Sentenza n. 191/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R.
10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato) promosso con ordinanza
emessa il 7 luglio 1977 dal TAR per il Veneto sul ricorso di Fortuna
Ennio contro Ministero di Grazia e Giustizia e Consiglio superiore
della Magistratura iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 dell'anno
1978;
visti gli atti di costituzione di Fortuna Ennio e del Ministero di
Grazia e Giustizia nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti per Fortuna Ennio e l'Avvocato
dello Stato Renato Carafa per il Ministero di Grazia e Giustizia e per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso presentato al TAR del Veneto Ennio Fortuna
chiedeva che gli si riconoscesse il diritto ad essere tenuto indenne
dall'Amministrazione per i danni patrimoniali subiti a causa delle
funzioni esercitate. Esponeva, in particolare, che la mattina del 16
dicembre 1974 persona rimasta ignota aveva sparato una raffica di mitra
contro la saracinesca del locale di sua proprietà nel quale egli
custodiva la propria autovettura, provocandogli un danno complessivo di
L. 453.75O, ed assumeva che il danneggiamento in parola - rivendicato
da una formazione politica estremistica - fosse direttamente riferibile
alla propria attività di magistrato di Tribunale con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
2. - Il TAR del Veneto, ritenuto che sulla scorta delle valutazioni
degli elementi di fatto dovesse riconoscersi il collegamento tra il
danneggiamento e l'attività di magistrato esercitata dal ricorrente,
ma che la norma di cui all'art. 68, ottavo comma, del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) contempla l'obbligo per l'amministrazione
di indennizzare il dipendente solo per i danni subiti per causa di
servizio nella propria integrità fisica e non anche per quelli di
ordine esclusivamente patrimoniale, neppure se prodotti nella sfera dei
beni privati indispensabili per l'efficace servizio della funzione, con
ordinanza in data 7 luglio 1977 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della predetta disposizione in riferimento all'art. 97,
primo comma, Cost..
Ad avviso del giudice a quo l'art. 68 citato, non garantendo nella
sua restrittiva formulazione - tra l'altro insuscettibile di
interpretazione estensiva - "al pubblico dipendente la effettiva
possibilità di essere sollevato, sia pure in via equitativa, da ogni
danno o pregiudizio anche... di ordine patrimoniale che egli possa
incontrare nell'esercizio delle sue funzioni e di cui non possa
ottenere l'integrale risarcimento dal diretto responsabile",
precluderebbe la possibilità di un adeguato soddisfacimento della
esigenza del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività dei
pubblici poteri e sarebbe pertanto in contrasto con l'invocato
parametro costituzionale.
L'inadeguatezza della tutela apprestata potrebbe, invero, indurre
il pubblico dipendente "ad assumere diversi e contrastanti
comportamenti", "soprattutto quando l'attività esercitata comporti,
come nel caso di specie, l'espletamento di funzioni di particolare
importanza e delicatezza", con le intuibili gravi conseguenze negative.
3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il ricorrente
nella causa principale ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
4. - In atto di costituzione si osserva preliminarmente come appaia
sul piano equitativo "inaccettabile che un pubblico funzionario possa
subire danni nell'esercizio e a causa delle attività d'istituto senza
esserne integralmente indennizzato dall'amministrazione pubblica, nel
nome e nell'esclusivo interesse della quale esplica le sue funzioni".
Sul piano giuridico, del pari, non potrebbe negarsi che costituisca
un corollario del rapporto organico (in virtù del quale gli atti posti
in essere dal pubblico impiegato sono direttamente riferibili
all'amministrazione) e dei principi sulla responsabilità diretta dello
Stato ex art. 28 Cost. per il danno prodotto a terzi dal proprio
dipendente nell'esercizio delle sue mansioni che "il danno subito dal
preposto all'organo in quanto tale debba essere sopportato
dall'amministrazione". Invero, si assume, "il danno che l'impiegato
subisce in un proprio bene patrimoniale per la causa di servizio, non
è un danno che egli subisce come persona fisica titolare di diritti ed
obblighi bensì in virtù ed a causa del rapporto organico che lo lega
all'Amministrazione. In altri termini, il danno, anche patrimoniale,
per causa di servizio è un danno che subisce l'organo
dell'amministrazione nello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali,
ed a causa di essi. È un danno, pertanto, che menoma in qualche modo
l'efficienza dell'organo e impedisce al medesimo di esplicare
pienamente le proprie funzioni". Questi, poi, in base al rapporto
giuridico di servizio che lo lega all'Amministrazione, vanterebbe il
diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze dannose derivanti
dall'espletamento degli obblighi di servizio, salva la possibilità per
l'amministrazione che abbia pagato di essere risarcita dal terzo
danneggiato.
Opinare diversamente, continua l'atto di costituzione,
significherebbe attribuire illogicamente operatività al rapporto
organico solo allorché l'azione del dipendente (organo) si risolva in
un vantaggio per l'amministrazione e non anche quando questi, a causa e
in ragione della propria attività, subisca l'azione dannosa del terzo.
L'esattezza di siffatta impostazione sarebbe confermata dalle
previsioni normative in materia di conseguenze per le lesioni personali
subite dagli impiegati per causa di servizio, costituendo l'equo
indennizzo e la pensione privilegiata null'altro che il ristoro del
danno personale subito dall'impiegato nello svolgimento del servizio.
Il diritto, riconosciuto all'Amministrazione di rivalersi poi nei
confronti del terzo proverebbe che la lesione subita dall'impiegato per
causa di servizio è lesione che cagiona un danno diretto anche
all'Amministrazione, in quanto direttamente attenta all'efficienza dei
propri organi.
Al raggiungimento, sul piano del diritto positivo, delle stesse
conclusioni anche in ordine al danno patrimoniale subito dall'impiegato
sarebbe peraltro d'ostacolo - come ha ritenuto il giudice a quo - il
disposto dell'art. 68 denunciato, che non contiene previsioni espresse
in tal senso; e tale omissione contrasterebbe oltre che con i principi
del delineato sistema anche con quelli, posti dall'art. 97 Cost., del
buon andamento e della imparzialità delle attività dei pubblici
poteri.
Si pongono infine in luce le possibili negative ripercussioni che
sul comportamento dei magistrati potrebbero aversi in caso di eventuale
affermazione di un principio opposto a quello invocato; non sarebbe,
infatti, "più possibile esigere o comunque aspettarsi la dovuta
fermezza di decisione e la necessaria assiduità d'impegno
nell'espletamento del dovere".
5. - L'Avvocatura dello Stato, premesso che la norma denunciata va
inquadrata nella legislazione in materia di infortuni occorsi agli
impiegati dello Stato per causa di servizio e passate in rassegna le
tappe salienti della normativa succedutasi in materia, afferma in atto
d'intervento che una violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. non
appare nemmeno astrattamente configurabile.
Il primo comma dell'art. 97 Cost., assunto a parametro di
costituzionalità, e quelli successivi concernono infatti tutti
"l'organizzazione dei pubblici uffici e non la determinazione delle
condizioni di esercizio dei diritti soggettivi e degli interessi (S. n.
56 del 1963), né, ancora, la salvaguardia degli interessi patrimoniali
degli impiegati dell'amministrazione, ove incisi da eventi in ipotesi
ricollegabili al loro status ed al loro servizio".
L'affermazione, poi, che la non risarcibilità di tali danni
potrebbe condizionare negativamente i pubblici impiegati
nell'assolvimento delle loro funzioni è sul piano normativo resa
irrilevante dall'art. 98 Cost., il quale chiaramente stabilisce che "i
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", così
escludendo la legittimità di ogni comportamento contrario al dettato
costituzionale.
Che, infine, sia auspicabile che il legislatore intervenga in
subjecta materia così come ha fatto a tutela della "salute" del
pubblico dipendente costituisce - conclude l'Avvocatura - "altro e ben
diverso discorso, al quale peraltro resta estraneo all'evidenza il
problema di costituzionalità sollevato dal TAR per il Veneto". Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, chiamato dal
dottor Ennio Fortuna, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia, a riconoscere il diritto di esso ricorrente
all'indennizzo per il danno di L. 453.750, subito dalla sua autovettura
e dalla saracinesca della sua autorimessa il 16 dicembre 1974 nelle
circostanze di cui in narrativa, ha preliminarmente e correttamente
affermato nell'ordinanza de qua potersi "riconoscere il collegamento
tra il danneggiamento e l'attività di magistrato esercitata dal
ricorrente". Ciò premesso in fatto, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68, ottavo comma del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (testo unico concernente lo statuto degli impiegati
civili) "in quanto esclude comunque l'indennizzabilità del danno
patrimoniale sofferto dal dipendente civile dello Stato a causa di
servizio".
A sostegno della sollevata questione, il giudice a quo, dopo avere
affermato l'inapplicabilità al rapporto di pubblico impiego dei
principi e degli istituti privatistici - quali il mandato, la
negotiorum gestio, il rischio professionale, la norma di chiusura di
cui all'art. 2129 c.c. -, risultando tale rapporto regolato da una sua
propria, autonoma e completa disciplina, osserva tuttavia che il
principio dell'"indennizzabilità del danno patrimoniale sofferto dal
dipendente civile dello Stato a causa di servizio", poiché risponde "a
ragioni di sostanziale equità", "dovrebbe poter essere ravvisabile nel
sistema di norme che regolano il rapporto di pubblico impiego". E
ritiene appunto di ravvisare tale principio nell'art. 68, ottavo comma,
del summenzionato decreto presidenziale n. 3 del 1957, a sensi del
quale "per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio,
sono altresì a carico dell'amministrazione", non solo le spese di
cura, ma anche "un equo indennizzo per la perdita dell'integrità
fisica eventualmente subita dall'impiegato". Ora, vero è - si legge
nell'ordinanza di rimessione - che "l'art. 68 sopra citato, con la sua
portata restrittiva e limitatrice... non consente l'interpretazione
estensiva nel senso prospettato nel ricorso", ma vero altresì che esso
"deve ritenersi inadeguato e soprattutto in contrasto con l'art. 97 -
primo comma - della Costituzione, il quale è rivolto a garantire il
buon andamento e l'imparzialità dell'attività dei pubblici poteri",
non potendosi conseguentemente escludere che "in caso contrario il
pubblico dipendente potrebbe essere indotto ad assumere diversi o
contrastanti comportamenti". Insomma - conclude il TAR del Veneto -,
è una "fondamentale esigenza" che sia garantita "al pubblico
dipendente la effettiva possibilità di essere sollevato, sia pure in
via equitativa, da ogni danno o pregiudizio di ordine fisico ma anche
(...) di ordine patrimoniale, che egli possa incontrare nell'esercizio
delle sue funzioni e di cui non possa ottenere l'integrale risarcimento
dal diretto responsabile".
2. - La questione non è fondata.
Secondo il giudice a quo, dunque, la mancata previsione legislativa
dell'indennizzabilità del pregiudizio economico sofferto dal pubblico
dipendente a causa del suo rapporto d'impiego si risolverebbe in
violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., nel senso che potrebbe
indurre il pubblico dipendente a tenere comportamenti "diversi o
contrastanti"; "diversi o contrastanti" ben s'intende, con principi del
buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, che
sono espressamente previsti nell'invocato parametro costituzionale ed
espressamente indicati nell'ordinanza.
È una motivazione, questa, la cui esilità si coglie con
immediatezza. A parte, infatti, ogni considerazione di carattere
generale sulla dubbia pertinenza del richiamo all'art. 97, primo comma,
Cost., appare implausibile - rispetto al principio generale, proprio
del pubblico impiego, di osservanza dei doveri di buon andamento e di
imparzialità - la prospettazione del ristoro del danno patrimoniale
come il rimedio contro la violazione dei predetti doveri, quasi che non
siano previsti appositi strumenti per assicurare l'osservanza.
3. - Né, può dirsi che la esilità di siffatta argomentazione sia
sfuggita alla difesa della parte privata, la quale ha incentrato il suo
dire, nella discussione orale dinanzi a questa Corte, prevalentemente
sulla poliedricità della persona umana piuttosto che sul primo comma
dell'art. 97 Cost.. In particolare ha sostenuto che, stante la rilevata
poliedricità, attività materiale e beni strumentali al completo
svolgimento della personalità vanno considerati inscindibilmente
connessi con la persona; non senza ragione - ha proseguito - i principi
sui rapporti economici e, quindi, sulla proprietà precedono, in
Costituzione, anche quelli sui rapporti politici, e conseguentemente è
impensabile la non risarcibilità del danno sofferto dalla persona nei
suddetti beni strumentali, una volta che questi fanno anch'essi parte
della persona al pari della salute.
Neppure le surriportate considerazioni riescono tuttavia a dare
un'interpretazione accettabile della censura ed, anzi, vagliate nelle
loro implicazioni, confermano la giustezza del rigetto della questione.
Non sembra dubitabile, infatti, che l'eventuale riconoscimento del
principio dell'indennizzabilità del danno patrimoniale - e, quindi, di
qualsiasi danno - darebbe vita ad un fenomeno di incontenibile
dimensione, che verrebbe reso ancor più complesso e gravoso dagli
inevitabili e laboriosi accertamenti dell'esistenza del danno, del suo
nesso col rapporto di servizio, dell'entità di esso danno e della
misura dell'indennizzo. Sono facilmente prevedibili l'imponenza e la
gravità delle conseguenze negative che verrebbe a subire proprio il
principio di buon andamento, cui fa appello il giudice a quo. Né,
varrebbe osservare in contrario che tali conseguenze non si
verificherebbero, ove il riconoscimento dell'indennizzabilità del
danno patrimoniale fosse limitato ai soli magistrati. Ad una soluzione
nel senso testé ipotizzato sarebbe di insormontabile ostacolo il
principio fondamentale di parità di trattamento, alla stregua del
quale risulterebbe ingiustificata la estensione del riconoscimento in
parola ai soli magistrati nell'ambito delle categorie, previste dalla
Costituzione, dei funzionari e dei dipendenti dello Stato che subissero
danni patrimoniali in occasione di disordini.
4. - La disciplina la quale prevede un equo indennizzo solo nel
caso di danno all'integrità fisica non è pertanto censurabile sotto
il profilo della legittimità costituzionale per il fatto che non
preveda analogo equo indennizzo anche nel caso di danno economico.
Certo, è auspicabile che possa nel nostro ordinamento pervenirsi pure
al ristoro di tale danno, ma rientra nei poteri del legislatore di
valutare se e quando esistano le condizioni che consentano di farvi
luogo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 68, ottavo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello stato) sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza
emessa il 7 luglio 1977 (r.o. n. 204/1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte