Sentenza n. 189/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1078/1930
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
della legge 10 luglio 1930, n. 1078 ("Definizione delle controversie
in materia di usi civici"), promosso con ordinanza emessa il 19
ottobre 1984 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal
Comitato dell'Amministrazione separata dei beni civici di Tufo contro
l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni di
Pescorocchiano ed altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,
prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione separata dei
beni civici di Tufo, dell'Amministrazione separata di beni di uso
civico di Leofreni, di Betti Mario e di De Vecchi Franco e Roberto;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi gli avvocati Carlo Solari per l'Amministrazione separata dei
beni di uso civico di Leofreni e Lucio Moscarini per Betti Mario e De
Vecchi Franco e Roberto;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Roma, Sezione speciale per gli usi
civici, con sentenza in data 6 maggio 1982 dichiarava inammissibili
sia l'appello principale proposto, avverso la decisione del
Commissario per la liquidazione degli usi civici degli Abruzzi del 7
novembre 1977, dall'Amministrazione Separata dei beni di uso civico
della frazione di Tufo, sia quelli incidentali proposti
dall'Amministrazione Separata dei beni di uso civico della frazione
di Leofreni di Pescorocchiano, nonché da alcuni dei chiamati in
causa in primo grado.
Osservava la Corte che la inammissibilità derivava dal fatto che,
nel procedimento di appello in materia di usi civici, non è
possibile l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
litisconsorti necessari ai quali, come era avvenuto nella specie, non
fosse stato notificato il reclamo nel termine di legge.
Proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza da parte
dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico della frazione
di Tufo, la Corte di cassazione, nel corso del relativo giudizio, ha
sollevato, con ordinanza del 19 ottobre 1984, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10
luglio 1930, n. 1078 ("Definizione delle controversie in materia di
usi civici"), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Rileva la Corte rimettente che la questione della possibilità per
il giudice di appello, nei giudizi relativi a controversie in materia
di usi civici, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei
confronti dei soggetti pretermessi - ma già parti nel giudizio di
primo grado - dopo la scadenza del termine per proporre il reclamo,
è stata sempre risolta dalla Cassazione in senso negativo (sentenza
2 marzo 1978, n. 1056 ed altre ivi richiamate); e ciò sulla base del
rilievo che la legge n. 1078 del 1930, dopo aver stabilito (art. 3,
ultimo comma) l'obbligo di osservare nel giudizio di appello le norme
ordinarie della procedura civile "in quanto non siano modificate
dalle disposizioni seguenti", dispone, nel successivo art. 4, primo
comma, che il reclamo deve essere notificato nel termine a tutti
coloro che abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma della
decisione impugnata.
Tale ultima norma, prosegue la Corte, è stata sempre interpretata
come una deroga al principio generale della possibilità di
integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine per
ricorrere, contenuto nell'allora vigente art. 469, terzo comma, del
codice di procedura civile del 1865: deroga fatta salva dal citato
art. 3 ult. comma della legge n. 1078 e stabilita con norma speciale,
rimasta pertanto ferma anche rispetto alla nuova norma generale
introdotta con l'art. 331 del c.p.c. attualmente vigente.
Dopo aver affermato di condividere la riferita interpretazione, in
considerazione del rigore delle espressioni usate e delle particolari
esigenze di interesse pubblico che trovano molteplici riscontri nella
disciplina del processo in materia di accertamento di demanialità
civica, la Corte rimettente, ritiene, però, che la norma, in
considerazione del fatto che, secondo la costante giurisprudenza, la
integrazione del contraddittorio è invece ammessa nel giudizio di
cassazione (stante la chiara dizione dell'art. 8 della citata legge
n. 1078 del 1930, il quale consente, a differenza della norma
censurata, l'applicazione delle norme ordinarie di procedura civile)
determini una disparità di trattamento tra giudizio di appello e
giudizio di cassazione, in nessun modo giustificata dalla diversa
natura dei giudizi stessi e del tutto inspiegabile, anche e
soprattutto in relazione alla ratio dell'art. 4 primo comma, facente
leva sulle cennate particolari esigenze di interesse pubblico alla
speditezza del giudizio, le quali, se avvertite per il giudizio di
appello, egualmente lo sarebbero dovuto essere per il giudizio di
cassazione.
La norma censurata violerebbe, poi, anche l'art. 24 Cost., non
perché il rito ordinario costituisca il paradigma del giusto
procedimento, ma perché la denunciata disparità di trattamento
finisce con l'incidere negativamente sul diritto di difesa,
considerando anche la presenza solitamente numerosa di parti nei
giudizi in discussione e la relativa brevità del termine per
appellare (trenta giorni dalla data di notificazione).
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti il
Comitato di Amministrazione separata dei beni di uso civico di Tufo,
l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni di
Pescorocchiano, Mario Betti, Franco e Roberto De Vecchi.
Il Comitato di Amministrazione separata dei beni di uso civico di
Tufo chiede che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale
della norma in esame, svolgendo argomentazioni adesive all'ordinanza
della Corte di cassazione.
L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni
eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per
irrilevanza, in quanto, essendo stata dalla stessa Corte di appello
dichiarata "inesistente" (e non semplicemente omessa) la
notificazione effettuata nei confronti di alcuni litisconsorti
necessari, non sarebbe comunque più possibile un'integrazione del
contraddittorio nei loro confronti. Nel merito, conclude per
l'infondatezza.
Infine, Mario Betti, Franco e Roberto De Vecchi concludono per la
manifesta infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - La questione che la Corte è chiamata a decidere concerne
l'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930 n. 1078
("Definizione delle controversie in materia di usi civici"), il
quale, in tema di reclami avverso le decisioni dei commissari
regionali per la liquidazione degli usi civici, dispone che il
reclamo deve essere notificato - nel termine di trenta giorni dalla
data di notificazione della sentenza - "a tutti coloro che hanno
interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione
impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti né
maggiore di trenta".
Come spiegato in narrativa, la Corte di cassazione dubita, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità
costituzionale della norma citata, la quale, secondo la costante
interpretazione giurisprudenziale (che questa Corte non può
sindacare), non consente nel giudizio di appello l'integrazione del
contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi - ma già
parti nel giudizio di primo grado - dopo la scadenza del termine per
proporre il reclamo, ponendosi quale eccezione alla regola generale
già contenuta nell'art. 469 del codice di procedura civile abrogato
ed ora prevista nell'art. 331 del c.p.c. vigente.
2. - Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di
inammissibilità della questione sollevata da una delle parti private
costituitesi dinanzi a questa Corte. Si sostiene, in particolare, che
la questione sarebbe irrilevante, in quanto la inesistenza, rilevata
dalla Corte d'appello, della notificazione del reclamo nei confronti
di alcuni litisconsorti renderebbe comunque non più possibile
trattandosi - a differenza della semplice omissione - di vizio
insanabile) l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti,
con la conseguenza che la decisione di questa Corte sarebbe del tutto
ininfluente sull'esito del giudizio principale.
L'eccezione non merita accoglimento. Secondo la costante
giurisprudenza ordinaria, infatti, nei giudizi con pluralità di
parti la inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione
nei confronti di alcuna di esse non incide sulla costituzione del
rapporto processuale, che deve ritenersi regolarmente formato - sia
pure parzialmente - a seguito della notificazione ritualmente
eseguita almeno nei confronti di una delle controparti, con
conseguente ammissibilità dell'integrazione del contraddittorio.
3. - La questione non è fondata.
Per quanto concerne la denunciata violazione del principio di
eguaglianza, il giudice rimettente, nel lamentare la disparità di
trattamento tra il giudizio di appello e il giudizio di cassazione
(nel quale è possibile, grazie alla diversa formulazione dell'art. 8
della legge n. 1078 del 1930, l'integrazione del contraddittorio),
disparità a suo avviso non giustificata dalla diversa natura dei due
giudizi di impugnazione, afferma di condividere la costante
giurisprudenza che individua la ratio della norma censurata nelle
particolari esigenze di interesse pubblico alla speditezza del
giudizio, le quali trovano molteplici riscontri nella disciplina
processuale della materia. Tali esigenze, conclude il giudice a quo,
se avvertite per il giudizio di appello, altrettanto lo sarebbero
dovute essere per quello di cassazione.
Prescindendo dal problema relativo alla asserita eguaglianza delle
situazioni poste a raffronto, assume valore decisivo il rilievo che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una omissione
irragionevole del legislatore non può condurre alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale di altra norma di per sé ragionevole,
nel senso che non è censurabile per disparità di trattamento una
disposizione che tuteli ragionevolmente certi interessi (ed anche nel
caso ora all'esame della Corte è lo stesso giudice rimettente, come
sopra evidenziato, a non dubitare di ciò), lamentandosi che
interessi di uguale (o maggior) valore non abbiano trovato analoga
tutela (cfr. sentt. nn. 168 del 1982 e 297 del 1986 e ordd. nn. 393 e
530 del 1987).
4. - La violazione dell'art. 24 Cost. è espressamente denunciata
non per il fatto che la norma in esame deroghi al rito ordinario, ma
come conseguenza della lamentata disparità di trattamento, la quale
finirebbe con l'incidere negativamente sul diritto di difesa degli
appellanti, considerato anche il solitamente elevato numero di parti
nei giudizi de quibus.
Va, innanzitutto, ribadito, come ricorda lo stesso giudice
rimettente, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
il fatto che una disciplina processuale speciale deroghi al rito
ordinario non costituisce elemento di per sé sufficiente ad
integrare violazione dell'art. 24 Cost., in quanto le norme del
procedimento ordinario non possono essere assunte a paradigma
assoluto del c.d. "giusto processo" (sentt. nn. 62 e 185 del 1980;
ord. n. 582 del 1987).
Ma, a parte ciò, è decisivo rilevare che la censura, così come
prospettata, finisce col ricondursi sostanzialmente alla precedente,
con la conseguenza che le considerazioni sopra svolte non possono non
valere anche per essa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078
("Definizione delle controversie in materia di usi civici"),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte