Sentenza n. 188/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12d.lgs. 79/1991
applicata al caso
- art. 1legge 371/1967
- art. 2legge 371/1967
- art. 3legge 371/1967
- art. 4legge 371/1967
- art. 1d.P.R. 237/1964
- art. 46d.lgs. 79/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4
della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza),
dell'art. 1, lettera a), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e
reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica) e dell'art. 46 del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di
finanza) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da
Antonia Sarcina contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 425
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Antonia Sarcina nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi l'Avvocato Omero Paccosi per Antonia Sarcina e l'Avvocato
dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 nel corso di un
giudizio promosso da Antonia Sarcina contro il Ministero delle
finanze diretto ad ottenere l'annullamento dell'esclusione da un
concorso pubblico per la nomina ad ufficiale maestro vice direttore
della banda musicale della Guardia di finanza, il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 51 e 52 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 29 maggio 1967, n.
371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente della Guardia di finanza), dell'art. 1, lettera a), del
d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e dell'art. 46 del
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della
banda musicale della Guardia di finanza).
Il giudice rimettente osserva che l'attuale disciplina legislativa
non consente di estendere ai cittadini di sesso femminile la
partecipazione al concorso pubblico in questione. Occorre difatti
essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale
in servizio permanente nella Guardia di finanza (art. 12, primo
comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991), che si
consegue dopo aver superato i corsi dell'apposita Accademia, alla
quale sono ammessi (in base all'art. 4 della legge n. 371 del 1967) i
cittadini soggetti alla leva, prevista solo per i maschi (art. 1,
lettera a), del d.P.R. n. 237 del 1964).
Il vincitore del concorso assume il grado di tenente in servizio
permanente e deve seguire, nel periodo di esperimento cui è
sottoposto, un corso di formazione militare e tecnico professionale
di durata non inferiore a centoventi giorni. Al personale della banda
musicale si applicano inoltre, a seconda del grado rivestito, le
norme concernenti gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di
finanza (rispettivamente artt. 12 e 46 del decreto legislativo n. 79
del 1991).
Questa preclusione alle donne non è stata superata dalla legge 9
febbraio 1963, n. 66, che, sancendo il loro accesso a tutti gli
impieghi pubblici, ha rimesso la disciplina dell'arruolamento nelle
Forze armate e nei corpi speciali a leggi particolari. Un'apposita e
speciale regolamentazione è stata introdotta, ma contestualmente
alla smilitarizzazione, per la Polizia di Stato, i cui servizi di
istituto sono espletati indifferentemente da personale sia maschile
che femminile in unica carriera, con parità di retribuzione, di
funzioni, di trattamento economico e di progressione (art. 25 della
legge 1° aprile 1981, n. 121).
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, richiamate le
norme che assicurano la parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903) e quelle dirette a
realizzare la loro eguaglianza sostanziale nel lavoro mediante azioni
positive per le donne (legge 10 aprile 1991, n. 125), ritiene che la
limitazione prevista nel caso sottoposto al suo giudizio non sia
consona all'evoluzione normativa e sia in contrasto con l'assoluta
eguaglianza, senza distinzione di sesso, stabilita dall'art. 3 e
ribadita dall'art. 51 della Costituzione per l'accesso ai pubblici
uffici.
La discriminazione delle donne nell'ammissione ai pubblici uffici
rimarrebbe solo per gli ordinamenti militari, dalla cui specialità
non sarebbe possibile far discendere, ad avviso del giudice
rimettente, la presunzione assoluta che le attitudini femminili siano
incompatibili con le funzioni da adempiere a seguito
dell'arruolamento. Questa presunzione sarebbe contrastata dalla
possibilità di prestare servizio militare non armato o servizio
sostitutivo civile (in base alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, che
disciplina l'obiezione di coscienza) e dalla qualificazione anche
della Guardia di finanza come forza di polizia (art. 16 della legge
n. 121 del 1981), al pari della Polizia di Stato.
Il giudice rimettente ritiene, quindi, che l'esclusione delle
donne dal servizio militare e dagli altri corpi armati dello Stato
sia incompatibile con i principi costituzionali in materia di parità
di condizioni nell'accesso ai pubblici uffici, anche diversi da
quelli che comportano l'assunzione di cariche civili.
2. - Si è costituita in giudizio Antonia Sarcina, chiedendo che
sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate.
La parte privata afferma che non vi sarebbero più ragioni per
escludere le donne dalle Forze armate. Inoltre nel caso in esame
l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non potrebbe valere come
requisito di speciale attitudine, in quanto i componenti della banda
musicale della Guardia di finanza sono impiegati esclusivamente nel
servizio del complesso bandistico e non possono essere destinati allo
svolgimento delle funzioni ordinarie del Corpo (art. 31 del decreto
legislativo n. 79 del 1991).
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
L'Avvocatura sostiene che gli artt. 3, 51 e 52 della Costituzione,
stabilendo l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e sancendo
il diritto della donna ad accedere agli impieghi pubblici, non
determinano una parificazione automatica dei due sessi, che prescinda
da ogni caratteristica naturale e dalle rispettive attitudini.
Ad avviso dell'Avvocatura la Costituzione (artt. 51 e 52) rimette
alla legge ordinaria, quindi alle valutazioni del legislatore,
l'indicazione dei modi e dei requisiti di operatività del principio
di eguaglianza, che non implica identità né uniformità di
situazioni e di diritti, ma predeterminazione di norme oggettive ed
imparziali che prevedano, in presenza delle stesse fattispecie e
condizioni operative, il medesimo trattamento giuridico.
L'Avvocatura richiama il principio, affermato da questa Corte
nella sentenza n. 56 del 1958, secondo il quale l'accertamento di
particolari attitudini che rendono più o meno idonei i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici vale sia per gli
uomini che per le donne, sicché non si potrebbe negare a priori la
legittimità costituzionale di una norma che dichiarasse i cittadini
di sesso femminile esclusivamente o più particolarmente adatti a
determinati uffici o servizi pubblici. Rientrerebbe pertanto nella
discrezionalità del legislatore stabilire, con il limite della
ragionevolezza delle valutazioni, quali servizi sia opportuno
riservare a persone dell'uno o dell'altro sesso.
La linea di tendenza ad una sempre maggiore eliminazione di
differenze basate sul sesso non consentirebbe, tuttavia, di
configurare una lesione dei principi costituzionali invocati
nell'ordinanza, permanendo distinzioni fondate su motivi ragionevoli
e funzionali. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte concerne le
disposizioni che consentono ai cittadini esclusivamente di sesso
maschile di partecipare ai concorsi per la nomina a maestro vice
direttore della banda musicale della Guardia di finanza. Il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, dovendo fare applicazione del
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, che ne disciplina
l'ordinamento, ritiene che l'appartenenza alla banda musicale non
implichi l'espletamento di compiti di polizia tributaria o di
funzioni tipiche degli altri corpi armati dello Stato; nondimeno il
requisito del sesso maschile sarebbe necessariamente connesso con la
nomina all'ufficio di maestro vice direttore. Difatti il vincitore
del concorso assume un grado militare e deve partecipare, nei primi
mesi di servizio, ad un breve corso di istruzione per la formazione
militare (art. 12, terzo comma); inoltre al personale della banda
musicale si applicano, per quanto non previsto dalle disposizioni che
ne disciplinano lo speciale ordinamento, le norme concernenti gli
ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, a seconda del
grado rivestito (art. 46).
Anche il maestro vice direttore della banda deve quindi possedere
- così come prevede l'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto
legislativo n. 79 del 1991 - i requisiti per la nomina ad ufficiale
del Corpo, stabiliti dalle disposizioni sul reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza
(legge 29 maggio 1967, n. 371), le quali presuppongono la soggezione
al reclutamento ed alla leva militare, riservata ai cittadini maschi
(art. 1 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237).
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che questa
limitazione configuri una incapacità della donna, connessa
all'intento protettivo della sua condizione fisica e ad una presunta
inidoneità a svolgere determinati servizi, non più compatibile con
l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, stabilita
dall'art. 3 e specificamente enunciata, per l'accesso ai pubblici
uffici, dall'art. 51 della Costituzione. Viene inoltre denunciato il
contrasto con l'art. 52 della Costituzione della esclusione delle
donne dal servizio militare e dagli altri corpi armati dello Stato.
2. - Il giudice rimettente, nel prospettare conclusivamente la
questione di legittimità costituzionale delineata nella motivazione
dell'ordinanza, indica nel dispositivo gli artt. 1, 2, 3 e 4 della
legge n. 371 del 1967 che disciplina il reclutamento degli ufficiali
in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza; l'art. 1,
lettera a), del d.P.R. n. 237 del 1964, sulla leva e reclutamento
obbligatorio; l'art. 46 del decreto legislativo n. 79 del 1991, sul
riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza. Ma la
motivazione dell'ordinanza, pur senza citare espressamente l'art. 12,
primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991,
richiama la norma che prevede la necessità di possedere i requisiti
per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di
finanza, che la legge denunciata specificamente stabilisce, appunto
con tale disposizione, per partecipare al concorso pubblico per la
nomina a maestro vice direttore della banda musicale. Nell'esaminare
la questione si deve pertanto fare riferimento alla disposizione che
costituisce il fondamento normativo dell'esclusione delle donne dal
concorso ed il cui contenuto prescrittivo, riportato nel relativo
bando, è richiamato nell'ordinanza di rimessione. Può essere in tal
modo corretta l'indicazione inaccurata ed erronea della disposizione
di legge sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale,
giacché i termini della questione risultano con sufficiente
chiarezza nel senso ora indicato (da ultimo sentenza n. 142 del
1993).
3. - Risulta così precisato e delimitato l'oggetto della
questione, che non riguarda le norme sul reclutamento nelle Forze
armate nella loro generale estensione, né il comune accesso al corpo
della Guardia di finanza, ma esclusivamente la disciplina normativa
dell'ammissione al ruolo di maestro vice direttore della banda
musicale. Questa costituisce un complesso organico, retto da un
particolare ordinamento, che esclude l'impiego del personale in
servizi diversi da quelli peculiari e propri della banda e non
consente l'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche di polizia
giudiziaria e di polizia tributaria. Lo stesso ordinamento non
ammette in alcun modo il passaggio al servizio ordinario del Corpo
(art. 31 del decreto legislativo n. 79 del 1991), salvo che ad esso
si appartenga già prima della nomina nella banda e ad esso pertanto
si torni se cessa la appartenenza alla banda stessa (artt. 11, quinto
comma; 12, quinto comma; 13, sesto comma; 14, sesto comma dello
stesso decreto legislativo).
In base al proprio speciale ordinamento il complesso bandistico ha
compiti nominativamente indicati e rigorosamente definiti. Esso
partecipa alle celebrazioni più importanti della vita della Guardia
di finanza, la rappresenta in occasione di manifestazioni pubbliche,
svolge attività concertistica per la diffusione della cultura
musicale (art. 1 del decreto legislativo n. 79 del 1991). La banda ha
una propria dotazione organica di personale, reclutato con concorsi
pubblici nei quali l'appartenenza alla Guardia di finanza non
costituisce requisito di ammissione ma solo titolo di preferenza
(art. 24). Si tratta, in definitiva, di una disciplina del tutto
particolare, circoscritta al complesso musicale ed adottata per
adeguare la posizione dei suoi componenti a quella degli appartenenti
all'analogo complesso della Polizia di Stato (art. 11- ter del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387), per il quale, a seguito
della legge 1° aprile 1981, n. 121, non opera alcun limite di
ammissione basato sul sesso.
4. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio invoca il
rispetto del principio di eguaglianza, che assume leso dalla
ingiustificata e discriminatoria esclusione delle donne dal concorso
per l'accesso all'ufficio di maestro vice direttore della banda
musicale della Guardia di finanza.
Devono trovare pertanto applicazione l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, che "pone un principio avente un valore fondante, e
perciò inviolabile, diretto a garantire l'eguaglianza di tutti i
cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso ( ..)
costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento
giuridico delle persone" (sentenza n. 163 del 1993), e l'art. 51
della Costituzione, che costituisce applicazione e conferma dello
stesso principio in relazione all'accesso agli uffici pubblici
(sentenza n. 33 del 1960).
Queste disposizioni vietano ogni irragionevole discriminazione
basata sul sesso e sanciscono la protezione della persona da ogni
ingiustificata limitazione nell'accesso all'impiego pubblico, che
inciderebbe sulla possibilità, a parità di requisiti di idoneità,
di svolgere un'attività conforme alle proprie propensioni ed
attitudini e di concorrere con essa al progresso della società.
La tutela dei diritti della persona in tal modo offre anche,
indirettamente, agli uffici pubblici la possibilità di avvalersi dei
cittadini più capaci, selezionati solo in base al merito ed alle
attitudini, senza pregiudiziali esclusioni non collegate ai requisiti
di idoneità ragionevolmente richiesti.
Intervenendo a tutela dell'accesso delle donne agli uffici
pubblici, sin dalla sentenza n. 33 del 1960, la Corte ha affermato
che "la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può
essere mai ragione di discriminazione, non può comportare, cioè, un
trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso
davanti alla legge". Di recente la Corte ha ribadito (sentenza n. 163
del 1993) che "il principio di eguaglianza - con il conseguente
divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base al sesso -
ha una generale applicazione nei rapporti della vita, considerati
nella loro concreta conformazione"; ha quindi riaffermato che "una
volta riconosciuto il diritto alla parità di trattamento fra uomo e
donna, la stessa Costituzione prevede, all'art. 37, che il
legislatore, nel dare attuazione a quel diritto, sia tenuto a
bilanciarlo con altri valori costituzionali e, in particolare, con
quelli connessi alle norme che tutelano la maternità e i "diritti
della famiglia", in modo che sia assicurato alla donna il diritto-dovere di adempiere alla sua essenziale funzione familiare", sicché,
assicurato il particolare ruolo sociale della donna, sono vietate
discriminazioni basate sul sesso in relazione alle condizioni di
accesso al posto di lavoro ed in particolare agli uffici pubblici.
5. - In attuazione del principio costituzionale di eguaglianza, la
legge 9 febbraio 1963, n. 66 ha abrogato ogni disposizione
discriminatrice, stabilendo che la donna può accedere a tutte le
cariche, professioni ed impieghi pubblici, senza limitazione di
mansioni e di svolgimento della carriera (art. 1). Questa
possibilità non è stata esclusa, in linea di principio, neppure per
l'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali.
Difatti la stessa disposizione rinvia alla regolamentazione di leggi
particolari, ritenute necessarie per disciplinare e predisporre gli
strumenti correlati alle molteplici soluzioni organizzative ed
ordinamentali con le quali può essere previsto ed articolato un
servizio militare femminile.
La necessità di adottare una ulteriore disciplina normativa e di
predisporre adeguati strumenti organizzativi non sussiste per il
complesso bandistico della Guardia di finanza. Esso rimane del tutto
distinto, nell'ambito del Corpo, per organizzazione, compiti e
condizione del personale; non svolge alcuna altra attività di
istituto; le sue funzioni sono caratterizzate da attività di pura
rappresentanza e concertistiche. In particolare il maestro vice
direttore cura la revisione e la trascrizione del repertorio
musicale, prepara singole classi strumentali o l'insieme di esse. Si
tratta di compiti esclusivamente musicali, che rispecchiano la
peculiarità di funzioni, di ordinamento e di regolamentazione di
questa carriera. Peculiarità che fanno ritenere non giustificata, in
rapporto agli altri valori costituzionali che tutelano il particolare
ruolo sociale e familiare delle donne, l'esclusione di esse dai
concorsi per l'accesso a tale qualifica. Inoltre l'inserimento delle
donne in questa carriera non richiede alcun adeguamento organizzativo
o integrazioni normative, che comportino scelte rimesse alla
discrezionalità del legislatore.
È pertanto fondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991,
nella parte in cui richiede il requisito del sesso maschile per la
partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore
della banda musicale della Guardia di finanza, previsto in generale
per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.
Rimane assorbito ogni altro profilo prospettato dall'ordinanza che
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma,
lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79
(Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella
parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la
nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di
finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte