Sentenza n. 190/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 1115/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto
comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore
dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni,
della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della
Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori
anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di
attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul
riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza
emessa il 1 agosto 1994 dal Pretore di Viterbo nel procedimento
civile vertente tra Fantini Antonio e l'I.N.P.S. iscritta al n. 600
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avv.ti Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per
l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo
ottenuto dall'I.N.P.S. contro Antonio Fantini per la restituzione
della somma di L. 8.445.728 indebitamente percepita a titolo di
indennità di disoccupazione speciale per il periodo 1 luglio 1987-15
luglio 1988, il Pretore di Viterbo, con ordinanza in data 1 agosto
1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 8,
quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non prevedono che
l'indennità di disoccupazione, in caso di rioccupazione con rapporto
a tempo determinato, sia sospesa per la durata del rapporto anziché
perduta definitivamente.
Ad avviso del giudice rimettente, la normativa denunciata si
porrebbe in contrasto: a) col principio di eguaglianza, perché
prevede la perdita definitiva del diritto all'indennità sia in caso
di rioccupazione stabile sia in caso di rioccupazione con rapporto di
lavoro a tempo determinato, benché si tratti di situazioni diverse;
b) con l'art. 4 della Costituzione, perché induce il disoccupato a
rifiutare offerte di lavoro a tempo determinato al fine di evitare la
perdita dell'indennità di disoccupazione per un periodo più lungo
della durata dell'occupazione temporanea; c) con l'art. 38, secondo
comma, della Costituzione, perché per un periodo più o meno lungo
(nel caso di specie nove mesi) il disoccupato viene privato di mezzi
adeguati alle sue esigenze di vita; d) con l'art. 97, primo comma,
della Costituzione, perché il probabile rifiuto da parte del
disoccupato delle occasioni di lavoro di breve durata si traduce in
un mancato risparmio per l'I.N.P.S.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
Quanto all'art. 3 della Costituzione, l'Istituto osserva che in
base ai principi fondamentali della materia (fissati dagli artt. 52,
54 e 55 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270) la rioccupazione non
determina la cessazione dello stato di disoccupazione, con perdita
conseguente del diritto all'indennità, solo se contenuta in limiti
di tempo e di modo molto ristretti, entro i quali il caso di specie
non è riconducibile.
Quanto all'art. 4 della Costituzione, la temporaneità
dell'occupazione disponibile non è per sé sola, almeno in ogni
caso, giustificato motivo di rifuto dell'offerta.
Considerazioni analoghe valgono ad escludere anche i dubbi di
costituzionalità riferentisi agli artt. 38 e 97 della Costituzione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
In una memoria depositata in prossimità dell'udienza di
discussione, l'interveniente rileva che il ricorrente, fruitore
dell'indennità di disoccupazione speciale, ha svolto attività di
lavoro a tempo determinato per un periodo di tre mesi, e ciò,
facendo venir meno lo stato di disoccupato qualificato dalle
particolari condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 1115 del
1968, ha prodotto la decadenza dal diritto all'indennità speciale,
salvo il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione qualora,
cessato il lavoro temporaneo, ne sussistano i requisiti. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 4, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre
1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, "nella parte
in cui non prevedono che l'indennità di disoccupazione speciale in
caso di rioccupazione con rapporto a tempo determinato possa essere
sospesa per la durata del rapporto, anziché essere perduta".
L'effetto della perdita definitiva dell'indennità speciale,
lamentato dal giudice rimettente, è determinato dal rinvio, disposto
dalla prima delle disposizioni impugnate, alle norme vigenti per il
trattamento ordinario di disoccupazione, e quindi all'art. 52 del
r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, secondo cui "l'assicurato cesserà dal
percepire l'indennità .. b) quando abbia trovato nuova occupazione".
2. - La questione non è fondata.
L'indennità speciale di disoccupazione, prevista dall'art. 8
della legge n. 1115 del 1968 (abrogato dall'art. 16, comma 4, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ma applicabile nel giudizio a quo)
presuppone, come l'indennità ordinaria, lo stato di disoccupazione
derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro, salvi i casi
eccezionali previsti dagli artt. 54 e 55 del citato regolamento del
1924, nessuno dei quali ricorre nella specie.
Il successivo reimpiego del lavoratore, quale che sia il tipo del
nuovo contratto, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o
parziale, comporta la cessazione dello stato di disoccupazione e, con
esso, il diritto al trattamento previdenziale precedentemente
corrisposto a questo titolo. Tale conseguenza è fondata precisamente
sull'art. 38 della Costituzione, e ciò esclude anche la violazione
degli altri parametri costituzionali addotti dal giudice rimettente.
Nel caso di rioccupazione con contratto a termine, ancorché alle
dipendenze di un'impresa industriale, il ripristino del trattamento
speciale di disoccupazione previsto dall'art. 8 della legge n. 1115
del 1968 non è possibile, perché esso presuppone la cessazione per
licenziamento di un rapporto di lavoro, immediatamente precedente, a
carattere continuativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115
(Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa
integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la
disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in
favore dei lavoratori anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile
1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4
aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della
Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte