Sentenza n. 194/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 153/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa
il 23 novembre 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile
vertente tra Castagno Loredana e I.N.P.S. iscritta al n. 9 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Castagno Loredana,
dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avvocato Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato da Loredana
Castagno contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di anzianità sul
presupposto di avere prestato lavoro, con regolare contribuzione,
presso privati per un periodo (circa ventisette anni) ritenuto
insufficiente dall'Istituto a norma del diritto vigente, il Pretore
di Torino, con ordinanza del 23 novembre 1990, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, "nella parte in cui condiziona il diritto a
pensione al possesso di almeno trentacinque anni di contribuzione".
Considerata la tendenza in atto alla parificazione dell'impiego
pubblico con quello privato, il giudice remittente ritiene
ingiustificata la disparità di trattamento delle due categorie dei
lavoratori a fini del collocamento in pensione, essendo il requisito
di anzianità lavorativa assai meno grave per i dipendenti pubblici
(vent'anni di servizio, ridotti a quindici per le donne coniugate o
con prole).
Oltre all'art. 3 Cost., sarebbero violati l'art. 38, secondo
comma, che garantisce a tutti i lavoratori il diritto di essere
provveduti di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per il tempo
della vecchiaia, e l'art. 53 perché la concessione ai dipendenti
pubblici di un trattamento di quiescenza anticipato rispetto a quello
riservato ai lavoratori privati comporta per la collettività un
onere che, dovendo essere coperto da entrate tributarie, si traduce
in aggravio di imposta anche per i redditi dei lavoratori privati.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la
ricorrente aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione e concludendo per la dichiarazione di illegittimità della
norma impugnata. In una memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza di discussione la parte privata elenca le differenze di
trattamento, definite artificiose e inaccettabili, con cui viene
attuato nell'impiego pubblico e nell'impiego privato il principio che
garantisce ai lavoratori la possibilità di percepire un reddito
anche quando per ragioni di età abbiano cessato di lavorare, e
sottolinea in particolare la disparità di trattamento delle
lavoratrici, essendo concesso solo a quelle del settore pubblico un
aumento fino a cinque anni dell'anzianità di servizio effettivamente
maturata.
Si è pure costituito l'I.N.P.S. argomentando per l'infondatezza
della questione, specialmente sul riflesso che il Pretore valuta
erroneamente la pensione di anzianità come un pensionamento
anticipato, mentre si tratta di una figura autonoma avente funzione
premiale nei confronti dei "cittadini che hanno dimostrato una
encomiabile assiduità e affezione al lavoro". Essa perciò non è
confrontabile col trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
L'Avvocatura ricorda che questa Corte ha ripetutamente affermato
la non comparabilità, ai fini dell'art. 3 Cost., di diversi sistemi
pensionistici, così come ha ritenuto che la tendenziale convergenza
tra impiego pubblico e lavoro privato non può addursi a fondamento
di censure di disparità di discipline, e in particolare di regimi
previdenziali differenziati. Quanto all'art. 38, secondo comma,
Cost., l'attuazione di questa direttiva costituzionale è rimessa a
scelte discrezionali del legislatore col solo limite del criterio di
adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori.
Irrilevante appare infine, ad avviso dell'interveniente, il
richiamo all'art. 53 Cost., atteso che la copertura con entrate
tributarie non concerne il rapporto in contestazione nel giudizio
principale. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui
per i lavoratori privati iscritti all'INPS subordina il diritto alla
pensione di anzianità al requisito di trentacinque anni di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro.
La ragione del dubbio è derivata dal confronto con l'art. 42 del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) ai
quali il diritto alla pensione compete dopo soli vent'anni di
servizio effettivo, ridotti a quindici per le dipendenti coniugate o
con prole. Questa disparità di trattamento è ritenuta contrastante,
oltre che con l'art. 3, anche con gli artt. 38, secondo comma, e 53
Cost.
2. - La questione non è fondata.
La pensione di anzianità, introdotta nel sistema di previdenza
sociale per i lavoratori privati dalla legge n. 903 del 1965 e
ridisciplinata dalla legge n. 153 del 1969, non è un'ipotesi
particolare nell'ambito della pensione di vecchiaia. Quest'ultima si
fonda essenzialmente sul raggiungimento di un limite di età
qualificato da una certa anzianità contributiva (quindici anni),
mentre la pensione di anzianità prescinde in modo assoluto
dall'età, essendo fondata esclusivamente sulla durata dell'attività
lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva.
Non si tratta di una anticipazione dell'età pensionabile, bensì di
una deroga a questo presupposto, la quale configura un'ipotesi
autonoma di pensione avente finalità di riconoscimento e di premio
nei confronti dei cittadini che hanno adempiuto il dovere prescritto
dall'art. 4, secondo comma, Cost. con una partecipazione assidua alle
attività della produzione sociale, durata almeno trentacinque anni.
La riprova dell'estraneità dell'istituto al concetto di pensione di
vecchiaia anticipata è data dall'art. 22, sesto comma, della legge
n. 153, a norma del quale la pensione di anzianità si trasforma in
pensione di vecchiaia quando il titolare raggiunge l'età
pensionabile.
Anche il trattamento di pensione previsto per i dipendenti dello
Stato dall'art. 42, secondo comma, del citato testo unico del 1973 è
legato esclusivamente all'anzianità di servizio. Tuttavia esso si
differenzia dalla pensione di anzianità dei lavoratori privati sia
sotto l'aspetto sistematico, sia sotto l'aspetto funzionale. Questa
forma un'eccezione ai presupposti normali del diritto a pensione,
accordata in vista della meritevolezza del lavoratore, del quale
intende premiare la fedeltà al servizio dimostrata per trentacinque
anni; quello, invece, è un'ipotesi del trattamento normale di
quiescenza, alternativa all'ipotesi del primo comma fondata sul
compimento di una età-limite, in considerazione della quale il
requisito di anzianità di servizio è ridotto da venti a quindici
anni. La prima alternativa è un privilegio riservato dallo Stato ai
propri dipendenti, che un tempo poteva forse trovare una qualche
giustificazione nella disciplina fortemente autoritaria dell'impiego
pubblico (stipendi fissati unilateralmente dallo Stato con funzione
alimentare piuttosto che retributiva, divieto di sciopero, ecc.), ma
oggi appare ingiustificato alla stregua della tendenziale
parificazione delle discipline dell'impiego pubblico e dell'impiego
privato e dei relativi trattamenti economici.
Ma proprio per questa ragione, anche se non si voglia tenere conto
delle differenze tecnico-formali tra le due forme di pensione messe a
confronto dal giudice a quo e della loro appartenenza a sistemi
pensionistici diversi (cfr. sentenze nn. 173 del 1986, 366 del 1988 e
86 del 1990), dall'art. 42 del citato testo unico non si può trarre
un valido termine di comparazione ai fini dell'art. 3 Cost. Il
principio di eguaglianza non è invocabile allo scopo di
generalizzare una norma singolare, tanto meno quando di essa sia
dubbio il fondamento razionale (cfr. sentenze nn. 46 del 1983, 6 e
769 del 1988, 427 del 1990).
3. - Non può dirsi violato l'art. 38 Cost. Al contrario, poiché
la cessazione dell'attività di lavoro dipendente, alla quale è
subordinato il diritto alla pensione di anzianità, non è causata da
uno degli eventi contemplati dalla norma costituzionale, l'art. 22
della legge n. 153 del 1969 sviluppa la tutela dell'art. 38
estendendola a una situazione di bisogno che si determina in ragione
non dell'età, ma della durata del lavoro svolto, la cui misura,
discrezionalmente apprezzata dal legislatore, non appare, in sé
considerata, eccedere il limite della razionalità.
Nemmeno si ravvisa una violazione del principio di equa
distribuzione del carico tributario (art. 53 Cost.), sia perché la
spesa iscritta nel bilancio annuale dello Stato per il pagamento
delle pensioni ai dipendenti statali collocati in quiescenza trova
una contropartita, tra le entrate, nelle somme trattenute a tal fine
sugli stipendi, sia perché lo Stato concorre anche al finanziamento
delle pensioni del settore privato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della
Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte