Sentenza n. 189/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo e
secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 23 agosto 1993 dal Pretore di Benevento nel procedimento
civile vertente tra Viola Marinella e Muccillo Pasquale ed altro,
iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto In un giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. -
promosso per far valere la nullità di un pignoramento eseguito su
beni esistenti nella abitazione dell'opponente, ove il debitore era
stato "rinvenuto" al momento dell'esecuzione, pur ivi non abitando
né avendo la sua residenza anagrafica - l'adito Pretore di Benevento
ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 13 e 14 della Costituzione, ed ha perciò sollevato, con
ordinanza del 23 agosto 1993, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 513, primo e secondo comma, c.p.c. nella
parte in cui - a suo avviso - consente che l'ufficiale giudiziario,
senza provvedimento autorizzativo del Pretore, ed a sua discrezione,
ricerchi le cose da pignorare fuori della residenza anagrafica del
debitore, "anche in luoghi in cui il debitore dimori soltanto
temporaneamente ed ove altri ne siano proprietari o esercitino
diritti reali o di godimento".
Secondo il Pretore rimettente, l'esercizio, in alcun modo limitato
dalla legge, di siffatto potere di ricerca da parte dell'ufficiale
giudiziario comporterebbe violazione della libertà domiciliare del
terzo, estraneo al titolo esecutivo.
Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri per eccepire l'inammissibilità per
irrilevanza e l'infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Benevento dubita della legittimità dell'art.
513, primo e secondo comma, c.p.c. "nella parte in cui consente
all'ufficiale giudiziario di ricercare le cose da pignorare anche in
luoghi appartenenti a terzi, in cui il debitore non abbia residenza
anagrafica ma solo temporanea dimora". E ne ipotizza il contrasto con
gli artt. 13 e 14 della Costituzione.
2. - L'Avvocatura ha eccepito l'inammissibilità per irrilevanza
e, in subordine, l'infondatezza della questione.
3. - Preliminarmente osserva la Corte che, come emerge dalla
stessa ordinanza di rimessione, il giudizio a quo concerne un
pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario "non ostante che" il
terzo, dichiaratosi titolare dell'abitazione e proprietario dei beni
in essa esistenti, "avesse dichiarato che (il debitore esecutato),
pur ivi rinvenuto, non vi abitasse".
Il Pretore non ha affatto contestato la rispondenza al vero della
circostanza così affermata dall'opponente, particolarmente in ordine
al diniego che il debitore "abitasse" in quella casa. Deve quindi
desumersene che egli abbia ritenuto l'art. 513 applicabile anche
nella situazione di fatto come sopra rappresentata.
E ciò trova, del resto, conferma nella direzione impressa alla
censura di costituzionalità, che investe proprio la presupposta
equiparazione tra "temporanea dimora" e "casa del debitore", ai fini
individuativi della relazione spaziale che legittima il pignoramento
ex art. 513 cit.
4. - Questi essendo i termini della questione devoluta all'esame
della Corte, deve conseguentemente escludersene l'irrilevanza - come
eccepita dall'Avvocatura - perché, nell'interpretazione datane
dall'autorità rimettente, la norma denunciata è, in tesi,
puntualmente applicabile alla fattispecie sub iudice.
5. - Peraltro, proprio la palese erroneità ed implausibilità di
quella interpretazione conduce ad escludere la fondatezza della
questione stessa.
Ed invero sulla nozione di "casa del debitore", dopo il
superamento dell'iniziale e risalente indirizzo che intendeva come
tale solo quella che formasse oggetto di un diretto reale o personale
di godimento dell'esecutato, si è - con consolidata giurisprudenza
condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pur se
l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare anche
nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o
locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si
richiede un connotato di "abitualità e di tendenziale stabilità"
della così valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il
luogo di ubicazione delle cose da pignorare.
Per cui è insufficiente, per l'identificazione del luogo
materiale in cui l'ufficiale giudiziario può legittimamente
procedere alla apprensione esecutiva, un rapporto meramente precario,
come quello appunto che nasce da una semplice relazione di temporanea
dimora, per ragioni di ospitalità od altre analoghe.
Questa interpretazione dell'art. 513 c.p.c. che individua, sul
punto, senza incertezze il diritto vivente non viene del resto
neppure indirettamente criticata dal giudice a quo, che si limita
semplicemente ad ignorarla.
La questione sollevata si innesta così su una premessa esegetica
assolutamente arbitraria che la vizia in radice: e ciò ne impone la
declaratoria di non fondatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 513, primo e secondo comma, del codice di procedura civile
sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, dal
Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte