Sentenza n. 193/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/06/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 419legge 533/1973
- art. 1legge 533/1973
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 419
cod. proc. civ. (Intervento volontario) promossi con le ordinanze
emesse il 17 aprile 1978 dal Pretore di Napoli e il 19 maggio 1982 dal
Pretore di Lecce, rispettivamente iscritte al n. 350 del registro
ordinanze 1978 e al n. 543 del registro ordinanze 1982 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 1978 e n. 25 del
1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1983 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso al Pretore di Napoli, in funzione di giudice del
lavoro, depositato il 9 dicembre 1975, Cammarota Gennaro, Boccarossa
Gennaro e Aprile Gesualdo, premesso che, nonostante l'assunzione da
parte della Cooperativa La Spiga (per il Boccarossa e l'Aprile) e della
Cooperativa L'AGO (per il Cammarota), avevano lavorato, all'interno del
silo, agli ordini del capo bilancista della S.p.a. Magazzini Generali,
Silos e Frigoriferi, con sede in Napoli, senza che mai le Cooperative
si fossero intromesse nell'organizzazione e nell'esecuzione del lavoro
limitandosi soltanto alla fornitura e composizione delle squadre
inviate giornalmente al lavoro nel numero richiesto dai gestori del
silo e alla suddivisione, fra i lavoratori, dei compensi di cottimo,
corrisposti dalla Magazzini Generali previa detrazione delle spese per
il funzionamento delle cooperative ed il pagamento (in misura ridotta)
dei contributi assicurativi e previdenziali, che anche il potere
disciplinare era stato ed era esercitato dalla Magazzini Generali
tramite le Cooperative le quali si erano obbligate ad irrogare le
punizioni richieste dalla Magazzini Generali, che, a conclusione della
controversia nella quale i tre ricorrenti e altri avevano chiesto al
Tribunale di Napoli di essere dichiarati dipendenti della Magazzini
Generali, era stata stipulata transazione giudiziale con cui la
Società si era impegnata ad assicurare agli attori un minimo garantito
di paga peraltro non prestato, dedussero che la fattispecie integrava
gli estremi dell'appalto di mere prestazioni di lavoro espressamente
vietato dalla 12 ottobre 1960 n. 1360 e ritenuto nullo anche in epoca
antecedente per frode ed illiceità della causa chiesero, nei confronti
della S.p.a. Magazzini Generali, Silos e Frigoriferi, 1) dichiarare che
essi ricorrenti ne erano alle dipendenze, a tutti gli effetti con
decorrenza per il Cammarota dal 4 agosto 1951 e per gli altri dal 29
gennaio 1949,2) condannare la intimata Società nelle spese giudiziali,
e articolarono capitoli di prova testimoniale indicando testimoni.
1.2. - Con decreto in data 12 dicembre 1975 l'adito Pretore fissò
l'udienza dell'8 marzo 1976 per la discussione della causa.
1.3. - Mediante comparsa depositata il 3 febbraio 1976 spiegarono
intervento volontario Reggina Antonio, Bottino Vincenzo e Marra
Gaetano, assumendo di lavorare sin dal 29 gennaio 1949 alle dipendenze
della S.p.a. Magazzini Generali Silos e Frigoriferi, per la riconsegna,
in sacchi e alla rinfusa, dei cereali e dei semi depositati nel silo
portuale della società, chiesero 1) ammettersi l'intervento in tal
guisa spiegato, 2) dichiarare che dovevano essi ricorrenti, ai sensi
dell'art. 11. 1360/1960, essere, con decorrenza dal 29 gennaio 1949,
considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze della S.p.a.
Magazzini Generali che aveva effettivamente utilizzato le loro
prestazioni, 3) condannare la Società nelle spese giudiziali, e
articolarono capitoli di prova testimoniale indicando testimoni.
1.4. - Con memoria depositata il 27 febbraio 1976 la S.p.a.
Magazzini Generali, Silos e Frigoriferi, eccepì l'improponibilità
delle domande dei ricorrenti per aver formato oggetto di transazione
giudiziale avanti il Presidente della nona Sezione del Tribunale di
Napoli sotto la data del 18 aprile 1975, in cui ciascuno dei ricorrenti
e degli intervenienti riconobbe "che non vi è stato alcun rapporto di
lavoro tra esso e la costituita società Magazzini Generali Silos e
Frigoriferi", l'inammissibilità dell'intervento volontario per
violazione dell'art. 419 c.p.c. per non essere stato proposto in forma
di ricorso, nonché degli artt. 414 e 415 per inosservanza dei termini
a difesa, e l'opportunità della riunione del ricorso introduttivo con
altri giudizi connessi già incardinati, e nel merito dedusse la
nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e
l'infondatezza articolando capitoli di prova testimoniale e indicando i
testimoni.
1.5. - L'adito Pretore, dopo aver provveduto all'interrogatorio
libero delle parti, sperimentato l'accesso sul luogo di lavoro,
disposto ma non assunto la prova per testi e disposto l'acquisizione di
documento, all'udienza del 17 aprile 1978 pronunciò ordinanza (poi
notificata l'8 e comunicata il 17 del successivo mese di maggio,
pubblicata nella G.U. n. 278 del 4 ottobre 1978 e iscritta al n. 350
R.O. 1978), con la quale sollevò d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 419 c.p.c. in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost. sul riflesso che a) trattavasi nella specie di
intervento comunemente definito "adesivo autonomo o litisconsortile"
che "comporta l'esercizio di una domanda nuova ed autonoma rispetto a
quelle da altri in via principale (recte in via originaria) proposte"
onde "la parte la quale subisce l'intervento debba essere messa in
grado di spiegare le sue difese compiutamente e tempestivamente anche
nei confronti dell'interventore", b) l'art. 419 c.p.c., che disciplina
l'intervento volontario nel processo celebrato con il rito speciale del
lavoro, si limita a richiamare gli artt. 414 (forma della domanda) e
416 (costituzione del convenuto) e non anche gli artt. 415 (deposito
del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza) e 418 (notificazione
della domanda riconvenzionale) "in quanto l'art. 419 si limita ad
indicare (per relationem al ricorso dell'attore e alla memoria di
costituzione del convenuto) le modalità con cui l'intervento
volontario deve essere effettuato, come la mera constatazione che
l'art. 416 tratti anche della domanda riconvenzionale proponibile in
memoria di costituzione non implica che all'intervento sia
automaticamente estesa la disciplina della domanda riconvenzionale (che
è contenuta nell'art. 418)", c) tale essendo - a giudizio del Pretore-
lo stato delle fonti di diritto, "l'art. 419 c.p.c. - che disciplina
l'intervento volontario nello speciale rito del lavoro - non pare in
linea né con l'art. 3 (parità di trattamento da parte della legge)
né con l'art. 24 (difesa in giudizio quale diritto in ogni stato e
grado del procedimento) della Costituzione".
1.6. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1. - Con ordinanza emessa - nel contraddittorio dell'attore
costituitosi con ricorso depositato l'8 marzo 1982, dell'INPS, che
aveva spiegato intervento con comparsa depositata il 3 maggio 1982
(integrata con altra memoria depositata il successivo 7) e del
convenuto costituitosi con memoria depositata l'8 maggio 1982 - alla
udienza di discussione del 19 maggio 1982, fissata con decreto 11 marzo
1982, dal Pretore di Lecce in funzione di giudice del lavoro (poi
notificata il 1 e comunicata il 29 del successivo mese di giugno,
pubblicata nella G.U. n. 25 del 26 gennaio 1983 e iscritta al n. 543
R.O. 1982) è stata sollevata d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost., questione di costituzionalità dell'art. 419 c.p.c. sul
riflesso che a) nel giudizio riguardante soltanto le differenze
retributive rivendicate da Colella Maria Antonietta nei confronti di
Jacobelli Attilio l'INPS aveva spiegato intervento adesivo autonomo con
atto depositato il 3 maggio 1982 per conseguire dal datore i contributi
corrispondenti alle somme che la ricorrente a stregua della
contrattazione collettiva avrebbe dovuto percepire in più rispetto al
trattamento economico effettivo, b) il convenuto, che è controparte
all'INPS, "non si vede notificare l'atto d'intervento ed anzi potrebbe
venire a conoscenza delle avverse pretese ed argomentazioni solo nel
corso dell'udienza di discussione, né l'obbligo di comunicazione
dell'avvenuto intervento, ex art. 267 c.p.c., a cura del cancelliere
gioverebbe al convenuto dappoiché l'intervento può spiegarsi fino a
dieci giorni prima dell'udienza, e, pertanto, non sarebbe a
disposizione del convenuto tempo sufficiente per apprestare le difese,
c) nel contrasto tra lo snaturamento del rito speciale del lavoro, che
seguirebbe alla concessione di altro termine di difesa alla parte che
resiste alle pretese dell'interveniente, e la violazione del diritto di
difesa di essa parte, è da preferire - a giudizio del Pretore il quale
ha ritenuto rilevante la questione per ciò che "la presenza dell'INPS
muta ovviamente i tempi, le prospettive e l'ambito del processo" - la
seconda alternativa che "autorizza il sospetto d'incostituzionalità
dell'art. 419 c.p.c. in relazione ai principi di uguaglianza di cui
all'art. 3 Cost. ed inviolabilità del diritto della difesa in giudizio
ex art. 24 Cost., almeno nella parte in cui non prevede un meccanismo
analogo a quello predisposto all'art. 418 c.p.c. in caso di domanda
riconvenzionale".
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato l'11 febbraio 1983, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha eccepito l'inammissibilità dell'incidente per essere
incentrato sull'ipotesi, non verificatasi nella specie, del convenuto
che disponga di meno di dieci giorni per approntare la propria difesa e
ne ha concluso per l'infondatezza argomentando da ciò che a) l'art.
419, prevedendo anche per l'intervento il termine stabilito per la
costituzione del convenuto, concede a quest'ultimo un congruo termine
per prendere conoscenza della situazione processuale che lo interessa,
b) comunque, il giudice, avvalendosi dei poteri peculiari del
magistrato del lavoro, può rinviare l'udienza di discussione
concedendo termine per il deposito di note difensive qualora,
nonostante il rispetto da parte dell'interveniente del termine previsto
per la costituzione del convenuto e gli adempimenti della cancelleria
ex art. 267 c.p.c., le parti originarie non siano in grado di
apprestare adeguate difese, c) infine, il legislatore, al fine di non
incidere negativamente sul sollecito svolgimento del processo del
lavoro, ha dettato con l'art. 419 una disciplina derogativa rispetto
all'art. 268 che fissa nell'udienza di rimessione al collegio il dies
a quo per la proposizione dell'intervento volontario.
3. - Alla pubblica udienza del 24 maggio 1983, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Cavalli ha
insistito nelle conclusioni d'inammissibilità e, in ipotesi,
d'infondatezza della proposta questione. Considerato in diritto :
4.1. - La circostanza che la fondatezza della domanda, spiegata
dall'interveniente INPS avanti il Pretore di Lecce, sia condizionata
all'accoglimento della domanda proposta dal lavoratore contro il datore
nei confronti del quale l'INPS fa valere le sue pretese, laddove ben
potrebbe il Pretore di Napoli, pronunciando sul merito, accogliere le
domande degli attori e respingere la istanza proposta contro lo stesso
convenuto dagli intervenienti, non vale ad incrinare la identità
oggettiva dei due incidenti, cui i giudici han dato vita dichiarando
non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma
secondo Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 419 (testo
novellato in virtù dell'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c., a
tenor del quale "salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria
del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'art. 105 non
può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del
convenuto, con le modalità previste dagli artt. 414 e 416 in quanto
applicabili".
Né merita accoglimento l'eccezione d'inammissibilità
dell'incidente sollevato dal Pretore di Lecce, formulata
dall'Avvocatura generale dello Stato in questa sede intervenuta
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, perché quel
giudice e, in non diversa guisa, il Pretore di Napoli non si limitano a
ravvisare il contrasto tra l'art. 419 e gli invocati parametri di
costituzionalità in ciò che il convenuto avrebbe a sua disposizione
meno di dieci giorni dalla udienza di discussione ma basano il sospetto
d'incostituzionalità dell'art. 419 sulle più ampie considerazioni
(riassunte sub 1.5, 2.1) sulle quali non fa presa la eccezione nei
superiori sensi prospettata.
Pertanto nulla impedisce alla Corte di discendere all'esame della
questione di costituzionalità, sollevata dai due Pretori, e, in via
preliminare, di disporre la riunione dei due incidenti di cui forma
oggetto.
4.2. - La considerazione della disciplina positiva degli interventi
nel rito speciale del lavoro consente di constatare che, mentre gli
artt. 416 e 419 impongono all'interveniente volontario lo stesso
termine di dieci giorni prima della udienza di discussione senza
distinguere a seconda che l'interveniente proponga domanda contro tutte
le parti originarie (intervento principale) ovvero contro il solo
attore o il solo convenuto (intervento adesivo autonomo) oppure si
limiti a sostenere le ragioni di alcuna delle parti alla vittoria della
quale ha interesse (intervento adesivo semplice o dipendente), l'art.
420 rescrive al comma nono che "nel caso di chiamata in causa a norma
degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo
il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di
costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo,
quinto e sesto dell'art. 415. Il termine massimo entro il quale deve
tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di
fissazione", e al comma decimo che "il terzo chiamato deve costituirsi
non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la
propria memoria a norma dell'art. 416".
La esigenza di concentrare la discussione in unica udienza - pur a
tacere di ciò che le necessità dell'istruttoria, evidenziate dai
commi quinto a settimo dello stesso art. 420, ne smentiscono il rigore
assoluto - non solo cede di fronte alla "necessità" del
litisconsorzio, che impone l'integrazione del contraddittorio
originariamente incompleto (art. 102), ma segna il passo anche di
fronte al potere dovere, che al giudice compete, di verificare la
consistenza in concreto delle condizioni di ammissibilità degli
interventi su istanza di parte (art. 106) e per ordine del giudice
(art. 107): s'intende dire la comunanza della causa tra parti
originarie e terzo e il rapporto di garanzia, nonché l'interesse del
terzo a sostenere le ragioni della parte adiuvata.
Se si riflette sulla implicitio della cognizione propria della
originaria lite provocata non solo nelle ipotesi di litisconsorzio
necessario, di comunanza obiettiva tra parti originarie e terzo e di
chiamata in garanzia, ma anche nelle aree in cui affondano le radici
degli interventi volontari principale e adesivo autonomo (aree che -
sul piano della legittimazione ad agire e a contraddire - si
identificano con l'ambiente sostanziale dal quale prendono le mosse gli
interventi principale ed adesivo autonomo) nonché dello stesso
intervento adesivo dipendente non si vede perché il diritto di difesa
delle parti principali, contro le quali si appuntano le pretese degli
intervenienti volontari e dell'avversario del coadiuvato
dall'interveniente adesivo dipendente, debbano essere garantite in
guisa diversa e meno incisiva del modo con cui al legislatore è parso
giusto assicurarlo allorquando ha plasmato il nono e il decimo comma
dell'art. 420. Come al terzo, di cui agli artt. 102, 106 e 107, debbono
essere notificati il provvedimento di fissazione di una nuova udienza
nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto
e, in primis et ante omnia è d'uopo fissare una nuova udienza, nella
quale parti originarie e interveniente, anche sulla base della memoria
del terzo, siano posti in grado di discutere, nelle nuove sue
dimensioni, la causa, così allorquando un terzo spiega intervento
volontario è da attribuire al giudice il potere dovere di fissare -
con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma quinto (elevabile
a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti
originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienza,
non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie
depositare memoria, e di disporre che, entro cinque giorni, siano
notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la
memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il
provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Così giudicando la Corte amplia la declaratoria
d'incostituzionalità dell'art. 419 dalla specie dell'intervento
adesivo, dalla quale han preso le mosse le ordinanze pretorili,
all'altra dell'intervento principale senza operare distinzione tra la
parte originaria, contro la quale è spiegato l'intervento del terzo, e
l'altra o le altre parti originarie, sul riflesso che la pretesa del
terzo, anche se diretta contro una sola parte, non può non influire
sulla intera vicenda processuale in cui si muovono anche l'altra o le
altre parti originarie. Né ad escludere dalla declaratoria
d'incostituzionalità della norma impugnata la specie dell'intervento
adesivo semplice giova il rilievo che oggetto ne sia non domanda
coinvolgente un diritto sibbene il sostegno prestato alle ragioni della
parte alla cui vittoria il terzo ha interesse, perché l'attività
dell'adiuvante non può non incidere sulla originaria prospettazione
delle ragioni della controparte dell'adiuvato.
Insomma quel che viene in primaria considerazione è non il
principio di eguaglianza tra le parti, sibbene il diritto di difesa
delle parti originarie, che deve essere garantito nel contrasto con il
terzo interveniente volontario o coatto e con il litisconsorte
necessario originariamente pretermesso.
Nell'assenza di pronuncia del Giudice, cui compete la nomofilachia,
il contrasto dottrinale tutt'altro che ampio si avverte tra chi
sollecita l'esercizio del magistero di questa Corte e chi reputa che
l'iniquità in danno della controparte dell'interveniente, che pur si
riconosce perpetrata dalla imperfetta norma racchiusa nell'art. 419,
possa essere eliminata con l'estensione, all'intervento volontario nel
rito del lavoro, dell'art. 267 c.p.c., il quale nel rito ordinario fa
obbligo al cancelliere di "comunicare" alle altre parti l'intervento
volontario spiegato in tempo anteriore alla pubblica udienza, ovvero
con la tecnica dell'applicazione analogica del novellato art. 418
(notificazione della domanda riconvenzionale). Questa Corte, dato che
la possibilità di sventare l'attentato al diritto di difesa con mezzi
interni alla ordinaria applicazione delle norme si risolve in un
apprezzamento di rilevanza della sollevata questione di
costituzionalità, potrebbe pur esimersi dal valutare la utilità dei
rimedi suggeriti volta che le motivazioni svolte dai Pretori di Napoli
e di Lecce sono più che sufficienti, ma ben può osservare che altro
è la comunicazione altro la notificazione e che né l'una né l'altra
sostituiscono la fissazione di altra udienza specie nel rito del lavoro
improntato ai canoni della oralità e della concentrazione, e che
l'art. 418 non è utilmente invocato vuoi perché difetta nel quadro
della riconvenzionale l'inserzione di un terzo vuoi perché i
conditores dell'art. 419, richiamando - per giunta con il prudenziale
"in quanto applicabili" - gli artt. 414 e 416, hanno sbarrato la via ad
altri arricchimenti della norma dettata con il ripetuto art. 419.
Né infine giova ripetere quel che da taluno si è opposto, e cioè
che nulla vieterebbe al giudice, avanti il quale è stato spiegato
intervento, di fissare motu proprio altra udienza perché le ipotesi di
fissazione di altra udienza sono tassative e al diritto di difesa
dell'interveniente e delle parti non può sopperirsi con le normali
tecniche applicative delle norme ordinarie o - peggio - con la
violazione delle stesse. Del che si è convinto il Pretore di Napoli il
quale a suggello di discussione protrattasi per due anni ha rimesso
l'esame della questione alla Corte.
L'art. 419, posto nei termini di cui sopra all'unisono con l'art.
24 comma secondo Cost., si svolge su linea parallela a quella su cui
avanzano dal 1973 i novellati artt. 418 e 420 commi nono e decimo del
codice di rito civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 350/1978 e 543/1982, dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 419 (sub art. 1 l. 11 agosto
1973, n. 533) c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi
intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere dovere di
fissare - con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma quinto
(elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna
delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una
nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le
parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque
giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di
fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a
quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte