Sentenza n. 19/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 23/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
del d.P.R. 20 gennaio 1993 (recte: 20 gennaio 1992), n. 23
(Concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza
emessa il 9 febbraio 1994 dal g.i.p. presso il Tribunale di Udine nel
procedimento penale a carico di Zolli Franca ed altra, iscritta al n.
274 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 9 febbraio 1994 (r.o. n. 274 del 1994),
il g.i.p. presso il Tribunale di Udine, nel corso dell'udienza
preliminare di un procedimento penale a carico di Zolli Franca ed
altra (imputate del reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 4, primo
comma, n. 7 della legge n. 516 del 1982), ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 20 gennaio 1993
(recte: 20 gennaio 1992), n. 23 (Concessione di amnistia per reati
tributari), nella parte in cui detta norma non prevede (ed anzi
implicitamente esclude) che, ai fini dell'applicazione dell'amnistia,
la definizione dei periodi di imposta secondo le disposizioni del
titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, giovi anche nei
confronti dei concorrenti nei reati previsti in materia di imposte
sui redditi ed imposte sul valore aggiunto.
2. - Secondo il giudice a quo, dal dettato dell'art. 182 c.p. e
dall'assenza nel d.P.R. n. 23 del 1992 di qualsiasi espressa deroga
all'efficacia meramente soggettiva dell'amnistia, discenderebbe che
la dichiarazione integrativa o la definizione del periodo di imposta
gioverebbe solo a chi ha attivato i meccanismi agevolativi previsti
dalla legge e non al concorrente c.d. extraneus non contribuente.
Secondo il remittente, l'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 23 del 1992
andrebbe correlato con la legge n. 413 del 1991, che consente la
presentazione delle dichiarazioni integrative solo a soggetti
qualificati in virtù del loro status di contribuente, attuale o
pregresso, determinando, così, un'irragionevole disparità di
trattamento a danno del concorrente nel reato che non rivesta la
qualità di contribuente. Ove, poi, sulla base di diversa
interpretazione, si ritenesse quest'ultimo facoltizzato a presentare,
ai soli fini penali, la dichiarazione integrativa, si verificherebbe
ugualmente una situazione irrazionale, in quanto ai sensi dell'art.
32, comma 4, della legge n. 413 del 1991, il concorrente medesimo
dovrebbe versare le imposte dovute in base alla dichiarazione
integrativa, con ingiustificato arricchimento dell'Erario che, a
fronte di un'unica condotta costituente reato, vedrebbe moltiplicati
i versamenti dell'imposta. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il g.i.p. presso il Tribunale di
Udine solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 1 e 2, del d.P.R. 20 gennaio 1993 (recte: 20 gennaio 1992), n.
23, denunciandone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui non prevede - ed anzi implicitamente esclude - che, ai
fini dell'applicazione dell'amnistia, la definizione dei periodi di
imposta secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre
1991, n. 413, giovi anche nei confronti dei concorrenti nei reati
previsti in materia di imposte sui redditi ed imposte sul valore
aggiunto.
Secondo il remittente la norma, in ragione della sua inadeguata
formulazione, sarebbe fonte di una ingiustificata disparità di
trattamento, in quanto fruiscono della causa estintiva gli autori
principali del reato che sono anche coloro che hanno tratto immediati
vantaggi dall'attività criminosa e dall'evasione dell'obbligo
tributario, mentre ne rimangono esclusi i soggetti che, sebbene
abbiano dato un apporto necessario con la loro azione materiale,
hanno realizzato, purtuttavia, un fine evasivo altrui.
Ulteriori aspetti di incongruenza della normativa di cui trattasi
vengono rilevati, dall'ordinanza, nel fatto di precludere al
concorrente extraneus non contribuente la facoltà di presentare
dichiarazione integrativa e di fruire in tal modo della causa
estintiva del reato, non senza evidenziare che, comunque, ove la
suddetta facoltà venisse riconosciuta, l'interessato dovrebbe
comunque versare un'imposta già assolta attraverso la dichiarazione
integrativa presentata dal contribuente.
2. - La questione non è fondata.
La norma sospettata di incostituzionalità, e cioè l'art. 1,
comma 1, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, stabilisce che "è
concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991
e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti
secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991,
n. 413".
Precisa il comma 2 dello stesso articolo che, per ciascuna
imposta, l'amnistia si applica, salvo le diverse specifiche ipotesi
disciplinate dal successivo comma 3, "a tutti i reati di cui al comma
1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o
chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione
integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca
il periodo stesso".
Il remittente muove dal presupposto che, in base alla normativa
denunciata, "il provvedimento di amnistia deve necessariamente
correlarsi con la legge n. 413 del 1991", che "consente la
presentazione della dichiarazione integrativa solo a soggetti
qualificati in virtù del loro status di contribuente, attuale o
pregresso", traendone la conseguenza che il sistema della legge sia
tale da non consentire di fruire dell'amnistia al concorrente nel
reato, pur a fronte dell'avvenuta definizione della pendenza
tributaria ad opera del contribuente.
Osserva al riguardo la Corte che, nell'ambito di specifiche
normative quali quella qui in esame, fra provvedimento di clemenza e
definizione delle pendenze tributarie esiste certamente un nesso
inscindibile, dovuto alle stesse motivazioni che ispirano i
provvedimenti di amnistia in campo tributario, tra le quali assumono
rilievo essenziale quelle connesse al recupero dell'evasione, alla
definizione del contenzioso tributario pendente ed al reperimento di
entrate fiscali.
Tale connessione non è tale tuttavia da giustificare, quanto ai
limiti di applicabilità del provvedimento di clemenza, lo stretto
parallelismo, ipotizzato dall'ordinanza, fra soggetto legittimato
alla dichiarazione integrativa e soggetto destinatario dell'amnistia.
Il giudice a quo ritiene di confortare la tesi contraria
all'estensibilità dell'amnistia al concorrente nel reato extraneus
al rapporto tributario con quanto disposto dall'art. 182 c.p.,
secondo il quale l'estinzione del reato o della pena ha effetto
soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce, a
meno che la legge non disponga altrimenti. Ma tale disposizione, a
ben vedere, lungi dal risolvere il problema non fa che trasferirlo
all'esegesi dell'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, sulla base
del quale vanno individuati i destinatari del provvedimento di
clemenza e, quindi, coloro ai quali la causa di estinzione si
riferisce. Orbene, dall'esame di quest'ultima disposizione, non è
dato trarre la implicazione che viene assunta dal remittente a
premessa della sollevata questione in quanto, pur essendo l'amnistia
condizionata alla presentazione di dichiarazione integrativa ovvero
alla definizione del periodo di imposta ad opera del contribuente o
di chiunque vi abbia interesse, l'oggettività del presupposto
indicato dalla legge non autorizza a ritenere che il legislatore
abbia voluto limitare a chi abbia posto in essere detti adempimenti
la causa d'estinzione del reato e quindi gli effetti che, sul piano
penale, conseguono alla definizione del rapporto tributario.
Non va, del resto, trascurato il noto canone ermeneutico secondo
il quale, tra le possibili interpretazioni della norma, sia da
scegliere quella conforme a Costituzione, specie quando ad
un'interpretazione nel senso più ampio sopra descritto concorrono
argomenti di non trascurabile rilievo, desumibili dalle incongruenze
cui si andrebbe altrimenti incontro sia a ritenere che dell'amnistia
non possano comunque beneficiare, pur in presenza della definizione
della pendenza tributaria ad opera del contribuente, i concorrenti
nel reato che non siano essi stessi contribuenti, sia a ritenere,
così come il giudice remittente adombra in via meramente ipotetica,
che essi possano beneficiarne a condizione che effettuino una nuova
dichiarazione integrativa, reiterando nel contempo i pagamenti. Senza
indugiare sulla problematica, invero non rilevante per dare risposta
al quesito posto dal remittente, di chi possa reputarsi legittimato
alla definizione della pendenza tributaria, a fronte di una legge che
parla sia del contribuente sia di chi "avendone interesse" ponga in
essere i relativi adempimenti, va rammentato, traendo spunto da
precedenti pronunzie di questa Corte (sentenza n. 59 del 1980), che,
in materia di amnistia, è vero sì che il legislatore gode di ampia
discrezionalità nella scelta del criterio di discriminazione fra
reati amnistiabili e non, ma, come è evidente, occorre pur sempre,
nell'interpretare le norme relative, muovere dal presupposto che egli
abbia voluto escludere sperequazioni normative fra attività
criminose omogenee che non troverebbero alcuna plausibile
giustificazione.
Alla luce delle esposte considerazioni la Corte esprime, pertanto,
l'avviso che il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice a
quo non abbia fondamento, essendo la lettera della legge idonea a
ricomprendere nel provvedimento di clemenza previsto dall'art. 1 del
d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, anche il caso del concorrente
estraneo, quando il contribuente abbia provveduto a definire la
pendenza con il fisco secondo le disposizioni del titolo VI della
legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23
(Concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte