Sentenza n. 190/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Pestellini Neri, iscritta al n.
719 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento concernente un episodio
criminoso - contestato come rapina impropria, resistenza e lesioni -
verificatosi in uno stadio, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Torino respingeva la richiesta di giudizio
immediato avanzata dal pubblico ministero, ritenendo che potesse
risultare decisiva l'acquisizione - richiesta dalla difesa al
pubblico ministero durante le indagini preliminari e non effettuata
da costui - di una registrazione audiovisiva degli incidenti
verificatisi nell'occasione eseguita dalla Polizia di Stato.
Instauratasi, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio,
l'udienza preliminare, il giudice riteneva di non poter decidere allo
stato degli atti ed indicava alle parti la necessità della suddetta
acquisizione. Stante l'inerzia del pubblico ministero, la difesa,
allegando l'impossibilità da parte sua di produrre l'audiovisivo,
chiedeva al giudice di disporne il sequestro.
Respinta tale richiesta in quanto non consentita dall'art. 422
cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare, ribadita in
punto di rilevanza la decisività del predetto documento, ha
sollevato, su eccezione della difesa, con ordinanza del 18 luglio
1990, una questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
422, assumendone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, Cost., sotto un duplice profilo.
Il giudice a quo osserva, innanzitutto, che l'integrazione
probatoria consentita da tale norma è finalizzata non al
completamento del quadro probatorio od alla raccolta di prove che
facciano ritenere prevedibile, o meno, la condanna, bensì alla
tutela del diritto di difesa attraverso l'acquisizione di elementi
idonei a far raggiungere subito la certezza della mancanza di
responsabilità dell'imputato. L'integrazione sarebbe quindi limitata
ai casi in cui le indagini del pubblico ministero non si siano
indirizzate anche verso la raccolta di elementi di prova "a
discarico" - come imposto dall'art. 358 cod. proc. pen. - o in cui
prospettazioni in tal senso siano venute dall'indagato nell'udienza
preliminare.
Ciò premesso, il giudice censura la norma impugnata, in primo
luogo, in ragione della tassatività delle prove attraverso le quali
l'integrazione probatoria è consentita, le quali non comprendono, ad
esempio, confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.: ciò
che, a suo avviso, comporta una discriminazione in danno degli
imputati che potrebbero dimostrare la mancanza di responsabilità
solo attraverso prove non incluse nell'elenco, con conseguente
violazione del loro diritto di difesa.
Rilevato, poi, che in un processo di parti ciascuna corre il
rischio di subire le conseguenze della propria mancata attivazione e
che, peraltro, nel caso di specie, "la prova 'a discarico' richiesta
dalla difesa non è nella sua disponibilità, poiché solo il p.m.
può sequestrare l'audiovisivo della Polizia di Stato", il giudice a
quo rileva che, mentre "nel corso delle indagini preliminari l'art.
368 c.p.p. prevede espressamente che, qualora il p.m. ritenga di non
disporre il sequestro, il Giudice dell'indagine preliminare possa
sostituirsi a lui, tale possibilità non è prevista in sede di
udienza preliminare, sia per il caso, come quello di specie, in cui
il p.m. non abbia trasmesso precedentemente la richiesta al g.i.p.,
sia nel caso, che pure può prospettarsi, in cui la necessità di
acquisire un documento, o sequestrare una prova nella disponibilità
del p.m., sorga solo nell'udienza preliminare (caso dell'indagato
citato per la prima volta in tale udienza)".
L'art. 422 cod. proc. pen., perciò, "nella parte in cui non
prevede che il Giudice in sede di udienza preliminare possa
sostituirsi al p.m. che non ha disposto il sequestro richiesto
dall'interessato, diversamente da quanto può invece fare ex art. 368
c.p.p. nel corso delle indagini preliminari", violerebbe sia il
diritto di difesa che il principio di uguaglianza "per la
discriminazione che opera tra categorie di imputati che possano avere
accesso alle prove 'a discarico' e imputati che per pura sorte non
sono in grado di ottenere una prova 'a discarico' che non è nella
loro disponibilità".
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata
infondata in quanto il potere del giudice dell'udienza preliminare di
sostituirsi al pubblico ministero nel caso in cui questi non abbia
disposto il sequestro richiesto dalla parte privata (unica questione
nella specie rilevante), pur se non espressamente previsto, non è
vietato, ed è compatibile con la fase dell'udienza preliminare.
La norma impugnata, intesa alla stregua dei principi
costituzionali invocati, consentirebbe perciò l'adozione di tale
provvedimento. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura
penale, sostenendo che la ivi prevista disciplina dell'integrazione
probatoria consentita nell'udienza preliminare per il caso in cui il
giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti circa il
rinvio a giudizio od il proscioglimento violerebbe gli artt. 3 e 24
della Costituzione, sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, perché limita tale integrazione probatoria ad
alcune prove tassativamente indicate (produzione di documenti,
audizione di testimoni e consulenti tecnici, interrogatorio di
persone imputate di reato connesso o collegato), escludendola per
altre (confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.): con
conseguente discriminazione, e lesione del diritto di difesa, di chi
possa provare l'assenza di responsabilità solo attraverso le prove
escluse.
In secondo luogo, perché non consente al giudice nell'udienza
preliminare - diversamente da quanto può fare nelle indagini
preliminari ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen. - di disporre il
sequestro di fonti di prova che la difesa non può acquisire (nella
specie, audiovisivo della Polizia di Stato) e che non sia stato
effettuato dal pubblico ministero nonostante la richiesta
dell'indagato: con conseguente discriminazione tra imputati a seconda
che le prove a discarico siano o meno nella loro disponibilità e
correlativa violazione, nel secondo caso, del diritto di difesa.
2. - Sotto il primo dei due suindicati profili, la censura non
sarebbe ammissibile, non risultando rilevante ai fini del giudizio a
quo. Nel caso di specie, infatti, l'integrazione probatoria richiesta
concerneva l'acquisizione di un oggetto (audiovisivo della Polizia di
Stato) rientrante nell'ampia nozione di "documento" fornita dall'art.
234 del codice. Si ricade, perciò, nell'ambito della "produzione di
documenti" consentita dalla norma impugnata.
3. - Quanto al secondo profilo, questa Corte ha già rilevato
(sentenza n. 64 del 1991) che nell'impianto del nuovo codice il
"supplemento istruttorio" previsto dall'art. 422 costituisce un regime eccezionale, che presuppone da parte del giudice una valutazione
di incompletezza del materiale informativo offertogli ai fini della
decisione sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, nonché
l'indicazione di "temi nuovi o incompleti sui quali si rende
necessario acquisire ulteriori informazioni" ed un giudizio di
"manifesta (o evidente) decisività" ai suddetti fini delle prove su
tali temi richieste dalle parti, spettando a queste, nei limiti dei
mezzi consentiti, l'"assolvimento dei rispettivi oneri probatori"
(cfr. la Relazione al progetto preliminare, pag. 102).
4. - Ciò premesso occorre non dimenticare - secondo quanto già
evidenziato nella sentenza n. 88 del 1991 - che il pubblico ministero
è bensì parte, ma parte pubblica, che ha perciò il dovere di
compiere "ogni attività necessaria" ai fini delle "determinazioni
inerenti all'esercizio dell'azione penale", ivi compresi gli
"accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona
sottoposta alle indagini" (artt. 326 e 358).
Di qui, tra l'altro, la previsione (art. 368) secondo cui, ove la
difesa dell'indagato (o di altre "parti" private) sia interessata,
nel corso delle indagini preliminari, all'esecuzione di un sequestro,
spetta innanzitutto al pubblico ministero provvedere in tal senso,
dato che si tratta di mezzo che non rientra nella disponibilità
delle altre parti.
Nell'ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga di non dover
disporre il sequestro, lo stesso art. 368 prevede che egli trasmetta
la richiesta, con il proprio parere, al giudice per le indagini
preliminari, che vi provvederà in sua vece. Un consimile intervento
sostitutivo nel corso dell'udienza preliminare non appare però
indispensabile ove - come è nel caso previsto dall'art. 422 -
intervenga una valutazione in tal senso del giudice, consistente in
un giudizio di decisività del sequestro (o dell'ordine di
esibizione) ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento. Non
vi è infatti spazio, in tal caso, per un diverso avviso del pubblico
ministero.
5. - Rispetto a tale quadro normativo, nel giudizio principale si
è verificata - alla stregua di quanto riferisce l'ordinanza - una
duplice anomalia.
Innanzitutto, il pubblico ministero, nel corso delle indagini
preliminari, benché richiesto dal difensore dell'indagato del
sequestro dell'audiovisivo, né vi provvide, né trasmise la
richiesta al giudice per le indagini preliminari, secondo quanto
impostogli dall'art. 368. Quando poi, nell'udienza preliminare, il
giudice dichiarò decisiva l'acquisizione del documento, il pubblico
ministero anziché provvedere di conseguenza manifestò la propria
opposizione. I vizi che il giudice a quo lamenta non stanno dunque
nella norma impugnata - che, se rettamente intesa, consente di
realizzare la tutela della posizione che si assume pregiudicata - ma
nell'inosservanza od erronea interpretazione di essa e delle altre
disposizioni coinvolte nella vicenda concreta.
Tanto meno, comunque, la chiesta declaratoria di
incostituzionalità trova giustificazione, in quanto ben può
ritenersi che, in caso di inottemperanza del pubblico ministero al
dovere sopra precisato, il giudice disponga tuttora, nell'udienza
preliminare, del potere sostitutivo conferitogli dall'art. 368, in
quanto non potuto esercitare per l'inottemperanza da parte del
pubblico ministero della procedura ivi dettata.
La questione va pertanto dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 422 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del
18 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte