Sentenza n. 194/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11r.d. 3282/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 ("Approvazione del testo di legge
sul gratuito patrocinio") promosso con ordinanza emessa il 13 maggio
1991 dal Pretore di Torino sul ricorso proposto da De Carlo Vittoria
contro il Condominio di Via Bergamo n. 11 in Torino iscritta al n.
539 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata in forma
specifica, promosso da De Carlo Vittoria per la determinazione delle
modalità esecutive degli obblighi di fare imposti con precedente
provvedimento d'urgenza emesso in suo favore, il Pretore di Torino,
adito ex art. 612 del codice di procedura civile, ha sollevato
d'ufficio, con ordinanza del 13 maggio 1991, questione incidentale di
costituzionalità dell'art. 11, regio decreto 30 dicembre 1923 n.
3282 ("approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio") in
relazione agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione.
Assume il pretore rimettente che in tanto possono ritenersi
assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi nelle varie
fasi, di cognizione e cautelare, in quanto l'ammissione al gratuito
patrocinio ricomprenda tutti i possibili esborsi monetari a cui
dovrebbe in ipotesi far fronte in via anticipata la parte
interessata. Invece il cit. art. 11 regio decreto n. 3282 del 1923
non annovera - né con riferimento alle spese anticipate dall'erario
e di per sé di spettanza della parte interessata, qualora non
ammessa al gratuito patrocinio, né tra gli atti che devono essere
compiuti gratuitamente da soggetti (generalmente da ricomprendersi
nel novero degli ausiliari del giudice) estranei al rapporto
processuale - le opere da compiersi per il ministero della "persona"
(diversa dall'organo dell'esecuzione, e cioè dall'ufficiale
giudiziario designato) incaricata ai sensi dell'art. 612 del codice
di procedura civile e da qualificarsi anch'essa quale ausiliario di
giustizia.
Quindi, in mancanza di tale estensione della portata del gratuito
patrocinio, si ha, nel caso di specie, che, pur essendo stata
accertata la situazione di incapienza patrimoniale della parte
ricorrente, tale da non consentire a quest'ultima (se non appunto per
il tramite dell'istituto del gratuito patrocinio) la possibilità di
accedere alla tutela giurisdizionale, non è conseguibile lo scopo
tipico del processo esecutivo, consistente nella realizzazione di una
situazione di per sé coincidente con il contenuto del diritto
accertato.
L'art. 11 regio decreto n. 3282 del 1923 cit. appare quindi -
secondo il giudice rimettente - porsi in contrasto con il principio
sancito dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, tanto più che
sotto altri aspetti (diversi da quello considerato) il beneficio del
gratuito patrocinio riguarda anche la fase esecutiva. Ed infatti i
n.ri 2), 3) e 7) dell'art. 11 prevedono, rispettivamente, la
prenotazione a debito degli oneri fiscali inerenti al processo, il
compimento gratuito dei vari atti di spettanza dell'ufficiale
giudiziario e degli altri pubblici ufficiali (tra cui, i conservatori
dei pubblici registri e gli istituti autorizzati agli incanti ex art.
534 del codice di procedura civile) che possono venire in rilievo
nell'ambito di un processo esecutivo, e l'anticipazione da parte
dell'erario delle spese inerenti alla pubblicazione dell'ordinanza di
vendita.
Sarebbe pertanto ravvisabile, per il giudice rimettente una
diversa ed ingiustificata disciplina di fattispecie omogenee e non
differenziantisi tra loro sotto l'aspetto sostanziale essendo
assicurati al soggetto ammesso al gratuito patrocinio gli strumenti
per addivenire all'adempimento forzoso del proprio diritto sia nelle
forme dell'espropriazione (mobiliare, immobiliare e presso terzi) sia
in quelle relative alla consegna di beni mobili e al rilascio di
immobili.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile perché la pronuncia invocata
dal giudice rimettente non è a rime obbligate. In via subordinata
l'Avvocatura ritiene la non fondatezza della questione di
costituzionalità, sostenendo che la norma censurata è frutto di una
scelta discrezionale del legislatore, scelta non irragionevole
potendo ipotizzarsi, in sede di esecuzione di obblighi di fare o di
non fare, spese anche ingentissime e della più diversa natura, che,
ove comprese nel beneficio del gratuito patrocinio, potrebbero
comportare per lo Stato oneri incalcolabili ed imprevedibili. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 11, regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282
(approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), nella
parte in cui non prevede l'anticipazione a carico dello Stato, invece
che della parte procedente ammessa al gratuito patrocinio, delle
spese inerenti al compimento delle opere a cui devono provvedere le
persone designate dal giudice ai sensi dell'art. 612 del codice di
procedura civile in caso di esecuzione forzata degli obblighi di fare
o di non fare.
Il giudice rimettente sospetta la violazione dell'art. 3, primo
comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di
trattamento rispetto, in particolare, alla parte ammessa al gratuito
patrocinio nel processo esecutivo svolto sia nelle forme
dell'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi, sia in
quelle relativa alla consegna di beni mobili e al rilascio di
immobili; nonché la violazione dell'art. 24, terzo comma, della
Costituzione, per lesione del diritto di difesa perché, nel caso
della procedura esecutiva ex art. 612 del codice di procedura civile,
la parte procedente, ancorché ammessa al gratuito patrocinio, non è
posta in condizione di conseguire l'effettiva tutela del suo diritto
dovendo anticipare le spese suddette.
2. - Va preliminarmente premesso che la disciplina di base del
patrocinio dei non abbienti è costituita, ancor oggi, dal cit. regio
decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 (che concerneva, e in buona parte
concerne ancora, i giudizi civili, commerciali o di altra
giurisdizione contenziosa, gli affari di volontaria giurisdizione, i
giudizi penali, i giudizi innanzi ai Tribunali delle acque
pubbliche), atteso che il legislatore successivo alla Costituzione
repubblicana ha operato settorialmente, pur avendo come obiettivo una
radicale riforma dell'istituto. Settoriali sono infatti gli
interventi in materia di controversie individuali di lavoro e di
previdenza ed assistenza obbligatorie (artt. 10-16 legge 11 agosto
1973 n. 533), di adozione ed affidamento dei minori (art. 75 legge 4
maggio 1983 n. 184), di risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15 legge 13 aprile
1988 n. 117) e, da ultimo, nei procedimenti penali (o penali
militari) e nei giudizi civili relativamente all'esercizio
dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti
da reato (legge 30 luglio 1990 n. 217). Anche quest'ultimo più
recente (e più ampio) intervento del legislatore ha questa
connotazione di transitorietà in vista della riforma dell'istituto,
prevedendosi all'art. 1, settimo comma, legge n. 217 del 1990 cit.,
che le disposizioni della legge medesima si applicano fino alla data
di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non
abbienti avanti ad ogni giurisdizione (in termini analoghi già
disponeva l'art. 15 della cit. legge n. 533 del 1973).
Anche in ordine agli effetti dell'ammissione al gratuito
patrocinio la disciplina è variegata perché alla disposizione
inizialmente dettata dall'art. 11 del regio decreto n. 3282 del 1923,
come modificato dalla legge 21 gennaio 1943 n. 46, si affiancano le
discipline di settore (art. 14 della legge n. 533 del 1973, cui fanno
riferimento anche gli artt. 75 della legge n. 184 del 1983 e 15 della
legge n. 117 del 1988; art. 4 della legge n. 217 del 1990).
In particolare l'art. 11 - oltre a prevedere benefici fiscali o di
natura similare (esenzione dall'imposta di bollo, diritti o altre
spese relative al compimento di atti giudiziari od amministrativi;
annotazione a debito dell'imposta di registro) - contempla
fondamentalmente due distinti effetti dell'ammissione al gratuito
patrocinio: la gratuità di alcune prestazioni (la difesa del
procuratore o dell'avvocato, l'attività degli ufficiali giudiziari,
dei notai, dei periti; inserzioni in giornali incaricati di
pubblicazioni giudiziarie) e l'anticipazione a carico dell'erario
pubblico di alcune spese (quelle di viaggio e di soggiorno di
funzionari e pubblici ufficiali; le spese dei periti; quelle
necessarie per l'audizione di testimoni o per l'inserzione sui
giornali dei provvedimenti di cui agli artt. 723, 727 e 729 del
codice di procedura civile, nonché della decisione di merito nel
caso di cui all'art. 120 del codice di procedura civile e
dell'ordinanza di vendita di cui agli artt. 534, 570 e 576 del codice
di procedura civile).
Una disciplina più avanzata - che all'opzione di fondo della
gratuità delle prestazioni essenziali al patrocinio ha sostituito
quella dell'estensione anche ad esse dell'obbligo di anticipazione da
parte dello Stato - è contenuta nell'art. 14 della legge n. 533 del
1973 che prevede l'anticipazione da parte dello Stato delle spese
effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e periti
anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari,
che abbiano prestato la loro opera nel processo, le spese e le
indennità necessarie per l'audizione dei testimoni.
Una conferma di questa opzione - ispirata ad una maggiore
effettività della garanzia del patrocinio in favore dei non abbienti
- si ritrova da ultimo nell'art. 4 della legge n. 217 del 1990, che
pone a carico dello Stato l'obbligo di anticipazione delle spese
effettivamente sostenute dai difensori, dai consulenti tecnici, anche
di parte, dagli ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano
prestato la loro opera nel processo, le spese e le indennità per
l'audizione di testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese
editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti.
Da questo così delineato quadro di riferimento emerge da una
parte che l'istituto del gratuito patrocinio rappresenta una tutela
assicurata ai non abbienti con un ambito tendenzialmente esteso ad
ogni forma di esercizio della giurisdizione, in puntuale sintonia con
il dettato costituzionale del terzo comma dell'art. 24 che fa
riferimento ad azioni e difese "davanti ad ogni giurisdizione";
emerge altresì una linea di tendenza - maggiormente aderente al
citato precetto costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle
spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera
gratuità delle prestazioni ad esso connesse.
3. - Ancorché quindi articolata con varia gradualità ed
intensità secondo scelte discrezionali del legislatore, la garanzia
del patrocinio in favore dei non abbienti non può non abbracciare
ogni forma di tutela di diritti ed interessi legittimi. E ciò
risulta in termini ancor più ineludibili se si legge il terzo comma
dell'art. 24 della Costituzione in stretta connessione con il primo,
secondo cui il diritto di difesa deve essere "garantito a tutti su un
piano di eguaglianza ed in forme idonee" (sent. n. 149 del 1983, n.
188 del 1980; n. 125 del 1979). L'ampio riconoscimento che tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi rappresenta anche l'ambito di attuazione della
garanzia assicurata ai non abbienti per agire e difendersi "davanti
ad ogni giurisdizione", sicché, ove sia riconosciuta
dall'ordinamento una situazione soggettiva azionabile in giudizio od
uno strumento processuale di tutela, il soggetto non abbiente non
può esserne di fatto escluso perché sprovvisto dei mezzi per agire
e difendersi. Questa stretta connessione tra primo e terzo comma
dell'art. 24 è poi coerente con il principio di eguaglianza di cui
all'art. 3, primo comma, della Costituzione e con il compito -
assegnato alla Repubblica dal successivo secondo comma - di rimuovere
gli ostacoli, in tal caso di ordine economico, che altrimenti
limiterebbero di fatto tale eguaglianza nella realizzazione di
diritti ed interessi legittimi.
Quindi, anche se l'inevitabile esigenza di progressività nella
piena e soddisfacente attuazione del terzo comma dell'art. 24 della
Costituzione giustifica una disciplina non ancora omogenea, bensì
variegata e differenziata per settori, come appena si è riferito,
(sicché "diversa questione, e non di legittimità costituzionale, è
quella dell'adeguatezza di tale disciplina al fine garantito della
Costituzione": v. sent. n. 114 del 1964), non di meno la garanzia
costituzionale non può soffrire soluzione di continuità, perché la
mancata assicurazione per i non abbienti dei "mezzi" per accedere ad
una specifica tutela è già essa stessa diniego della tutela con
sostanziale vulnerazione anche del primo comma dell'art. 24. Già
infatti questa Corte, nella sentenza n. 149 del 1983, ha ritenuto
l'illegittimità costituzionale della medesima norma (art. 11 regio
decreto n. 3282 del 1923 cit.) nella parte in cui non prevede che il
beneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facoltà per le
parti di farsi assistere da consulenti tecnici, avendo riscontrato la
mancata predisposizione legislativa di tale specifico mezzo di
assistenza tecnica. Più in generale ha poi affermato la Corte (sent.
n. 41 del 1972) che, in tanto può dirsi che gli oneri patrimoniali
che condizionano l'azione e la difesa giuridica non costituiscono
ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, in quanto l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito
patrocinio. Risulta quindi esaltata la funzione centrale di questo
istituto e la conseguente esigenza di continuità della sua area di
applicazione a tutta l'attività di giurisdizione nel quadro della
tutela di valori primari ed inviolabili quali il diritto di difesa e
il principio di eguaglianza.
4. - Nella fattispecie all'esame del giudice rimettente la
specifica tutela che viene in rilievo è l'esecuzione forzata di
obblighi di fare e di non fare (artt. 612-614 del codice di procedura
civile). La parte che ha ottenuto la sentenza di condanna per
violazione di tali obblighi può chiedere al pretore che siano determinate le modalità dell'esecuzione; il pretore adito designa, in
particolare, le persone che debbono procedere al compimento
dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta. La
parte istante è tenuta ad anticipare le spese e al termine
dell'esecuzione o nel corso della stessa presenta al pretore una nota
vistata dall'ufficiale giudiziario e può chiedere decreto
d'ingiunzione. Il presupposto di fatto di esperibilità in concreto
di questa speciale procedura è costituito quindi dalla possibilità
per la parte istante di anticipare le spese dell'esecuzione anche nei
suoi aspetti materiali, possibilità che, in ipotesi, non ha la parte
non abbiente, la quale pertanto non può accedere alla tutela in
ragione delle sue condizioni economiche e - non risultando approntato
dall'art. 11 censurato (che per altro verso pur considera la fase
dell'esecuzione forzata) alcun obbligo anticipatorio a carico dello
Stato - sarebbe posta nella condizione di rinunciare all'esecuzione
in forma specifica, che rientra a pieno titolo nell'area della
giurisdizione.
Tanto è sufficiente per ritenere vulnerato il precetto
costituzionale, sancito dal terzo comma dell'art. 24, che, per quanto
sopra esposto, non soffre eccezioni.
L'art. 11 censurato va quindi dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non prevede, tra gli effetti
dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'anticipazione a carico
dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o
per la distruzione di quella compiuta; anticipazione che,
nell'attuale contesto normativo, è l'unico criterio idoneo a
consentire alla parte non abbiente di accedere all'esecuzione in
forma specifica de qua.
Rimane allo Stato il diritto alla ripetizione dalla parte
esecutata o anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio
qualora venga a cessare il suo stato di non abbienza (accertato, nel
regime del regio decreto n. 3282 del 1923, secondo le prescrizioni di
cui ai successivi artt. 15 e 16).
5. - Né alla pronuncia che si viene ad emettere può costituire
ostacolo la specialità dell'esecuzione forzata degli obblighi di
fare e di non fare per essere essa strutturata in modo tale che
l'entità delle spese per l'accesso alla tutela è strettamente
connessa al bene della vita oggetto della pretesa sostanziale
incorporata nel titolo esecutivo azionato.
Trattasi invero di un mero inconveniente pratico, in ordine al
quale un qualche indiretto contenimento può già discendere dai
limiti stessi dell'esecuzione in forma specifica. In particolare
viene in rilievo il disposto del secondo comma dell'art. 2058 c.c.
che prevede che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga
solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulti
eccessivamente onerosa per il debitore: il canone dell'eccessiva
onerosità per il debitore impedisce di riflesso anche che allo Stato
possano farsi carico, in via di anticipazione, spese di considerevole
importo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, regio
decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 (approvazione del testo di legge sul
gratuito patrocinio) nella parte in cui non prevede, tra gli effetti
dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'anticipazione a carico
dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o
per la distruzione di quella compiuta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte