Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102,

103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 208, 216, nn. 1 e 2,217 del

codice penale e degli artt. 642,646 e 647 del codice di procedura

penale, promossi con ordinanze emesse il 22 aprile e il 6 maggio 1971

dal pretore di Livorno nei procedimenti penali a carico di Ceccardi

Fernando e di Basso Armando, iscritte ai nn. 384 e 385 del registro

ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 304 del 1 dicembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento penale a carico di Ceccardi Fernando, il

pretore di Livorno, con ordinanza 22 aprile 1971 - premesso che

ricorrevano, nella specie, le condizioni per dichiarare l'imputato

delinquente professionale o, comunque, per ravvisare una nuova

manifestazione di abitualità nel reato - ha sollevato di ufficio,

ritenendone la rilevanza nel giudizio in corso e la non manifesta

infondatezza, questione di legittimità costituzionale degli artt. 102,

103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, nn. 1 e 2, e 217 del

codice penale.

Il sistema di automatica irrogazione della misura di sicurezza

(dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro), per effetto

della dichiarazione di professionalità od abitualità nel reato -

quale, appunto, estraibile dal combinato contesto delle disposizioni

indicate - colliderebbe, invero, secondo il giudice a quo, con l'art.

25 della Costituzione (in quanto tale norma - sistematicamente

interpretata - consentirebbe l'applicazione della misura di sicurezza

solo in via alternativa alla pena; onde, appunto, l'illegittimità di

misure, come quelle di specie, correlate a fatti costituenti reato, per

i quali già vi è previsione della sanzione penale); con l'art. 27

della Costituzione (risultandone contraddette le "finalità

rieducative", nelle ipotesi, appunto, di misure di sicurezza

conseguenti a fattireati); con l'art. 3 della Costituzione

(dubitandosi, infine che l'automatismo della misura di sicurezza

rispetto alla condanna - sulla base della sola valutazione dei

precedenti penali e dell'indole del nuovo reato e non anche

dell'oggettiva gravità di questo - equipari irragionevolmente

situazioni tra loro diverse).

2. - Con la stessa ordinanza, il pretore - in accoglimento di

eccezione della difesa dell'imputato - ha prospettato l'ulteriore

questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 del codice

penale, e 642, 646, 647 del codice di procedura penale - nella parte in

cui prevedono nel procedimento di revocazione della misura di

sicurezza, che il decreto di revoca resti sospeso per effetto del

ricorso proposto dal p.m. o, comunque, fino all'integrale decorso del

termine stabilito per la proposizione di detto ricorso - per ipotizzato

contrasto con gli articoli 3,13,102 e 112 della Costituzione.

3. - Con successiva ordinanza 6 maggio 1971, nel corso di un

procedimento penale a carico di Basso Armando, il pretore di Livorno

ha, infine, nuovamente sollevato la medesima questione di

costituzionalità degli artt. 102, 103, 105, 109, 204,216 e 217 del

codice penale, in riferimento agli artt. 25, 27 e 3 della Costituzione.

4. - Si è costituita in tale ultimo procedimento la Presidenza del

Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. La

quale ha analiticamente confutato le argomentazioni del giudice a quo,

concludendo nel senso di una declaratoria di infondatezza della

proposta questione. Considerato in diritto :

1. - I giudizi come sopra promossi - congiuntamente discussi alla

pubblica udienza - possono ora essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - La prima questione - prospettata con identità di

argomentazioni in entrambe le ordinanze di rinvio - investe la

legittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216,

nn. 1 e 2, e 217 del codice penale; e, cioè, dell'intero sistema di

irrogazione automatica della misura di sicurezza (dell'assegnazione a

colonia agricola od a casa di lavoro), per effetto della dichiarazione

di abitualità o professionalità nel reato.

La questione è triplicemente articolata: in correlazione ai tre

distinti parametri di costituzionalità - artt. 25, 27, 3 della

Costituzione - di cui, come in narrativa detto, è assunta violazione.

3. - Sotto il primo profilo - che riflette il contrasto con l'art.

25 della Costituzione - deduce, in particolare, il giudice a quo, che

l'interpretazione coordinata dei commi secondo e terzo della norma

indicata porterebbe ad "escludere, ove si voglia conservare concreta

efficacia al divieto di emanare leggi retroattive, che un fatto

costituente reato possa mai dar luogo a misure di sicurezza oltre che a

pena".

Non essendo, invero, tali misure, assistite dalla garanzia della

irretroattività (ex art. 25, comma terzo) si rischierebbe, - in

ipotesi di ritenuta loro applicazione a fatti costituenti reato - di

vanificare l'esigenza di anteriorità delle pene al fatto-reato (di cui

al precedente comma della stessa norma); in quanto resterebbe in

concreto possibile al legislatore, attraverso un mero "cambio di

etichetta", introdurre, con effetto retroattivo, vere e proprie pene

con il nomen iuris di misure di sicurezza.

Ad evitare, appunto, tale inconveniente - sempre secondo il giudice

a quo - dovrebbe considerarsi voluta dal costituente la limitazione

(implicita nel sistema dell'art. 25 della Costituzione) della

applicazione delle misure di sicurezza "alle sole situazioni (ad

esempio, di non imputabilità), nelle quali non può procedersi ad

irrogazione di pena".

Da ciò, quindi, l'illegittimità delle misure - come quelle

denunziate nella specie - la cui applicazione è, invece, prevista in

relazione a fatti - reato, cumulativamente alle pene per i fatti stessi

stabilite.

La questione non è fondata.

Dipartendosi da premesse palesemente erronee - quali la ritenuta

retroattività delle misure di sicurezza (che deve, invece, negarsi

attesa la correlazione di tali misure alla pericolosità, che è

situazione, per sua natura, attuale) ed, inoltre, l'affermata

intercambiabilità tra misura di sicurezza e pena (che non trova,

invece, riscontro nella realtà del sistema costituzionale, che assegna

a detti istituti diversa struttura e funzione) - perviene, infatti, il

giudice a quo a sospettare di incostituzionalità l'intero sistema

delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale; ove

presupposto e condizione della loro applicazione è (salvo l'eccezione

dei c.d. quasi - reati) proprio la commissione di un fatto - reato (sia

pure integrata dall'ulteriore requisito della pericolosità).

Ora, tale conclusione - a prescindere dalla evidenziata erroneità

delle premesse che la sorreggono - è senz'altro contraddetta dal dato

storico ( non revocabile in dubbio) del riferimento della Costituzione

proprio al sistema esistente al momento della sua entrata in vigore.

L'art. 25 citato sostanzialmente, infatti, ricalca le disposizioni del

codice penale sui principi di legalità e irretroattività:

rispettivamente, gli artt. 1 e 2, per la pena e 199 cod. pen., per la

misura di sicurezza.

Vi ha, poi, d'altra parte, l'ulteriore considerazione a contrario

che, se, per ipotesi, esatte fossero le illazioni del giudice a quo

circa l'asserita possibilità per il legislatore di introdurre pene

sotto le mentite spoglie di misure di sicurezza - il rimedio, avverso

tale situazione, dovrebbe essere, allora, quello di precludere

l'applicazione delle misure di sicurezza non soltanto rispetto a fatti

- reato ma anche - ed, anzi, a fortiori - rispetto a fatti non

costituenti reato. In relazione ai quali ultimi - in caso di

applicazione di misura di sicurezza, racchiudente, nella sostanza, una

pena - risulterebbe, addirittura, violato il principio di legalità

(nullum crimen sine lege).

4. - Anche l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 27 della

Costituzione, non ha fondamento.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare che l'art. 27 citato

"si riferisce soltanto alla pena e non considera le misure di

sicurezza, proprio perché (queste) ex se tendono ad un risultato che

eguaglia quella rieducazione, cui deve mirare la pena" (sentenze n. 168

del 1972 e n. 68 del 1967).

5. - Infine - sempre in ordine alla prima questione - deve pure

escludersi, sotto il terzo ed ultimo dei considerati profili, che

sussista il prospettato contrasto degli articoli del codice penale

sopra indicati con l'art. 3 della Costituzione.

Il fatto che la qualificazione soggettiva (di delinquente abituale

o professionale) e la correlata applicazione della misura di sicurezza

(dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro) conseguano

automaticamente alla condanna "sulla base della sola valutazione dei

precedenti penali e dell'indole del nuovo reato e non anche

dell'oggettiva gravità di questo", non determina, invero, alcuna

disparità di trattamento tra soggetti.

Nell'ambito della discrezionalità consentitagli, ha ritenuto,

infatti, il legislatore di attribuire generalizzata significazione -

al fine della prevenzione criminale - agli elementi, appunto, dei

precedenti penali e dell'indole del nuovo reato.

Sono questi, pertanto, i dati da apprezzare: i quali, ove tra loro

si combinino in modo uniforme, sono suscettibili ex se

(indipendentemente dalla valutazione di ogni altro dato od elemento,

che resta, perciò, assorbita) di individuare (sotto il profilo della

pericolosità, che qui ne interessa) una obiettiva uniformità di

situazioni.

Tale uniforme significazione di pericolosità, appunto, poi

giustifica - in relazione alle situazioni medesime - la previsione di

una identica regola di giudizio per l'irrogazione della misura di

sicurezza: non certo in contrasto con il principio di uguaglianza,

bensì al fine proprio di farne applicazione.

6. - Nella prima delle due ordinanze di rinvio è, poi, anche

prospettato il dubbio circa la compatibilità - con i principi di cui

agli articoli 3, 13, 102 e 112 della Costituzione -, degli articoli 208

cod. pen. e 647 cod. proc. pen. (disciplinanti il riesame della

pericolosità) e, correlativamente degli artt. 642 e 646 cod. proc.

pen., nelle parti in cui prevedono che resti sospesa la efficacia del

decreto di revoca di una misura di sicurezza, per effetto del ricorso

proposto dal p.m. o, comunque, fino all'integrale decorso del termine

stabilito per la proposizione del ricorso stesso.

Nei termini delineati, le questioni così sollevate, nel corso di

un processo in cui il giudice deve ancora decidere della applicazione

della misura di sicurezza, risultano, evidentemente, inammissibili, per

palese difetto di rilevanza.

In quanto appunto trattasi di questioni aventi attinenza a fasi

ulteriori del procedimento e condizionate a specifiche situazioni allo

stato meramente ipotizzabili e non, quindi, attuali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, commi primo e secondo, 216, nn. 1

e 2, e 217 del codice penale, proposta dal pretore di Livorno, con

ordinanze 22 aprile e 6 maggio 1971, in riferimento agli artt. 3,25 e

27 della Costituzione;

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 208 del codice penale, 642,646

e 647 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Livorno

con ordinanza 22 aprile 1971, in riferimento agli artt. 3,13,102 e 112

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte