Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/1985 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo

comma, legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti

individuali), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1977 dal

Tribunale di Lodi nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Ursus

Peroni contro Macagni Pompeo ed altri, iscritta al n. 354 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 272 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione della S.a.s. Ursus Peroni;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe il

Tribunale di Lodi ha rilevato che l'art. 11, secondo comma, della legge

15 luglio 1966, n. 604, escludendo i licenziamenti collettivi dalla

disciplina dettata per i licenziamenti individuali, nega il diritto dei

lavoratori licenziati collettivamente di ottenere l'accertamento

giurisdizionale della illegittimità del licenziamento per violazione

dei criteri di scelta del personale da licenziare stabiliti dall'art. 2

dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 (reso efficace erga

omnes con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019) e dell'accordo

interconfederale 5 maggio 1965 e ne ha quindi denunciata la

illegittimità costituzionale in quanto viola l'art. 24 Cost. perché

l'impossibilità del lavoratore collettivamente licenziato di far

valere in giudizio qualsiasi conseguenza della mancata osservanza dei

criteri di scelta di cui alla normazione collettiva, costituisce

lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e l'art. 3

Cost. perché ai lavoratori collettivamente licenziati è riservato

ingiustificatamente un trattamento deteriore rispetto a quello fatto ai

lavoratori colpiti da licenziamenti individuali.

Considerato che la denuncia non riguarda e non poteva riguardare

gli accordi interconfederali che dettano i criteri per la scelta dei

lavoratori da colpire con il licenziamento collettivo, e propriamente

l'art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 siccome di natura

contrattuale;

che, in sostanza si chiede alla Corte, con l'abrogazione dell'art.

11, legge n. 604 del 1966, di sostituire alla disciplina apprestata dal

legislatore per i licenziamenti collettivi quella prevista dallo stesso

legislatore per i licenziamenti individuali;

che l'invocato sindacato verrebbe a colpire una scelta

discrezionale operata dal legislatore;

che detta scelta, peraltro, è razionale e giustificata dalla

diversità delle fattispecie e dalla diversità degli interessi

regolati;

che secondo quanto costantemente ritenuto da questa Corte (sent. n.

63/82), è consentito, in materia processuale, stabilire procedure

differenziate in quanto la tutela giurisdizionale ben può

diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte

in giudizio;

che, peraltro, secondo la più recente giurisprudenza dei Giudici

di merito e della Corte di Cassazione, la disciplina legislativa

dell'istituto, conforme, sia pure in parte, alle direttive della

Comunità Economica Europea, non priva il lavoratore, colpito dal

licenziamento collettivo, di tutela dinanzi al giudice ordinario;

che detta tutela, ferma restando la incensurabilità delle scelte

tecniche e produttive dell'imprenditore, quale estrinsecazione della

libertà di iniziativa economica garantitagli dalla Costituzione (art.

41), consiste: a) nel sindacato della ricorrenza dei presupposti che

hanno determinato il ricorso, da parte del datore di lavoro, alla

procedura collettiva e la obiettività della scelta con la conseguente

possibilità anche di una tutela reale del lavoratore nel caso in cui,

per difetto dei detti presupposti, il licenziamento deve qualificarsi

come individuale; b) nell'accertamento della ricorrenza delle

condizioni di efficacia del recesso (quali il decorso del termine

fissato per l'esaurimento delle procedure di conciliazione previste

dagli accordi collettivi) e nel controllo dell'osservanza da parte del

datore di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria

per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare (il cui

rispetto, se contestato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare)

con la conseguenza, nel caso di inosservanza da parte del datore di

lavoro di dette regole, dell'obbligo risarcitorio, dovendosi il recesso

considerare illecito;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale è manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966,

n. 604 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale

di Lodi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte