Sentenza n. 19/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 592/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
13 agosto 1969, n. 592 (Perequazione del trattamento economico del
personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi
ferroviari al trattamento del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1975
dal Pretore di Milano, nel procedimento civile vertene tra Pozzi
Vittorio e l'Impresa Meschini Mario, iscritta al n. 360 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 268 dell'8 ottobre 1975.
Visti l'atto di costituzione dell'Impresa Meschini Mario e l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Domenico Angelini, delegato dall'avvocato Salvatore
Trifirò, per l'Impresa Meschini, e l'avvocato dello Stato Giuseppe
Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Milano - chiamato a decidere in un giudizio di
lavoro promosso da Vittorio Pozzi nei confronti dell'impresa Meschini
Mario, appaltatrice dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato,
per ottenere che l'assegno perequativo da lui percepito in applicazione
della legge 13 agosto 1969, n. 592, fosse computato fra gli elementi
della retribuzione utili ai fini dei vari istituti contrattuali - ha
sollevato con ordinanza del 13 gennaio 1975 eccezione di illegittimità
costituzionale dell'art. 2 di detta legge n. 592 del 1969, nella parte
in cui dispone che l'assegno perequativo, per i dipendenti delle
imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto della Azienda delle
ferrovie dello Stato, non è assoggettabile a gravami contributivi di
qualsiasi natura e non è computabile come elemento della retribuzione
ai fini dei vari istituti contrattuali.
Ritiene il giudice a quo che tale disposizione introduca una
disparità di trattamento a danno dei dipendenti delle imprese
appaltatrici rispetto ai lavoratori dipendenti dell'azienda statale,
per i quali ogni elemento della retribuzione è assoggettabile ai
gravami contributivi e computabile ai fini degli altri istituti
contrattuali.
Il Pretore si richiama in particolare, per quanto riguarda il
principio di uguaglianza, alla sentenza di questa Corte n. 63 del 16
marzo 1974, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale
del secondo comma dell'art. 21 d.P.R. 21 aprile 1965 n. 373, nella
parte in cui confermava per i dipendenti delle imprese appaltatrici
l'esclusione dell' "assegno temporaneo" dalla determinazione dei vari
istituti contrattuali, malgrado detto assegno, in forza dello stesso
d.P.R. n. 373/1965, fosse stato conglobato nella retribuzione dei
dipendenti delle Ferrovie statali.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto del 18 ottobre 1975, assumendo l'infondatezza della questione
sollevata, in quanto il precedente invocato dal giudice a quo (sentenza
n. 63 del 1974) si riferiva all'assegno temporaneo, che è istituto
assai diverso dall'assegno perequativo, oggetto del presente giudizio.
Il primo assegno, infatti, con il d.P.R. n. 373 del 1965 è entrato a
far parte integrante della retribuzione dei dipendenti pubblici,
cosicché la sua esclusione dalla determinazione dei vari istituti
contrattuali per i dipendenti delle imprese appaltatrici veniva
effettivamente a ledere il principio della equiparazione, a parità di
mansioni, del trattamento economico di questi ultimi a quello dei
dipendenti dell'Azienda di Stato appaltante, affermato originariamente
dal d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192 (art. 2, secondo comma). Diverso
sarebbe il caso dell'assegno perequativo, che non ha comportato una
variazione degli stipendi dei ferrovieri dello Stato rispetto alle
paghe-base dei lavoratori privati. L'Avvocatura rileva, infine, come
manchi di ogni motivazione il riferimento all'art. 36 Cost.
3. - Anche l'impresa Meschini, per la quale si era costituito in
questa sede l'avv. Carlo Fornario, con atto depositato il 1 settembre
1975, ha adottato la medesima posizione processuale.
Assume in particolare la parte privata che la differenza tra
l'assegno temporaneo, di cui alla sentenza di questa Corte n. 63 del
1974, e l'attuale assegno perequativo va ravvisata nel fatto che il
primo corrispondeva ad un emolumento che era parte integrante della
retribuzione dei dipendenti statali, mentre il secondo serve piuttosto
a "bilanciare gli sfasamenti verificatisi nel trattamento retributivo
in conseguenza degli aumenti apportati all'indennità integrativa
speciale in favore del personale statale". È quindi giusto - secondo
l'impresa - che essa abbia le stesse caratteristiche di questa
indennità, la quale non è conglobabile con lo stipendio o salario
agli effetti dei vari istituti contrattuali. Non si verificherebbe,
pertanto, alcuna disparità di trattamento, con la conseguente
infondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto :
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 2 della legge 13
agosto 1969, n. 592 contrasti o meno con gli artt. 3 e 36 primo comma
Cost., nella parte in cui dispone che l'assegno perequativo, per i
dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto
della Azienda delle Ferrovie dello Stato, non è assoggettabile a
gravami contributivi di qualsiasi natura e non è computabile come
elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali.
Il giudice a quo infatti, premesso che, in forza del secondo comma
dell'art. 2 d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, il trattamento economico
del personale delle imprese appaltatrici non può essere comunque
inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende
autonome statali - ove esista piena corrispondenza di mansioni - dubita
che la norma impugnata determini un'ingiustificata disparità di
trattamento, tra le due categorie di lavoratori, a sfavore del
personale delle imprese appaltatrici nei cui confronti l'assegno
perequativo corrisposto sarebbe sottratto - ingiustificatamente - ai
gravami contributivi e non sarebbe computabile ai fini degli altri
istituti contrattuali, mentre per il personale della azienda statale la
retribuzione percepita non sarebbe sottoposta a tali esclusioni.
2. - L'art. 1 della stessa legge 13 agosto 1969, n. 592,
introduttiva dello assegno perequativo, stabilisce che ai fini della
equiparazione del trattamento economico delle due categorie di
lavoratori (dipendenti dalle aziende autonome statali e dalle imprese
appaltatrici) il raffronto deve essere fatto tra i seguenti termini di
comparazione: da un lato (dipendenti pubblici) lo stipendio tabellare
aumentato della indennità integrativa speciale; dall'altro (dipendenti
dalle imprese private) la paga base integrata dalla indennità di
contingenza.
L'assegno perequativo, previsto dalla norma impugnata, è destinato
a colmare l'eventuale differenza che da tale raffronto risultasse in
danno dei lavoratori delle imprese appaltatrici.
Dalla lettura della ordinanza di rimessione non emergono, tuttavia,
sufficienti elementi per consentire alla Corte l'esame della censura di
incostituzionalità che viene mossa alla norma impugnata né viene
chiarito rispetto a quali dei suddetti elementi è stata effettuata la
comparazione ai fini della corresponsione dello assegno perequativo.
Tale indagine è invece rilevante affinché la Corte possa decidere in
merito alla questione sollevata, tenuto conto che non tutti gli
elementi della retribuzione, che il citato art. 1 della legge 592 del
1969 pone a base del raffronto, sono assoggettabili ai gravami
contributivi e computabili ai fini dei vari istituti contrattuali.
L'ordinanza di rimessione infatti muove dall'erroneo presupposto
che la retribuzione complessiva tanto del personale dipendente dalla
azienda autonoma delle ferrovie dello Stato quanto di quello dipendente
dalle imprese appaltatrici private sia sottoposta nel suo intero
ammontare ai gravami contributivi e sia tutta computabile ai fini dei
vari istituti contrattuali.
Viceversa, secondo l'ordinamento vigente non ogni elemento della
retribuzione viene preso in considerazione ai fini suddetti.
La mancata indicazione da parte del giudice a quo dei precisi
elementi di fatto che hanno determinato la corresponsione e l'ammontare
dell'assegno perequativo impedisce pertanto alla Corte di pronunciarsi
sul merito della questione sollevata, essendo necessario ai fini della
valutazione della rilevanza conoscere i concreti termini di
comparazione ricorrenti nel caso di specie.
Anche a tacere del fatto che non ha forza di legge il d.P.R. n.
1192 del 1961, utilizzato dal giudice a quo come termine di
comparazione (sent. Cost. 205/1981), deve pertanto dichiararsi la
inammissibilità della questione prospettata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 13 agosto 1969, n. 592, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione con
l'ordinanza del Pretore di Milano del 13 gennaio 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte