Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/2000

Altra decisione · depositata il 21/01/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 448 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1998

dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di

S.I., iscritta al n. 849 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede il potere del giudice di appello di

pronunciare sentenza di applicazione della pena concordata tra le

parti nel giudizio di primo grado anche quando in tale giudizio

l'imputato sia stato assolto a norma dell'art. 129 cod. proc. pen;

che il rimettente premette che il pretore di Bassano del Grappa,

che procedeva nei confronti di un imputato di furto aggravato che

aveva presentato richiesta di applicazione della pena, per la quale

il pubblico ministero aveva prestato il consenso, ritenendo

contraddittori gli elementi di prova, aveva pronunciato sentenza di

assoluzione ai sensi degli artt. 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen;

che la Corte di appello rimettente, investita dell'impugnazione

del procuratore generale che aveva chiesto, in riforma della sentenza

appellata, la condanna dell'imputato, rileva che, ove si dovesse

pervenire, in conformità alla richiesta del procuratore generale, ad

una pronuncia di condanna, l'imputato verrebbe privato della

possibilità di ottenere la diminuzione di pena ex art. 444 cod.

proc. pen; diminuzione di cui invece l'imputato potrebbe usufruire, a

norma dell'art. 448 cod. proc. pen., in caso di dissenso del pubblico

ministero all'applicazione della pena, ritenuto ingiustificato dal

giudice di appello;

che a parere del giudice rimettente l'impossibilità di

disciplinare il caso in esame mediante un meccanismo analogo a quello

previsto dall'art. 448 cod. proc. pen., che consente, appunto, di

applicare la pena nella misura richiesta dall'imputato quando il

giudice ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e

congrua la pena stessa, determina una irragionevole disparità di

trattamento, in quanto anche il caso di specie è caratterizzato da

una "ingiustificata mancata applicazione della ... diminuzione di

pena ricollegata alla richiesta di patteggiamento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e comunque infondata, richiamando, tra l'altro, il

principio, affermato dalla sentenza della Corte di cassazione, sez.

VI, 2 giugno 1992, Cannone, secondo cui in sede di impugnazione deve

essere comunque riconosciuto all'imputato che ne abbia fatto

tempestivamente richiesta nel giudizio di primo grado ex art. 444

cod. proc. pen., anche fuori del caso di dissenso ingiustificato del

pubblico ministero, il diritto alla riduzione della pena, quando il

giudice riconosce che la richiesta era fondata in relazione sia alla

qualifica del reato che alla pena da applicare.

Considerato che il giudice rimettente, nel sollevare la questione

di legittimità costituzionale relativa all'art. 448 cod. proc. pen.,

si basa sul presupposto che la norma censurata precluda la

possibilità di procedere all'applicazione della pena richiesta ex

art. 444 cod. proc. pen. anche nel caso in cui tale pena non sia

stata ingiustificatamente applicata dal giudice di primo grado per

effetto dell'erronea pronuncia di una sentenza di assoluzione emessa

a norma degli artt. 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen;

che tale presupposto interpretativo è peraltro smentito dallo

specifico precedente, citato dall'Avvocatura dello Stato, della Corte

di cassazione, la quale ha affermato il principio che in sede di

impugnazione deve comunque essere riconosciuto all'imputato che ne

abbia fatto richiesta ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen. il

diritto alla diminuzione della pena, anche al di fuori dell'ipotesi

di dissenso ingiustificato del pubblico ministero, quando il giudice

riconosca che la richiesta era fondata in relazione sia alla

qualificazione giuridica del fatto, sia alla pena da applicare;

che, comunque, la norma censurata è stata modificata dall'art.

34 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1999;

che la nuova formulazione dell'art. 448, comma 1, cod. proc.

pen. prevede espressamente, per quanto interessa il caso in esame,

che nel giudizio di impugnazione il giudice può pronunciare sentenza

di applicazione della pena anche nel caso di rigetto della richiesta

formulata ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen;

che pertanto va disposta la restituzione degli atti al giudice

rimettente perché valuti se, a seguito della intervenuta modifica

legislativa della disposizione denunciata, la questione di

legittimità sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte