Sentenza n. 191/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 3legge 341/1990
- art. 6legge 341/1990
- art. 8legge 341/1990
- art. 2legge 341/1990
- art. 19d.P.R. 89/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi
secondo e quarto; 4; 6, comma secondo, lettere a) e c); 9; 10, comma
quarto, e 16, commi secondo e quarto, della legge 19 novembre 1990,
n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) promosso
con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 22
dicembre 1990, depositato in cancelleria il 28 dicembre 1990 ed
iscritto al n. 81 del registro ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 18 dicembre 1990 la Provincia autonoma di
Bolzano ha impugnato gli artt. 2; 3, commi secondo e quarto; 4; 6,
comma secondo, lettere a) e c); 9; 10, comma quarto; 16, commi
secondo e quarto, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari), nonché ogni altra norma in essa
contenuta lesiva delle competenze provinciali, per violazione degli
artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo ed
ultimo comma, 52, ultimo comma; 100 nonché 107 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e
delle relative norme di attuazione in materia di addestramento e
formazione professionale, di scuola materna, di ordinamento degli
uffici provinciali e del personale ad essi addetto, di istruzione
scolastica.
Le questioni sollevate nei confronti della legge n. 341 del 1990
investono, in particolare, i profili seguenti.
a) Gli artt. 2 e 4, prevedendo l'introduzione di corsi
destinati al rilascio di un "diploma universitario" e di un "diploma
di specializzazione" finalizzati al conseguimento di livelli
formativi in specifiche aree professionali, sarebbero in contrasto
con l'art. 8, nn. 1 e 29, dello Statuto speciale, che attribuisce la
competenza esclusiva in materia di addestramento e formazione
professionale alla Provincia ricorrente, nonché con le relative
norme di attuazione, di cui al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, che,
salvo alcune fattispecie marginali, ha operato il trasferimento
pressoché integrale alla Provincia delle funzioni nella suddetta
materia. Si tratta di funzioni che la Provincia ha effettivamente
esercitato, istituendo corsi e scuole professionali nonché
disciplinandone il personale insegnante e amministrativo, anche nel
rispetto della proporzionale e del bilinguismo. Risulterebbero
altresì lesi dalle norme in questione l'art. 8, n. 26, e l'art. 16,
primo comma, in relazione anche all'art. 100 dello stesso Statuto.
b) L'art. 3, secondo e quarto comma, nella parte in cui introduce il requisito del diploma di laurea per l'ammissione ai concorsi
per posti di personale insegnante della scuola materna e della scuola
elementare, sarebbe lesivo della competenza provinciale esclusiva in
materia di scuola materna (art. 8, nn. 1 e 26, Statuto speciale)
nonché della competenza provinciale concorrente in materia di scuola
elementare (artt. 9, n. 2, e 19, primo comma, Statuto speciale) ove,
in particolare, è stabilito che l'insegnamento nelle scuole
elementari e secondarie è impartito nella lingua materna, italiana o
tedesca, degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia
ugualmente materna. Risulterebbero altresì violate le relative norme
di attuazione di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Testo unico
dei d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, e 20 gennaio 1973, n. 116), che
hanno introdotto diversi ruoli a seconda della madre lingua degli
insegnanti.
c) L'art. 6, secondo comma, lettere a) e c), nella parte in cui
prevede che le Università possano attivare corsi di preparazione
agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni ed ai concorsi pubblici, nonché corsi di perfezionamento
e aggiornamento professionale, violerebbe anch'esso l'art. 8, nn. 1,
26 e 29, dello Statuto speciale, anche in relazione agli artt. 33 e
35 della Costituzione. La ricorrente osserva che molti corsi sono
già istituiti in base alle norme di attuazione contenute nel d.P.R.
1° novembre 1973, n. 689, per quanto riguarda l'addestramento
professionale, e nell'art. 18 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per
il corpo insegnante. Tali corsi, attuati attraverso intese
intervenute con il Ministero della pubblica istruzione, garantiscono
la formazione professionale nella propria madre lingua ai tre gruppi
linguistici conviventi nel territorio della Provincia ricorrente.
d) L'art. 9, nella parte in cui attribuisce ad emanandi decreti
del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, la
definizione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi
di diploma universitari, dei corsi di laurea e delle scuole di
specializzazione, nonché delle rispettive tabelle, sarebbe anch'esso
lesivo, con specifico riferimento alle scuole di
specializzazione, della competenza provinciale primaria in materia di
addestramento e formazione professionale (artt. 8, nn. 1 e 29, e 16,
primo comma, dello Statuto speciale). Parimenti lesive di questa
competenza primaria sarebbero le norme di cui allo stesso art. 9,
secondo e terzo comma, che conferiscono al Consiglio universitario
nazionale (C.U.N.) la potestà consultiva in ordine all'emanazione
dei suddetti decreti e dei provvedimenti con i quali il Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce
i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole
di specializzazione. Infine, anche il quinto comma dell'art. 9
lederebbe la competenza provinciale in tema di addestramento e
formazione professionale, prevedendo l'individuazione, mediante
l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, dei
livelli funzionali del pubblico impiego per l'accesso ai quali sono
richiesti i titoli di studio previsti dalla legge impugnata.
e) L'art. 10, quarto comma, individuando nel Consiglio
universitario nazionale l'organo che esercita la funzione consultiva
per tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica,
violerebbe l'art. 8, nn. 1, 26 e 29, e l'art. 9, n. 2, dello Statuto,
anche in relazione all'art. 6 della Costituzione, in quanto la
composizione dell'organo consultivo non prevede un rappresentante
delle minoranze linguistiche, nonostante che la legge impugnata
richieda il diploma di laurea per i maestri di scuola elementare, che
insegnano anche in lingua tedesca.
f) L'art. 16, secondo comma, prevedendo quale fonte di
finanziamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione anche quella attuata mediante convenzioni con le
Regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione
professionale, lederebbe, oltre le già ricordate competenze
provinciali in materia di addestramento e formazione professionale,
anche i principi di autonomia finanziaria della Provincia ricorrente,
imponendo alla stessa di concorrere al finanziamento delle
Università in relazione a compiti che, in base allo Statuto
speciale, dovrebbero essere svolti dalla Provincia medesima.
Altrettanto viziata sarebbe la previsione dell'art. 16, quarto comma,
nella parte in cui prevede la possibilità di una conferma, con atto
ricognitivo da parte delle Università, delle disposizioni degli
statuti che, alla data di entrata in vigore della legge, prevedano
scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole
che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi,
anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di
distinti titoli finali: e ciò in quanto i corsi ed i titoli di studio inerenti a competenze primarie della Provincia verrebbero ad
essere sottoposti ad una illegittima forma di controllo.
g) Infine, si contesta che la legge impugnata sia stata
adottata in violazione del combinato disposto degli artt. 52, ultimo
comma, 19, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale e dell'art. 19,
secondo comma, del d.P.R.
1° febbraio 1973, n. 49, in quanto alla deliberazione da parte del
Consiglio dei ministri del disegno di legge n. 2266 (presentato alla
Camera dei Deputati il 19 aprile 1990) non ha partecipato il
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, nonostante che - ad
avviso della ricorrente - il contenuto di tale disegno di legge
riguardasse la specifica sfera di attribuzione della Provincia e
comportasse il passaggio alla sola Università presente nella Regione
(quella di Trento) di una larga sfera di competenze proprie della
Provincia stessa.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per affermare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
Con memoria presentata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura
dello Stato ha illustrato i motivi a sostegno di tale richiesta.
In riferimento alle norme della legge n. 341 del 1990 ritenute
dalla Provincia lesive della competenza in materia di addestramento e
formazione professionale (artt. 2, 4, 6 e 9), l'Avvocatura sottolinea
che le competenze provinciali in materia di addestramento e
formazione professionale non hanno attinenza con il sistema
universitario, mentre le norme impugnate riguardano l'ordinamento
didattico universitario e attribuiscono diverso valore legale ai
titoli di studio rilasciati presso le Università (scuole dirette a
fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di
perfezionamento). In proposito si osserva che la competenza statale
in questa materia viene esercitata nell'ambito dell'autonomia
didattica e organizzativa conferita alle Università ai sensi
dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione.
Si richiama poi il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, che disciplina le
funzioni delle scuole speciali di tipo universitario e che la
Provincia autonoma di Bolzano non ha mai ritenuto invasivo della
propria sfera di autonomia né ha mai impugnato.
L'art. 1 di tale d.P.R. n. 162, riordinando le scuole dirette a
fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di
perfezionamento, prevede che esse "fanno parte dell'ordinamento
universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle
Università". Rispetto a tale normativa la legge impugnata si limita
ad introdurre il diploma universitario di primo livello, favorendo la
trasformazione delle attuali scuole dirette a fini speciali e il diploma di specializzazione, da conseguirsi presso le scuole di
specializzazione. Questi diplomi si collegano a corsi ufficiali
universitari. Per il conseguimento del primo, pur non essendo
necessario il diploma di laurea, è richiesta una "formazione
culturale nell'ambito universitario", mentre il secondo si configura
come un corso post-laurea finalizzato all'assunzione della qualifica
di specialista nell'esercizio dei diversi rami professionali. Quanto
ai corsi di perfezionamento, a cui possono iscriversi coloro che sono
già in possesso di un titolo di studio universitario, si rileva che
essi rispondono ad esigenze di approfondimento in determinati settori
di studio e ad esigenze di riqualificazione professionale e di
educazione permanente.
Sotto un diverso profilo si richiamano anche le norme contenute
nella legge-quadro in materia di formazione professionale (L. 21
dicembre 1978, n. 845), che distinguono tra formazione professionale
e istruzione professionale e che vietano alle Regioni (art. 8) di
attuare o autorizzare attività dirette al conseguimento di un titolo
di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore,
universitaria o post-universitaria. A questo proposito si sottolinea
che le attribuzioni statali trasferite alla Provincia autonoma di
Bolzano dal d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, sono, in linea di
massima, quelle previste dalla citata legge-quadro.
Con riferimento all'art. 3 della legge impugnata, che prevede uno
specifico corso di laurea per gli insegnanti della scuola materna e
della scuola elementare, si sostiene che i titoli di studio e le
forme di abilitazione all'insegnamento sono stati sempre stabiliti da
leggi statali. Dopo aver richiamato tali disposizioni (art. 1, ultimo
comma, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con
modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e art. 9, secondo
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444), mai impugnate dalla
Provincia ricorrente, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 1 del testo
unificato delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89), dopo aver
trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano le attribuzioni in
materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria,
prevede esplicitamente che resta ferma la competenza dello Stato in
materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante,
direttivo ed ispettivo. Pertanto, per tutto il personale in
questione, dovrebbero valere le norme statali sui titoli di accesso
ai concorsi, che, inerendo immediatamente al reclutamento, sarebbero
parte integrante dello stato giuridico del personale medesimo.
Con riferimento alla censura mossa al quarto comma dell'art. 10
della legge impugnata, l'Avvocatura osserva che la composizione del
Consiglio universitario nazionale, che svolge funzioni consultive del
Ministro, non necessita di alcuna rappresentanza di particolari
minoranze proprio in virtù delle funzioni svolte dall'organo, che
riguardano in generale le Università e gli istituti di istruzione
universitaria.
Per quanto concerne il secondo comma dell'art. 16 della legge
impugnata, si osserva che nulla viene innovato circa le convenzioni
con gli enti pubblici ed in particolare con le Regioni. Dette
convenzioni restano infatti regolate dall'art. 2 del d.P.R. 10 marzo
1962, n. 162 e dall'art. 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398.
Riguardo al quarto comma dello stesso art. 16 si precisa, inoltre,
che le norme in esso contenute sono rivolte alle scuole o corsi
funzionanti nell'ambito universitario, nel caso debbano essere
utilizzati al fine della continuazione degli studi per il
conseguimento del diploma di laurea o per l'esercizio professionale
per il quale sia necessaria una formazione acquisita nell'ambito
universitario.
Infine, con riferimento alla mancata partecipazione del Presidente
della Giunta provinciale alla seduta del Consiglio dei ministri nella
quale è stato approvato il disegno di legge relativo alla legge
impugnata, si richiama la giurisprudenza di questa Corte dove si è
affermato che, ai fini dell'attuazione della particolare forma di
collaborazione concretantesi nell'intervento alle sedute del
Consiglio dei ministri, è necessario che le questioni trattate
comportino il coinvolgimento di un interesse "differenziato" della
Regione o della Provincia autonoma, interesse di cui si contesta
l'esistenza nel caso di specie. Considerato in diritto
1. - Il ricorso, nella sua complessa articolazione, investe varie
disposizioni della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari), ritenute lesive delle competenze
della Provincia autonoma di Bolzano in tema di addestramento e
formazione professionale, di scuola materna, di ordinamento degli
uffici provinciali e del personale ad essi addetto, di istruzione
elementare e secondaria.
Le questioni investono in particolare: a) gli artt. 2 e 4, per
violazione dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29, e dell'art. 16, primo comma,
anche in relazione all'art. 100, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige; b) l'art. 3, secondo e quarto comma, per violazione degli
artt. 8, nn. 1 e 26; 9, n. 2; 19, primo comma, dello Statuto speciale
nonché del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; c) l'art. 6, secondo
comma, lettere a) e c), per violazione dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29,
dello Statuto speciale e del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, anche
in relazione agli artt. 33 e 35 della Costituzione; d) l'art. 9, per
violazione degli artt. 8, nn. 1 e 29, e 16, primo comma, dello
Statuto speciale e del principio di legalità; e) l'art. 10, quarto
comma, per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29, e 9, n. 2, dello
Statuto speciale, anche in relazione all'art. 6 della Costituzione;
f) l'art. 16, secondo e quarto comma, per violazione degli artt. 8,
nn. 1, 26 e 29, e 16, primo comma, dello Statuto speciale; g) la
legge nel suo complesso, per violazione degli artt. 52, ultimo
comma, 19, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale, nonché
dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49.
Tali questioni non si presentano fondate secondo quanto verrà di
seguito precisato nel corso della motivazione.
2. - Con il primo motivo del ricorso la Provincia autonoma di
Bolzano impugna gli artt. 2 e 4 della legge n. 341 del 1990, dove
risulta posta la disciplina del "diploma universitario" e del "diploma di specializzazione": il primo rilasciato in base ad un corso
che si svolge nelle facoltà, con una durata non inferiore a due anni
e non superiore a tre, destinato a fornire agli studenti "adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree
professionali" (art. 2, primo comma); il secondo, che si consegue
successivamente alla laurea in base ad un corso di durata non
inferiore a due anni, "finalizzato alla formazione di specialisti in
settori professionali determinati, presso le scuole di
specializzazione di cui al d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162" (art. 4,
primo comma).
Ad avviso della ricorrente, i corsi destinati al rilascio di tali
diplomi verrebbero a incidere nella competenza esclusiva spettante
alla Provincia in tema di "addestramento e formazione professionale"
(art. 8, n. 29, dello Statuto speciale), in quanto preordinati a
disporre, nell'ambito delle Università, insegnamenti la cui
erogazione - anche ai sensi del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernenti l'addestramento e la formazione
professionale) - dovrebbe, invece, spettare soltanto alla Provincia
autonoma di Bolzano.
La questione non è fondata.
La materia "addestramento e formazione professionale" affidata in
via primaria alla competenza provinciale risulta ben differenziata
dall'attività formativa che si svolge nell'ambito delle Università
e che viene a concludersi con il rilascio di uno specifico titolo
universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate
aree professionali. La prima s'inquadra, infatti, nella tutela del
lavoro e trova la sua base costituzionale nell'art. 35 della
Costituzione, dove si affida alla Repubblica il compito di curare "la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori"; la seconda
va ricondotta, invece, all'attività di formazione culturale e
scientifica che viene realizzata nell'ambito dell'istruzione
superiore e che le Università attuano, ai sensi dell'art. 33 della
Costituzione, in condizioni di autonomia, "nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato" (v. sent. n. 14 del 1983).
Del resto, la netta distinzione tra i due settori emerge
chiaramente dagli stessi contenuti della materia trasferita alla
competenza provinciale, alla luce delle specificazioni operate dalle
norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di "addestramento
e formazione professionale" (d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689): norme
(cfr., in particolare, gli artt. 2 e 3) che riconducono alla materia
in questione attività di addestramento e preparazione specificamente
orientate verso il mondo del lavoro e sviluppate o fuori
dell'ordinamento scolastico o nell'ambito dell'istruzione primaria e
secondaria, ma in nessun caso comprese nelle funzioni formative
proprie del livello universitario.
Tale delimitazione della sfera oggettiva dell'"addestramento e
formazione professionale" risulta, d'altro canto, confermata dalla
disciplina posta, con riferimento a questa materia, sia dagli artt.
35 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sia dagli artt. 2 e 8 della
l. 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione
professionale), dove le attività formative connesse al settore
vengono riferite alla qualificazione, all'aggiornamento ed al
perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione
permanente, con esclusione delle attività dirette al conseguimento
di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore,
universitaria o postuniversitaria. È vero che questa disciplina,
indirizzata alle Regioni ordinarie, non può assumere valore
vincolante nei confronti di una competenza provinciale di tipo
esclusivo, ma essa può pur sempre concorrere indirettamente a
definire - ove non contraddetta dalla disciplina specificamente posta
per la Provincia autonoma di Bolzano dalle relative norme di
attuazione - anche i contenuti della materia che si è inteso
assegnare alla sfera dell'autonomia speciale.
Del tutto estranei alla materia richiamata si presentano, di
conseguenza, i corsi previsti negli artt. 2 e 4 della legge n. 341
del 1990 e destinati al rilascio di due diversi titoli universitari
(diploma universitario e diploma di specializzazione). Gli
insegnamenti relativi risultano, infatti, interamente radicati
nell'ordinamento dell'istruzione universitaria, dal momento che i
corsi per il diploma universitario, di cui all'art. 2, si svolgono
nelle facoltà (sostituendo i precedenti corsi delle scuole dirette a
fini speciali), mentre i corsi per il diploma di specializzazione, di
cui all'art. 4, si svolgono nelle scuole di specializzazione, definite dall'art. 11, primo comma, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162,
come "corsi ufficiali universitari".
3. - Con il secondo motivo del ricorso, la Provincia contesta la
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e quarto comma,
della legge n. 341, prospettando due diverse questioni: la prima
riferita alle scuole materne, dal momento che la previsione del diploma di laurea quale titolo necessario per l'insegnamento in tali
scuole verrebbe a violare la competenza esclusiva della Provincia
autonoma in materia di "scuola materna" (art. 8, n. 26, Statuto
speciale); la seconda riferita alle scuole elementari, in relazione
al fatto che la disposizione impugnata conterrebbe previsioni sulla
formazione del personale insegnante e sull'accesso ai concorsi
relativi a tali scuole in violazione della competenza concorrente
spettante alla Provincia in tema di "scuole elementari" (art. 9, n.
2, Statuto speciale).
Anche tali questioni non si presentano fondate, dal momento che le
norme che formano oggetto dell'impugnativa, ove correttamente
interpretate, non vengono a determinare le conseguenze lesive che la
Provincia paventa.
Per quanto riguarda la disciplina posta dal secondo comma
dell'art. 3 con riferimento alla scuola materna, va rilevato che i
contenuti enunciati con questa disciplina, pur nel loro carattere
innovativo, non sono tali da intaccare la sfera assegnata alla
Provincia dall'art. 8, n. 26, dello Statuto speciale e specificata
dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal momento che non vengono a
esprimere né un principio generale dell'ordinamento né una norma
fondamentale di riforma economico-sociale, suscettibili di limitare
la competenza di tipo esclusivo del legislatore provinciale.
Le disposizioni impugnate non vengono, pertanto, a introdurre
mutamenti nell'attuale regime della scuola materna nella Provincia di
Bolzano, così come previsto dallo Statuto e dalle relative norme di
attuazione.
Per quanto concerne, invece, le disposizioni poste dallo stesso
art. 3, secondo comma, con riferimento alla istruzione elementare -
affidata alla competenza concorrente della Provincia ai sensi
dell'art. 9, n. 2, dello Statuto - può valere il richiamo all'art.
1, secondo comma, del già citato d.P.R. n. 89 del 1983, dove si
riserva alla competenza statale la regolazione dello stato giuridico
ed economico del personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle
scuole elementari (artt. 1 e 12).
La disciplina in tema di scuola elementare posta nella legge n.
341 può, pertanto, operare anche nei confronti della Provincia di
Bolzano, sia con riferimento a detta riserva statale, sia in quanto
espressiva di principi fondamentali suscettibili di vincolare la
legislazione concorrente: ma in relazione a tali profili, non si
rilevano nella disciplina in esame contenuti invasivi della
competenza assegnata alla Provincia ricorrente.
Nessuna lesione dello Statuto speciale o delle relative norme di
attuazione è dato, infine, constatare con riferimento al bilinguismo
nelle scuole elementari, dal momento che su questo aspetto (toccato
nell'art. 3, quarto comma, della legge 341, ma solo in relazione alla
Valle d'Aosta), le disposizioni impugnate non apportano alcuna
innovazione alla disciplina attualmente in vigore per la Provincia di
Bolzano.
4. - La Provincia di Bolzano contesta inoltre (terzo motivo) la
legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge
n. 341, nella parte in cui prevede la possibilità per le Università
di attivare "corsi di preparazione agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi
pubblici" (lett. a) e "corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale" (lett. c).
Secondo la ricorrente, anche queste disposizioni risulterebbero in
contrasto con la competenza provinciale in materia di addestramento e
formazione professionale (art. 8, nn. 1 e 29, dello Statuto speciale
e d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689), competenza che dovrebbe
comportare l'attribuzione alla sola Provincia del potere di attivare
e organizzare i corsi in questione, con esclusione di ogni ingerenza
o concorrenza da parte di Università od altre istituzioni.
La questione non è fondata nei termini che verranno di seguito
precisati.
Per quanto concerne i corsi di cui alla lett. a) dell'art. 6,
secondo comma, è agevole rilevare che gli stessi, risultando
orientati alla preparazione degli esami di Stato ed ai concorsi
pubblici, integrano attività di formazione culturale, scientifica e
professionale proprie dell'insegnamento universitario, operando, di
conseguenza, su di un piano che - come sopra si accennava - si
presenta ben distinto da quello proprio delle funzioni formative e
addestrative al lavoro affidate alla competenza esclusiva
provinciale.
Diversa si prospetta, invece, la questione per quanto concerne i
corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale di cui alla
lett. c) della disposizione impugnata. Tali corsi - nonostante il
loro inquadramento nell'ambito dell'insegnamento universitario
sottratto alla competenza provinciale, in quanto attivati dalle
Università, nell'esercizio della loro autonomia, e riservati a
coloro che siano già in possesso di un titolo di studio di livello
universitario (art. 16 d.P.R. n. 162 del 1982) - possono, in taluni
casi, per il fatto di risultare diretti anche ad esigenze di
aggiornamento e riqualificazione professionale e di educazione
permanente (art. 1, secondo comma, lett. c), d.P.R. n. 162 del 1982),
investire la sfera delle attribuzioni affidate alla Provincia di
Bolzano ed agli altri soggetti di autonomia in materia di
addestramento e formazione professionale. E questo spiega
l'eventualità - prevista dal già richiamato art. 16 del d.P.R. n.
162 - che tali corsi possano essere attivati "anche a seguito di
convenzioni.. .. .. con la Regione e gli altri enti territoriali"
(art. 16). Ciò non toglie, peraltro, che, per quanto concerne le
competenze specifiche della Provincia di Bolzano, la materia si trovi
già regolata in sede di norme di attuazione dello Statuto speciale
relative alle materie dell'addestramento e della formazione
professionale (d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689) e dell'ordinamento
scolastico (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89): norme che, in quanto
espressione di una particolare competenza separata e riservata (v.
sentt. n. 180 del 1980 e n. 237 del 1983), risultano caratterizzate
da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in
assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilità di
abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria quali
quelle espresse nella legge n. 341. Sul piano formale, la previsione
contenuta nell'art. 6, secondo comma, lett. c), di questa legge non
è, pertanto, tale da apportare modifiche o innovazioni al regime
particolare previsto - anche con riferimento alla protezione dei
diversi gruppi linguistici - dallo Statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione per le scuole di perfezionamento e aggiornamento
professionale operanti nell'ambito della Provincia di Bolzano;
mentre, sul piano sostanziale, non è dato rilevare l'esistenza di un
contrasto puntuale tra le due discipline in grado di giustificare la
pronuncia di illegittimità richiesta dalla ricorrente (v. sent. n.
85 del 1990).
5. - Infondata si prospetta altresì la questione sollevata (con
il quarto motivo del ricorso) nei confronti dell'art. 9 della legge
di cui è causa, per la parte concernente la disciplina degli
ordinamenti didattici e organizzativi delle scuole di
specializzazione: disciplina che, ad avviso della ricorrente,
dovrebbe spettare alla Provincia sempre nel quadro della competenza
primaria in tema di addestramento e formazione professionale e non
allo Stato, che è chiamato dalla legge a intervenire mediante
decreti del Presidente della Repubblica emanati su proposta del
Ministro e dietro parere conforme del Consiglio universitario
nazionale.
In proposito, basti solo richiamare quanto sopra veniva osservato
in ordine all'art. 4, in tema di diploma di specializzazione: e cioè
il fatto che le scuole di specializzazione - nel cui ambito si
consegue, successivamente alla laurea, un diploma che legittima
l'assunzione della qualifica di specialista - fanno parte
dell'ordinamento dell'istruzione superiore, caratterizzandosi come
corsi ufficiali universitari (art. 11 d.P.R. n. 162 del 1982). Resta,
pertanto, escluso - per le argomentazioni già formulate al par. 2 -
che la disciplina statale relativa a tali scuole posta dalla legge n.
341 possa risultare invasiva della sfera assegnata, dall'art. 8, n.
29 dello Statuto speciale, alla competenza primaria della Provincia.
6. - Anche la questione sollevata (quinto motivo) nei confronti
dell'art. 10, quarto comma, della legge n. 341, in tema di
composizione del Consiglio universitario nazionale, non merita
accoglimento.
Le caratteristiche del Consiglio universitario nazionale - come
organo consultivo dell'amministrazione centrale dello Stato - e le
competenze allo stesso riferite - tutte strettamente attinenti al
settore dell'istruzione universitaria, quand'anche riferite alle
scuole di specializzazione - escludono la possibilità di
un'interferenza dell'azione di tale organo nella sfera delle
attribuzioni provinciali.
Nessuna lesione alla sfera dell'autonomia provinciale può,
pertanto, discendere dalla particolare composizione dell'organo
prevista dalla legge impugnata e dal mancato inserimento al suo
interno di una rappresentanza delle minoranze linguistiche.
7. - Va inoltre affermata l'infondatezza delle censure sollevate
(con il sesto motivo del ricorso) nei confronti dell'art. 16 della
legge n. 341, dove si prevede, nel quadro delle norme finali: a) un
richiamo a fonti di finanziamento dei vari corsi universitari diverse
da quelle statali e derivanti da convenzioni con enti pubblici "con
particolare riferimento alle Regioni nell'ambito delle competenze per
la formazione professionale" (secondo comma); b) un particolare
procedimento di conferma, con atto ricognitivo delle Università,
delle disposizioni degli statuti universitari che prevedono "scuole
che rilasciano titoli aventi valore di laurea ovvero scuole che nella
loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche
autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti
titoli finali (quarto comma).
L'infondatezza della questione relativa all'art. 16, secondo
comma, deriva dal fatto che tale disposizione - a differenza di
quanto si afferma nel ricorso - non determina alcun vincolo di
finanziamento a carico della Provincia autonoma di Bolzano,
limitandosi a richiamare, come semplice dato di fatto, le convenzioni
attualmente in vigore tra Università ed enti pubblici solo ai fini
del calcolo della misura complessiva del finanziamento del piano di
sviluppo delle Università destinato all'istituzione ed
all'attivazione di corsi connessi ai diversi titoli universitari.
Parimenti risulta infondata la questione relativa all'art. 16,
quarto comma, ove si consideri che il potere ricognitivo e
confermativo da tale norma conferito alle Università attiene a
scuole destinate a rilasciare diplomi di laurea o titoli finali di
livello universitario e, pertanto, riconducibili all'ambito della
disciplina dell'istruzione superiore riservata alla competenza del
legislatore statale.
8. - Va, infine, disattesa la questione di carattere formale
sollevata nei confronti della legge nel suo complesso, con
riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello Statuto speciale e
dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, per
avere il Consiglio dei ministri approvato il relativo disegno di
legge senza la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale
di Bolzano (settimo motivo).
Come è stato ripetutamente sottolineato, la legge in questione
concerne la disciplina generale degli ordinamenti didattici
universitari, materia non compresa nell'ambito delle competenze
spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano. Nella specie, veniva,
di conseguenza, a mancare un interesse particolare e differenziato
della Provincia alla disciplina in questione, tale da giustificare,
secondo quanto costantemente affermato da questa Corte,
l'applicazione dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto speciale
(v., da ultimo, sentenze nn. 224 e 343 del 1990). Né tale interesse
si sarebbe potuto far derivare - come ritiene la ricorrente -
dall'art. 19, ultimo comma, dello Statuto, dove si prevede il parere
obbligatorio della Regione e della Provincia interessata ai fini
dell'eventuale istituzione di nuove Università nel Trentino-Alto
Adige, dal momento che tale profilo non è stato in alcun modo
affrontato dalla legge in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso in
epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti degli
artt. 3, secondo e quarto comma, e 6, secondo comma, lettere a) e c),
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e
29; 9, n. 2; 19, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di
attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 1° novembre 1973,
n. 689 e al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, anche in relazione agli
artt. 33 e 35 della Costituzione;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate, con il ricorso in epigrafe, nei confronti degli artt. 2;
4; 9; 10, quarto comma, e 16, secondo e quarto comma, della legge 19
novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2;
16, primo comma; 19, primo e ultimo comma; 52, ultimo comma; 100 e
107 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, con
riferimento particolare al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, al d.P.R.
28 marzo 1975, n. 475, al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, ed all'art.
19, secondo comma, del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, anche in
relazione agli artt. 6, 33 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte