Sentenza n. 190/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/12/1981 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 651, commi
secondo e terzo cod. proc. pen. (provvedimenti in caso
d'irreperibilità del vigilato) promosso con ordinanza emessa il 27
novembre 1978 dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Padova,
nel procedimento di misura di sicurezza a carico di Romanin Gianni,
iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertà
vigilata a carico di Romanin Gianni, questi venne dichiarato
irreperibile con provvedimento del Giudice di sorveglianza di Padova in
data 28 luglio 1978, a norma dell'art. 645 cod. proc. pen., essendo
rimaste infruttuose le richieste espletate dall'autorità di P.S. ai
fini di procedere alla consegna della carta precettiva contenente le
prescrizioni dettate dal Giudice ai fini dell'esecuzione della detta
misura.
Successivamente, il 14 novembre 1978, la P.S. procedeva all'arresto
del Romanin a norma dell'art. 651 cod. proc. pen., che consente,
appunto, all'autorità di P.S. di procedere, in ogni tempo, all'arresto
della persona sottoposta a libertà vigilata e dichiarata irreperibile,
mettendola a disposizione del Giudice di sorveglianza entro quarantotto
ore dall'arresto. Arresto che, secondo l'ultimo comma del citato art.
651 "è mantenuto fino al provvedimento del Giudice di sorveglianza, ma
non altre trenta giorni".
Il Giudice di sorveglianza, nel procedimento istituito a seguito di
quanto sopra a carico del Romanin per la conversione della libertà
vigilata in altra detentiva, ai sensi degli artt. 231 cod. pen. e 636
segg. cod. proc. pen., con ordinanza emessa il 27 novembre 1978 ha
ritenuto che la previsione dell'arresto nei termini ed alle condizioni
di cui all'art. 651 cod. proc. pen. sia in contrasto con l'art. 13,
terzo comma, della Costituzione, in quanto non richiederebbe la
convalida dell'arresto stesso da parte dell'autorità giudiziaria entro
il termine di quarantotto ore espressamente indicato dalla norma
costituzionale per qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà
personale adottato dalla autorità di P.S.
Quanto alla rilevanza della questione, il Giudice a quo ha
espressamente motivato affermando che, qualora la censura fosse
ritenuta fondata, "dovrebbe accogliersi l'istanza defensionale di
scarcerazione e ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato, stante
la mancata convalida dell'arresto (non prevista dalla legge)" laddove,
fosse ritenuta infondata, il Romanin "potrebbe essere trattenuto in
arresto per 30 giorni".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata è stata
pubblicata sulla Gazzetta Uffciale del 21 marzo 1979, n. 80. In questa
sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura ha sostenuto l'infondatezza della questione
affermando, anzitutto, che l'arresto operato a norma dell'art. 651
cod. proc. pen. sarebbe da riferire direttamente al provvedimento
dichiarativo dell'irreperibilità pronunziata dal Giudice di
sorveglianza, onde a questo risalirebbe la limitazione della libertà
personale del Romanin. Si sarebbe così fuori del campo di applicazione
dell'art. 13, terzo comma, Cost., dovendosi l'arresto considerare "mera
esecuzione" del provvedimento del giudice da parte dell'autorità di
P.S.
Comunque, ove non volesse accedersi a tale interpretazione,
dovrebbe pur sempre concludersi per l'infondatezza della questione,
perché l'art. 651 cod. proc. pen. dovrebbe, in ogni caso, essere
correttamente interpretato con l'integrazione del precetto direttamente
deducibile dall'art. 13, terzo comma, Cost., e risulterebbe così
conforme ai principi ivi fissati. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 651 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che l'arresto della persona
sottoposta a libertà vigilata e dichiarata irreperibile venga
convalidata dai magistrato di sorveglianza nelle quarantotto ore
successive, contrasti con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione.
L'ordinanza di rimessione, dopo aver affermato la rilevanza della
questione - osservando che "qualora l'art. 651 c.p.p. venisse
ricondotto nell'alveo della previsione dell'art. 13 Cost., dovrebbe
accogliersi l'istanza di scarcerazione e ordinare l'immediata
liberazione dell'arrestato stante la mancata convalida dell'arresto
(non prevista dalla legge) nel termine costituzionale, laddove se la
norma è legittima l'arrestato può essere trattenuto per trenta giorni
(art. 651 u.p. c.p.p.)" - ha anche ritenuto la non manifesta
infondatezza della questione stessa in quanto, pur se si ritiene la
facoltà di arresto stabilita dall'art. 651 cod. proc. pen.
inquadrabile nella previsione del terzo comma dell'art. 13 Cost., la
norma costituzionale sarebbe violata, non essendo prescritta la
convalida dell'arresto da parte del magistrato di sorveglianza né
fissato per provvedervi un termine coincidente con quello indicato dal
precetto costituzionale.
2. - La questione è fondata. L'art. 13 Cost. dispone, a tutela
della inviolabilità della libertà personale, che questa può essere
limitata, nelle ipotesi previste dalla legge, soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, in casi di particolari
necessità ed urgenza indicati dalla legge tassativamente, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare in via provvisoria provvedimenti
restrittivi, i quali debbono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria, che deve convalidarli nelle quarantotto ore
successive; in difetto ne cessa l'efficacia.
Con tali disposizioni il legislatore costituente ha dettato norme
specifiche di garanzia, stabilendo le condizioni e le modalità che
possono legittimare la limitazione di quel fondamentale diritto dei
cittadino e conferendo quindi alla libertà personale una propria e
particolare rilevanza costituzionale.
3. - Esaminando alla luce di tali criteri le disposizioni contenute
nell'art. 651, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., deve
riconoscersi che esse non rispondono a quelle esigenze di garanzia e di
tutela previste dai precetti costituzionali.
Le anzidette disposizioni, consentendo all'autorità di pubblica
sicurezza di procedere in ogni tempo all'arresto della persona in stato
di libertà vigilata alla quale non sia stata possibile consegnare la
carta precettiva per irreperibilità dichiarata nei modi di legge,
stabiliscono che l'arrestato deve essere messo a disposizione del
magistrato di sorveglianza entro quarantotto ore e che la restrizione
della libertà personale non può durare oltre i trenta giorni; e
quindi non solo non prevedono la convalida dell'arresto, imposta dalla
norma costituzionale al fine di verificare, entro breve termine, la
ricorrenza delle condizioni necessarie a legittimare, in via del tutto
eccezionale, la limitazione della libertà personale, ma ne
autorizzano la protrazione per il prefissato periodo di trenta giorni
senza che essa sia legittimata da un provvedimento del giudice.
4. - Né sembra dubbia l'applicabilità alla fattispecie dell'art.
13, comma terzo, della Costituzione.
La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri collega la
legittimità dell'arresto previsto dall'art. 651 cod. proc. pen. al
provvedimento di irreperibilità emesso nei confronti del libero
vigilato dal magistrato di sorveglianza (art. 645 c.p.p.), osservando
che la norma costituzionale richiamata disciplina gli interventi
autonomi dell'autorità di pubblica sicurezza e non quelli suffragati
da precedenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
L'assunto va disatteso in quanto la restrizione della libertà
personale può trovare la fonte della sua legittimazione soltanto in un
provvedimento dell'autorità giudiziaria che espressamente la disponga
mentre la dichiarazione di irreperibilità costituisce unicamente il
presupposto che consente all'autorità di pubblica sicurezza di
procedere all'arresto, ai fini dell'adozione di più severe misure a
termini dell'art. 231 codice penale.
La irreperibilità dichiarata costituisce uno dei casi eccezionali
che, in base al comma terzo dell'art. 13 Cost., consentono
all'autorità di pubblica sicurezza di procedere all'arresto in via
provvisoria; ma la limitazione della libertà personale può essere
protratta solo dal successivo provvedimento di convalida, volto a
verificare la sussistenza delle condizioni necessarie in base alla
legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 651 cod. proc.
pen. nella parte in cui non prevede che l'arresto del libero vigilato
debba essere convalidato dal Magistrato di sorveglianza entro le
quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato è stato messo
a disposizione dello stesso magistrato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte