Corte costituzionale

Ordinanza n. 188/1981

Altra decisione · depositata il 10/12/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941 cod.

civ., promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1975 dal giudice unico

del lavoro del Tribunale di Napoli nella controversia tra Nuzzo Domenco

e AERFER-Industrie aerospaziali meridionali s.p.a., iscritta al n. 307

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

235 del 3 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che nella controversia introdotta con atto notiticato il

23 marzo 1973 Nuzzo Domenico chiese condannarsi la AERFER-Industrie

aerospaziali meridionali s.p a. alla corresponsione della indennità di

anzianita (non solo con riferimento al secondo rapporto di lavoro

intrattenuto con la datrice per il periodo 1 aprile 1960-13 settembre

1971 ma) anche per il precedente rapporto intercorso tra le stesse

parti per il periodo ottobre 1952-febbraio 1960;

che con ordinanza 2 marzo 1975, resa nel contraddittorio

dell'AERFER, il giudice unico del lavoro del Tribunale di Napoli,

ritenuta l'autonomia dei due rapporti, ha sollevato d'ufficio e

ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36

Cost., la questione di legittimità dell'art. 2941 cod. civ. per la

parte in cui non prevede che tra le parti del rapporto rimanga sospesa

Ta prescrizione del diritto all'indennità di anzianità maturata nel

corso di un precedente rapporto di lavoro tra le stesse parti;

che avanti la Corte si è costituita la sola AERFER con memoria

depositata il 21 maggio 1975 chiedendo dichiararsi irrilevante e in

ipotesi infondata la proposta questione;

considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato sul

corso della prescrizione, nella pendenza dei secondo rapporto, del

diritto alla indennità maturata nel primo rapporto; corso della

prescrizione il quale rappresenta la indefettibile premessa della

questione di legittimità;

che tale accertamento, a stregua della giurisprudenza da questa

Corte espressa in sentenze e ordinanze pronunciate nel 1979 (nn. 40 a

45, 51 e 52), rientra nella competenza dei giudici di merito;

che, pertanto, si appalesa necessaria la restituzione degli atti al

giudice unico del lavoro dei Tribunale di Napoli perché a tanto

provveda.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli (giudice

unico del lavoro).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte