Sentenza n. 19/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1973 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile
1970 dal pretore di Varallo Sesia nel procedimento penale a carico di
Pisciotta Alfonso, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo
1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Pisciotta Alfonso, condannato
con decreto per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza,
il pretore di Varallo Sesia con ordinanza emessa il 10 aprile 1970,
premesso che il condannato aveva proposto opposizione omettendo
l'enunciazione dei motivi e la richiesta di dibattimento, in violazione
dell'art. 509 c.p.p., e che, pertanto, la opposizione stessa avrebbe
dovuto essere dichiarata inammissibile, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della norma processuale suddetta, per
assunto contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della
Costituzione.
In proposito il pretore, rilevato che il procedimento per decreto
sarebbe stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte non in
contrasto col diritto di difesa in quanto questo può trovare tutela
nel giudizio sull'opposizione, osserva che la previsione a pena di
inammissibilità delle suddette modalità determinerebbe invece una
grave lesione del diritto di difesa proprio nella fase dibattimentale
conseguente all'opposizione dell'imputato.
Invero con l'imposizione di requisiti che, come quelli menzionati,
vadano oltre la semplice dichiarazione di opposizione, nonché
l'indicazione del decreto opposto ed il rispetto dei termini relativi,
l'opposizione al decreto penale sarebbe sostanzialmente equiparata ad
un'impugnazione, mentre non vi sarebbe stato un giudizio di primo
grado, ed in tal modo si determinerebbe una limitazione della
possibilità dell'imputato di avvalersi del diritto di difesa nel
dibattimento che, per la prima volta, viene celebrato a suo carico.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso, come per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente
le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che la legittimità costituzionale delle norme
che disciplinano il giudizio per decreto, ivi compresa quella ora
impugnata, sarebbe già stata affermata dalla Corte, che avrebbe
riconosciuto conforme alla garanzia del diritto di difesa il rinvio
dell'esercizio del diritto stesso al vero e proprio giudizio che si
svolge a seguito dell'opposizione, dato che tale rinvio trova
giustificazione nelle peculiari caratteristiche di rapidità e
semplicità del procedimento in esame.
E siccome la Corte avrebbe anche riconosciuto compatibile con il
rispetto della detta garanzia la inammissibilità dell'opposizione nel
caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza, senza
giustificazione, in quanto tale comportamento processuale costituirebbe
l'ammissione che è venuto a mancare l'interesse a coltivare
l'opposizione, dovrebbe a maggior ragione ritenersi che la
dichiarazione di opposizione senza la specificazione dei relativi
motivi denoterebbe chiaramente la carenza dell'interesse dell'imputato
ad affrontare il giudizio.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la sollevata
questione. Considerato in diritto :
1. - Si assume nell'ordinanza che l'art. 509 del codice di
procedura penale, prescrivendo che l'opponente a decreto penale debba
richiedere, nella dichiarazione di opposizione, il dibattimento ed
indicare specificamente i motivi dell'opposizione stessa, violerebbe il
diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Ciò
perché tratterebbesi di richieste ed indicazioni "razionalmente
superflue", sia in quanto opposizione e richiesta di dibattimento sono
praticamente equivalenti, sia in quanto non vige in materia il
principio che attiene ai gravami, cosiddetti devolutivi. Pertanto,
l'imposizione dei predetti requisiti e la conseguente inammissibilità
dell'opposizione in caso di loro carenza, si risolverebbero in una
ingiustificata situazione ostativa dell'esercizio degli ampi diritti di
difesa riservati in sede dibattimentale.
2. - La Corte premette che il procedimento per decreto penale nel
suo complesso, certamente conforme alla Costituzione ed efficace
strumento di realizzazione di un rapido giudizio, ha particolare
struttura, regolata nel Capo IV del codice di rito tra i "giudizi
speciali" con normativa sulla opposizione (art. 509) distinta e diversa
dalla normativa sulla impugnazione mediante appello (art. 515). Mentre,
per quest'ultimo, i motivi proposti delimitano l'ambito della
decisione, non è altrettanto per l'impugnativa di decreto penale, la
quale, con l'apertura del contraddittorio, consente, nel pieno
esercizio dei diritti di difesa, una cognizione ex novo del
fatto-reato, con autonomia di effetti, eventualmente anche peggiorativi
(articolo 510, secondo comma).
L'opposizione de qua, nell'ambito del sistema, viene, quindi, ad
assumere una sua particolare configurazione.
3. - Ciò premesso, la Corte osserva che, per quanto concerne la
sollevata questione di costituzionalità dell'art. 509 nella parte in
cui prescrive che la dichiarazione di opposizione debba contenere la
richiesta di dibattimento, è lo stesso articolo ad escludere la
conseguenza della inammissibilità per l'omissione di formale richiesta
in tal senso, risultando tale conseguenza testualmente riservata al
caso della mancata specificazione dei motivi.
La giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che l'enunciazione
della predetta richiesta debba considerarsi implicita e sottintesa nel
fatto, di per se dimostrativo, della manifestazione di opporsi al
decreto.
Ne consegue la non fondatezza della questione.
4. - Per quanto riguarda l'altro aspetto, concernente l'indicazione
dei motivi, la Corte non ritiene del tutto esatta l'affermazione,
contenuta nell'ordinanza, che trattisi di requisito "razionalmente
superfluo". Non è superfluo perché, anche nell'interesse dello stesso
opponente, tende a conferire, ad ogni futuro ed eventuale effetto
valutativo di comportamento, veste di attendibilità all'atto con cui
si richiede il passaggio dalla fase senza contraddittorio a quella in
contraddittorio. Ciò senza che, come parimenti ritenuto in
giurisprudenza, sia necessario puntualizzare gli elementi
dell'opposizione, mantenendo così una rispondenza con la "sommarietà"
dei motivi da indicare nel decreto opposto (art. 507, n. 3, c.p.p.),
anche considerato che lo stesso interessato ha facoltà di opporsi
personalmente senza l'assistenza di legale (art. 509).
Di superfluità può parlarsi soltanto nel significato di una non
incidenza in qualsiasi direzione, positiva o negativa, dei motivi
indicati sugli sviluppi successivi della procedura di opposizione, il
che è stato accennato in precedenza. La quale procedura, come indicato
nella sentenza n. 189 del 1972, "sostanzialmente si risolve in una
richiesta di dibattimento": e, come si è visto, la mancanza di formale
richiesta in tal senso non conduce alla inammissibilità.
5. - Così ridimensionata l'esigenza della indicazione dei motivi
di opposizione, la questione posta dall'ordinanza va considerata in
funzione della legittimità della sanzione, che consegue alla
inosservanza del precetto (sia sotto il profilo della inosservanza
totale che parziale), in quanto assolutamente ostativa a priori del
libero ed ampio esercizio successivo dei diritti di difesa.
La Corte osserva che la limitata finalità dell'onere processuale
in esame e la sua circoscritta portata, poste a paragone della gravità
e drasticità delle conseguenze impeditive comminate, denotano la
sproporzione tra obbligo e sanzione e l'incongruità che l'esercizio
dell'essenziale diritto della difesa giudiziale in contradditorio,
debba essere precluso di fronte all'inadempimento di un onere che ha,
bensì, una sua ragion d'essere, ma che tuttavia non è rilevante ai
fini processualistici.
La possibilità di variazione e di adattamento delle modalità di
esercizio del diritto di difesa a seconda delle speciali
caratteristiche strutturali dei singoli procedimenti, è stata
riconosciuta valida dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.
55 del 1971): ma ciò, tuttavia, nell'ambito delle caratteristiche
stesse, con modalità che a queste si adattino e non ne prescindano,
come accade, invece, nella situazione in esame.
Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità dell'art. 509
c.p.p. nella parte riguardante l'inciso "a pena di inammissibilità".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, commi
secondo e terzo, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede che alla mancata indicazione dei motivi consegue
l'inammissibilità dell'opposizione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 509 del codice di procedura penale, nella parte relativa alla
richiesta di dibattimento, questione sollevata con l'ordinanza in
epigrafe dal pretore di Varallo Sesia in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte