Sentenza n. 192/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice
di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di veicoli a motore natanti), in relazione agli
artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Pistoia nel procedimento penale a
carico di Tesi Brunero, iscritta al n. 656 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il procuratore di Benedetti Donato, in data 18 aprile 1990,
sporgeva, al Pretore di Pistoia, querela per lesioni da incidente
stradale a carico di Tesi Brunero; depositava atto di costituzione di
parte civile nei confronti del suddetto, al fine di conseguire il
risarcimento dei danni subiti e proponeva istanza per l'assegnazione
di una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno, ai
sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.
Il Pretore richiedeva in visione al p.m. il fascicolo delle
indagini e fissava l'udienza in camera di consiglio nella quale il
difensore dell'imputato eccepiva l'inammissibilità della
costituzione di parte civile nella fase delle indagini preliminari e
l'incompetenza funzionale del g.i.p. a decidere.
Il g.i.p. con ordinanza del 14 maggio 1990 (R.O. n. 656 del 1990),
sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del
codice di procedura penale.
Rilevava che l'art. 79 del codice di procedura penale indica solo
il momento in cui la parte civile può esercitare i suoi diritti nel
processo penale, ma non esclude l'esercizio dei diritti previsti da
altre norme, ed in particolare della facoltà del danneggiato da
incidente stradale di richiedere, in via di urgenza, l'attribuzione
di una somma di denaro mediante un procedimento sommario
anticipatorio delle statuizioni della sentenza emessa nel giudizio a
cognizione piena.
Osservava, però, che, nell'attuale codice di procedura penale, il
concreto esercizio di detta facoltà incontra seri ostacoli per la
mancata previsione di un'apposita udienza, per la quale il p.m. debba
trasmettere al giudice il suo fascicolo contenente gli atti rilevanti
per la concessione del provvedimento richiesto; al contrario, il regime del segreto di ufficio vigente ai sensi degli artt. 329 e 335
del codice di procedura penale lo consente solo in casi appositamente
previsti.
Pertanto, la normativa in esame si porrebbe in contrasto con
l'art. 24, primo comma, della Costituzione, per il limite posto al
pieno esercizio del diritto di azione; con l'art. 102, primo comma,
della Costituzione, per la sostanziale preclusione all'esercizio
della funzione giurisdizionale conseguente all'impossibilità per il
giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli, stante
l'impedimento all'acquisizione degli elementi necessari esistenti nel
processo; con l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale
disparità di trattamento tra il regime di conoscibilità degli atti
del p.m. a seconda che si debba decidere sulla istanza di
provvisionale o su quella di sequestro penale o di dissequestro.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
la quale ha concluso per l'inammissibilità o, quantomeno, per la
infondatezza della questione.
Ha osservato preliminarmente che l'art. 24 della legge n. 990 del
1969 non è stato censurato; che il giudice, ritenuta la validità
della costituzione di parte civile e la legittimità della richiesta
nella fase che precede l'udienza preliminare, avrebbe dovuto
applicare il principio secondo cui l'art. 79 del codice di procedura
penale indica solo il momento a decorrere dal quale la parte civile
può esercitare i suoi diritti.
Nel merito ha rilevato che la opzione del legislatore per la
disincentivazione della partecipazione di soggetti aventi pretese
civilistiche all'interno del processo penale, specie nella fase delle
indagini preliminari, non è affatto irragionevole, ma perfettamente
coerente con il principio della massima semplificazione del processo
penale.
Pertanto, in tale contesto, non sussisterebbe la violazione né
dell'art. 24 della Costituzione, non potendosi ravvisare compressione
del diritto di difesa laddove la legge individua un termine
processuale di inizio dell'esercizio delle azioni risarcitorie, né
dell'art. 102 della Costituzione, impropriamente invocato nella
suddetta fase processuale, né dell'art. 3 della Costituzione,
perché le situazioni poste a raffronto sono nettamente
differenziate. Considerato in diritto
1. - È sottoposta all'esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 79 del codice di procedura
penale, nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte
civile può avvenire per l'udienza preliminare, in relazione all'art.
24 della legge 4 dicembre 1969, n. 990, che attribuisce all'avente
diritto al risarcimento dei danni da incidente stradale la facoltà
di richiedere in via di urgenza, con provvedimento sommario,
anticipatorio della decisione a cognizione piena, l'attribuzione di
una somma di denaro, e agli artt. 329 e 335 del codice di procedura
penale, che prevedono il segreto d'ufficio nella fase delle indagini
preliminari e non consentono né la trasmissione dal p.m. al g.i.p.
del fascicolo delle indagini, né la fissazione di un'udienza
apposita.
Sarebbero violati:
a) l'art. 24 della Costituzione, per il limite posto
all'esercizio del diritto di azione per risarcimento dei danni nel
processo penale;
b) l'art. 102, primo comma, della Costituzione, in quanto
risulterebbe sostanzialmente precluso l'esercizio della funzione
giurisdizionale a causa dell'impossibilità del giudice di decidere
su una istanza legittimamente propostagli, attesa la mancanza di
elementi e del potere di acquisirli;
c) l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole
disparità, in ordine alla disciplina della conoscibilità da parte
del giudice degli atti del p.m., che sussisterebbe tra la fattispecie
in esame e quella della concessione del sequestro penale o del
dissequestro.
1. - La questione non è fondata.
2.1. - L'art. 79 del codice di procedura penale prevede il termine
per la costituzione di parte civile nel processo penale. Essa, pur
essendo consentita, secondo il prevalente indirizzo
giurisprudenziale, durante la fase delle indagini preliminari, ha
effetto per l'udienza preliminare. Ciò perché, fino alla fissazione
di questa, non esiste un vero e proprio rapporto processuale; vi è
solo una situazione nella quale il p.m. indaga per stabilire se
sussistano o meno gli elementi per promuovere l'azione penale o se
invece dovrà chiedere l'archiviazione (direttiva n. 38 della legge
delega del 1987).
La presenza della parte civile nella fase processuale in questione
è stata esclusa per non complicare lo svolgimento delle attività
necessarie ai suddetti fini, pur essendosi tenuto presente che il suo
intervento poteva contribuire alla acquisizione di elementi di prova
da utilizzare poi nelle susseguenti fasi del giudizio.
Si è però data prevalenza alla esigenza di non aggravare oltre
misura questa fase, che si è voluta la più spedita possibile.
Rispetto al precedente codice di rito si è abbandonata la
soluzione che privilegiava la giurisdizione penale, nella quale erano
previsti anche gli aspetti civilistici conseguenti dal reato e si è
optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione
civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal
reato al processo penale, in coerenza con il sistema del rito
accusatorio.
Le considerazioni che precedono valgono anche per il procedimento
che prevede l'assegnazione di una somma in anticipo dell'ammontare
dei danni subiti dal danneggiato da incidente stradale, di cui
all'art. 24 della legge 4 dicembre 1969, n. 990.
La scelta operata dal legislatore a tutela e realizzazione di
altri interessi che ha ritenuto di dovere privilegiare, giustifica
pienamente la mancata previsione di una udienza apposita, prima di
quella preliminare.
Così anche per quanto riguarda il mantenimento del segreto che
copre gli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari e il
suo utilizzo per l'udienza.
È certamente consentito al danneggiato inoltrare la richiesta di
cui trattasi al g.i.p. all'udienza preliminare nella quale egli
dispone degli atti suddetti.
Del resto, lo stesso art. 24 citato, attribuendo la facoltà di
chiedere il provvedimento anticipatorio della liquidazione finale dei
danni subiti, nella vigenza del codice del 1930, al giudice
istruttore nella istruttoria formale o al p.m. nella istruttoria
sommaria (sent. Corte cost. n. 14 del 1976) presupponeva terminata la
fase delle indagini.
Indipendentemente, però, dal processo penale e dall'inserimento
in esso dell'azione civile, il danneggiato può promuovere l'azione
di risarcimento dei danni direttamente dinanzi al giudice civile e
chiedergli il provvedimento anticipatorio senza subire alcuna
preclusione o impedimento, soluzione quest'ultima considerata dal
legislatore più favorevolmente di quanto facesse il codice
precedente.
Atteso che l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei
danni nel processo penale non è l'unico strumento di tutela
giurisdizionale del diritto del danneggiato, non sussiste violazione
dell'art. 24 della Costituzione (sent. n. 443 del 1990). Essa si
verificherebbe se la via del processo penale fosse l'unica e non si
fosse prevista altra forma di tutela giurisdizionale.
Tanto più che per l'art. 75, secondo comma, del codice di
procedura penale, l'azione anteriormente proposta in sede civile
prosegue se non è trasferita in sede penale allo stesso modo di
quella iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte
civile. Il tutto muovendo da un'ottica innovatrice diretta a favorire
la separazione dei due giudizi, quello penale e quello civile, in
conformità di quella che è una delle caratteristiche del sistema
accusatorio.
A conferma del tendenziale favor per la separazione stanno anche
le eccezioni apportate alla previsione
dell'art. 75, ultimo comma, del codice di procedura penale.
La scelta del legislatore è giustificata dalla necessità di
tutelare altri interessi tra cui quello della speditezza del processo
penale secondo le direttive della legge-delega che impongono la
massima semplificazione e celerità anche nello svolgimento del
processo (sent. Corte cost. n. 443 del 1990).
2.2 - Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 102, primo
comma, della Costituzione.
Non è, infatti, del tutto precluso l'esercizio della funzione
giurisdizionale in sede penale e non sussiste la impossibilità del
giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli in
quanto sono solo regolati i tempi del procedimento.
Occorre, invero, che l'azione penale sia iniziata e sia
validamente instaurato il rapporto processuale.
L'esercizio della funzione giurisdizionale è individuato nella
sua pienezza allorché nessuna remora è posta per lo svolgimento di
un rapporto processuale dopo che esso sia stato validamente
instaurato.
2.3 - Né risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto le
situazioni poste a raffronto, quella in esame e quella della
concessione del sequestro penale o del dissequestro per cui sono
previste apposite udienze, sono nettamente diverse.
Pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a
motore natanti), in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di
procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il
giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere
sulla istanza di assegnazione di una somma di denaro da imputarsi
alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, in
riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma, della
Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte