Sentenza n. 189/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 265
del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (T. U. della legge comunale e provinciale)
e dell'art. 253 del d.l.P.Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 (Ordinamento
amministrativo degli enti locali della regione siciliana) promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 novembre 1977 dalla Corte dei conti nel
giudizio di responsabilità a carico di De Marchis Tullio ed altro
iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 18 novembre 1978 dalla Corte dei conti nel
giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore generale contro
Riggio Antonino ed altri iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1979
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140
dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un giudizio civile l'ANAS ed il Comune di Rocca di Papa
furono condannati al risarcimento danni in favore di un privato, causa
la "rottura di un manufatto della S.S. n. 128 in Comune di Rocca di
Papa". Avendo ANAS e Comune provveduto al risarcimento in parti uguali,
il Procuratore generale presso la Corte dei conti trasse in giudizio
due funzionari dell'ANAS, perché venissero condannati alla rifusione
del danno erariale a carico dell'Azienda.
Nel corso di tale giudizio è stata emessa l'ordinanza 18 novembre
1977, con la quale la Corte dei conti ha sollevato d'ufficio, in
riferimento all'art. 103 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 265 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 "nella
parte in cui attribuisce alla competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria e non alla stessa Corte l'azione di responsabilità, nei casi
previsti dagli artt. 261, 263 e 264, per quanto si riferisce ai danni".
Nell'ordinanza si osserva che la Corte dei conti può disporre, nei
giudizi di responsabilità, l'integrazione del contraddittorio con la
chiamata in causa di altri soggetti nei cui confronti ritiene
sussistenti profili di responsabilità. Ma ciò, nella specie, non può
avvenire, ostandovi l'art. 265, che attribuisce al giudice ordinario la
competenza a conoscere dei giudizi di responsabilità nei confronti
degli amministratori degli enti locali.
Da ciò la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale.
Quanto alla non manifesta infondatezza l'ordinanza afferma che
l'art. 103 attribuisce in via inderogabile alla Corte dei conti la
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, nella quale
rientra il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti
degli amministratori e dipendenti dello Stato e degli altri enti
pubblici: pertanto l'art. 265 del R.D. n. 383 del 1934 sarebbe
illegittimo, derogando a detta attribuzione di competenza.
E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile, come già ritenuto dalla
Corte costituzionale (sentenza n. 102 del 1977).
2. - Con altra ordinanza 18 ottobre 1978, nel corso di un giudizio
di responsabilità promosso nei confronti del Segretario generale
dell'amministrazione provinciale di Palermo la Corte dei conti ha
sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 108, primo comma, e 103,
primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale sia
dell'art. 253 del D.L.P. Reg.sic. 21 ottobre 1955, n. 6 - che
attribuisce al giudice ordinario la competenza a conoscere della
responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali per
i danni arrecati a detti enti, così statuendo in materia (la
giurisdizione) riservata al legislatore statale sia, come l'altra
ordinanza, in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost., dell'art.
265 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Nell'ordinanza si premette che la responsabilità del Segretario
generale, nel caso di specie, è prospettabile solo sotto il profilo
del suo inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di servizio
con l'amministrazione provinciale, ma tale giudizio è sottratto alla
giurisdizione della Corte dei conti dalle norme impugnate: da ciò la
rilevanza della questione.
Quanto alla non manifesta infondatezza, questa sarebbe evidente
sotto il profilo della violazione dell'art. 108 Cost., quanto alla
norma regionale, che non può statuire in materia di giurisdizione,
riservata al legislatore statale. Entrambe le norme, poi, violerebbero
l'art. 103 Cost. per le ragioni sostanziali addotte nell'ordinanza
precedente.
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri chiedendo che le questioni, in riferimento all'art. 103
Cost., siano dichiarate inammissibili.
Ha chiesto altresì che la questione relativa all'art. 253 del
D.L.P.Reg.sic. n. 6 del 1955, sia dichiarata "irrilevante o infondata",
posto che la giurisdizione del giudice ordinario, nella materia in
questione, è comunque fissata anche dalla normativa statale. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano questioni fra loro
strettamente connesse e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti al
fine di un'unica pronuncia.
2. - La prima questione che viene sottoposta alla Corte
costituzionale consiste nel decidere se l'art. 265 del r.d. 3 marzo
1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), il quale
attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria i giudizi di
responsabilità previsti dal precedenti artt. 261, 263 e 264, violi o
meno il disposto dell'art. 103, secondo comma, Cost., in base al quale
nelle "materie di contabilità pubblica" la giurisdizione spetta alla
Corte dei conti.
La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 103 e 108 Cost., dell'art. 253 del d.l.P.Reg.sic
29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti della
Regione siciliana), successivamente trasfuso nella legge reg.sic. 15
marzo 1963, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della
Regione siciliana), il quale, riproducendo la normativa statale, a sua
volta attribuisce al giudice ordinario la competenza a conoscere della
responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali
della Regione siciliana per i danni da essi arrecati.
Le questioni sono entrambe inammissibili.
3. - Quanto alla prima questione, essa, in realtà, anche se
formalmente proposta sotto il profilo della pretesa violazione
dell'art. 103, secondo comma, Cost., solleva un problema che non
consiste soltanto nello stabilire se la materia contemplata nell'art.
265, rientri o meno nell'ambito delle "materie di contabilità
pubblica".
Questa Corte ha già da tempo ritenuto (da ultimo sent. n. 185 del
1982) che l'art. 103, secondo comma, Cost., nel riservare alla Corte
dei conti "le materie di contabilità pubblica" ha assunto di queste,
sotto l'aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella
legislazione e nella giurisprudenza, per cui detta materia risulta
comprensiva sia dei giudizi di conto sia di quelli di responsabilità a
carico degli impiegati ed agenti dello Stato e degli enti pubblici in
genere i quali cagionino danni allo Stato o ad altra amministrazione.
Senonché la legislazione ordinaria, a partire dalla legge 30
dicembre 1888, n. 5865, ha fatto eccezione per quel che riguarda i
giudizi di responsabilità amministrativa per i fatti preveduti dagli
artt. 261, 263 e 264 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, che l'art. 265 del
medesimo testo unico affida alla giurisdizione della autorità
giudiziaria ordinaria.
Questa situazione comporta alcune notevoli diversità che non
toccano soltanto aspetti meramente procedimentali dei giudizi in
parola: infatti, lo stesso art. 265 stabilisce che la azione ivi
preveduta si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il
fatto dannoso (mentre l'azione di responsabilità amministrativa
dinanzi alla Corte dei conti si prescrive nel termine di dieci anni);
dinanzi al giudice ordinario non può trovare applicazione il disposto
dell'art. 83, primo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
(riprodotto nell'art. 52, ultimo comma del T. U. delle leggi sulla
Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), in virtù
del quale la Corte può porre a carico dei responsabili tutto o parte
del danno accertato o del valore perduto; infine, a norma delle citate
disposizioni del T. U. n. 383 del 1934, l'azione di responsabilità
può essere promossa soltanto dai competenti organi dell'ente
danneggiato (salvo l'intervento sostitutivo della autorità di
controllo a norma dell'art. 264 del ripetuto T. U. n. 383), mentre
l'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti è promossa
dal procuratore generale presso la Corte medesima.
È agevole allora constatare che i giudizi di responsabilità che
si svolgono dinanzi alle due predette giurisdizioni si configurano in
modo notevolmente diverso e possono comportare effetti diversi nei
riguardi tanto dei responsabili quanto dei soggetti danneggiati.
La questione sollevata dalla Corte dei conti con le ordinanze in
epigrafe, di conseguenza, attraverso la denuncia delle cennate
specifiche disposizioni, pone sostanzialmente in discussione il
complesso della disciplina della responsabilità amministrativa degli
amministratori e dei dipendenti degli enti territoriali, poiché si
tratta di operare una scelta fra il regime proprio del giudizio dinanzi
ai tribunali ordinari e quello proprio dei giudizi dinanzi al giudice
contabile.
Ma un giudizio di questo genere supera le competenze di questa
Corte, rientrando nella discrezionalità del potere legislativo, al
quale soltanto può spettare di valutare se e quali siano le soluzioni
più idonee alla salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella
materia de qua.
4. - Conseguentemente va dichiarata inammissibile anche la seconda
questione, riguardante l'art. 253 del d.l.P. Reg.sic 29 ottobre 1955,
n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione
siciliana") sollevata dalla ordinanza 18 ottobre 1978 della Corte dei
conti.
Tale norma, infatti, è meramente riproduttiva di quella statale e
pertanto una sua declaratoria d'illegittimità costituzionale sarebbe
priva di rilevanza, dato che la norma statale rimane in vigore per
effetto della precedente dichiarazione di inammissibilità della
relativa questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte
dei conti con le medesime ordinanze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ("Testo
unico della legge comunale e provinciale"), sollevata con le ordinanze
in epigrafe in riferimento all'art. 103, secondo comma, della
Costituzione;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6
("Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione
siciliana"), sollevata con la ordinanza 18 ottobre 1978 della Corte dei
conti, in riferimento agli artt. 103, secondo comma, e 108 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte