Sentenza n. 194/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1993 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,
della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme
per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile
1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"), promosso con
ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dal Pretore di Vicenza nel
procedimento penale a carico di Gasparini Luciano, iscritta al n. 505
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avv. Luigi Manzi per la Regione Veneto;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Vicenza, nel procedimento penale a carico di
Gasperini Luciano, imputato del reato di cui all'art. 21 della legge
n. 319 del 1976 per scarico di sostanze nocive oltre i limiti
tabellari stabiliti dalla detta legge, ha rilevato che l'imputato,
per sua ammissione, aveva, invece, effettuato lo stoccaggio
provvisorio in azienda di reflui tossico-nocivi, dopo aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge
regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 28, senza ricevere risposta
dall'autorità competente; che l'art. 3, terzo comma, della citata
legge regionale prevede che la domanda di autorizzazione si intende
accolta in caso di silenzio dell'amministrazione provinciale
protratto oltre i trenta giorni; e, con ordinanza del 6 marzo 1992
(R.O. n. 505 del 1990), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, terzo comma, citato.
Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 (rectius: 117)
della Costituzione disciplinando in modo più favorevole materia
sottratta alla competenza regionale, siccome penalmente sanzionata.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale del Veneto, il quale ha preliminarmente eccepito la
irrilevanza della questione nel giudizio a quo, in quanto il giudice
remittente dovrebbe comunque applicare la norma impugnata siccome
più favorevole. Anche perché la norma censurata sarebbe applicabile
solo a seguito della modifica del fatto contestato che era diverso
(violazione, sanzionata dall'art. 21 della legge n. 319 del 1976, dei
limiti tabellari fissati dalla legge stessa).
Nel merito ha osservato che, siccome il provvedimento che si
estrinseca nel silenzio-assenso sarebbe equiparabile ad un
provvedimento formale di autorizzazione, il legislatore regionale
avrebbe in ogni caso garantito la necessità di un atto
autorizzatorio; inoltre, la Regione ha legiferato in esercizio della
potestà espressamente riservatale dal d.P.R. n. 915 del 1982, che
all'art. 6, lett. f), demanda alle Regioni l'emanazione di norme
integrative e di attuazione per l'organizzazione dei servizi di
smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.
Infine, ha eccepito la violazione di norme procedurali in quanto
l'ordinanza di rimessione è stata notificata in proprio alla Regione
Veneto anziché all'Avvocatura dello Stato che la patrocina per
legge.
3. - Nell'imminenza della udienza il Presidente della Giunta
regionale ha presentato memoria con la quale ha ulteriormente
illustrato gli argomenti esposti nell'atto di intervento. Considerato in diritto
1. - La Corte deve verificare se l'art. 3, terzo comma, della legge
della Regione Veneto del 23 aprile 1990, nella parte in cui prevede
che per lo stoccaggio provvisorio presso il produttore la domanda di
autorizzazione si intende accolta in caso di silenzio
dell'amministrazione provinciale protrattosi oltre i trenta giorni,
violi gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 (rectius: 117) della
Costituzione in quanto sarebbe stata disciplinata dalla Regione
materia sottratta alla sua competenza siccome penalmente sanzionata.
2. - Deve essere preliminarmente esaminato il motivo della
violazione delle norme processuali che regolano la notificazione
dell'atto introduttivo del giudizio costituzionale.
Il Presidente della Giunta regionale ha rilevato che l'ordinanza
di remissione della questione di legittimità costituzionale di cui
trattasi è stata irregolarmente notificata alla Regione anziché
all'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge ne ha la
rappresentanza nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.
L'eccezione non è fondata in quanto la irregolarità risulta
sanata dall'avvenuta costituzione della Regione nei giudizi.
3. - Va, quindi, esaminata l'eccezione di inammissibilità,
sollevata dalla difesa della Regione. Si è dedotta la irrilevanza
della questione e, quindi, la sua inammissibilità nella
considerazione che la norma impugnata, anche se dichiarata
costituzionalmente non legittima, deve essere egualmente applicata
nel giudizio a quo in quanto più favorevole all'imputato.
L'eccezione non è fondata.
Si ribadisce che (sentt. nn. 146 del 1983, 826 del 1988, 124 del
1990) le pronunce di legittimità delle norme penali di favore o
comunque più favorevoli all'imputato influiscono o possono influire
sul conseguente esercizio della funzione giurisdizionale e che
l'eventuale accoglimento delle impugnative di siffatte norme viene ad
incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sul
dispositivo delle sentenze penali.
Inoltre, la pronuncia della Corte potrebbe riflettersi sullo
schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone
la ratio decidendi. In tal caso risulterebbe alterato il fondamento
normativo della decisione.
Nella fattispecie, inoltre, devesi rilevare che l'eventuale
decisione di illegittimità della legge de qua influisce sulla stessa
imputazione cioè nel fatto da addebitarsi all'imputato e, quindi,
sul reato a lui ascrivibile, che, peraltro, è di natura permanente.
4. - Nel merito la questione è fondata.
La norma impugnata prevede, per lo stoccaggio provvisorio di
rifiuti tossici e nocivi, la possibilità dell'autorizzazione tacita
in luogo di quella espressa. Introduce, cioè, l'istituto del
silenzio-assenso in una fattispecie nella quale, attesa la natura
degli interessi protetti e le finalità da raggiungere, cioè la
tutela della salute e dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente
protetti (artt. 9 e 32 della Costituzione) e stante l'obbligo
dell'osservanza di direttive comunitarie (nn. 75/442; 76/403; 78/319,
n. 91/156 che modifica la n. 75/442), sono indispensabili per il
rilascio dell'autorizzazione accurate indagini ed accertamenti
tecnici, nonché controlli specifici per la determinazione delle
misure e degli accorgimenti da osservarsi per evitare danni
facilmente possibili per la natura tossica e nociva dei rifiuti
accumulati.
Non rileva l'avvenuto trasferimento dallo Stato alle Regioni delle
funzioni relative allo smaltimento dei rifiuti con i d.P.R. n. 616
del 1977 (art. 101) e n. 915 del 1982 (art. 6) in quanto, dovendosi
osservare le direttive comunitarie emanate in materia, sussiste
l'obbligo dello Stato alla loro attuazione e osservanza (sent. n. 306
del 1992).
Resta assorbita la violazione dell'art. 25 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,
della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme
per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile
1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte