Corte costituzionale

Ordinanza n. 188/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 76, 122 e 100 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 29 novembre 1999 dal Tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di S. L. ed altro, iscritta al n. 823

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento della S.I.A.E. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il

29 novembre 1999 e pervenuta a questa Corte il 13 dicembre 2000, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 76, 122 e 100 del codice di procedura penale, nella parte in

cui prevedono che "la procura speciale per la costituzione di parte

civile debba essere fatta per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, senza dare possibilità al difensore di certificare la

genuinità della sottoscrizione dell'avente diritto, quando apposta

in calce o a lato di un medesimo atto contenente sia la procura ad

actum - nomina di un procuratore che si costituisca parte civile in

nome e per conto del rappresentato - sia il conferimento della

procura ad litem al difensore stesso";

che a tal proposito il giudice rimettente ha premesso, in

fatto, che, nel corso di un procedimento per reati previsti dalla

legge n. 633 del 1941, una delle parti offese si costituiva parte

civile, con atto sottoscritto dal difensore ed in calce al quale era

stata apposta la nomina di due avvocati quali procuratori e difensori

dell'ente costituendo, con sottoscrizione del legale rappresentante

autenticata da uno dei due difensori;

che, accogliendo l'eccezione formulata dalle altre parti, il

tribunale rimettente dichiarava inammissibile tale costituzione di

parte civile, in quanto - sottolinea il giudice a quo - mentre il

mandato alle liti può essere autenticato dal difensore, tale potere

non può essergli riconosciuto in relazione alla procura ad actum

posto che l'art. 122 del codice di rito espressamente richiede, a

pena di inammissibilità, che tale procura sia rilasciata per atto

pubblico o scrittura privata autenticata;

che alla stregua di tali rilievi, le norme impugnate si

porrebbero, dunque, in contrasto:

con l'art. 3 Cost., in quanto si determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti titolari di un

diritto risarcitorio, a seconda che tale diritto sia fatto valere in

sede civile o in sede penale, sede, quest'ultima, ove maggiori sono

gli oneri e le difficoltà per ottenere il ristoro dei danni patiti;

con l'art. 24 Cost., giacché i maggiori oneri imposti

dalle norme processuali penali rispetto a quelle civili (obbligo di

comparire personalmente all'udienza, o, in alternativa, di nominare

un procuratore speciale mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata), "limitano ingiustificatamente il diritto di agire in

giudizio per la tutela dei propri diritti, che il danneggiato

troverebbe se invece di adire il giudice civile scegliesse di adire

il giudice penale mediante costituzione di parte civile";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo disporsi la restituzione degli atti al tribunale

rimettente per ius superveniens ovvero, in subordine, dichiararsi

infondata la proposta questione;

che ha altresì spiegato atto di intervento l'ente la cui

dichiarazione di costituzione di parte civile nel procedimento a quo

è stata dichiarata inammissibile.

Considerato che, a prescindere dal mutamento del quadro normativo

intervenuto dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, la

questione proposta è palesemente inammissibile per difetto del

requisito della rilevanza, giacché il giudice a quo - avendo

espressamente affermato che non v'è più alcuno "spazio per un

ulteriore esame della costituzione di parte civile, già

necessariamente dichiarata inammissibile", ma che si ritiene tuttavia

"importante" sottoporre il quesito al vaglio di questa Corte - per

questa via attesta di aver già fatto definitiva applicazione proprio

delle norme della cui legittimità costituzionale ora dubita;

che gli accennati rilievi consentono di ritenere superato

anche il problema relativo alla legittimazione all'intervento,

spiegato nel presente giudizio, dall'ente non ammesso a rivestire la

qualità di parte privata nel procedimento a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 76, 122 e 100 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001 .

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte