimentale del 5 aprile 1979 l'imputato Panizzari
Giorgio ha reso la seguente dichiarazione in sede di interrogatorio:
"Intendo rispondere. Revoco la nomina a mio difensore dell'avv. Perla.
Non intendo nominare altro difensore. Non accetto difensore di fiducia.
(n.d.r.: apparentemente vi è qui nel verbale un errore materiale,
dovendosi intendere "difensore d'ufficio"). Non voglio difendermi
perché non ho nulla da cui difendermi". Il coimputato Sanna Giancarlo
si è associato alle richieste del Panizzari. Il Tribunale, con
ordinanza in pari data, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 125, primo comma e 128, primo comma, cod.
proc. pen., "nella parte in cui non consentono all'imputato di
difendersi personalmente, senza l'assistenza del difensore, qualunque
sia l'imputazione della quale egli deve rispondere", per ritenuta
violazione degli artt. 6, comma terzo, lett. c) della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo; 14 n. 3 lett. d) del Patto
Internazionale sui diritti civili e politici, e 24, secondo comma,
Cost. (nonché, "incidentalmente", dell'art. 3 Cost.).
Nel motivare sulla rilevanza della questione - ritenuta
determinante ai fini del "regime difensivo da assegnare all'imputato" -
il giudice a quo disattende l'osservazione secondo cui l'autodifesa,
intesa come difesa personale, non sarebbe pregiudicata dalla
compresenza di un difensore tecnico. In linea di diritto si richiama la
previsione di atti (art. 304 bis) cui ha diritto di assistere il
difensore ma non l'imputato, essendo la partecipazione di questo
rimessa alla discrezionalità del giudice, e di avvisi da effettuare al
solo difensore (articoli 304 quater e 372). "In linea di fatto, poi, la
difesa tecnica non può non condizionare l'autodifesa (nonostante
talune sottolineature della difesa personale, quali quelle sancite
dagli artt. 193, comma primo e 468, comma terzo), poiché non è
praticamente ipotizzabile una efficace linea difensiva autonoma
dell'imputato nel corso del processo, in eventuale contrasto con quella
adottata dal difensore".
Nel merito il Tribunale si discosta dalla strada, altrove seguita,
"di un contrasto diretto degli artt. 125 e 128 c.p.p. con l'art. 24
Cost." ritenendo il principio costituzionale (anche alla luce deile
intenzioni del legislatore costituente) del tutto "neutro" rispetto al
problema dell'indefettibilità o meno della difesa tecnica. Altre
fonti normative appaiono però incidere sulla legittimità delle norme
citate: non tanto l'art. 6,. comma terzo, lett. c) della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo, quanto l'art. 14 n. 3 lett. d) del Patto
Internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall'Italia
con legge 25 ottobre 1977, n. 881.
Detta norma dispone che "ogni individuo accusato di un reato ha
diritto ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o
mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un
difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne, e, ogni
qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga a vedersi assegnato un
difensore d'ufficio a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi
sufficienti per compensarlo".
Secondo l'interpretazione del giudice a quo, il diritto
dell'imputato ad "essere presente nel processo" giova a "far
comprendere che la garanzia della difesa tecnica non può comunque
annullare l'interesse della parte ad aggiungere il suo contributo
personale a quello del difensore e, per quanto di ragione, a non
vedersi privata di facoltà che competano solamente al difensore, né
pregiudicata - fosse pur su un piano diverso da quello formale - dalla
difesa tecnica.
Ma ancora più significativa è la norma del Patto là dove
stabilisce che l'accusato, ove sia sprovvisto di un difensore di sua
scelta, deve essere non già automaticamente munito di un difensore di
ufficio, ma "informato del suo diritto ad averne"; e là dove statuisce
che il diritto a vedersi assegnato un difensore di ufficio,
eventualmente gratuito, sorge non indiscriminatamente, ma
"ogniqualvolta l'interesse della giustizia lo esiga".
Questa architettura complessiva - simile a quella dettata dalla
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ma con essa non coincidente
- rafforza l'opinione che vede in questi Patti una direttiva mirante ad
ottenere che i vari legislatori lascino spazio all'autodifesa
esclusiva, almeno nei casi in cui non sia in gioco "l'interesse della
giustizia"; vale a dire uno sforzo di contemperare la difesa come
diritto del singolo (e quindi i valori di libertà individuale) con
l'altra accezione della difesa, riguardata come garanzia del corretto
svolgimento del processo (e quindi gli interessi pubblici generali).
Tale contemperamento sarebbe realizzato scandendo fasce di reati gravi,
nei quali la presenza della difesa tecnica è inderogabile, e fasce di
reati meno gravi, nei quali prevale il diritto dell'imputato di gestire
la difesa nei modi da lui scelti".
Ciò premesso, "occorre constatare che il nostro ordinamento non
dà esecuzione al patto", posto che l'autodifesa, ai sensi dell'art.
125 c.p.p., è consentita soltanto agli imputati di contravvenzione
"punibile con l'ammenda non superiore a lire tremila, o con l'arresto
non superiore ad un mese, anche se comminati congiuntamente" (e il
valore-limite di tremila, secondo la costante giurisprudenza, non è
stato rivalutato dalle leggi di adeguamento delle sanzioni pecuniarie).
Entro un ambito così ristretto, la legislazione speciale non sembra
ormai prevedere alcuna contravvenzione. Nel codice penale vi
rientrerebbero formalmente solo le contravvenzioni punite dagli artt.
666, comma secondo, e 667, comma terzo: forme aggravate,
paradossalmente, di figure-base punite con pene pecuniarie che non
consentirebbero l'autodifesa. Non si vede, allora, "come possa
razionalmente giustificarsi il rifiuto dell'autodifesa, allorché
l'imputato deve difendersi da un reato non circostanziato, e la
concessione di tale facoltà quando egli deve difendersi dall'ipotesi
aggravata. Oltre che realizzare un'ingiustificata disparità di
trattamento - per il che si giustifica la richiesta incidentale di
declaratoria di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3
Cost. - tale normativa viola in ogni caso le direttive del Patto, il
quale impone agli Stati di dare attuazione all'autodifesa nei
procedimenti relativi a reati lievi a preferenza di quelli per reati
più gravi, e non viceversa".
Resta aperto, in ogni caso, il dubbio se il consentire l'autodifesa
in "uno spazio così infimo e trascurabile" possa ritenersi
"sufficiente a dare attuazione, in modo effettivo e non formale, alla
direttiva del Patto".
Quanto ai riflessi costituzionali dell'inosservanza del Patto, il
Tribunale non ignora l'orientamento della Corte costituzionale, secondo
cui l'art. 10 Cost. ("l'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute") "si
riferisce appunto a tali norme di diritto internazionale, e non anche
ai singoli impegni assunti dallo Stato nel campo internazionale: di
modo che soltanto le prime e non anche i secondi debbono intendersi
direttamente costituzionalizzati.
Ciò non toglie che i Patti internazionali rappresentino pur sempre
delle norme che servono ad interpretare dinamicamente la portata ed il
valore delle disposizioni costituzionali, poiché riflettono
l'evoluzione storica della sensibilità internazionale di fronte ai
diritti dell'individuo, e l'assegnazione a questi ultimi di contenuti
via via più incisivi ed articolati".
Tale assunto, si dice, troverebbe conforto nella stessa
giurisprudenza della Corte costituzionale (l'ordinanza di rimessione
cita le sentenze nn. 127/77, 232/75, 14/64, 49/63, 120/69, 178/72),
nonché nella delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice di
procedura penale (il quale dovrà "attuare i principi della
Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali
ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al
processo penale").
Per finire il giudice a quo si preoccupa dell'obiezione avanzata da
più parti, "che l'asserita violazione del Patto sarebbe
insignificante, dal momento che il nostro ordinamento - garantendo
all'imputato l'assistenza di un difensore tecnico in qualsiasi
procedimento - si porrebbe in posizione più avanzata della norma
pattizia, posto che assicura all'imputato sia l'autodifesa sia la
difesa tecnica, e perciò offre al medesimo non un'alternativa, ma due
facoltà congiunte ed articolate.
A questa tesi, che vede nella difesa essenzialmente il riflesso
dell'interesse pubblicistico al corretto svolgimento del processo, non
può non contrapporsi - sia pure in termini di accorto contemperamento
- un 'accezione individualistica del diritto di difesa, intesa, tra
l'altro, anche come consapevole rifiuto del patrocinio altrui e come
libera scelta del modo di gestire il processo. Man mano che la
legislazione evolve nel senso di circoscrivere l'area dei diritti
individuali indisponibili dal loro titolare, correlativamente sembra
farsi più sensibile l'esigenza di non sacrificare del tutto le scelte
dell'individuo nella materia in questione".
8. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo nel giudizio
davanti alla Corte costituzionale, ha riproposto considerazioni già
altrove svolte, sui dibattiti in atto, sullo stato dei lavori di
riforma, e sul significato dell'art. 24 Cost. Ha escluso che ci siano
violazioni del principio d'uguaglianza, e ha definito "del tutto
incoerente" il richiamo a norme internazionali "che non costituiscono
parametro di valutazione della costituzionalità di una legge".
I predetti procedimenti, discussi congiuntamente all'udienza del 16
gennaio 1980, venivano rinviati a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del
1980 e ridiscussi all'udienza del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :
1. - Le questioni di costituzionalità proposte con le quattro
ordinanze in epignafe si riferiscono alle medesime disposizioni di
legge (gli artt. 125 e 128 cod. proc. pen.) e, perciò, le relative
cause, trattate congiuntamente, possono essere riunite e decise con
unica sentenza.
2. - Con la sentenza n. 125 del 1979 questa Corte ha, dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal
Pretore di Torino e dal Tribunale di Cuneo con riferimento agli artt. 2
e 24 Cost., degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. nella parte in cui
impongono la nomina di un difensore d'ufficio anche all'imputato che
rifiuti qualsiasi assistenza.
Premessa la portata generale della categorica affermazione -
nell'art. 24 Cost. - del diritto "inviolabile" di difesa, la citata
sentenza ha osservato come manchi, nel testo costituzionale, una
specificazione cogente dei modi di esercizio di tale diritto; con la
conseguenza che spetta al legislatore, considerate le peculiarità
strutturali e funzionali ed i diversi interessi in gioco nei vari stadi
e gradi del procedimento, il dettare le concrete modalità per
l'esercizio del diritto di difesa, alla condizione, s'intende, che esso
venga, nelle diverse situazioni processuali, garantito a tutti su un
piano d'uguaglianza ed in forme idonee. Ora, la possibilità di una
piena difesa personale - appellandosi alla quale si contesta
l'obbligatorietà della difesa tecnica d'ufficio - è riconosciuta
all'imputato in tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di
esso (artt. 443 e 468, terzo comma, cod. proc. pen.) incontrando
soltanto il limite intrinseco della pertinenza delle dichiarazioni
rispetto al giudizio, oltre ai limiti generali costituzionalmente posti
alla libertà di manifestazione del pensiero (estendendosi, peraltro,
anche all'imputato l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen.). Quanto
alla difesa tecnica, l'obbligatorietà della nomina del difensore non
significa affatto un vincolo a svolgere determinate attività
processuali; ma significa semplicemente, secondo la sentenza n. 125,
predisposizione astratta di uno strumento ritenuto idoneo a consentire,
in qualsiasi momento, l'esercizio del diritto inviolabile - e come tale
irrinunciabile - di difesa, senza pregiudizio dell'elasticità dei
rapporti fra imputato e difensore e soprattutto senza pregiudizio della
piena autonomia delle scelte difensive, positive o negative, la cui
inconciliabilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato
risvolto dell'inviolabilità del diritto in questione.
3. - Lo stesso Pretore di Torino ripropone ora le medesime
questioni già esaminate e respinte dalla sentenza n. 125/79,
richiamandosi alla propria precedente ordinanza di rimessione, senza
aggiungere nuove considerazioni. Ne consegue che la questione sollevata
dal Pretore di Torino con l'ordinanza 30 novembre 1978 (n. 251/79) va
dichiarata manifestamente infondata.
4. - Le restanti ordinanze del Giudice istruttore presso il
Tribunale di Monza (14 marzo 1979, n. 430/79), della Corte di Assise di
Cuneo (10 aprile 1979, n. 447 del 1979) e del Tribunale di Torino (5
aprile 1979, n. 454/79) - pongono anzitutto la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 125 e 128 cod. proc. pen.
(l'ordinanza 430/79 del solo art. 128 c.p.p.) con riferimento all'art.
24 Cost., da interpretarsi però, ad avviso dei giudici a quibus, alla
luce dell'art. 6 comma terzo lett. c) della Convenzione Europea dei
diritti dell'uomo, recepita nell'ordinamento interno italiano a far
tempo dal 26 ottobre 1955, data di deposito dello strumento di
notifica, autorizzato con legge 4 agosto 1955 n. 848.
Sotto questo stesso profilo viene anche invocato l'art. 14, n. 3
lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici
ratificato dalla Repubblica Italiana con legge 25 ottobre 1977 n. 881
(ord. della Corte di Assise di Cuneo, n. 447/79), mentre con distinta,
ma collegata, prospettazione viene denunziata la violazione degli artt.
10 e 11 Cost. (ord. 14 marzo 1979 del G.I. del Tribunale di Monza - n.
430/79), sempre con riferimento alle succitate disposizioni della
Convenzione Europea e del Patto internazionale che vengono assunte di
per sé a parametri del giudizio di costituzionalità nell'ordinanza 5
aprile 1979 del Tribunale di Torino (n. 454/79).
5. - Le questioni così prospettate non sono fondate.
Fermo il carattere generale della norma di cui all'art. 24, secondo
comma Cost., intesa a garantire l'esercizio della difesa in ogni stato
e grado di qualunque procedimento giurisdizionale, e ferma la
conseguente legittimità di scelte legislative, anche differenziate,
intese a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di difesa,
nel senso chiarito da ultimo nella sentenza 125 del 1979, le
prospettazioni dei giudici a quibus pongono in definitiva un duplice
problema: di gerarchia delle fonti normative, da un lato, e dell'ambito
di operatività dell'art. 10 Cost. dall'altro.
Sotto il primo profilo, la Corte condivide il prevalente
orientamento della dottrina e della giurisprudenza per il quale, in
mancanza di specifica previsione costituzionale, le norme pattizie,
rese esecutive nell'ordinamento interno della Repubblica, hanno valore
di legge ordinaria.
Resta così esclusa la stessa prospettabilità, per questo aspetto,
di una questione di legittimità costituzionale, tanto più quando
(ord. 454/79) le disposizioni convenzionali vengono poste, di per sé
sole, quali parametri di giudizio.
Né va trascurata la disposizione di cui all'art. 2 paragrafo 2 del
citato Patto internazionale, ai sensi del quale: "Les Etats parties au
present Pacte sengagent à prendre, en accord avec leurs procedures
constitutionnelles et avec les dispositions du present Pacte, les
arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre
legislatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans
le present Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur".
Si può, ancora ed infine, ricordare che le disposizioni di cui
all'art. 6 n. 3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti
dell'uomo, a mente delle quali "Tout accuse' a droit notamment a:......
c) se defendre lui-meme ou avoir l'assistance d'un defenseur de son
choix et, s'il n'a pas les moyens de remunerer un defenseur, pouvoir
etre assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les interets
de la justice l'exigent"; non sembra suscettibile della interpretazione
presupposta dalle ordinanze di rinvio.
Invero, la disposizione in parola vuole concorrere alla definizione
di un "giusto processo", di un "equo processo" fondato, tra l'altro,
sulla uguaglianza delle parti, sulla "egalité des armes", come si è
espressa la Commissione Europea dei diritti dell'uomo. E la Commissione
stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa
non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad
emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai
Tribunali (ric. 722/60). La medesima Commissione, esaminando un ricorso
contro uno Stato il cui ordinamento interno impone la rappresentanza di
un avvocato di fronte al Tribunale superiore, ha ritenuto che la
disposizione in esame non obbliga gli Stati contraenti a garantire agli
imputati una assoluta libertà di accesso ai Tribunali di ultima
istanza e che nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata
allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia
(Ric. 727/60 e Ric. 722/60). Interpretazioni, queste, che sembrano
perfettamente coerenti con il principio di cui all'art. 24, secondo
comma Cost. nella lettura datane da questa Corte con la sent. n. 125
del 1979.
Sotto il secondo profilo questa Corte non può che ribadire la
propria costante giurisprudenza che esclude le norme internazionali
pattizie, ancorché generali, dall'ambito di operatività dell'art. 10
Cost. (sent. 48/79; 32/60; 104/69; 14/64) mentre l'art. 11 Cost.
neppure può venire in considerazione non essendo individuabile, con
riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione
della sovranità nazionale.
6. - Infondata è pure la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. sollevata con riferimento
all'art. 2 Cost.
Sul punto basta, infatti, richiamare motivazione e conclusioni
della sentenza n. 125/79, ribadendo che i diritti fondamentali
inviolabili, riconosciuti dall'art. 2 Cost., sono quelli ricollegati
alle specifiche norme costituzionali concernenti singoli diritti e
garanzie. Nella specie, non ravvisandosi alcuna lesione del diritto
(quello di difesa personale) direttamente implicato, ne consegue che
nessuna lesione della personalità dell'imputato, e nemmeno
un'alterazione della sua immagine ideale può derivare dall'obbligo in
sé dell'assistenza del difensore nel giudizio penale.
7. - Il G.I. del Tribunale di Monza dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 128 c.p.p. anche in riferimento all'art. 3
Cost. assumendo che la disposizione processuale in esame escluderebbe
l'uguale capacità di autodifesa di ciascuno. L'assunto non è fondato,
posto che la disciplina processuale è certamente uguale per tutti i
soggetti che versano in identiche situazioni escludendo per tutti
(eccettuati gli imputati di pochissimi reati bagatellari) l'autodifesa
esclusiva.
8. - Lo stesso giudice denuncia infine una pretesa violazione
dell'art. 21 Cost. poiché la norma dell'art. 128, primo comma cod.
proc. pen. negherebbe "la libertà assoluta di esprimere le idee
necessarie a respingere in maniera personale l'attacco portato alla
propria libertà attraverso l'esercizio dell'autodifesa".
La questione è infondata. All'interno del processo, le libertà
costituzionali si specificano (nel contenuto, nei fini, nei limiti)
come esplicazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. La
libertà di manifestazione del pensiero è quindi all'imputato
riconosciuta, in tutta l'estensione richiesta dalla inviolabilità
della difesa, e con il correlativo limite logico della pertinenza al
processo e dell'inserzione nelle forme processuali previste. Rispetto
all'esercizio di tale libertà, la presenza o assenza di un difensore
tecnico nulla toglie né aggiunge; e comunque anche i rapporti fra
difesa personale e tecnica, con le rispettive "manifestazioni di
pensiero", trovano il loro riferimento costituzionale nell'art. 24
Cost., come problemi di assetto di diritti ed attività aventi un fine
istituzionale specifico.
Anche l'art. 21 Cost., definente l'ambito generale della libertà
d'espressione, non viene dunque in autonoma considerazione e nulla può
aggiungere agli spazi di libertà, anche di espressione personale
dell'imputato, concretanti l'inviolabile diritto di difesa ex art. 24
Cost.
Quest'ultimo disposto costituzionale segna insieme il contenuto -
di piena libertà di argomentazione - ed i limiti -di "pertinenza" al
processo - art. 443 c.p.p. - delle attività processuali anche
consistenti in "manifestazioni del pensiero".
9. - Mentre la maggior parte delle ordinanze di rimessione - già
esaminate con la sentenza n. 125/79 o attualmente in esame - riguardano
casi di rifiuto globale della difesa e del processo, l'ordinanza n. 430
del 1979 del giudice istruttore presso il Tribunale di Monza riguarda
un caso in cui l'imputato aveva positivamente chiesto di
autodifendersi. Tale diversa situazione processuale non ha influito
sulle argomentazioni del giudice a quo, e comunque non può incidere
sulla soluzione delle prospettate questioni di costituzionalità. Il
cosiddetto "rifiuto del processo" e della giustizia del nostro Stato è
un atteggiamento tutto politico di alcuni imputati, che di per sé non
può assumere alcun rilievo formale rispetto al corso, alle forme, alle
garanzie ed all'attuazione anche coercitiva della giustizia penale.
Nella logica dell'ordinamento giuridico, rifiuto di difendersi e
volontà di autodifendersi sono ugualmente qualificabili come scelte,
non importa se attive o negative, concernenti il modo di avvalersi dei
diritti inviolabili e irrinunciabili, che l'ordinamento
(indipendentemente dagli atteggiamenti verso di esso) ricollega alla
formale posizione di imputato. Né l'uno né l'altro tipo di scelta è
pregiudicato dalla nomina obbligatoria del difensore d'ufficio, posto
che questa non incide in nessun modo sulla partecipazione (o non
partecipazione) dell'imputato al processo, non ne impegna la
personalità, ed è in ogni caso preordinata alla completezza del
contraddittorio processuale, nell'interesse dell'imputato stesso ed in
modi che, pur non definiti da norme processuali vincolanti, non possono
non tenere conto delle scelte defensionali del vero titolare del
diritto di difesa, appunto l'imputato.
10. - Il Tribunale di Torino (ord. 454/79) pone "incidentalmente"
questione di legittimità costituzionale degli artt. 125, primo comma e
128, primo comma c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto
nella ipotesi di cui agli articoli 666 e 667 cod. pen. l'autodifesa
esclusiva è consentita con riferimento alle ipotesi aggravate ed
esclusa, invece, quando l'imputazione sia un reato non circostanziato.
La questione è inammissibile per la sua totale irrilevanza nel
giudizio a quo, in cui le imputazioni contestate sono quelle di cui
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento
agli artt. 2 e 24 Cost. sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza
30 novembre 1978;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3,
10, 11, 21 e 24 Cost. nonché agli artt. 6, n. 3 lett. c) della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e 14, n. 3 lett. d) del Patto
internazionale sui diritti civili e politici sollevate dal G.I. del
Tribunale di Monza, dalla Corte di Assise di Cuneo e dal Tribunale di
Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. in riferimento
all'art. 3 Cost. sollevata "incidentalmente" dal Tribunale di Torino
con l'ordinanza 5 aprile 1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte