Sentenza n. 190/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/06/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 21legge 1034/1971
applicata al caso
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 700
cod. proc. civ. e dell'art. 21, u.c., legge 6 dicembre 1971 n. 1034
(Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 dal Pretore di Genova sul
ricorso proposto da Cartelli Giuseppe ed altri contro Università di
Genova, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 24 marzo 1978 dal Pretore di Genova sul
ricorso proposto da Tuccio Maria Teresa contro Università di Genova,
iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 dell'anno 1978;
3) ordinanza emessa il 10 marzo 1980 dal T.A.R. per il Lazio sul
ricorso proposto da Vignoli Corrizzato Marzia contro Ministero della
P.I. ed altro, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno
1981;
4) ordinanza emessa il 16 febbraio 1981 dal Pretore di S. Pietro
Vernotico nel procedimento civile vertente tra Ragusa Tito ed altri e
Sezione Provinciale di Controllo sugli atti degli Enti locali di
Brindisi, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981;
5) ordinanza emessa il 2 marzo 1984 dal Pretore di S. Pietro
Vernotico nel procedimento civile vertente tra Elia Maria ed altri e
U.S.L. BR/6, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno
1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'Avvocato dello Stato Mario Fanelli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso depositato il 29 dicembre 1977, Cartelli
Giuseppe e altri 163 dipendenti dell'Università di Genova come
"contrattisti" e "assegnisti", premesso che non si limitavano a
svolgere attività di ricerca, ma svolgevano altresì attività
didattica (esercitazioni, seminari, esami e lezioni ecc.), chiesero che
il Pretore di Genova - riconosciuta l'esistenza di un rapporto
d'impiego pubblico fra essi ricorrenti e l'Università degli Studi di
Genova, affermato l'obbligo di quest'ultima di corrispondere in loro
favore l'aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale, e
ritenuta la propria giurisdizione - ordinasse, ex art. 700 c.p.c.,
all'Università stessa a) di pagare mensilmente detti emolumenti e b)
di versare le relative somme.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi nell'interesse
dell'Università, depositò copia del proposto regolamento preventivo
di giurisdizione e chiese sospendersi il processo in attesa della
pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.
Con ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 (notificata e comunicata
il successivo 15 marzo; pubblicata nella G.U. n. 250 del 6 settembre
1978 e iscritta al n. 290 R.O. 1978), l'adito Pretore di Genova ha
giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3
comma primo e 24 comma primo Cost., la questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 700 c.p.c. nella parte in cui non consente al
giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi
derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e
devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, sul riflesso che a) trattandosi di provvedimento
d'urgenza non potesse ricevere applicazione l'art. 367 c.p.c., b)
sussistesse violazione del principio di eguaglianza per essere l'art.
700 c.p.c. invocabile dai dipendenti di enti pubblici economici e di
imprenditori privati e non da dipendenti statali e di enti pubblici non
economici, c) sussistesse del pari violazione dell'art. 24 comma primo
Cost. per essere i dipendenti statali privi di tutela d'urgenza
rispetto a comportamenti omissivi della P.A..
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del processo a quo si è
costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 20 giugno 1978, con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito la inammissibilità della
proposta questione vuoi per essere stato proposto regolamento
preventivo di giurisdizione, vuoi perché oggetto di sospetto potevano
se mai essere l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva
dei T.A.R. ovvero, così come novellati dalla l. 533/1973, i primi tre
commi dell'art. 423 c.p.c., e, in subordine, ne ha argomentato e
concluso l'infondatezza sulla base di sentenze rese dalla Corte
(47/1976, 43/1977) e del principio generale di contabilità pubblica -
espresso per lo Stato dall'art. 277 del regolamento 23 maggio 1924, n.
827 ed applicabile in genere alle pubbliche amministrazioni - che per
ogni spesa pubblica esige la prova, acquisita mediante atti e
documenti, del diritto dei creditori.
2.1. - Con ordinanza emessa il 24 marzo 1978 (comunicata il 7 e
pubblicata il 13 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 257
del 13 settembre 1978 e iscritta al n. 312 R.O. 1978) sul ricorso
proposto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'8 febbraio 1978 da Tuccio
Maria Teresa ed altri 73 "contrattisti" e "assegnisti" presso
l'Università degli Studi di Genova, che facevano valere pretese dal
contenuto identico a quello proprio del ricorso di Cartelli e altri,
l'adito Pretore è tornato a sollevare la questione d'illegittimità
costituzionale prospettata con l'ordinanza 28 febbraio 1978 (supra 1.).
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con lo
stesso atto di cui si è esposto il contenuto (supra 1.2.).
3.1.1. - Con ordinanza emessa il 16 febbraio 1981 (notificata il 21
e comunicata il 24 del successivo marzo; pubblicata nella G. U. n. 262
del 23 settembre 1981 e iscritta al n. 305 R.O. 1981) il Pretore di S.
Pietro Vernotico, provvedendo sul ricorso spiegato ex art. 700 c.p.c.
il 25 gennaio 1981 da Ragusa Tito e da altri 33 dipendenti del Comune,
al fine di conseguire, in via cautelare e d'urgenza e sino alla
definizione del giudizio di merito pendente avanti il TAR Puglia, il
pagamento dell'indennità di rischio di lire 2.700 giornaliere, ha
sollevato, nel contraddittorio del Comune che aveva eccepito il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario, questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 700 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e
113 Cost. riecheggiando sui due primi parametri i motivi esposti dal
Pretore di Genova e denunciando in ordine all'art. 113 comma primo la
violazione del diritto di tutti i cittadini alla compiuta tutela
giurisdizionale di diritti soggettivi e interessi legittimi contro gli
atti della P.A. e, in ordine all'art. 113 comma secondo, la
vanificazione del principio, per il quale la tutela giurisdizionale nei
riguardi della P.A. non può essere esclusa o limitata a particolari
forme di gravame o per determinate categorie di atti.
3.1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 23 giugno 1981, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha riprodotto argomentazioni e conclusioni d'inammissibilità e,
in ipotesi, d'infondatezza esposte nei precedenti incidenti (supra
1.1., 1.2.).
3.2.1. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 4 febbraio
1984, Elia Maria e tre altre dipendenti della USL BR/6 con la qualifica
professionale di puericultrici addette alla sezione neo-natale del
presidio ospedaliero "N. Melli" di S. Pietro Vernotico chiesero al
locale Pretore del lavoro annullarsi o sospendere di efficacia o
disapplicare, in via cautelare e di urgenza e fino alla definizione
dell'instaurando giudizio di merito avanti il competente giudice
amministrativo, l'ordine di servizio 14 dicembre 1983 del Direttore
Sanitario dell'Ospedale che, in contrasto con la qualifica reclamata
dalle ricorrenti, aveva disposto che le vigilatrici d'infanzia
dovessero essere utilizzate nella sezione di pediatria.
Nel contraddittorio della USL BR/6, la quale aveva in via
preliminare eccepito sia la propria carenza di legittimazione passiva
per essere stato l'ordine di servizio emesso (non dal Consiglio di
gestione della USL sibbene) dal direttore sanitario, sia il difetto di
giurisdizione del giudice del lavoro, e nel merito la infondatezza
della pretesa delle attrici, l'adito Pretore di S. Pietro Vernotico,
con ordinanza emessa il 2 marzo 1984 (notificata il 4 dello stesso mese
e comunicata il successivo 4 aprile; pubblicata nella G. U. n. 287 del
17 ottobre 1984, e iscritta al n. 559 R.O. 1984), ha riproposto la
questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 700 c.p.c. in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. sulla base dei motivi esposti
nel precedente incidente (supra 3.1.1.) ed ha fatto divieto alla USL
BR/6 di utilizzare, nelle more del giudizio di costituzionalità, le
ricorrenti in turni di servizio che mettessero in pericolo le leggi
igienico-sanitarie del lavoro, poste a tutela del pubblico interesse e
della salute pubblica.
3.2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 26 maggio 1984, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato, premesso che (non l'art. 700, sibbene) l'art. 21 l. 6 dicembre
1971, n. 1034 avrebbe potuto formare oggetto di impugnazione per non
essere applicabile a comportamenti omissivi della P.A., ha osservato
che dell'ordine di servizio 14 dicembre 1983 del Direttore sanitario
dell'Ospedale ben poteva essere disposta, se richiesta, la sospensione
dal competente T.A.R. e, pertanto, l'incidente, così come prospettato,
era inammissibile per irrilevanza; al fine di giustificare la
conclusione d'infondatezza, ha richiamato le sentt. 47/1976 e 43/1977
della Corte.
4.1. - Con ricorso notificato il 25 maggio 1980, Marzia Vignoli
Corrizzato chiese al T.A.R. Lazio - previa declaratoria del diritto al
trattamento economico previsto dalla l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e,
per quanto occorrer potesse, dalle Circolari ministeriali 18 gennaio
1977 n. 20 e 14 maggio 1973, n. 136 - annullare il diniego, opposto dal
Provveditorato agli Studi di Firenze, della concessione alla ricorrente
di tale trattamento e condannare l'Amministrazione al pagamento del
trattamento dovuto dalla data di conferimento della nomina nonché del
relativo rateo della tredicesima mensilità dell'anno 1979, l'adito
T.A.R., con ordinanza emessa nella assenza degli intimati Ministero
della Pubblica Istruzione e del Provveditorato agli Studi di Firenze il
10 marzo 1980 (pervenuta alla Corte l'8 aprile 1981; comunicata il 31
luglio e notificata il 3 ottobre 1980; pubblicata nella G. U. n. 262
del 23 settembre 1981 e iscritta al n. 285 R.O. 1981), ha dichiarato
non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 u.c. l. 6
dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui l'intervento d'urgenza del
Giudice Amministrativo per la mera sospensione dell'esecutività
dell'atto impugnato non consente a tale Giudice di intervenire nelle
controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte
alla sua giurisdizione esclusiva, sul riflesso che a) l'art. 21 non
attribuisce al Giudice Amministrativo poteri analoghi a quelli
spettanti al giudice del lavoro in virtù del testo, novellato dalla l.
533/1973, dell'art. 423 comma secondo c.p.c., b) che più ampi poteri
non sarebbero al giudice amministrativo accordati con l'art. 15 l. 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), invocata dalla ricorrente sollevandone dubbi sulla
costituzionalità, peraltro ritenuti irrilevanti dall'adito giudice nel
giudizio a quo, c) l'intervento d'urgenza previsto dall'art. 21, che,
per essere strutturato con riguardo a giurisdizione di tipo
caducatorio, non è esperibile nel campo delle pretese patrimoniali,
determina a carico dei pubblici dipendenti una condizione
d'inferiorità rispetto agli altri lavoratori subordinati, ai quali
l'art. 423 c.p.c. consente di conseguire in corso di causa ordinanza di
pagamento, e implica, secondo ebbe a ritenere la Corte costituzionale
con sent. 284/1974 a proposito della l. 865/1971, violazione dell'art.
113 nonché dell'art. 3 Cost..
4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
5.1. - Nell'imminenza della pubblica udienza dell'11 giugno 1985
l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata in due
originali il 28 maggio 1985, ha reso noto che le Sezioni Unite, con
sent. 1488/1981, resa sul regolamento di giurisdizione proposto
nell'interesse del Min. P. I. e dell'Università degli Studi di Genova
nel giudizio introdotto da Cartelli Giuseppe e altri avanti il Pretore
del lavoro di Genova (supra 1.), ha dichiarato la giurisdizione del
giudice amministrativo in relazione alle domande proposte in causa dai
"contrattisti" e l'improponibilità, per difetto assoluto di
giurisdizione, delle domande proposte in causa dagli "assegnisti"
compensando le spese processuali anche del giudizio avanti il Pretore
del lavoro (sentenza di cui ha esibito fotocopia del dispostivo) e ne
ha inferito, anche sulla base di precedenti della Corte (sentt.
82/1979, 5/1980), l'inammissibilità dell'incidente
d'incostituzionalità.
5.2. - Altro originale della stessa memoria ha l'Avvocatura
generale dello Stato depositato, sotto la stessa data del 28 maggio
1985, nell'incidente introdotto avanti questa Corte con ordinanza dello
stesso Pretore di Genova (supra 2.) ed ha esibito fotocopia del
dispositivo della sent. 1489/1981, con la quale le Sezioni Unite della
Cassazione han dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo
in relazione alle domande proposte in causa dai "contrattisti" e
l'improponibilità, per difetto assoluto di giurisdizione, delle
domande proposte in causa dagli "assegnisti", compensando tra le parti
le spese dell'intero giudizio.
6. - Nella pubblica udienza dell'11 giugno 1985, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui cinque incidenti,
l'Avvocato dello Stato Fanelli ha illustrato l'eccezione
d'inammissibilità dei due incidenti proposti dal Pretore del lavoro di
Genova esibendo copia delle sentenze 1488/1981 e 1489/1981 delle
Sezioni Unite della Cassazione e richiamando la C. cost. 92/1979, e ha
insistito nella conclusione d'infondatezza degli incidenti proposti dal
Pretore del lavoro di S. Pietro Vernotico. Considerato in diritto :
7. - I due incidenti del Pretore del lavoro di Genova e i due
incidenti del Pretore del lavoro di S. Pietro Vernotico hanno per
oggetto la stessa questione d'incostituzionalità nella quale vien
coinvolto l'art. 700 c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice
ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da
comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via
di merito alla giurisdizone esclusiva del Giudice amministrativo per
contrasto con gli artt. 24 comma primo e 3 comma primo Cost. (parametri
cui il Pretore di S. Pietro Vernotico ha aggiunto l'art. 113); dal suo
canto il T.A.R. Lazio ha sospettato d'incostituzionalità, in
riferimento agli artt. 3 e 113, l'art. 21 u.c. ("Se il ricorrente,
allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione
dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale
amministrativo regionale pronuncia con ordinanza emessa in camera di
consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di
consiglio, ove ne facciano richiesta") l. 6 dicembre 1971, n. 1034
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) nella parte in
cui, limitando l'intervento d'urgenza del Giudice Amministrativo alla
mera sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente a
tale Giudice di intervenire d'urgenza nelle controversie patrimoniali
in materia di pubblico impiego sottoposte alla sua giurisdizione
esclusiva.
Tra l'incidente sollevato dal T.A.R. Lazio e i quattro altri
sussiste pregiudizialità del primo (e quindi obiettiva connessione)
tale da giustificarne la riunione ai fini di contestuale deliberazione.
8. - Nei limiti in cui il T.A.R. lo ha sottoposto al giudizio della
Corte per assicurare che in tal campo non si perpetui l'inammissibile
disuguaglianza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, il
sospetto d'incostituzionalità dell'art. 21 u.c. l. 1034/1971 è
fondato perché esige rispetto il principio, per il quale la durata del
processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione, di cui la
dottrina non solo italiana fin dagli inizi del corrente secolo ha
dimostrato la validità desumendola e al contempo confortandola con
richiami di disposizioni normative e provocando l'inserzione nel codice
di rito civile del '42 dell'art. 700 ("Fuori dei casi regolati nelle
precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che
durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via
ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e
irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti
d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad
assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"),
che si esibisce quale espressione di direttiva di razionalità tutelata
dall'art. 3 comma primo e, in subiecta materia, dall'art. 113 Cost..
Scrittori e giudici di merito (non escluso il Consiglio di Stato)
non hanno esitato ad estendere la direttiva desumibile dall'art. 700
alla giurisdizione esclusiva dei T.A.R., ma, se il tentativo non ha
riscosso l'assenso del giudice della nomofilachia quel che è precluso
dal diritto vivente ben può e deve essere realizzato dalla Corte. Né,
così rescrivendo, si pone la Corte in contrasto con l'orientamento
seguito nel campo tributario (sent. 63/1982), nel quale il potere di
sospendere la riscossione è attribuito all'intendente di finanza e
può darsi parziale iscrivibilità a ruolo dei tributi contestati.
Per contro, la normativa di fresca data esibisce per chiari segni
la direttiva, espressa dall'art. 700 e, sol in limitata area, dall'art.
21 u.c., vuoi nell'art. 28 (Tutela giurisdizionale) l. 29 marzo 1983,
n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego) il quale, al comma primo,
ammonisce che "In sede di revisione dell'ordinamento della
giurisdizione amministrativa si provvederà all'emanazione di norme che
si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai
principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 11 agosto 1973,
n. 533", vuoi nell'art. 31 (Tutela giurisdizionale) D.P.R. 24 marzo
1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale), il quale, dopo aver assegnato le
controversie di lavoro relative al personale comunque in servizio alla
esclusiva giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali, dispone
che "In detti giudizi trova applicazione l'art. 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, ed, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
alla legge 11 agosto 1973, n. 533", ed è appena il caso di
sottolineare che il richiamo della legge 533/1973 vuol dire inserzione
nel tessuto della giurisdizione esclusiva dei primi tre commi del
novellato art. 423 c.p.c., sol per la concreta inapplicabilità dei
quali entra in gioco, come norma di chiusura, l'art. 700: elasticità
la quale, in difetto dell'art. 423 comma primo e terzo, in linea
generale inapplicabile al settore pubblico, opera senza limiti a favore
dei dipendenti pubblici.
Dall'art. 700 è lecito enucleare la direttiva che, le quante volte
il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da pregiudizio
imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari
per farlo valere in via ordinaria, spetta a giudice il potere di
emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze,
più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione
sul merito.
In tali termini e nell'area delle controversie patrimoniali in
materia di pubblico impiego l'art. 21 u.c. della legge istitutiva dei
T.A.R. è da dichiarare costituzionalmente illegittimo.
9. - Delle non poche eccezioni d'inammissibilità adunate
dall'Avvocatura erariale merita ingresso il dubbio sul se (non l'art.
700 ma l'art. 423 commi primo e terzo c.p.c. e) l'art. 21 u.c. l.
1034/1971 fosse da sospettare d'incostituzionalità e ciò perché
legittimato a rendere giustizia nelle controversie di merito, su cui i
Pretori di Genova e di S. Pietro Vernotico erano chiamati ad esercitare
i poteri di cautela d'urgenza, è il T.A.R. destinatario dell'art. 21,
u.c. (T.A.R. Puglia per giunta già adito dalle parti del primo
incidente sollevato dal Pretore di S. Pietro Vernotico).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 290 e 312/1978, 285 e
305/1981, 559/1984,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 u.c.
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R. nella
parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice
amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato,
non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie
patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua
giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo
le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti
della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato
motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della
pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio
imminente e irreparabile,
2) dichiara l'inammissibilità della questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 700 c.p.c. nella parte in cui non consente al
giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi
derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e
devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, sollevata in riferimento agli artt. 24 comma primo e 3
comma primo Cost. dal Pretore del lavoro di Genova con ordinanze 28
febbraio e 4 marzo 1978 (nn. 290 e 312/1978) e con riferimento anche
all'art. 113 Cost. dal Pretore del lavoro di S. Pietro Vernotico con
ordinanze 16 febbraio 1981 e 2 marzo 1984 (nn. 305/1981 e 559/1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte