Sentenza n. 193/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 30 del
r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il
9 dicembre 1970 dal giudice conciliatore di Oristano nel procedimento
civile vertente tra l'Istituto autonomo per le case popolari per la
provincia di Cagliari e Neri Luciana, iscritta al n. 67 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 75 del 20 marzo 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento per convalida di licenza per finita
locazione promosso dall'Istituto autonomo per le case popolari per la
provincia di Cagliari contro Neri Luciana, assegnataria di un
appartamento sito in Oristano di proprietà dell'Istituto, il giudice
conciliatore di Oristano con ordinanza 9 dicembre 1970 (pervenuta a
questa Corte il 14 febbraio 1974) ha sollevato d'ufficio la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 30 del testo unico
sull'edilizia popolare ed economica approvato con r.d. 28 aprile 1938,
n. 1165, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Osserva anzitutto il giudice a quo che gli Istituti per le case
popolari perseguono scopi di interesse pubblico a vantaggio delle
classi meno abbienti, alle quali gli alloggi sono assegnati secondo una
particolare procedura di concorso, che sfocia in una graduatoria.
Da ciò deriverebbe che l'Istituto, una volta riconosciuta
nell'assegnatario la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge,
non possa sovvertire il diritto all'assegnazione dell'alloggio,
acquisito a seguito di regolare concorso. La stipulazione, perciò, di
un contratto di locazione a tempo determinato o anche indeterminato -
con le conseguenze di cui al codice civile - sarebbe in netto contrasto
con tale acquisito diritto.
Il testo unico citato prevede come causa di risoluzione del
contratto solo il mancato pagamento del canone; ed anche il caso
dell'avvenuto mutamento delle condizioni soggettive e oggettive fatte
valere in sede di concorso e graduatoria potrebbe rappresentare una
legittima causa di risoluzione del rapporto. La pretesa dell'Istituto
di por termine a suo piacimento al rapporto, senza che l'assegnatario
nulla possa opporre, si risolverebbe quindi nella violazione di un
acquisito diritto alla locazione a vantaggio di altro aspirante.
Concludendo, il giudice a quo afferma che le norme denunciate, in
quanto carenti di disposizioni che adeguatamente tutelino
l'assegnatario titolare di un diritto soggettivo riconosciuto,
sarebbero incostituzionali, sia perché - in violazione dell'art. 24
Cost. - pongono l'assegnatario nella impossibilità di tutelare il suo
diritto, assicurando, per contro, all'Istituto una posizione di
privilegio in contrasto con le finalità pubbliche da esso perseguite;
sia perché - in violazione dell'art. 3 Cost. - creano inammissibili
disparità di trattamento tra cittadini.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri - rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato -
il quale nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 2
ottobre 1971, rileva che nessun contrasto può sussistere tra le norme
impugnate ed il principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 Cost.
Il giudice a quo pone a confronto la posizione del vecchio assegnatario
e quella di altro aspirante che potrebbe essergli preferito in sede di
nuova assegnazione dello stesso alloggio. Nessuna norma però impedisce
al precedente assegnatario di concorrere con altri a tale nuova
assegnazione. La parità di trattamento si realizza o si viola in sede
di assegnazione e non in sede di determinazione della durata del
rapporto di locazione che dalla assegnazione deriva.
Del pari insussistente, secondo l'Avvocatura, è il denunciato
contrasto con l'art. 24 Cost., non risultando in alcun modo
condizionato o limitato il diritto di difesa dalle norme in esame. Il
fatto che gli Istituti possano determinare la durata del contratto di
locazione non impedisce in alcun modo agli assegnatari di tutelare in
giudizio le proprie ragioni, qualora la disdetta per finita locazione
dovesse rivelarsi illegittima.
L'Avvocatura conclude, quindi, per la infondatezza della proposta
questione. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rinvio viene sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 21 e 30 del testo unico sull'edilizia
economica e popolare approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165.
L'impugnativa trae motivo dal rilievo che le denunciate norme
prevedono la cessione in locazione degli alloggi popolari - dopo
l'espletamento di concorso, con il quale sia stato accertato il
possesso, da parte dell'assegnatario, dei requisiti di legge in misura
prevalente rispetto agli altri aspiranti - mediante stipula di
contratti a tempo determinato o anche indeterminato, senza limitare le
ipotesi di cessazione del relativo rapporto ai soli casi di morosità o
di perdita, da parte dell'assegnatario, delle condizioni soggettive ed
oggettive, valutate in sede di graduatoria per l'assegnazione. La fine
della locazione per lo spirare del termine, e la facoltà dell'Istituto
locatore di negare immotivatamente la rinnovazione, concreterebbero una
violazione del diritto acquisito dall'assegnatario, ad ingiustificato
vantaggio di altro aspirante, cui l'alloggio potrebbe essere ceduto,
malgrado il possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi inferiori a
quelli del precedente assegnatario.
La denunciata normativa contrasterebbe, quindi, con due articoli
della Costituzione: con l'art. 3, perché creerebbe una inammissibile
disparità di trattamento tra cittadini; con l'articolo 24, perché
porrebbe il cittadino nella impossibilità di far valere le proprie
ragioni, fondate sull'acquisito diritto allo alloggio.
2. - La sollevata questione va esaminata prendendo le mosse
dall'analisi del complesso rapporto che si instaura tra gli Istituti
delle case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, si
devono in esso distinguere due fasi: la prima, di natura pubblicistica,
che ha termine con l'atto unilaterale di assegnazione, ed è
caratterizzata da posizioni di interesse legittimo; la seconda, di
natura privatistica, che ha inizio con la convenzione di locazione
(stipulata in dipendenza del provvedimento amministrativo di
assegnazione), ed è caratterizzata da posizioni di diritto soggettivo
perfetto e di correlative obbligazioni. La locazione, pur
presupponendo il procedimento di assegnazione, ha carattere autonomo
rispetto alla precedente fase; di guisa che i diritti soggettivi,
scaturenti dal negozio bilaterale, regolato dal diritto privato,
restano delimitati, quanto alla loro estensione ed alla loro durata,
dal contratto medesimo. Ne consegue che la locazione è soggetta alle
cause di risoluzione, di cessazione e di estinzione, previste dal
contratto e dalle norme integrative del codice civile, in quanto non
esplicitamente derogate; e l'efficacia di tali censure non è
condizionata alla formale revoca, da parte dell'Istituto, dell'atto
amministrativo di assegnazione, che ha concluso la prima fase del
rapporto. In altri termini, se il collegamento genetico tra il
provvedimento amministrativo di assegnazione ed il negozio bilaterale
di locazione, può importare che la revoca dell'assegnazione si
rifletta sul rapporto di locazione, non puo invece affermarsi che la
cessazione della locazione sia sempre e necessariamente condizionata
alla preventiva revoca dell'assegnazione, nel senso che l'estinzione
prevista dalla disciplina contrattuale non possa operare
indipendentemente dalla revoca dell'assegnazione. In particolare, ove
la locazione sia stata stipulata a tempo determinato e il termine sia
trascorso, o la locazione sia comunque scaduta in base al contratto,
il diritto dell'assegnatario al godimento dell'alloggio cessa al pari
di quanto si verifica per ogni altro conduttore, anche se non sia
intervenuto provvedimento di revoca dell'assegnazione, che in tal caso
si appalesa oltretutto superfluo.
3. - La struttura del rapporto, così delineata, e la sostanziale
autonomia delle due fasi in esso enucleate, trovano, sempre secondo la
richiamata giurisprudenza, la loro base legislativa nelle norme del
citato testo unico n. 1165 del 1938, ed in particolare nell'art. 30,
ove espressamente si dispone che la gestione degli alloggi da parte
degl'istituti ed enti per le case economiche e popolari, avvenga
mediante locazione, da effettuarsi secondo determinati criteri
preferenziali. Di tale articolo, così interpretato, il giudice a quo
prospetta il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
La questione è fondata.
Questa Corte ha già avuto occasione (sent. n. 159 del 1969) di
sottolineare le finalità sociali e gli scopi di pubblico interesse
perseguiti dagl'Istituti per le case popolari; e di affermare la
diversità di situazione tra l'inquilino di una privata abitazione e
l'assegnatario di un alloggio popolare, sul piano del rapporto locativo
che li lega, ai rispettivi proprietari dell'immobile. Gli istituti in
questione sono, infatti, enti pubblici, creati dallo Stato per il
soddisfacimento di un proprio fine, che si identifica con l'interesse e
l'obbligo sociale di costruire appartamenti economici da porre a
disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e più
bisognosi; ed i canoni da questi corrisposti, più modesti di quelli
correnti sul mercato, perché calcolati senza intenti speculativi o di
lucro, non sono equiparabili alla controprestazione in senso
privatistico. La natura pubblicistica sia degli enti sia della funzione
dai medesimi esplicata, incide sul rapporto intercedente tra l'Istituto
e l'assegnatario dell'alloggio, dando luogo a peculiari
caratteristiche, non riscontrabili nel comune rapporto di locazione.
Con la riconosciuta preponderanza dell'aspetto pubblicistico del
rapporto mal si concilia, peraltro, l'ampiezza privatistica
dell'autonomia negoziale attribuita ai suddetti istituti, cui si
riconosce la illimitata facoltà d'imporre, nel negozio bilaterale
susseguente all'assegnazione dell'alloggio, termini di scadenza che
determinano la cessazione del rapporto di locazione, senza che sia
previsto alcun nesso con la revoca dell'atto amministrativo di
assegnazione, o con altre ipotesi di risoluzione legislativamente
sancite. Se la mens legis è quella univoca, di fornire un abitazione
alle "classi meno agiate", ed in tale ambito ai più bisognosi secondo
predeterminati criteri preferenziali, irrazionale ed incongrua si
appalesa la norma che consente di eludere lo scopo chiaramente voluto
dal legislatore. Infatti, il rigoroso procedimento amministrativo di
assegnazione, che si concreta in un concorso e si conclude con una
graduatoria degli aspiranti, può agevolmente essere frustrato, con
l'apporre al rapporto locatizio, che si instaura in conseguenza
dell'atto di assegnazione, un breve termine (talvolta anche di un solo
mese), allo scader del quale il rapporto cessa ex lege, essendo in
facoltà dell'istituto locatore di negarne ad nutum la rinnovazione,
pur conservando l'assegnatario i requisiti soggettivi ed oggettivi che
nella graduatoria lo avevano anteposto agli altri aspiranti. L'alloggio
può, quindi, dall'Istituto, essere dato in locazione ad altro
soggetto, che abbia minori titoli preferenziali rispetto al precedente
assegnatario, e magari lo segue nell'ordine della stessa graduatoria; o
essere posto nuovamente a concorso, alla cui alea l'assegnatario
dovrebbe sobbarcarsi per riottenerlo in locazione. Ad altri
assegnatari, invece, l'Istituto può concedere la rinnovazione del
contratto scaduto, senza dover esternare le ragioni del diverso
comportamento, avvantaggiandoli così nei confronti di quelli, del pari
utilmente classificati in graduatoria, ai quali il rinnovo sia stato
negato. La norma in esame, nel consentire questa arbitraria ed
ingiustificata disparità di trattamento, in irrazionale antitesi con
la voluta preliminare selezione dei più bisognosi, vulnera il primo
comma dell'art. 3 della Costituzione. Ed appare, altresì, in
contrasto con il secondo comma dello stesso articolo, in quanto
impedisce il perseguimento della finalità, di alto rilievo sociale,
intesa a fornire l'alloggio ai meno abbienti, per i quali la estrema
difficoltà di procurarsi l'abitazione sul libero mercato costituisce
indubbiamente uno tra i più gravi ostacoli al pieno sviluppo della
persona umana ed all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Né varrebbe il rilievo che gl'Istituti si avvalgono della scadenza
del termine per porre fine al rapporto con assegnatari che non abbiano
più i requisiti di legge. È facile replicare che in tali casi altro
è il rimedio apprestato dall'ordinamento, quale la risoluzione di
diritto dei contratto per decadenza, annullamento e revoca
dell'assegnazione, e ad esso è doveroso far ricorso, anche per le
maggiori garanzie in sede giurisdizionale che offre agl'interessati. Al
qual proposito questa Corte ha già riconosciuto (ord. n. 48 del 1974)
che il d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, è intervenuto a dettare una
organica disciplina dell'intera materia delle assegnazioni in locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle ipotesi di
decadenza delle stesse nonché di loro annullamento e revoca (e
conseguente risoluzione di diritto del rapporto di locazione) per il
venir meno nell'inquilino dei requisiti, accentuando così gli aspetti
pubblicistici delle precedenti disposizioni del citato testo unico n.
1165 del 1938, nonché della legge 16 maggio 1956, n. 503, e del d.P.R.
23 maggio 1964, n. 655, in ordine ai mezzi di tutela amministrativa e
giurisdizionale, di cui gl'Istituti per le case popolari e gli enti
assimilati possono valersi per l'assolvimento dei loro compiti. La
richiamata disciplina è applicabile alla quasi totalità delle case
popolari che, per essere state costruite a totale carico e con il
concorso o con il contributo dello Stato, rientrano nell'ambito
dell'edilizia residenziale pubblica. A quelle che non vi sono comprese,
la normativa stessa, qualora ritenuta non applicabile in via analogica,
potrebbe essere estesa dal legislatore con apposito provvedimento.
Conclusivamente, per i su esposti motivi, va dichiarata la
illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, dell'impugnato art. 30 del testo unico n. 1165 del 1938,
nella parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare
con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di locazione per
un tempo determinato, nonché di avvalersi nei confronti degli stessi
del procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita
locazione.
Resta così assorbita l'altra censura, dedotta, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, nei confronti dello stesso art. 30.
4. - Inammissibile per difetto di rilevanza è, invece, la
questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in
epigrafe, sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
nei confronti dell'art. 21 dello stesso testo unico n. 1165 del 1938:
tale articolo, infatti, ha per oggetto la costruzione delle case
popolari ed economiche, mentre nel giudizio a quo si verte in tema di
locazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938,
n. 1165, sollevata dal giudice conciliatore di Oristano con l'ordinanza
in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30 dello
stesso testo unico n. 1165 del 1938, nella parte in cui consente agli
enti pubblici concedenti di stipulare con gli assegnatari degli alloggi
popolari contratti di locazione per un tempo determinato, nonché di
avvalersi nei loro confronti del procedimento per convalida di licenza
o di sfratto per finita locazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte