Sentenza n. 19/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102,
103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 208, 216, nn. 1 e 2,217 del
codice penale e degli artt. 642,646 e 647 del codice di procedura
penale, promossi con ordinanze emesse il 22 aprile e il 6 maggio 1971
dal pretore di Livorno nei procedimenti penali a carico di Ceccardi
Fernando e di Basso Armando, iscritte ai nn. 384 e 385 del registro
ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 304 del 1 dicembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento penale a carico di Ceccardi Fernando, il
pretore di Livorno, con ordinanza 22 aprile 1971 - premesso che
ricorrevano, nella specie, le condizioni per dichiarare l'imputato
delinquente professionale o, comunque, per ravvisare una nuova
manifestazione di abitualità nel reato - ha sollevato di ufficio,
ritenendone la rilevanza nel giudizio in corso e la non manifesta
infondatezza, questione di legittimità costituzionale degli artt. 102,
103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, nn. 1 e 2, e 217 del
codice penale.
Il sistema di automatica irrogazione della misura di sicurezza
(dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro), per effetto
della dichiarazione di professionalità od abitualità nel reato -
quale, appunto, estraibile dal combinato contesto delle disposizioni
indicate - colliderebbe, invero, secondo il giudice a quo, con l'art.
25 della Costituzione (in quanto tale norma - sistematicamente
interpretata - consentirebbe l'applicazione della misura di sicurezza
solo in via alternativa alla pena; onde, appunto, l'illegittimità di
misure, come quelle di specie, correlate a fatti costituenti reato, per
i quali già vi è previsione della sanzione penale); con l'art. 27
della Costituzione (risultandone contraddette le "finalità
rieducative", nelle ipotesi, appunto, di misure di sicurezza
conseguenti a fattireati); con l'art. 3 della Costituzione
(dubitandosi, infine che l'automatismo della misura di sicurezza
rispetto alla condanna - sulla base della sola valutazione dei
precedenti penali e dell'indole del nuovo reato e non anche
dell'oggettiva gravità di questo - equipari irragionevolmente
situazioni tra loro diverse).
2. - Con la stessa ordinanza, il pretore - in accoglimento di
eccezione della difesa dell'imputato - ha prospettato l'ulteriore
questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 del codice
penale, e 642, 646, 647 del codice di procedura penale - nella parte in
cui prevedono nel procedimento di revocazione della misura di
sicurezza, che il decreto di revoca resti sospeso per effetto del
ricorso proposto dal p.m. o, comunque, fino all'integrale decorso del
termine stabilito per la proposizione di detto ricorso - per ipotizzato
contrasto con gli articoli 3,13,102 e 112 della Costituzione.
3. - Con successiva ordinanza 6 maggio 1971, nel corso di un
procedimento penale a carico di Basso Armando, il pretore di Livorno
ha, infine, nuovamente sollevato la medesima questione di
costituzionalità degli artt. 102, 103, 105, 109, 204,216 e 217 del
codice penale, in riferimento agli artt. 25, 27 e 3 della Costituzione.
4. - Si è costituita in tale ultimo procedimento la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. La
quale ha analiticamente confutato le argomentazioni del giudice a quo,
concludendo nel senso di una declaratoria di infondatezza della
proposta questione. Considerato in diritto :
1. - I giudizi come sopra promossi - congiuntamente discussi alla
pubblica udienza - possono ora essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - La prima questione - prospettata con identità di
argomentazioni in entrambe le ordinanze di rinvio - investe la
legittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216,
nn. 1 e 2, e 217 del codice penale; e, cioè, dell'intero sistema di
irrogazione automatica della misura di sicurezza (dell'assegnazione a
colonia agricola od a casa di lavoro), per effetto della dichiarazione
di abitualità o professionalità nel reato.
La questione è triplicemente articolata: in correlazione ai tre
distinti parametri di costituzionalità - artt. 25, 27, 3 della
Costituzione - di cui, come in narrativa detto, è assunta violazione.
3. - Sotto il primo profilo - che riflette il contrasto con l'art.
25 della Costituzione - deduce, in particolare, il giudice a quo, che
l'interpretazione coordinata dei commi secondo e terzo della norma
indicata porterebbe ad "escludere, ove si voglia conservare concreta
efficacia al divieto di emanare leggi retroattive, che un fatto
costituente reato possa mai dar luogo a misure di sicurezza oltre che a
pena".
Non essendo, invero, tali misure, assistite dalla garanzia della
irretroattività (ex art. 25, comma terzo) si rischierebbe, - in
ipotesi di ritenuta loro applicazione a fatti costituenti reato - di
vanificare l'esigenza di anteriorità delle pene al fatto-reato (di cui
al precedente comma della stessa norma); in quanto resterebbe in
concreto possibile al legislatore, attraverso un mero "cambio di
etichetta", introdurre, con effetto retroattivo, vere e proprie pene
con il nomen iuris di misure di sicurezza.
Ad evitare, appunto, tale inconveniente - sempre secondo il giudice
a quo - dovrebbe considerarsi voluta dal costituente la limitazione
(implicita nel sistema dell'art. 25 della Costituzione) della
applicazione delle misure di sicurezza "alle sole situazioni (ad
esempio, di non imputabilità), nelle quali non può procedersi ad
irrogazione di pena".
Da ciò, quindi, l'illegittimità delle misure - come quelle
denunziate nella specie - la cui applicazione è, invece, prevista in
relazione a fatti - reato, cumulativamente alle pene per i fatti stessi
stabilite.
La questione non è fondata.
Dipartendosi da premesse palesemente erronee - quali la ritenuta
retroattività delle misure di sicurezza (che deve, invece, negarsi
attesa la correlazione di tali misure alla pericolosità, che è
situazione, per sua natura, attuale) ed, inoltre, l'affermata
intercambiabilità tra misura di sicurezza e pena (che non trova,
invece, riscontro nella realtà del sistema costituzionale, che assegna
a detti istituti diversa struttura e funzione) - perviene, infatti, il
giudice a quo a sospettare di incostituzionalità l'intero sistema
delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale; ove
presupposto e condizione della loro applicazione è (salvo l'eccezione
dei c.d. quasi - reati) proprio la commissione di un fatto - reato (sia
pure integrata dall'ulteriore requisito della pericolosità).
Ora, tale conclusione - a prescindere dalla evidenziata erroneità
delle premesse che la sorreggono - è senz'altro contraddetta dal dato
storico ( non revocabile in dubbio) del riferimento della Costituzione
proprio al sistema esistente al momento della sua entrata in vigore.
L'art. 25 citato sostanzialmente, infatti, ricalca le disposizioni del
codice penale sui principi di legalità e irretroattività:
rispettivamente, gli artt. 1 e 2, per la pena e 199 cod. pen., per la
misura di sicurezza.
Vi ha, poi, d'altra parte, l'ulteriore considerazione a contrario
che, se, per ipotesi, esatte fossero le illazioni del giudice a quo
circa l'asserita possibilità per il legislatore di introdurre pene
sotto le mentite spoglie di misure di sicurezza - il rimedio, avverso
tale situazione, dovrebbe essere, allora, quello di precludere
l'applicazione delle misure di sicurezza non soltanto rispetto a fatti
- reato ma anche - ed, anzi, a fortiori - rispetto a fatti non
costituenti reato. In relazione ai quali ultimi - in caso di
applicazione di misura di sicurezza, racchiudente, nella sostanza, una
pena - risulterebbe, addirittura, violato il principio di legalità
(nullum crimen sine lege).
4. - Anche l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 27 della
Costituzione, non ha fondamento.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che l'art. 27 citato
"si riferisce soltanto alla pena e non considera le misure di
sicurezza, proprio perché (queste) ex se tendono ad un risultato che
eguaglia quella rieducazione, cui deve mirare la pena" (sentenze n. 168
del 1972 e n. 68 del 1967).
5. - Infine - sempre in ordine alla prima questione - deve pure
escludersi, sotto il terzo ed ultimo dei considerati profili, che
sussista il prospettato contrasto degli articoli del codice penale
sopra indicati con l'art. 3 della Costituzione.
Il fatto che la qualificazione soggettiva (di delinquente abituale
o professionale) e la correlata applicazione della misura di sicurezza
(dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro) conseguano
automaticamente alla condanna "sulla base della sola valutazione dei
precedenti penali e dell'indole del nuovo reato e non anche
dell'oggettiva gravità di questo", non determina, invero, alcuna
disparità di trattamento tra soggetti.
Nell'ambito della discrezionalità consentitagli, ha ritenuto,
infatti, il legislatore di attribuire generalizzata significazione -
al fine della prevenzione criminale - agli elementi, appunto, dei
precedenti penali e dell'indole del nuovo reato.
Sono questi, pertanto, i dati da apprezzare: i quali, ove tra loro
si combinino in modo uniforme, sono suscettibili ex se
(indipendentemente dalla valutazione di ogni altro dato od elemento,
che resta, perciò, assorbita) di individuare (sotto il profilo della
pericolosità, che qui ne interessa) una obiettiva uniformità di
situazioni.
Tale uniforme significazione di pericolosità, appunto, poi
giustifica - in relazione alle situazioni medesime - la previsione di
una identica regola di giudizio per l'irrogazione della misura di
sicurezza: non certo in contrasto con il principio di uguaglianza,
bensì al fine proprio di farne applicazione.
6. - Nella prima delle due ordinanze di rinvio è, poi, anche
prospettato il dubbio circa la compatibilità - con i principi di cui
agli articoli 3, 13, 102 e 112 della Costituzione -, degli articoli 208
cod. pen. e 647 cod. proc. pen. (disciplinanti il riesame della
pericolosità) e, correlativamente degli artt. 642 e 646 cod. proc.
pen., nelle parti in cui prevedono che resti sospesa la efficacia del
decreto di revoca di una misura di sicurezza, per effetto del ricorso
proposto dal p.m. o, comunque, fino all'integrale decorso del termine
stabilito per la proposizione del ricorso stesso.
Nei termini delineati, le questioni così sollevate, nel corso di
un processo in cui il giudice deve ancora decidere della applicazione
della misura di sicurezza, risultano, evidentemente, inammissibili, per
palese difetto di rilevanza.
In quanto appunto trattasi di questioni aventi attinenza a fasi
ulteriori del procedimento e condizionate a specifiche situazioni allo
stato meramente ipotizzabili e non, quindi, attuali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, commi primo e secondo, 216, nn. 1
e 2, e 217 del codice penale, proposta dal pretore di Livorno, con
ordinanze 22 aprile e 6 maggio 1971, in riferimento agli artt. 3,25 e
27 della Costituzione;
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 208 del codice penale, 642,646
e 647 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Livorno
con ordinanza 22 aprile 1971, in riferimento agli artt. 3,13,102 e 112
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte