Sentenza n. 190/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1971 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 106,
350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e 449 del codice di
procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1969 dal pretore di Iseo nel
procedimento penale a carico di Dalola Guido, iscritta al n. 21 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970;
2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1970 dal tribunale di Bergamo nel
procedimento penale a carico di Rota Adelino ed altro, iscritta al n.
57 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Dalola Guido il
pretore di Iseo ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità degli
artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e 449 del
codice di procedura penale, nelle parti in cui prevedono l'obbligo
della testimonianza a carico della persona offesa dal reato, che nello
stesso giudizio penale siasi costituita parte civile per la tutela del
diritto alle restituzioni od al risarcimento del danno.
E ciò in quanto, si rileva nell'ordinanza, tale normativa, dal
punto di vista dell'imputato, lederebbe il principio di uguaglianza,
perché fra attore (parte civile) e convenuto (imputato) solo il primo
può porre se stesso come fonte di prova, con la propria testimonianza;
e lederebbe altresì il diritto di difesa, perché, essendo la
testimonianza una prova, tale prova sarebbe accessibile solo ad una
delle due parti. Lo stesso sistema, d'altronde, esaminato dal punto di
vista della parte civile, contrasterebbe col principio di uguaglianza e
col diritto di difesa, in quanto l'attore sarebbe costretto a dire la
verità (al che lo obbligherebbe il giuramento) ed a testimoniare anche
contra se, mentre non può pretendere altrettanto dall'imputato.
Costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, a sostegno della non
fondatezza della questione in esame, ha osservato che la disciplina
della posizione della parte civile nel processo penale risente della
necessaria subordinazione dell'interesse privatistico rispetto
all'accertamento del reato, che costituisce l'oggetto principale del
processo penale.
Nella specie non si profilerebbe comunque un contrasto col
principio di uguaglianza. L'asserita disparità di trattamento fra le
parti del giudizio di danno, a detrimento della parte civile, pur
realizzando una deroga al principio di diritto processuale civile nemo
tenetur edere contra se, sarebbe giustificato (secondo l'indirizzo
interpretativo segnato in merito all'art. 3 Cost. dalla giurisprudenza
costituzionale) dal fatto che l'azione civile di risarcimento è
intentata davanti al giudice penale soltanto in ragione della
connessione con i fatti aventi prevalente rilevanza per l'accertamento
del reato.
E questa stessa peculiare connessione della materia civile con
l'accertamento in sede penale escluderebbe altresì la violazione del
diritto di difesa, la cui esplicazione deve essere armonizzata con
l'interesse pubblico che domina la disciplina del processo penale ed
esige che la stessa parte civile collabori in modo veritiero alla
prova.
Contro l'osservazione del giudice a quo, per cui vi sarebbe lesione
del diritto di difesa per il fatto che la sola deposizione della parte
civile costituirebbe fonte di prova, l'Avvocatura contesta che ciò
risulti da alcuna disposizione legislativa, ed obietta, anzi che
contrasterebbe col principio del libero convincimento del giudice
penale, al quale è data potestà di apprezzare, ai fini della prova,
anche le dichiarazioni rese dall'imputato nell'esercizio della difesa.
Analoga questione, in relazione al solo art. 3 della Costituzione,
è stata sollevata, circa la legittimità dell'art. 106 cod. proc.
pen., anche dal tribunale di Bergamo il quale ha motivato che l'obbligo
della testimonianza, imposto alla parte civile, altererebbe
l'equilibrio processuale dei soggetti aventi interesse al giudizio per
il risarcimento del danno. Considerato in diritto :
1. - Secondo l'assunto del pretore di Iseo, cui con ordinanza di
meno ampio contenuto aderisce il tribunale di Bergamo, l'art. 106 cod.
proc. pen., recante l'obbligo della testimonianza a carico della parte
civile, e gli artt. 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e
449 dello stesso codice nelle parti volte a disciplinare l'assolvimento
del detto obbligo, lederebbero il principio di uguaglianza (art. 3
Cost.) e quello dell'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24,
secondo comma, Cost.), così riguardo all'imputato come riguardo alla
parte civile. Nei confronti del primo risulterebbero violati il
principio di uguaglianza, perché soltanto alla parte civile è
concesso di rendere la testimonianza, ponendo se stessa quale fonte di
prova, ed il diritto di difesa perché, essendo la testimonianza una
prova, questa è resa accessibile soltanto ad una delle parti.
Lo stesso sistema, esaminato poi dal punto di vista della parte
civile, lederebbe parimenti tanto il principio di uguaglianza quanto il
diritto di difesa, giacché l'attore (parte civile) sarebbe costretto a
testimoniare secondo verità ed anche contra se, mentre non può
pretendere analogo comportamento dall'imputato.
2. - Le questioni non sono fondate.
È indubbio che l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni
e per il risarcimento dei danni da reato è, nel processo penale,
regolato dal legislatore, nei limiti della sua discrezionalità e per
fini di utilità generale, diversamente dall'esercizio dell'azione
medesima davanti al giudice civile. E non è meno indubbio che nei due
sistemi risulta diversamente disciplinata la testimonianza.
Tali differenze normative sono, però, inevitabili effetti
dell'applicazione del principio della preminenza della giurisdizione
penale su quella civile, quale, in dipendenza di una scelta legislativa
non irrazionale, è riconosciuta nel nostro ordinamento a corollario
della prevalenza dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati
rispetto all'interesse collegato alla risoluzione delle liti civili. Si
tratta dello stesso pubblico interesse che informa l'obbligatorietà
dell'azione penale (articolo 112 Cost.) e da cui promana il principio,
fondamentale nel processo penale, dell'assenza di limiti legali alla
libera ricerca e alla valutazione delle prove da parte del giudice;
limiti che invece non mancano nella disciplina del processo civile.
Lo stesso criterio di preminenza della giurisdizione penale trova,
invero, significativa espressione legislativa, allorché lo stesso
fatto sia configurabile, nel contempo, come illecito penale e come
illecito civile e si prospetti, quindi, in ordine ad esso
l'opportunità che siano evitati contrasti di giudicati. Dal che deriva
razionalmente la subordinazione dei giudizi civili, amministrativi e
disciplinari (salve le eccezioni di cui agli artt. 19 e 20 c.p.p.) a
quello penale, e la conseguente autorità del giudicato in questo
formatosi, in particolare rispetto al giudizio per le restituzioni e
per il risarcimento del danno (art. 27 c.p.p.) o ad altri giudizi
civili e amministrativi (art. 28 c.p.p.), come è stato affermato nelle
recenti sentenze nn. 108/1970 e 55/1971.
3. - Ciò premesso la Corte non ritiene che la normativa impugnata,
per quanto riguarda la parte civile, sia illegittima sotto i due
aspetti sopra indicati.
Secondo la ormai costante sua giurisprudenza, il principio di
uguaglianza assicura ad ognuno parità di trattamento in situazioni non
differenziate. Le modalità di esercizio del diritto di difesa,
pertanto, possono essere legittimamente disciplinate in modo diverso,
purché rispondenti alle caratteristiche di ciascun procedimento, con
l'ovvio limite che non rimanga vanificato o reso estremamente
difficoltoso l'esercizio del diritto stesso.
Ora, dall'accennata subordinazione della disciplina della
costituzione di parte civile a quella propria del giudizio penale, ai
cui fini è preordinato l'obbligo dell'offeso dal reato (anche se
agisca in tale sede per il perseguimento della pretesa riparatoria) di
rendere la testimonianza, nei casi di legge anche sotto vincolo di
giuramento, quando sia informato dei fatti per i quali si procede,
discende il dovere imposto al soggetto stesso, sanzionato penalmente
nell'art. 372 del codice penale, di dire tutta la verità e null'altro
che la verità. Ciò eventualmente anche in merito a circostanze di
fatto che possano influire in senso sfavorevole sulla decisione circa
la pretesa riparatoria. E, considerandosi che il soggetto costituitosi
parte civile è indicato talvolta come il principale e finanche come
l'unico testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti
nell'imputazione, non si vede come i principi costituzionali di
uguaglianza e di difesa, invocati dalle ordinanze, possano
giustificarne il diniego da parte di lui di cooperare all'accertamento
dei fatti predetti, ponendosi su piano diverso da quello di altri
soggetti sui quali grava il dovere della testimonianza, secondo le
norme dettate al riguardo dal codice di procedura penale.
Del resto anche per quanto concerne il processo civile, nel cui
ambito, si sostiene nelle ordinanze, sarebbe consentito alle parti di
esimersi dall'enunciazione di circostanze contrastanti con propri
assunti difensivi, è opportuno ricordare essere previsto dal codice di
procedura civile il dovere per le parti di comportarsi in giudizio con
lealtà e probità; dovere dalla cui inosservanza discendono anche
peculiari responsabilità.
Né con il precetto dell'uguaglianza contrasta la diversa funzione
riconosciuta dall'ordinamento processuale penale all'esame testimoniale
della parte civile rispetto all'interrogatorio dell'imputato.
La prova offerta dall'esame suddetto è direttamente soggetta alla
valutazione critica del giudice, onde egli possa basare su di essa la
decisione della causa o debba disattenderla come non veridica.
D'altro canto le dichiarazioni dell'imputato, mentre non sfuggono
anch'esse ad un controllo di veridicità, particolarmente quando
vengono richiamati ulteriori fatti e circostanze il cui accertamento
possa condurre alla giusta decisione, tuttavia costituiscono
essenzialmente mezzo di difesa correlato alla contestazione
dell'accusa. Come è noto l'interrogatorio dell'imputato è volto
anzitutto a consentirne la difesa ed è dominato, quindi, in
riferimento all'oggetto della decisione penale, dal principio
costituzionale che garantisce in ogni stato e grado del giudizio
l'esercizio della difesa medesima.
Se, però, all'imputato non è imposto l'obbligo di dire la
verità, che vige per altri soggetti, tuttavia non può disconoscersi
che su di lui, e nel suo stesso interesse, ricade quanto meno l'onere
di dichiarazioni, cui il giudice possa riconoscere valore di
attendibile fonte di prova, non diretta semplicemente alla tutela di
situazioni di natura patrimoniale, quali sono quelle che caratterizzano
invece l'istituto della parte civile.
4. - Alla stregua delle precedenti considerazioni esula anche
l'asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in danno
dell'imputato, sul presupposto che la parte civile, rendendo la
testimonianza, possa, a differenza dell'imputato stesso, porsi quale
fonte di prova. Basti osservare in contrario che il rilievo, svolto
dall'ordinanza del tribunale di Bergamo, ha scarsa importanza nel
sistema positivo, dominato, come si è già detto, dal principio della
libera valutazione delle prove nel processo penale. Non è escluso,
infatti, che il giudice, argomentando per un verso dalle dichiarazioni
dell'imputato, ed in genere dal suo contegno, e dalle prove da lui
dedotte e per altro verso dall'interesse che al trionfo dell'accusa
possa avere la parte civile, ne valuti la testimonianza in senso ad
essa sfavorevole.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e 449
del codice di procedura penale, sollevate con le ordinanze di cui in
epigrafe, dal pretore di Iseo e dal tribunale di Bergamo, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte