Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA Nullità della notificazione - Ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esecuzione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva - Conseguenze - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla). 100 <!-- pag. 101 -->
Cass. civ. n. 3865/2026Sez. LRv. 677958-01
Riguarda ancheart. 153 Codice di procedura civileart. 164 Codice di procedura civileart. 291 Codice di procedura civileart. 328 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civile
Precedenti: 654757-01, 667532-01, 666613-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Processo con pluralità di parti - Appello - Notifica della sentenza di primo grado effettuata dal chiamato in garanzia verso le parti del rapporto principale - Idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Cause inscindibili - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).
Cass. civ. n. 34531/2025Sez. 2Rv. 677439-01
Riguarda ancheart. 106 Codice di procedura civileart. 325 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civile
Precedenti: 665054-01, 659563-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte - Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti - Sussistenza.
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.
Cass. civ. n. 33159/2025Sez. 3Rv. 677175-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civile
Precedenti: 649046-02, 668339-01, 665054-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Omesso rilievo in sede di legittimità - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nel giudizio di rinvio non è consentito il rilievo d'ufficio della non integrità del contraddittorio in ragione dell'originaria ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, essendo il giudice vincolato, ex art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico giuridiche che ne costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità del contraddittorio.
Cass. civ. n. 32372/2025Sez. 3Rv. 677096-01
Riguarda ancheart. 394 Codice di procedura civileart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 674819-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30826/2025Sez. 2Rv. 676963-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 162 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 646020-02, 587282-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Litisconsorzio necessario in primo grado - Impugnazione della statuizione sulle spese nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Scindibilità delle cause in appello - Conseguenze - Litis denuntiatio nei confronti delle altre parti - Liquidazione delle spese nel rapporto processuale con queste ultime - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.
Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera litis denuntiatio, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore).
Cass. civ. n. 30624/2025Sez. 3Rv. 676813-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 332 Codice di procedura civile
Precedenti: 676045-01, 666770-01, 666166-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c. - Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Capo della sentenza non interessato dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Fattispecie.
Il litisconsorte necessario processuale, la cui posizione è riconducibile a una situazione rilevante ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è legittimato a proporre appello incidentale tardivo anche in relazione a capi della sentenza non interessati dall'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, a fronte dell'appello di una struttura sanitaria, avente ad oggetto la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni con il medico autore di un intervento chirurgico, aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, volto all'accertamento dell'inoperatività della polizza, benché non diretto contro l'appellante principale).
Cass. civ. n. 30102/2025Sez. 3Rv. 677038-01
Riguarda ancheart. 334 Codice di procedura civile
Precedenti: 671180-02, 616862-01, 638109-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Condanna di più corresponsabili - Ricorso per cassazione di un condebitore - Contestazione della propria responsabilità - Litisconsorzio necessario con il 72 <!-- pag. 73 --> danneggiato creditore - Sussistenza - Conseguenze - Mancata evocazione in giudizio dello stesso - Inammissibilità del ricorso. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
Il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, inutiliter data.
Cass. civ. n. 29755/2025Sez. 3Rv. 676884-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2055 Codice civile
Precedenti: 627700-01, 675850-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in garanzia del terzo - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità.
La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale.
Cass. civ. n. 28408/2025Sez. 3Rv. 676838-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 106 Codice di procedura civile
Precedenti: 664555-01, 638109-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Assicurazione sociale - Causa di risarcimento promossa dal danneggiato e causa dell’assicuratore che agisce in surroga - Rapporto di dipendenza di ordine sostanziale - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Fase di impugnazione - Estensione - Fondamento. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO In genere.
In tema di assicurazione sociale, tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiari di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore.
Cass. civ. n. 25418/2025Sez. 3Rv. 676341-03
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 1916 Codice civile
Precedenti: 649046-02, 664847-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Divisione endoesecutiva - Creditori - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio processuale - Sussistenza. · ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI In genere.
In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 24971/2025Sez. 2Rv. 676098-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 601 Codice di procedura civileart. 784 Codice di procedura civile
Precedenti: 472981-01, 624311-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c. - Giudizio di impugnazione - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento. 235 <!-- pag. 236 --> Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.
Cass. civ. n. 21924/2025Sez. 3Rv. 675850-01
Riguarda ancheart. 2049 Codice civileart. 1292 Codice civileart. 459 Codice civileart. 519 Codice civile
Precedenti: 666485-02, 650428-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Domande alternative formulate contro parti diverse - Rigetto dell’una ed accoglimento dell’altra - Impugnazione del soccombente - Impugnazione incidentale della parte vittoriosa avverso il rigetto della domanda non accolta in primo grado - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione.
Nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che accolga una di esse contiene, al contempo, una statuizione di fondatezza della pretesa accolta ed una di rigetto della pretesa alternativa incompatibile, sicché, in caso d'impugnazione della decisione da parte del convenuto soccombente, la parte vittoriosa, che intende veder accolta la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, non può limitarsi a riproporre, ex art. 346 c.p.c., la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre appello incidentale condizionato.
Cass. civ. n. 21825/2025Sez. 3Rv. 675455-01
Riguarda ancheart. 333 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civile
Precedenti: 673507-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - Cessione del credito - Impugnazione del cessionario - Omessa evocazione in giudizio del cedente - Validità della sentenza - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
In caso di cessione del credito nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della sentenza da parte del cessionario senza estendere il contraddittorio al cedente è valida quando quest'ultimo non abbia, a sua volta, impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o proporre domande al suo indirizzo, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo, di fatto, l'estromissione di cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società che aveva ceduto il credito in pendenza del giudizio di primo grado, nonostante le contestazioni oggetto dell'appello incidentale proposto dal debitore investissero la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata anche di detta società).
Cass. civ. n. 21351/2025Sez. 3Rv. 675884-01
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 1260 Codice civile
Precedenti: 670015-01, 645106-01, 649280-01, 616680-01
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Cause inscindibili - Unità del rapporto processuale - Estinzione parziale - Esclusione - Conseguenze - Tempestiva riassunzione solo nei confronti di alcuni litisconsorti necessari - Idoneità ad evitare l'estinzione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità.
Il principio dell'unità del rapporto processuale tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi solo in parte e restare in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto e ciò indipendentemente dall'eventuale eccezione di estinzione parziale sollevata da alcuna delle parti, giacché trova applicazione il rilievo officioso di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009; ne deriva che la tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non determina l'estinzione dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 20991/2025Sez. 2Rv. 675964-03
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civile
Precedenti: 624142-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Chiamata in giudizio di più terzi - Declaratoria dell'obbligo risarcitorio di questi in base alle rispettive responsabilità - Cause inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale anche in fase di impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicazione dell'art. 331 c.p.c. - Necessità.
In caso di chiamata in causa di più terzi ad opera del convenuto al fine di ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore e la declaratoria dell'obbligo risarcitorio dei chiamati, sulla base dei titoli delle rispettive responsabilità, distinti per ognuno e connessi per l'oggetto, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario (o unitario), in quanto viene sollecitato un accertamento comune nei confronti dei chiamati circa lo specifico modo di essere dei titoli di responsabilità nella loro correlazione causale, cosicché il vincolo di inscindibilità di tali cause in sede di impugnazione, ove permanga contestazione sull'individuazione degli effettivi obbligati, determina l'applicabilità del regime di cui all'art. 331 c.p.c..
Cass. civ. n. 20991/2025Sez. 2Rv. 675964-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 106 Codice di procedura civile
Precedenti: 624142-01, 647631-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Processo tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa in base alle rispettive responsabilità - Interruzione - Riattivazione del giudizio ad opera della parte che vi abbia interesse - Riassunzione nei confronti di tutte le altre parti - Necessità - Fondamento.
In caso di interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo all'individuazione del soggetto responsabile, ciascuna delle parti aventi interesse a riattivare il giudizio deve riassumerlo nei confronti di tutte le altre.
Cass. civ. n. 20991/2025Sez. 2Rv. 675964-02
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 106 Codice di procedura civileart. 107 Codice di procedura civileart. 304 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civile
Precedenti: 567064-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Morte della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento a opera di quest'ultimo - Fictio iuris dell’ultrattività del mandato alla lite - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità d'ufficio anche in Cassazione - Condizioni. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere. · PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE In genere.
In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.
Cass. civ. n. 19687/2025Sez. 2Rv. 675443-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 102 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 328 Codice di procedura civile
Precedenti: 672850-01, 631467-01
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Proprietario del veicolo condotto dal danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data". 99 <!-- pag. 100 -->
Cass. civ. n. 16602/2025Sez. 3Rv. 675328-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 2054 Codice civile
Precedenti: 592023-01, 628056-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione non dedotta né rilevata in cassazione - Deducibilità o rilevabilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 15400/2025Sez. 2Rv. 674819-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 645482-01, 674174-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).