Sentenza n. 192/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1970 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10legge 83/1970
usata come parametro
citata
- art. 11legge 264/1949
- art. 3legge 264/1949
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 3
febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e
accertamento dei lavoratori agricoli, convertito, con modificazioni, in
legge 11 marzo 1970, n. 83, promosso con ricorso del Presidente della
Regione Trentino - Alto Adige, notificato il 18 aprile 1970, depositato
in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 6 del registro
ricorsi 1970.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Trentino - Alto
Adige, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto notificato il 18 aprile 1970 e depositato il 24
aprile successivo, il Presidente della Regione Trentino - Alto Adige ha
proposto ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità degli
artt. 3, 4 e 10 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con la legge
11 marzo 1970, n. 83, per violazione degli artt. 2, 6, 11, 13 e 18 e
seguenti dello statuto regionale, anche in relazione agli artt. 3, 6 e
41 della Costituzione.
Premessi alcuni cenni sulla composizione secondo gruppi linguistici
delle aziende agricole condotte da coltivatori diretti nella provincia
di Bolzano e sulla disciplina ad esse relativa dettata dall'art. 11, n.
6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente "provvedimenti in
materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori
involontariamente disoccupati", il ricorso sostiene che il decreto
legge impugnato e la sua legge di conversione - ove dovesse escludersi
la sopravvivenza della menzionata disposizione dell'art. 11 della legge
del 1949 - avrebbero introdotto in materia alcune innovazioni
incompatibili con diverse norme della Costituzione e statutarie.
In particolare il decreto legge e la legge di conversione,
stabilendo all'art. 10, primo e nono comma, la libertà di iscrizione
del lavoratore agricolo nelle liste di collocamento di qualsiasi
sezione del territorio nazionale, indipendentemente dalla sua
residenza, ed imponendo l'obbligo per chi intenda assumere lavoratori
agricoli di farne richiesta alla sezione nella cui circoscrizione deve
essere eseguita la prestazione, senza riprodurre fra le eccezioni
quella di cui al predetto art. 11, n. 6, della legge del 1949
concernente le aziende rurali con non più di sei dipendenti in zone
mistilingue, violerebbero: a) il principio di autonomia organizzativa
delle imprese, limitabile unicamente per il perseguimento di fini di
utilità generale e nel rispetto comunque del canone fondamentale della
parità (artt. 3 e 41 Cost.): le aziende agricole condotte da comunità
familiari di lingua italiana nell'intero territorio nazionale
avrebbero, infatti, a differenza di quelle di lingua tedesca nella
provincia di Bolzano, la possibilità di scegliere lavoratori
appartenenti allo stesso gruppo linguistico;
b) il principio di tutela delle minoranze linguistiche (art. 6
Cost.), che dovrebbe valere anche in tema di avviamento al lavoro; c)
il principio di salvaguardia per tutti i cittadini delle rispettive
caratteristiche etnico - culturali, qualunque sia il gruppo linguistico
al quale appartengano (art. 2 St. T. - A.A.).
La stessa normativa, inoltre, attribuendo con l'art. 3, primo
comma, n. 1, compiti in materia di formazione professionale dei
lavoratori agricoli alla commissione regionale per la manodopera
agricola ed ignorando all'art. 7 (rectius: art. 3, primo comma, n. 7)
qualsiasi riconoscimento per il titolo conseguente al superamento dei
corsi provinciali di addestramento, si porrebbe in contrasto con le
leggi che la provincia di Bolzano aveva in precedenza emanato nel
settore (legge prov. 27 agosto 1962, n. 9, e legge prov. 27 novembre
1967, n. 15) e lederebbe il principio della competenza esclusiva della
provincia in materia di istruzione e di avviamento professionale ad
indirizzo agricolo (artt. 11, n. 2, e 13 St. T. - A.A.).
Ed ancora, inserendo con l'art. 3, ultimo comma, il direttore
dell'ufficio regionale del lavoro nella composizione del comitato
regionale per la programmazione economica, il decreto legge come la
relativa legge di conversione altererebbero la composizione del
Consiglio e della Giunta regionale, cui sono appunto affidati i compiti
del suddetto comitato (art. 18 e segg. St. T. - A.A.).
Infine gli atti legislativi impugnati, muovendo negli articoli 4
segg. e 15 dal presupposto che la denuncia di malattia debba essere
presentata per il tramite dell'ufficio contributi unificati in
agricoltura, anziché direttamente alla Cassa malattia, non
rispetterebbero il principio della competenza integrativa regionale in
materia di previdenza e di assicurazione sociale (art. 6 St. T. - A.A.)
ed il concreto esercizio operatone dalla Regione con la legge regionale
7 dicembre 1962, n. 23.
Le conclusioni della Regione sono pertanto intese ad ottenere una
declaratoria di incostituzionalità per i vizi sopra indicati.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato,
eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso perché
tardivo rispetto a quelle parti del decreto legge impugnato (artt. 3,
ultimo comma, 4, 10, primo e nono comma, 15) non modificate dalla
successiva legge di conversione, che avrebbe - in tal caso e
relativamente a queste norme - operato non come fonte di diritto
materiale, ma unicamente su di un piano formale, eliminando la
provvisorietà dell'atto governativo e costituendo così un mero bill
of indemnity.
Ulteriore motivo di inammissibilità inficierebbe, secondo
l'Avvocatura di Stato, quella parte del ricorso che denuncia non già
la violazione di norme statutarie attributive di competenza agli organi
regionali, ma la generica o specifica inosservanza di norme della
Costituzione.
Inammissibile, poi, nel suo contenuto sarebbe l'alternativa
prospettata alla Corte nel ricorso, che condizionerebbe la insorgenza
della questione di legittimità costituzionale alla mancata oppure no
sopravvivenza dell'art. 11, n. 6, della legge n. 264 del 1949 per
effetto delle nuove disposizioni legislative oggetto di impugnazione.
Queste rimarrebbero, del resto, pur sempre nell'alveo della
precedente legge, anch'essa statale, e cioè in materia di avviamento
al lavoro dei lavoratori agricoli, senza invadere i diversi settori
riservati alle competenze primaria ed integrativa della Regione o delle
provincie interessate. Ed agli artt. 3, 11 e 12 prevedono possibilità
di richieste nominative in base a criteri di specializzazione od in
funzione dell'impiego dei lavoratori nelle aziende, per cui gli
inconvenienti lamentati nel ricorso - indipendentemente dalla loro
fondatezza sotto il profilo costituzionale - non avrebbero ragion
d'essere: da questo stesso punto di vista anche il sistema derivante
dalla legislazione provinciale sembra rispettato, potendo le
particolari specializzazioni ivi considerate essere valutate come causa
di richieste nominative.
La libertà di iscrizione del lavoratore nelle liste di
collocamento dell'intero territorio nazionale troverebbe il suo valido
fondamento nella norma di cui all'art. 120, terzo comma, della
Costituzione, mentre la partecipazione del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro non muterebbe la composizione statutaria del
Consiglio regionale come tale, ma unicamente dello stesso organo in
quanto chiamato a svolgere le funzioni amministrative di Comitato
regionale per la programmazione economica. La normativa impugnata,
infine, con il prevedere l'intervento del servizio contributi agricoli
unificati non escluderebbe che le denunce di malattia possano essere
direttamente presentate alla Cassa malattia.
L'Avvocatura di Stato chiede conseguentemente una pronuncia di
inammissibilità o di reiezione per infondatezza del ricorso.
3. - Le parti hanno sviluppato le loro argomentazioni anche in
successive memorie ed all'udienza hanno insistito nelle rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - È da disattendere preliminarmente la eccezione di
inammissibilità del ricorso perché proposto contro la legge di
conversione di precedente decreto - legge non impugnato nei termini,
anche nelle parti in cui quella ne riproduce il contenuto senza
modificazioni. Come questa Corte ha già ritenuto con la sentenza n.
113 del 1967, infatti, la legge di conversione rende permanente e
definitiva la normativa solo provvisoriamente dettata dal precedente
provvedimento governativo ex art. 77 della Costituzione, perpetuandone
gli eventuali vizi di costituzionalità, e pertanto rinnova la lesione
che all'interesse della Regione si assume derivare dalla denunciata
illegittimità costituzionale della normativa medesima.
È anche da disattendere, parzialmente, la seconda eccezione di
inammissibilità, sollevata dalla difesa dello Stato, sul presupposto
che con il ricorso della Regione si prospetterebbero violazioni di
norme costituzionali, anziché invasione della sfera di competenza
della Regione o della provincia. Al riguardo, è sufficiente richiamare
l'art. 83 dello Statuto del Trentino - Alto Adige, il quale
espressamente ammette la Regione ad impugnare leggi ed atti con valore
di legge dello Stato "per violazione del presente statuto": giacché,
nella specie, sono state appunto dedotte censure che hanno specifico
riferimento a determinate disposizioni dello Statuto, sia pure "anche
in relazione agli artt. 3, 6 e 41 della Costituzione". Ma di queste
ultime disposizioni del testo costituzionale, l'articolo 6 risulta
invocato come principio generale che sta a fondamento dell'art. 2 dello
Statuto speciale (e di altre particolari disposizioni in questo
contenute), illuminandone il significato, di guisa che la norma assunta
a parametro è e rimane quella dell'art. 2 (in termini analoghi, si
veda la sent. di questa Corte n. 1 del 1961). Sono invece
inammissibili, e non possono quindi essere prese in considerazione, le
sole censure che hanno diretto ed esclusivo riferimento agli artt. 3 e
41 della Costituzione.
Priva di fondamento si rivela, infine, la terza eccezione
pregiudiziale, per l'asserito carattere eventuale del ricorso, che
avrebbe ad oggetto - secondo afferma l'Avvocatura dello Stato - una
questione di interpretazione, consistente nell'accertare se la nuova
normativa del 1970 abbia o meno abrogato, per il settore
dell'agricoltura, la particolare disposizione dell'art. 11, n. 6, della
legge 29 aprile 1949, n. 264, che consentiva alle aziende agricole con
non più di sei dipendenti, situate in zone misti lingue (da
determinarsi con decreto presidenziale), l'assunzione diretta di
lavoratori dipendenti. La difesa regionale, infatti, si è limitata a
darsi carico, dubitativamente, di una interpretazione "adeguatrice"
alla quale questa Corte avrebbe ben potuto - in ipotesi - pervenire
autonomamente, senza esservi comunque sollecitata dalle parti,
ponendola a base di una eventuale decisione di infondatezza
(limitatamente ad una tra le questioni proposte); ma non per questo
può dirsi che il ricorso abbia ad oggetto una pronuncia (che non
sarebbe di competenza della Corte) sul problema della intervenuta
abrogazione o della sopravvivenza della disposizione sopra menzionata,
tale problema presentandosi soltanto come un presupposto logico della
decisione della questione di legittimità costituzionale, ad ottenere
la quale il ricorso è rivolto.
2. - Passando al merito del ricorso, cui quest'ultima eccezione
pregiudiziale è strettamente collegata, deve ritenersi anzitutto che
con il decreto - legge n. 7, convertito nella legge n. 83 del 1970, è
stata dettata una nuova disciplina dell'intera materia del collocamento
dei lavoratori agricoli, che costituiva anteriormente parte della più
ampia materia regolata dalla menzionata legge del 1949, sull'avviamento
al lavoro e l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati,
in genere. Tutto quel che concerne il collocamento della mano d'opera
agricola risulta adesso sottratto alla disciplina della legge del 1949,
tanto più che nel decreto - legge del 1970 e relativa legge di
conversione sono espressamente enunciate le sole eccezioni dallo stesso
consentite al duplice principio della assunzione attraverso le liste di
collocamento e della richiesta numerica; e tali eccezioni, anche quando
presentano qualche analogia con quelle previste dalla legge del 1949,
sono tuttavia diversamente configurate e diversamente regolate.
Ora, è a questo punto che sorge la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10; e la questione, limitatamente alla omessa
previsione dell'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 11 della precedente
legge del 1949, deve ritenersi fondata con riferimento all'art. 2
dello Statuto, sistematicamente inquadrato nel più generale principio
di tutela delle minoranze linguistiche affermato nell'art. 6 della
Costituzione.
È pacifico che la Provincia di Bolzano è zona misti lingue, come
tale d'altronde anche formalmente riconosciuta - agli specifici effetti
che qui interessano - dal decreto presidenziale del 2 maggio 1950;
pacifico altresì che la grande maggioranza della popolazione agricola
ivi residente appartiene al gruppo di lingua tedesca e che, in
considerazione di tali circostanze di fatto, lo stesso Statuto della
Regione presenta una evidente accentuazione dell'autonomia legislativa
ed amministrativa delle provincie proprio per quel che attiene al
settore dell'agricoltura (usi civici, ordinamento delle minime
proprietà culturali, dei masi chiusi e delle comunità familiari rette
da antichi statuti e consuetudini: art. 11, nn. 8 e 9), ed a materie
per solito intimamente connesse con la vita associata nelle campagne
(usi e costumi locali, manifestazioni artistiche locali: art. 11, nn. 4
e 5). Pacifico, infine e soprattutto, che l'art. 2 dello Statuto,
prescrivendo la salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali
dei gruppi linguistici coesistenti nella Regione, si oppone a misure
rivolte a determinare forzate assimilazioni tra di essi o suscettibili
di comprometterne il libero sviluppo, secondo le rispettive tradizioni
e costumanze.
Ciò premesso, non la libertà dei lavoratori di iscriversi nelle
liste di collocamento di qualsiasi sezione del territorio nazionale,
indipendentemente dal requisito della residenza, come sostiene la
Regione ricorrente, ma l'obbligo dell'assunzione attraverso le liste
per richiesta numerica, incondizionatamente imposto anche ad aziende
agricole minori, contrasta con l'art. 2 dello Statuto. La inserzione,
non liberamente scelta o consentita dalle due parti, di lavoratori
appartenenti ad altri gruppi linguistici in siffatte piccole comunità
rurali omogenee, e prevalentemente a carattere familiare, rappresenta,
infatti, una menomazione di quella tutela del gruppo linguistico
tedesco che lo Statuto esige invece gli sia assicurato, in un regime di
eguaglianza sostanziale con tutti gli altri, e che la legge del 1949
aveva realizzato attraverso il congegno dell'articolo 11, n. 6.
Né può omettersi di rilevare che, non riproducendo tale congegno
e non introducendone alcun altro diretto al medesimo scopo, la nuova
disciplina del collocamento in agricoltura segna - sotto il profilo in
esame - un regresso rispetto a quella del 1949, minacciando di turbare
una situazione di cose ormai consolidata da più di un ventennio di
applicazione di quella legge. E non vale obiettare, come fa la difesa
dello Stato, che né la Regione né le provincie hanno poteri
legislativi in materia di lavoro e che pertanto la legge statale ha
operato nell'ambito della propria sfera di competenza: giacché il
principio dell'art. 2 dello Statuto limita egualmente leggi statali,
regionali e provinciali, quali che siano le materie che hanno ad
oggetto.
Conseguentemente, ferma restando, com'è ovvio, la libertà del
legislatore di regolare questo particolare aspetto della materia nei
modi che saranno ritenuti più opportuni e adeguati alla realtà delle
situazioni di fatto, purché nel rispetto dei principi costituzionali,
deve frattanto dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art.
10 del decreto - legge n. 7 e della relativa legge di conversione, n.
83 del 1970, nella parte in cui non prevede la possibilità
dell'assunzione diretta, nei casi e nelle condizioni di cui al n. 6
dell'art. 11 della legge del 1949.
3. - Fondate sono anche le censure nei confronti delle disposizioni
contenute nell'art. 3, primo comma, della legge di conversione, ai nn.
1 e 7 (erroneamente indicato, quest'ultimo, come art. 7) per violazione
degli artt. 11, n. 2, e 13 dello Statuto, che attribuiscono alle
provincie di Trento e di Bolzano potestà legislativa primaria, con la
connessa potestà amministrativa, in materia di istruzione "di
avviamento professionale ad indirizzo agrario". Tale potestà è stata
concretamente esercitata dalla provincia di Bolzano, che ha provveduto
a disciplinare i corsi di addestramento professionale dei lavoratori
addetti al settore agricolo, istituendone altresì direttamente o
autorizzandone l'istituzione da parte di altri soggetti.
Contrastano pertanto con le disposizioni statutarie testé
rammentate sia la norma dell'art. 3, n. 1, in quanto applicabile anche
alla provincia di Bolzano, limitatamente alla parte in cui attribuisce
alla Commissione regionale per la manodopera agricola il compito di
fare proposte (agli organi centrali dell'amministrazione statale) in
materia di "formazione professionale", sia la norma del n. 7 dello
stesso art. 3, nella parte in cui omette di prescrivere la valutazione,
ai fini della determinazione delle specializzazioni ammesse a richiesta
nominativa, dei titoli e attestati rilasciati dai corsi istituiti ed
autorizzati dalla provincia di Bolzano.
4. - È invece, infondata la censura dell'art. 3, ultimo comma, per
violazione degli artt. 18 e seguenti dello Statuto.
Infatti, la prescrizione che del Comitato regionale per la
programmazione economica debba far parte il direttore dell'ufficio
regionale del lavoro ha riferimento ai soli comitati (organi statali)
provvisoriamente istituiti - in attesa che fossero concretamente
costituite le regioni a statuto ordinario dal decreto del Ministro per
il bilancio in data 22 settembre 1964, e successive modificazioni,
adottato sulla base della legge 14 novembre 1962, n. 1619, con espressa
eccezione per le regioni a statuto speciale, già operanti. Lo stesso
art. 2 della legge di conversione ne offre la riprova, come osservato
dalla difesa dello Stato, prevedendo, all'inverso, che della
commissione regionale per la mano d'opera agricola faccia parte -
alternativamente - un rappresentante del Consiglio regionale "ove
costituito", ovvero del Comitato regionale per la programmazione; ed è
evidente che non avrebbe avuto alcun senso ipotizzare l'eventualità
dei consigli regionali costituiti se la norma avesse avuto riguardo
anche alle regioni a statuto speciale, i cui consigli erano tutti e da
tempo praticamente costituiti e funzionanti.
5. - Anche priva di fondamento è l'ultima censura sollevata in
ordine agli artt. 4 e seguenti e 15 per violazione dell'art. 6 dello
Statuto.
Si assume dalla Regione ricorrente che tali disposizioni
presupporrebbero che la denuncia di malattia dei lavoratori agricoli
debba essere fatta per il tramite dell'ufficio contributi unificati in
agricoltura, mentre la legge regionale del 7 dicembre 1962, n. 23,
emanata a norma dell'art. 6 dello Statuto, prescrive che sia fatta
direttamente alla Cassa malattia.
A prescindere da ogni considerazione sulla reale portata della
questione, formulata con generico riferimento a una serie di
disposizioni della legge statale che non si occupano della modalità
della denuncia di malattia, e per altro verso ad una legge regionale
che neppure contiene norme espresse in proposito, è sufficiente
rilevare che la potestà legislativa attribuita alla Regione dall'art.
6 dello Statuto ha carattere integrativo e perciò le leggi statali
sulla materia continuano ad essere validamente applicabili nel
territorio della Regione, la quale è soltanto competente ad integrarne
la normativa in aderenza alle sue particolari esigenze. Ma la Regione
non può pretendere che sia la legislazione statale, in materia di
competenza regionale integrativa, a adeguarsi alle eventuali
disposizioni di dettaglio di fonte regionale, le quali, d'altronde,
rimangono ferme in quanto compatibili con le leggi dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso della Regione del Trentino - Alto
Adige contro la legge 11 marzo 1970, n. 83, di conversione del decreto
- legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento
e accertamento di lavoratori agricoli, in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione;
dichiara la illegittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni del predetto decreto - legge convertito nella menzionata
legge 11 marzo 1970, n. 83: a) art. 10, nella parte in cui non
riproduce, per la provincia di Bolzano, la norma dell'art. 11, n. 6,
della legge 29 aprile 1949, n. 264; b) art. 3, n. 1, limitatamente alla
sua applicabilità alla provincia di Bolzano, nella parte in cui
attribuisce alle commissioni regionali per la mano d'opera agricola il
compito di fare proposte in materia di "formazione professionale"; c)
art. 3, n. 7, nel testo emendato dalla legge di conversione, nella
parte in cui non comprende, tra i titoli e gli attestati da valutare al
fine di individuare particolari qualifiche per le quali è ammessa la
richiesta nominativa, quelli rilasciati dai corsi della provincia di
Bolzano;
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 18 e seguenti dello
statuto speciale, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, ultimo comma, del predetto decreto - legge e relativa legge di
conversione;
dichiara altresì non fondata, in riferimento all'art. 6 dello
statuto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e
seguenti e 15 del decreto - legge medesimo e relativa legge di
conversione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte