Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R.

29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), in relazione agli artt. 9 e 25 del codice di

procedura civile e dell'art. 6 del d.P.R. 30.10.1933, n. 1611

(Approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla

rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento

dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 5

febbraio 1988 dal Pretore di Vercelli nel procedimento civile

vertente tra Torta Giuseppe e l'Ufficio provinciale IVA di Vercelli

ed altro, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale

dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto

l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e promosso da Giuseppe

Torta, che lamentava che i beni di sua proprietà fossero stati

pignorati in danno e nella casa di Marino Bertacco nel corso

dell'esecuzione forzata mobiliare promossa, nei confronti di

quest'ultimo, dall'Ufficio IVA di Vercelli, il Pretore di quella

città ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 9 e 25

c.p.c. ed all'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

(Approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla

rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento

dell'Avvocatura dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che ad avviso dell'autorità remittente la norma denunciata,

nell'interpretazione ad essa data dalla Corte di cassazione -

postulante la natura tributaria della causa avente ad oggetto

l'opposizione di terzo estraneo all'esecuzione forzata su titolo

fiscale -, imponendo il foro erariale per tale tipo di controversia

vanifica o comprime irragionevolmente il diritto fondamentale alla

tutela giurisdizionale, in considerazione del costo eccessivo del

giudizio per la difesa della proprietà;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la

manifesta infondatezza della questione.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato per avere l'ordinanza di rimessione

proposto la questione di legittimità dell'art. 54 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 - disposizione che, concernendo la riscossione

coattiva delle imposte sul reddito non troverebbe applicazione in

sede di esecuzione forzata mobiliare per crediti I.V.A. - può essere

superata ove si consideri che gli articoli da 5 a 15 e 31 del R.D. 14

aprile 1910, n. 639, richiamati dall'art. 62, secondo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto), racchiudono una norma di eguale contenuto, nel

senso che prevedono l'opposizione di terzo all'esecuzione e postulano

l'applicazione della regola del foro erariale dettata dagli artt. 6,

7 e 8 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e 9 e 25 c.p.c., norma che

costituisce il vero oggetto della censura, sicché l'inesatta

indicazione della disposizione non esclude la rilevanza della

questione;

che oggetto della questione è l'assimilazione, operata dalla

giurisprudenza, dell'opposizione di terzo all'esecuzione su titolo

fiscale alle "controversie giudiziali riguardanti le tasse e

sovrattasse, anche se insorte in sede di esecuzione" cui fa

riferimento l'art. 8 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

che peraltro contro tale assimilazione non sono stati addotti

motivi diversi da quelli, riferibili a ogni tipo di controversia, per

cui sia stabilita la competenza territoriale del foro dello Stato,

vale a dire l'aggravio del disagio e del costo dell'iniziativa o

della resistenza in giudizio che discenderebbe da una deroga alla

competenza territoriale ordinaria;

che tali argomenti sono stati disattesi, con ripetute decisioni

(sentenze n. 12 del 1974, n. 118 del 1964, n. 119 del 1963) da questa

Corte, la quale, con riferimento agli artt. 25 c.p.c. e 6, 7, 8 e 10

del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, ha, tra l'altro, osservato che "la

regola del foro dello Stato", per un verso non menoma in modo

apprezzabile l'esercizio del diritto di difesa da parte del singolo,

né sotto il profilo del costo né sotto quello del disagio; per

altro verso ha "una adeguata giustificazione nelle ragioni di

interesse generale (ridondanti anche a beneficio dei singoli)",

collegabili al soddisfacimento dell'esigenza di concentrare - in

vista di un servizio organizzato in modo da importare minori oneri e

migliori risultati per la collettività - gli uffici dell'Avvocatura

dello Stato e dell'esigenza di concentrare - ancora una volta in

vista del migliore rendimento del servizio - i giudizi cui partecipa

lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie;

che l'ordinanza di rimessione, nel riproporre la questione, non

prospetta profili nuovi, né, come è stato detto, peculiari al caso

dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c.;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 9 e 25

del codice di procedura civile ed all'art. 6 del regio decreto 30

ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del t.u. delle leggi e delle

norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello

Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata dal

Pretore di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte