Art. 21
[1]Quando sia riconosciuto il bisogno di alloggi per le classi meno agiate, i comuni sono autorizzati, oltre che a concorrere nella dotazione di istituti per case popolari, a provvedere alla costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione conformandosi alle leggi vigenti e a tutte le norme che disciplinano l'assunzione diretta di pubblici servizi, od in economia, ai sensi dell'art. 15 della legge 15 ottobre 1925, n. 2578.
[2]I comuni sono autorizzati, con le cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione di alberghi popolari da affittare per dimora giornaliera o di dormitori pubblici ad uso gratuito.
[3]Le deliberazioni delle Amministrazioni comunali, da approvarsi dall'autorita' tutoria, devono essere accompagnate da dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto che le hanno determinate nonche' dal piano tecnico-finanziario dell'operazione e della disponibilita' dei mezzi per effettuarla.
[4]Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite per sfitti eventuali.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva