Sentenza n. 194/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 103/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma
primo, capoverso secondo, e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103
(Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva),
promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1982 dal Pretore di
Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il Centro di
iniziativa giuridica "P. Calamandrei" ed altra e la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi ed altri, iscritta al n. 88 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
177 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione della Lega per il disarmo
unilaterale, del Centro di iniziativa giuridica "P. Calamandrei",
della R.A.I. e della Commissione parlamentare, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
uditi gli avv.ti Claudio Chiola e Corrado De Martini per il
Centro di iniziativa giuridica "P. Calamandrei" e per la Lega per
il disarmo unilaterale, Alessandro Pace e Filippo Satta per la
R.A.I. e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per la Commissione
parlamentare e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Roma - adito ex art. 700 c.p.c. dal Centro di
iniziativa giuridica P. Calamandrei e dalla Lega per il disarmo
unilaterale per ottenere in via d'urgenza la trasmissione dei
programmi che i ricorrenti, ammessi al c.d. "accesso" alla
radiotelevisione pubblica, avevano registrato, e la cui diffusione
era stata negata, per motivi inerenti al loro contenuto, dalla
Sottocommissione per l'accesso e successivamente dalla Commissione
parlamentare di vigilanza in sede di ricorso - ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma primo, capoverso
secondo, e 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva), per violazione degli
artt. 21 e 43 Cost., come coordinatamente considerati nella sentenza
n. 225 del 1974 della Corte costituzionale, nonché degli artt. 24 e
102 Cost.
I resistenti - Commissione parlamentare di vigilanza e R.A.I. -
avevano preliminarmente eccepito il difetto
assoluto di giurisdizione del pretore, sostenendo che la disciplina
del c.d. "accesso" al mezzo radiotelevisivo, attuata a
seguito della sentenza n. 225/1974 della Corte costituzionale,
sottrae al sindacato di qualsiasi giudice, ordinario o
amministrativo, le determinazioni dei competenti organi in materia.
In particolare, avevano rilevato che l'art. 6 della
legge n. 103/1975 prevede avverso le determinazioni della
Sottocommissione parlamentare per l'accesso - alla quale è demandato
l'esame delle richieste di accesso - il solo ricorso alla Commissione
parlamentare di vigilanza, le cui decisioni - in conformità alla
natura dell'organo (espresso dal Parlamento, del quale condivide le
prerogative di sovranità) ed alle funzioni esercitate (di carattere
politico) - sono insindacabili dalla magistratura.
Ha osservato il pretore che da tale prospettazione - che appare la
più aderente al testo normativo e che, se accolta, comporterebbe il
rifiuto della richiesta tutela d'urgenza, per improponibilità
assoluta della domanda - scaturiscono fondati dubbi circa la
legittimità costituzionale della citata normativa.
Invero, con la sentenza n. 225/1974, la Corte costituzionale,
chiamata a decidere della legittimità del monopolio radiotelevisivo,
ha statuito che la conservazione del monopolio stesso è condizionata
non solo all'attuazione di un sistema idoneo ad escludere il
predominio del potere esecutivo nell'ambito dell'ente gestore e ad
attuare l'obiettività, l'imparzialità e la completezza
dell'informazione, ma anche all'emanazione di norme idonee a
"favorire, rendere effettivo e garantire il diritto di accesso, nella
misura massima consentita dai mezzi tecnici", "se non ai singoli
cittadini, almeno a tutte quelle formazioni più rilevanti nelle
quali il pluralismo sociale si esprime e si manifesta", in modo da
"raggiungere quei fini di utilità generale in funzione dei quali
l'art. 43 Cost. rende legittima la riserva".
La Corte ha quindi sollecitato il legislatore ad emanare una legge
che preveda almeno che "in attuazione di un'esigenza che discende
dall'art. 21 Cost., l'accesso alla radiotelevisione sia aperto, nei
limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici,
religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie
presenti nella società".
Ad avviso del pretore, la richiamata sentenza ha riconosciuto che,
nell'ambito del sistema monopolistico radiotelevisivo, sussiste, in
capo ai gruppi di particolare qualificazione politica, religiosa e
culturale, un diritto soggettivo di accesso, garantito a livello
costituzionale, come espressione di esigenze che derivano dall'art.
21 Cost., e ciò in quanto nella motivazione della sentenza e nelle
direttive impartite al legislatore (nella lettera f) appare assente
ogni elemento che possa consentire di configurare l'accesso come
diritto condizionato, o interesse legittimo, o, addirittura, come
mera situazione di fatto non giustiziabile, perché dotata di tutela
a livello esclusivamente politico.
Ed infatti, nelle determinazioni della Corte, l'ammissione al
mezzo radiotelevisivo appare come dovuta, con conseguente esclusione
di ogni discrezionalità (che condurrebbe a possibili discriminazioni
ideologiche, vertendosi in una materia tanto delicata quale la
libertà di manifestazione del pensiero, soprattutto quando questa si
esplica nel campo delle concezioni politiche, religiose e sociali),
salvo limiti di natura tecnica che possono tuttavia operare solo dopo
lo sfruttamento massimo della potenzialità del mezzo, e con
l'implicito richiamo del limite del buon costume, posto dall'art. 21
Cost.
In sostanza il diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo gestito
in regime di monopolio, come delineato dalla sentenza n. 225/1974, va
considerato, ad avviso del pretore, come un diritto soggettivo
perfetto, garantito a livello costituzionale in forza della
coordinata lettura degli artt. 21 e 43 Cost., ed in quanto tale non
comprimibile da parte degli organi preposti all'accesso e suscettivo
di incontrare limiti alla sua soddisfazione ed attuazione solo nella
intrinseca limitatezza del mezzo attraverso il quale è destinato a
realizzarsi; limitatezza che, nella fattispecie, non assumeva
rilievo, dal momento che le trasmissioni organizzate dai ricorrenti
avevano già trovato la loro collocazione nei programmi, e sono
state, successivamente alla effettiva registrazione, annullate,
ritenendosi che il loro contenuto, per l'asprezza dei toni e la
natura dei termini usati, assumesse rilievo penale.
Orbene - prosegue il giudice a quo - l'art. 6 della legge n.
103/1975 sembra discostarsi dal quadro delineato dalla Corte, dal
momento che degrada il diritto all'accesso a mera situazione di
fatto, sia perché ne condiziona l'applicazione a valutazioni non
meramente tecniche, nelle quali assume rilievo anche il contenuto del
programma (cfr. art. 6, comma quinto, ultima parte); sia,
soprattutto, perché sembra escludere ogni garanzia di tipo
giurisdizionale, in quanto rimette l'attuazione dell'accesso a
determinazioni di organi di incerta natura, che appaiono, nel sistema
della legge n, 103/1975, esenti da ogni sindacato giurisdizionale.
La norma viene pertanto denunciata dal pretore alla Corte
costituzionale per violazione degli artt. 21 e 43 Cost., nella
lettura coordinata fornita dalla sentenza n. 225/1974, in quanto non
"favorisce" né "rende effettivo" il diritto di accesso al servizio
pubblico radiotelevisivo come espressione della libertà di
manifestazione del pensiero di gruppi socialmente rilevanti, ma lo
disciplina alla stregua di una mera situazione di fatto, così
privando i gruppi che ne sono titolari - tra i quali rientrano
pacificamente i ricorrenti, tanto è vero che essi sono stati
regolarmente ammessi, con provvedimento successivamente revocato per
motivi inerenti al contenuto dei programmi, dei quali pur si
assumevano, secondo la vigente legge e in forza dei princìpi, la
piena responsabilità civile e penale - delle prerogative di tutela
proprie del diritto soggettivo perfetto.
Per quanto attiene, poi, alla "garanzia" del diritto di accesso,
una ulteriore censura di incostituzionalità, ad avviso del pretore,
si ricollega alla peculiare natura degli organi ai quali è demandata
la gestione dell'accesso.
Trattasi, invero, di organi che costituiscono espressione del
Parlamento, dal quale promanano quanto a composizione, di guisa che
sembra corretto ritenere che essi siano sottratti, in ragione della
sovranità attribuita al Parlamento, al sindacato degli organi
giurisdizionali: si pone, allora, il quesito se sia conforme all'art.
24 Cost. "politicizzare" con legge una determinata attività
oggettivamente amministrativa (qual è la gestione dell'utilizzazione
degli spazi di trasmissione riservati all'accesso), sottraendo così
ad ogni sindacato giurisdizionale deliberazioni incidenti su di una
posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto
costituzionalmente garantito.
Né potrebbe obbiettarsi che la Commissione parlamentare assicura,
in sede di ricorso avverso le decisioni della Sottocommissione per
l'accesso, la "garanzia" del diritto di accesso, in quanto questa, ai
sensi dell'art. 24 Cost., è soltanto quella assicurata dalla
magistratura, i cui compiti non possono essere svolti dalla
Commissione, per il divieto di istituzione di giudici speciali, posto
dall'art. 102 Cost.
L'esame delle sollevate eccezioni di incostituzionalità viene
pertanto rimesso alla Corte costituzionale, ritenendole il giudice a
quo non manifestamente infondate né irrilevanti, atteso che la
persistenza o meno delle norme denunciate condiziona l'accoglimento o
il rigetto (per improponibilità assoluta della domanda) della
richiesta di provvedimento ex art. 700 c.p.c.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituiti il Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei e la Lega
per il disarmo unilaterale, sollecitando la declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme denunciate.
3. - Si è costituita altresì la R.A.I., eccependo l'irrilevanza
della questione, in quanto nei giudizi a quibus non veniva in
considerazione il problema dell'accesso, dal momento che i ricorrenti
erano stati ammessi a trasmettere, bensì quello del potere di
controllo della Sottocommissione sul contenuto dei programmi, che ha
determinato il diniego della diffusione dei programmi già registrati
e che è stato trascurato dal pretore.
La questione, ad avviso della R.A.I., è inoltre inammissibile,
poiché, trovando l'accesso la sua disciplina esclusivamente nella
legge n. 103/1975, e non già nella Costituzione, l'eventuale
declaratoria di incostituzionalità sortirebbe un effetto opposto a
quello auspicato dal Pretore, precludendo del tutto l'ammissione dei
gruppi socialmente rilevanti al mezzo radiotelevisivo pubblico.
In ultima istanza la questione è ritenuta infondata.
Invero, se può riconoscersi ai gruppi socialmente rilevanti la
titolarità del diritto soggettivo ad esprimere il proprio pensiero,
nascente dal provvedimento di ammissione, tuttavia, l'esercizio di
tale diritto non può ritenersi sottratto ad ogni controllo. Al
contrario, questo bene è esercitato, qualora nel programma siano
inserite affermazioni di rilievo penale, dalla concessionaria, per
evitare il concorso nel reato (art. 40, comma primo, c.p.), e dalla
Commissione parlamentare, i cui poteri di vigilanza si riallacciano
ad un preciso invito della sentenza n. 225 del 1974 della Corte
costituzionale.
4. - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, rappresentata dall'Avvocatura
dello Stato, ha contestato la sufficienza della motivazione
dell'ordinanza in punto di rilevanza.
In via gradata, la Commissione di vigilanza ha negato la
fondatezza della questione.
Premesso che nella specie non veniva in discussione l'accesso al
mezzo radiotelevisivo - che era stato autorizzato, non equivalendo,
come ritenuto dal pretore, la subordinazione della diffusione dei
programmi alla loro parziale modifica, nelle parti ritenute di
rilevanza penale, ad una revoca dell'originario provvedimento
ammissivo - bensì la imponibilità di limiti, diversi da quello del
buon costume, alla libertà di manifestazione del pensiero, osserva
la deducente che l'art. 6, comma quinto, della legge n. 103/1975 (il
quale impone ai soggetti ammessi alle trasmissioni di osservare i
princìpi dell'ordinamento costituzionale ed in particolare quelli
relativi alla tutela della dignità della persona, nonché della
lealtà e della correttezza del dialogo democratico), è pienamente
conforme alla configurazione del diritto di libera manifestazione del
pensiero accolta dalla Corte costituzionale, la quale ha
ripetutamente statuito che l'esercizio di tale diritto ben può
essere sottoposto a restrizioni in ragione della tutela di altri
diritti costituzionalmente garantiti (sentt. n. 86 del 1974 e n. 18
del 1981).
Non sussiste, inoltre, la prospettata lesione dell'art. 24 Cost.,
determinata dalla attribuzione ad organi parlamentari della vigilanza
sull'oservanza dei limiti posti all'accessi dalla legge n. 103/1975,
con conseguente insindacabilità delle relative determinazioni in
sede giurisdizionale.
Invero, la legge n. 103/1975, affidando al Parlamento, e non al
Governo la vigilanza sul servizio radiotelevisivo pubblico, si è
attenuta puntualmente alle indicazioni formulate dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 225 del 1974. Ed è tale precisa
scelta che contiene in sé la conseguenza della non giustiziabilità
delle deliberazioni della Commissione, in quanto espressione
dell'attività politica del Parlamento, assistita dalla prerogativa
dell'assoluta indipendenza, a fronte della quale la posizione dei
gruppi aspiranti all'accesso assume la consistenza di posizione solo
politicamente protetta (per la legittimità di siffatte deroghe alla
giurisdizione in favore del Parlamento: Corte costituzionale, sentt.
n. 66 del 1964; n. 143 del 1968; n. 110 del 1970; n. 129 del 1981).
5. - È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha svolto
deduzioni conformi a quelle riassunte nel precedente n. 4. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo, investito di ricorsi ex art. 700 c.p.c. da
parte di gruppi sociali (Centro di iniziativa giuridica P.
Calamandrei e Lega per il disarmo unilaterale), i quali chiedevano
che fosse disposta in via d'urgenza la trasmissione di programmi
dell'accesso ad essi inibita, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 43 Cost., nonché in
riferimento agli artt. 24 e 102 Cost, degli artt. 4, comma primo,
capoverso secondo, e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Ciò in
quanto ha ritenuto che l'accesso dei gruppi di rilevante interesse
sociale al mezzo televisivo ex art. 6, comma primo, legge suindicata,
è strutturato dalle impugnate disposizioni - mediante l'affidamento
delle relative decisioni alla Sottocommissione permanente, istituita
ai sensi dell'art. 6, comma terzo, stessa legge, nell'ambito della
Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza di cui agli artt. 1
e 4 stessa legge e, in via di ricorso, ex art. 6, comma quinto, e 4,
comma primo, capoverso secondo, stessa legge, alla Commissione - in
modo tale da essere rimesso all'esercizio di poteri dei detti organi
insindacabile da parte di qualsiasi giudice.
Ha argomentato al riguardo:
I) in punto di rilevanza, affermando la necessaria
pregiudizialità della questione, in quanto concernente la
presupposta esclusione della giurisdizione, rispetto all'esercizio
dei poteri giurisdizionali sollecitato dai ricorrenti;
II) in punto a non manifesta infondatezza, prospettando la grave
lesione che la presupposta insindacabilità dei poteri della
sottocommissione e della Commissione parlamentare, specie se
esercitati in relazione al contenuto dei programmi dell'accesso,
verrebbe a spiegare: a) tanto in danno del valore, protetto dall'art.
24 Cost., della difesa davanti a un giudice (valore non soddisfatto
adeguatamente neppure nel caso di ravvisata autodichiarazione delle
Commissioni, peraltro a sua volta sospetta di illegittimità ex art.
102 Cost.); b) tanto in danno della stessa libertà di manifestazione
del pensiero, tenuto conto, sotto quest'ultimo aspetto, che
l'effettività dell'accesso appare considerata da questa Corte, con
la sentenza n. 225 del 1974, come strumento del pluralismo ideologico
dell'informazione.
2. - Non può negarsi che il servizio radiotelevisivo (definito
dalla legge come servizio pubblico essenziale a carattere di
preminente interesse generale in evidente riferimento alla
problematica della legittimità della riserva statale sotto il
profilo di cui agli artt. 41 e 43 Cost.) è un servizio sociale, in
quanto diretto ad assicurare, agevolando la circolazione delle idee,
l'effettività della libera manifestazione del pensiero e della
libera informazione, considerate come due aspetti essenziali ed
inscindibili di un unico valore costituzionalmente protetto in via
primaria dall'art. 21 Cost. Ora, attraverso il dubbio prospettato dal
giudice a quo, viene a profilarsi l'ampio problema se l'esclusione
della giustiziabilità della pretesa avente per oggetto l'accesso al
detto servizio sia compatibile per un verso con la garanzia
costituzionale della difesa, ma per altro verso, tenuto conto del
ruolo che tale garanzia assume rispetto all'effettività suindicata,
con lo stesso valore costituzionalmente protetto cui essa si
riferisce. La sostanza del dubbio è se il solo elevato grado di
democraticità rappresentativa, che il servizio sociale in parola
ripete dalla sua strutturazione nell'orbita del Parlamento
("parlamentarizzazione"), valga a sottrarre il suo funzionamento ad
ogni sindacato esterno senza danno o pericolo per quel valore che il
servizio è volto a promuovere in relazione a tutte le manifestazioni
del pluralismo sociale e ideologico, ivi comprese, ed anzi
particolarmente, quelle minoritarie o addirittura non aventi voce in
Parlamento.
3. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per la Presidenza del
Consiglio e per la Commissione parlamentare, e la RAI hanno eccepito
l'inammissibilità della questione. Al riguardo esse hanno osservato
che nel caso sottoposto all'esame del Pretore si trattava non già di
gruppi aspiranti all'accesso, cui fosse stato opposto senz'altro
diniego, ma di gruppi già ammessi all'accesso, i cui programmi
peraltro non furono poi trasmessi perché ritenuti contrastanti con
quanto prescritto dall'art. 6, penultimo comma, della legge n. 103
del 1975. Ciò implicherebbe l'irrilevanza del dubbio, riferito
all'accesso in generale.
L'eccezione è fondata.
Per la verità il Pretore ha preso atto della particolarità
prospettata con l'eccezione (definendo il rifiuto di trasmissione
come revoca della già disposta ammissione). Tuttavia ha ritenuto che
il nuovo comportamento o atto della sottocommissione (ovvero la
decisione negativa della Commissione su ricorso proposto dagli
interessati) costituisse frutto dell'esercizio del medesimo potere,
anziché essere espressione di un distinto potere dell'autorità
preposta all'accesso, con correlata configurabilità di una
situazione del gruppo ammesso affatto distinta da quella dei meri
aspiranti all'accesso, e per avventura giustiziabile, come ha
sostenuto la difesa della RAI.
Ne deriva, a giudizio della Corte, l'irrilevanza della questione
come posta in via generale, giacché il particolare aspetto in cui la
questione si presentava in concreto, o almeno la specifica
considerazione di tale aspetto, poteva influire sulla decisione.
La questione va, dunque, dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4, comma primo, capoverso secondo, e 6 della legge 14
aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva), sollevata, in riferimento agli artt. 21, 43, 24 e 102
Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte